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217.100

Ordinanza concernente il registro fondiario nel Cantone dei Grigioni

(OCRF)

del 20.10.2014 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 ottobre 2014

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità è l'organo di vigilanza.

L'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio è il servizio specializzato.

Art. 2 Unione di più comuni in un circondario del registro fondiario

La domanda di unione di più comuni in un circondario del registro fondiario va presentata al servizio specializzato.

Il servizio specializzato coordina la corrispondente decisione con l'approvazione dello statuto secondo la legge sui comuni[2].

Art. 3 Comunicazione della nomina

Il circondario del registro fondiario comunica all'organo di vigilanza la nomina dell'ufficiale del registro fondiario e del supplente.

Art. 4 Eccezioni concernenti il certificato di abilitazione

Per la nomina di persone non in possesso del certificato di abilitazione vengono ammesse eccezioni soltanto se è garantita una regolare tenuta del registro fondiario e del notariato. Le eccezioni vengono di principio vincolate alla condizione del conseguimento di un certificato di abilitazione entro termini adeguati.

Il circondario del registro fondiario deve presentare la domanda di eccezione al servizio specializzato prima di nominare la persona.

Art. 5 Riconoscimento di certificati equivalenti

Vengono riconosciuti come equivalenti al certificato di abilitazione cantonale un master in diritto con esperienza pratica nei corrispondenti ambiti giuridici, nonché certificati che legittimano alla tenuta del registro fondiario in altri Cantoni.

Domande di riconoscimento di certificati equivalenti vanno presentate per tempo al servizio specializzato.

Art. 6 Corsi

I circondari del registro fondiario devono inviare a proprie spese gli ufficiali del registro fondiario e i supplenti a corsi di formazione organizzati dal servizio specializzato.

2. Tenuta del registro fondiario

Art. 7 Lingua della notificazione per l'iscrizione

Le notificazioni per l'iscrizione nel registro fondiario possono essere presentate in una lingua ufficiale del circondario del registro fondiario.

Se le prove del titolo giuridico o gli allegati vengono presentati in un'altra lingua, l'ufficio del registro fondiario può richiedere una traduzione a spese della parte notificante.

Art. 8 Titoli ipotecari annullati

Se dopo l'annullamento, l'avente diritto non chiede la consegna del titolo ipotecario, quest'ultimo viene conservato insieme al giustificativo della cancellazione del titolo ipotecario.

I titoli ipotecari annullati possono essere distrutti una volta trascorsi dieci anni dall'annullamento.

Art. 9 Restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico

Il servizio specializzato stabilisce un elenco dei casi di specie da menzionare di diritto cantonale e comunale secondo l'articolo 962 del Codice civile svizzero (CC)[3] e lo comunica alla Confederazione.

Art. 10 Assicurazione

Il Cantone stipula per sé e per gli impiegati dei circondari del registro fondiario assicurazioni contro pretese di risarcimento danni derivanti da una scorretta tenuta del registro fondiario. I costi d'assicurazione vengono addebitati proporzionalmente ai circondari del registro fondiario.

3. Registro fondiario informatizzato

Art. 10a * Accesso pubblico per via elettronica

L'accesso pubblico per via elettronica ai dati del libro mastro ottenibili senza far valere un interesse avviene esclusivamente tramite il centro di geodati cantonale.

La protezione da interrogazioni in serie viene garantita in generale mediante una domanda di sicurezza nonché un limite di dieci interrogazioni riferite a fondi per giorno.

Se le interrogazioni vengono effettuate dopo un'autenticazione, vale un limite massimo di 50 interrogazioni riferite a fondi per giorno.

Art. 11 Comunicazione elettronica

Il servizio specializzato coordina l'introduzione della comunicazione elettronica in considerazione degli interessi dei circondari del registro fondiario.

In caso di istanze presentate in forma elettronica, i giustificativi necessari per l'esecuzione della pratica vanno integralmente trasmessi in forma elettronica a destinazione dell'ufficio del registro fondiario, fatta eccezione per le cartelle ipotecarie cartacee.

4. Introduzione del registro fondiario federale

Art. 12 Bando

L'ufficio del registro fondiario emana due volte consecutive un bando pubblico nell'organo di pubblicazione del comune e del Cantone.

Con la pubblicazione, tutte le persone che:

  1. vantano diritti non ancora iscritti nelle istituzioni cantonali del registro fondiario, oppure che
  2. propongono modifiche o cancellazioni di iscrizioni errate o divenute prive di significato

devono essere invitate a notificare ciò per iscritto all'ufficio del registro fondiario.

Il termine di notifica è di almeno due mesi a contare dalla prima pubblicazione.

Art. 13 Notifiche

L'ufficio del registro fondiario deve munire le notifiche di un visto di ricevuta e raccoglierle in ordine cronologico.

Art. 14 Epurazione 1. Procedura

L'ufficio del registro fondiario evade le notifiche pervenute insieme agli interessati al rapporto giuridico.

Se vi sono iscrizioni che necessitano di un rinnovo, di una modifica o di un'aggiunta, l'ufficio del registro fondiario invita all'epurazione gli interessati al rapporto giuridico.

Art. 15 2. Trascrizione

I rapporti giuridici iscritti che non necessitano di alcuna modifica devono essere trascritti con la data d'iscrizione originale.

Le iscrizioni finora avvenute che non possono essere epurate mediante accordo devono essere lasciate invariate e trascritte nel registro fondiario federale, se sulla base della prova del titolo giuridico sono stabiliti il contenuto legale, il fondo gravato e la persona o il fondo aventi diritto.

Art. 16 3. Casi controversi

Se tra le parti interessate al rapporto giuridico non viene raggiunto un accordo, l'Ufficio del registro fondiario ordina la convocazione della commissione di conciliazione.

La commissione di conciliazione è composta di tre membri e due supplenti. L'ufficiale del registro fondiario ne fa parte d'ufficio. Gli altri membri sono nominati dal comune.

La commissione di conciliazione deve intraprendere e chiarire tutto ciò che è necessario e opportuno allo scopo di stabilire i rapporti de facto et de iure.

Essa può convocare le parti interessate e redige un verbale delle audizioni e delle trattative.

L'indennizzo della commissione di conciliazione compete al comune.

Art. 17 4. Assegnazione del ruolo di parte attrice

L'organo di vigilanza assegna il ruolo di parte attrice in base a un esame sommario.

Di norma, il ruolo di parte attrice viene attribuito:

  1. alla persona che fa valere un diritto non eseguito nel registro fondiario oppure che propone la modifica di un'iscrizione;
  2. alla persona che contesta del tutto o in parte un diritto eseguito nel registro fondiario.

Assieme all'assegnazione del ruolo di parte attrice, l'organo di vigilanza fissa un termine adeguato per promuovere la causa dinanzi al tribunale competente.

Se il termine scade inutilizzato, il caso viene trattato secondo l'assegnazione del ruolo di parte attrice.

Nella determinazione del termine si deve, per il caso di proposizione dell'azione, richiamare l'attenzione sulla possibilità di sicurezza mediante un'iscrizione provvisoria ai sensi dell'articolo 961 CC.

Art. 18 Pubblicazione dell'ultimazione

L'ufficio del registro fondiario pubblica due volte consecutive nel Foglio ufficiale cantonale l'ultimazione dell'impianto del registro fondiario.

Nella pubblicazione va indicato che:

  1. il registro fondiario epurato è esposto pubblicamente per due mesi,
  2. entro il termine di esposizione può essere presentata opposizione presso l'ufficio del registro fondiario.

La pubblicazione può aver luogo indipendentemente dal giudizio pendente di singole vertenze.

Art. 19 Opposizione

Per le opposizioni fa stato per analogia la procedura secondo gli articoli 14 – 17.

L'ufficio del registro fondiario non entra nel merito di istanze già trattate nella procedura di epurazione ed emana una decisione impugnabile.

5. Elenchi dei diritti a quota

Art. 20 Allestimento e tenuta

Sui diritti a quota dei membri di società cooperative del diritto cantonale con proprietà fondiaria nel Cantone devono essere allestiti e aggiornati speciali elenchi.

L'elenco dei diritti a quota è composto dal foglio della società cooperativa e dai fogli dei diritti a quota dei membri.

Per l'allestimento e la tenuta degli elenchi dei diritti a quota sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'impianto e sulla tenuta del registro fondiario federale.

6. Certificato di abilitazione

Art. 21 Esame

Il certificato di abilitazione per ufficiali del registro fondiario e per i loro supplenti viene conseguito sostenendo e superando un esame.

Dall'esame deve risultare che il candidato possiede le cognizioni e le capacità necessarie a esercitare la professione di ufficiale del registro fondiario.

Lo svolgimento dell'esame viene delegato a una commissione d'esame.

Art. 22 Commissione d'esame

L'organo di vigilanza nomina il presidente, due membri e tre supplenti.

L'organo di vigilanza può nominare in aggiunta un segretario della commissione d'esame.

I membri della commissione d'esame sono indennizzati secondo il dispendio di tempo conformemente all'ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario.

Art. 23 Condizioni d'ammissione

Sono ammesse all'esame solo le persone in possesso dell'esercizio dei diritti civili, che godono di buona reputazione, che dimostrano di avere terminato un tirocinio presso un ufficio del registro fondiario e di avere almeno tre anni di esperienza in un tale ufficio oppure almeno un'attività di cinque anni come funzionario del registro fondiario.

La commissione d'esame decide in merito all'ammissione.

Art. 24 Corso di preparazione

Il servizio specializzato organizza un corso di preparazione, se si sono annunciati almeno tre candidati.

Per il corso di preparazione, il servizio specializzato riscuote una partecipazione ai costi di al massimo 3000 franchi per candidato.

Art. 25 Svolgimento e iscrizione

L'esame si tiene di norma ogni tre anni. La commissione d'esame decide in merito alle eccezioni.

L'iscrizione all'esame va presentata al presidente della commissione d'esame unitamente ai certificati necessari conformemente all'articolo 23.

La tassa d'esame ammonta a 500 franchi. Se il candidato ritira l'iscrizione prima dell'esame orale oppure se non viene ammesso all'esame orale, viene restituita la metà della tassa.

Art. 26 Materie d'esame

L'esame copre i seguenti settori:

  1. concetti giuridici generali;
  2. diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio e diritti reali, compreso il diritto concernente il registro fondiario e il notariato;
  3. disposizioni generali del Codice delle obbligazioni, singoli rapporti contrattuali, diritto delle società, diritto del registro di commercio, diritto fiscale, nonché diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, se importanti per la tenuta e il notariato del registro fondiario;
  4. atti normativi federali, cantonali e comunali concernenti la tenuta e il notariato del registro fondiario.

Art. 27 Svolgimento degli esami

L'esame scritto dura complessivamente almeno otto ore e consiste nell'elaborazione di diversi casi pratici.

La commissione d'esame disciplina lo svolgimento e definisce i mezzi ausiliari ammessi.

Vengono messi a disposizione mezzi ausiliari elettronici. Un loro utilizzo abusivo comporta l'immediata esclusione dall'esame.

L'esame orale dura al massimo due ore. I membri della commissione d'esame interrogano il candidato in determinate materie, secondo una ripartizione da loro stabilita.

Art. 28 Valutazione

L'esame scritto e quello orale vengono valutati dalla commissione d'esame con voti suddivisi in decimali e compresi tra 1 e 6.

Supera l'esame chi ottiene il voto minimo di 3,5 nell'esame scritto e in quello orale e che in media raggiunge un voto complessivo di almeno 4,0.

Il voto complessivo determina le menzioni seguenti:

  1. da 5,5 a 6: superato con ottimo profitto;
  2. da 5,0 a meno di 5,5: superato con buon profitto;
  3. da 4,5 a meno di 5,0: superato con profitto;
  4. da 4,0 a meno di 4,5: superato;
  5. sotto 4,0: non superato.

La commissione d'esame comunica i risultati dell'esame al servizio specializzato. Quest'ultimo richiede i certificati di abilitazione.

Se un candidato non supera l'esame per la terza volta, non viene più ammesso a un ulteriore esame.

Art. 29 Rimedi giuridici

Contro le decisioni della commissione d'esame è data facoltà di ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni. *

7. Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza sull'abilitazione degli ufficiali del registro fondiario del 3 settembre 1990 è abrogata[4].

L'ordinanza sull'impianto e la tenuta di elenchi dei diritti a quota delle corporazioni del 20 maggio 1997 è abrogata[5].

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.10.2014 01.01.2015 atto normativo prima versione -
30.11.2021 01.01.2022 Art. 10a introduzione 2021-043
04.04.2023 01.01.2025 Art. 29 cpv. 1 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.10.2014 01.01.2015 prima versione -
Art. 10a 30.11.2021 01.01.2022 introduzione 2021-043
Art. 29 cpv. 1 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009