La presente ordinanza disciplina la competenza e la procedura nella vigilanza sulle fondazioni di diritto privato e pubblico con sede nel Cantone dei Grigioni.
219.100
Ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni
Preambolo
visto l'art. 21 cpv. 3 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Competenza
L'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni è autorità di vigilanza e di modificazione (di seguito autorità di vigilanza).
2. Obblighi delle fondazioni
Art. 3 Principio
La fondazione adempie ai compiti assegnati dalla legislazione, dall'atto di fondazione e da altre disposizioni.
Art. 4 Rendiconto annuale
L'organo supremo della fondazione sottopone spontaneamente all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio: *
- il conto annuale validamente firmato composto da bilancio, conto economico e allegato;
- il verbale di approvazione;
- l'elenco dei titoli;
- la relazione dell'ufficio di revisione;
- il rapporto relativo all'attività commerciale.
Le fondazioni liberate dall'obbligo di revisione conformemente all'articolo 83b capoverso 2 del Codice civile svizzero[2] inoltrano una dichiarazione di completezza al posto della relazione di revisione.
Art. 5 Ulteriore documentazione
Su richiesta dell'autorità di vigilanza, la fondazione inoltra ulteriore documentazione.
Art. 6 Regolamenti
Regolamenti nuovi o riveduti devono essere sottoposti spontaneamente all'autorità di vigilanza.
Art. 7 Obbligo d'informazione
L'autorità di vigilanza deve essere informata in merito a processi in una fondazione che richiedono un intervento rapido e che hanno un influsso importante sul suo patrimonio o sulla sua ulteriore attività.
3. Compiti dell'autorità di vigilanza
Art. 8 Principio
L'autorità di vigilanza adempie ai compiti assegnati dalla legislazione. Per l'adempimento dei suoi compiti adotta le misure necessarie. Essa tiene un registro sulle fondazioni classiche con sede nel Cantone dei Grigioni.
L'autorità di vigilanza prende visione della documentazione inoltrata. Questa presa in visione non comporta un discarico degli organi responsabili della fondazione.
Art. 9 Disposizioni
L'autorità di vigilanza emana disposizioni in particolare su:
- l'assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;
- la modifica o la nuova stesura dell'atto di fondazione o di altre basi giuridiche;
- l'approvazione di trasferimenti di patrimonio e di fusioni;
- lo scioglimento della fondazione.
Art. 10 Strumenti di vigilanza
Per l'eliminazione di vizi, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate, in particolare:
- impartendo direttive agli organi di fondazione o all'ufficio di revisione;
- abrogando o modificando decisioni degli organi di fondazione;
- revocando gli organi di fondazione e insediando un'amministrazione interinale;
- commissionando perizie;
- esaminando la gestione e la contabilità nella sede della fondazione;
- disponendo esecuzioni sostitutive;
- comminando multe.
4. Tasse
Art. 11 * Tassa di base
Sulla base del rendiconto annuale, l'autorità di vigilanza riscuote le seguenti tasse per la sua attività di vigilanza. Queste tasse si orientano al patrimonio lordo secondo il bilancio.
| Patrimonio lordo | Tassa |
|---|---|
| fino a CHF 100 000 | CHF 150 |
| fino a CHF 300 000 | CHF 250 |
| fino a CHF 500 000 | CHF 350 |
| fino a CHF 700 000 | CHF 500 |
| fino a CHF 1 000 000 | CHF 600 |
| fino a CHF 2 000 000 | CHF 800 |
| fino a CHF 3 000 000 | CHF 900 |
| fino a CHF 4 000 000 | CHF 1000 |
| fino a CHF 5 000 000 | CHF 1100 |
| fino a CHF 6 000 000 | CHF 1200 |
| fino a CHF 8 000 000 | CHF 1300 |
| fino a CHF 10 000 000 | CHF 1400 |
| fino a CHF 12 000 000 | CHF 1600 |
| fino a CHF 14 000 000 | CHF 1800 |
| fino a CHF 16 000 000 | CHF 2000 |
| fino a CHF 18 000 000 | CHF 2200 |
| fino a CHF 20 000 000 | CHF 2400 |
| oltre | CHF 2600 |
Beni culturali e immobili che generano uno scarso reddito e che servono direttamente allo scopo della fondazione non vengono considerati per la determinazione della tassa di base.
Art. 12 Altre tasse
Le tasse per le altre attività dell'autorità di vigilanza ammontano, in base al tempo impiegato, a:
- assunzione della vigilanza CHF 150 - 2500
- trasferimenti di patrimonio/fusioni CHF 150 - 2500
- liquidazioni CHF 150 - 2500
- modifiche di atti CHF 150 - 2500
- soppressioni CHF 150 - 2500
- misure e decisioni speciali dell'autorità di vigilanza CHF 150 - 2500
- solleciti per rendiconti annuali non inoltrati:
| 1. * | 1° sollecito | esente da tassa |
| 2. * | 2° sollecito | CHF 30 |
Per altri lavori dell'autorità di vigilanza vengono fatturate le tariffe del Dipartimento delle finanze e dei comuni per prestazioni di servizi dell'Amministrazione cantonale a terzi.
Art. 13 Riduzione delle tasse
In presenza di un caso di rigore, su richiesta motivata l'autorità di vigilanza può ridurre parzialmente, ma al massimo fino alla tassa minima, le tasse secondo gli articoli 11 e 12 precedenti.
Art. 14 Aumento delle tasse
Le tasse della presente ordinanza possono essere aumentate fino al doppio della tassa semplice o della tassa massima:
- per affari ufficiali particolarmente difficili e complessi;
- se l'atto d'ufficio avviene al di fuori dell'usuale orario di lavoro o della sede ufficiale;
- se il documento viene steso in una lingua straniera o se vengono tradotti testi stesi in lingua straniera (escluse le lingue ufficiali).
5. Disposizione finale
Art. 15 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente
La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2008 | 01.01.2008 | atto normativo | prima versione | - |
| 29.05.2012 | 01.06.2012 | Art. 11 | revisione totale | - |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1 | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1, a) | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1, b) | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1, c) | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1, d) | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 4 cpv. 1, e) | introduzione | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 12 cpv. 1, g) | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 12 cpv. 1, g), 1. | modifica | 2018-015 |
| 22.10.2018 | 01.01.2019 | Art. 12 cpv. 1, g), 2. | modifica | 2018-015 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 05.02.2008 | 01.01.2008 | prima versione | - |
| Art. 4 cpv. 1 | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 4 cpv. 1, a) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 4 cpv. 1, b) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 4 cpv. 1, c) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 4 cpv. 1, d) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 4 cpv. 1, e) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | introduzione | 2018-015 |
| Art. 11 | 29.05.2012 | 01.06.2012 | revisione totale | - |
| Art. 12 cpv. 1, g) | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 12 cpv. 1, g), 1. | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |
| Art. 12 cpv. 1, g), 2. | 22.10.2018 | 01.01.2019 | modifica | 2018-015 |