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Convenzione intercantonale sulla vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)

Preambolo

Convenzione intercantonale sulla vigilanza LPP e sulle

fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa,

Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo,

Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)

del 22 maggio 2024

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San

Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino

convengono:

1. Disposizioni generali

Art. 1

Regione di vigilanza comune I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni firmatari») formano una regione di vi- gilanza comune per la vigilanza:

  1. sugliistitutidiprevidenzaprofessionaleai sensidell'art.61dellaLeggefederale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), art. 84 b) sulle fondazioni classiche ai sensi dell' dicembre 1907 (CC), nella misura in cui i Ca del Codice civile svizzero del 10 ntoni firmatari hanno delegato questi compiti all'Autorità di vigilanza.

Art. 2

Autorità di vigilanza

  1. Principio Con il nome di «Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino» è costituita un'autorità di vigilanza intercantonale di diritto pub- blico con personalità giuridica propria e sede legale a Zurigo.

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Art. 3 b. Lingue

La lingua ufficiale dell'Autorità di vigilanza è il tedesco.

L'Autorità di vigilanza fornisce le sue prestazioni con riferimento agli istituti di pre- videnza professionale o alle fondazioni classiche in una lingua ufficiale del Cantone firmatario nel quale l'istituto di previdenza o la fondazione classica ha la propria sede legale.

Art. 4 c. Compiti

L'Autorità di vigilanza:

  1. svolge i compiti assegnati ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
  2. assumei compitidivigilanzanelsettoredellefondazioni classiche, nellamisura art. 35 in cui i Cantoni firmatari le hanno delegato questi compiti ai sensi dell'

I Cantoni firmatari possono delegare all'Autoritàdi vigilanza altri compiti nel settore delle fondazioni classiche, segnatamente le funzioni quale autorità cantonale ai sensi art. 85 degli , 86, 86a e 88 CC nonché la trattazione dei rimedi di diritto.

Art. 5

Diritto applicabile Nella misura in cui la presente Convenzione non disponga altrimenti, è applicabile il diritto del Cantone di Zurigo.

Art. 6 Rapporti di servizio

Per i collaboratori dell'Autorità di vigilanza si applica il diritto pubblico sui rapporti di servizio del personale del Cantone di Zurigo.

Il Consiglio di amministrazione può emanare disposizioni diverse nel regolamento del personale se ciò è necessario per motivi operativi.

I collaboratori dell'Autorità di vigilanza che sono obbligatoriamente assicurati se- condo la legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l'invalidità devono essere assicurati presso un istituto di previdenza che non è soggetto alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7 Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza che concernono la previdenza professionale art. 74 possono essere impugnate secondo l' LPP.

Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle fon- dazioni classiche possono essere impugnate a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario a cui appartengono per la loro destinazione.

Ulterioridecisioni edisposizionidell'Autoritàdivigilanzapossonoessereimpugnate a norma delle disposizioni relative ai rimedi giuridici del Cantone di Zurigo.

I rimedi giuridici contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo.

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Art. 8

Comunicazioni ufficiali Le comunicazioni ufficiali dell'Autorità di vigilanza vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni firmatari interessati.

. Organizzazione

Art. 9

Organi Gli organi dell'Autorità di vigilanza sono:

  1. il Consiglio del concordato,
  2. il Consiglio di amministrazione,
  3. la Direzione,
  4. l'Ufficio di revisione.

Art. 10

Consiglio del concordato

  1. Composizione

Il Consiglio del concordato è composto da un membro ciascuno dei Governi dei Cantoni firmatari.

Esso si costituisce autonomamente e nomina il/la presidente tra i suoi membri.

La Direzione assicura il Segretariato del Consiglio del concordato.

Art. 11 b. Presa delle decisioni

Il Consiglio del concordato delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Il/la presidente ha di- ritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo.

Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richie- dere la convocazione di una seduta.

Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione e il/la Direttore/Direttrice parteci- pano alle sedute con voto consultivo e il diritto di proporre trattande.

Art. 12

c. Compiti Il Consiglio del concordato:

  1. nomina il/la Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione,
  2. determina la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione,
  3. approva la nomina o la destituzione del/della Direttore/Direttrice,
  4. nomina l'Ufficio di revisione,
  5. approva il conto annuale e il rapporto di gestione,
  6. provvede a un adeguato rendiconto nei rispettivi Cantoni firmatari,
  7. approva i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il perso- nale, le finanze e le tariffe,

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  1. disciplina con il Cantone firmatario i dettagli di un suo eventuale recesso dalla Convenzione,
  2. determina la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto e i tribunali competenti incaso direcesso dallaConvenzionedapartedelCantonediZurigo,
  3. decide sull'uso dei beni esistenti in caso di scioglimento consensuale della Con- vezione.

In sede di nomina del Consiglio di amministrazione si assicura che i suoi membri siano indipendentiedisponganodellenecessariecapacitàper il l'assolvimentodel loro compito.

Art. 13

Retribuzione Ogni Cantone firmatario regola la retribuzione del rispettivo membro del Consiglio del concordato.

Art. 14

Consiglio di amministrazione

  1. Composizione e durata del mandato

Il Consigliodiamministrazionesi componediun/unaPresidenteequattro altrimem- bri.

La durata del mandato è di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

Per tutti gli altri aspetti, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonoma- mente.

Art. 15 b. Presa delle decisioni

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunica- zione elettronici.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Il/la presidente ha di- ritto di voto e in caso di parità il suo voto è decisivo.

Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richie- dere la convocazione di una seduta.

Il/La Direttore/Direttrice partecipano alle sedute con voto consultivo e con diritto di proporre trattande.

Art. 16

c. Compiti Il Consiglio di amministrazione:

  1. gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista strategico e finanziario,
  2. esercita una sorveglianza diretta sull'Autorità di vigilanza,
  3. nomina il direttore o la direttrice e ne decide la destituzione,
  4. approva la nomina dei membri della Direzione,
  5. definisce il bilancio preventivo e si occupa della pianificazione finanziaria,
  6. decide sulla destinazione degli utili,
  7. prende atto della relazione dell'Ufficio di revisione,

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  1. approva il conto annuale e il rapporto di gestione,
  2. emana i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe,
  3. approva il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza,
  4. emana le linee guida sulle attività di informazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 17

Direzione

  1. Composizione

La Direzione è composta daun Direttore o una Direttrice edagli altri membri da loro scelti.

Per tutti gli altri aspetti, la Direzione si costituisce autonomamente.

Art. 18

b. Compiti La Direzione:

  1. gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista tecnico, operativo e del perso- nale,
  2. emana il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza,
  3. prepara le basi per le decisioni del Consiglio di amministrazione, al quale rife- risce regolarmente e in caso di eventi particolari immediatamente,
  4. allestisce il conto annuale e redige il rapporto di gestione,
  5. svolge tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi.

Art. 19

Ufficio di revisione L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta rapporto al Consiglio di amministrazione in merito ai risultati.

. Finanze

Art. 20 Presentazione dei conti e piano finanziario

La presentazione dei conti è gestita secondo i principi commerciali.

L'Autorità di vigilanza prepara un piano finanziario, un bilancio preventivo e un rapporto di gestione.

Art. 21

Finanziamento L'Autorità di vigilanza si finanzia mediante tasse a copertura dei costi.

Art. 22 Tasse

L'Autorità di vigilanza riscuote:

  1. tasse di vigilanza annuali,
  2. tasse per singole verifiche, decisioni o altri servizi.

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Le tasse di vigilanza annuali sono calcolate sulla base del totale di bilancio dell'isti- tuto sottoposto a vigilanza, ivi compresi i valori di riscatto. Vanno distinte le seguenti tariffe per i seguenti istituti:

  1. quelle per istituzioni collettive o a scopo comunitario,
  2. quelle per gli altri istituti di previdenza, compresi gli istituti che hanno quale scopo la previdenza professionale,
  3. quelle per le fondazioni classiche.

Letasserimanenti sono calcolateentro i limiti previsti dal tariffarioin baseal lavoro svolto.

Art. 23 Capitale proprio

Il capitale proprio è compreso tra l'80 e il 120 per cento della spesa annuale dell'Au- torità di vigilanza.

Se questo intervallo è superato o non è raggiunto, il Consiglio di amministrazione potrà aumentare o diminuire le tasse in modo corrispondente.

Art. 24 Prestiti

Al fine di garantire la solvibilità in ogni momento, i Cantoni firmatari possono, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, concederle un prestito.

I prestiti sono concessi al prezzo di costo.

L'Autoritàdi vigilanza può rimborsare interamente o parzialmente il prestito in qual- siasi momento.

Art. 25

Esenzione fiscale L'Autorità di vigilanza è esente da tutte le imposte cantonali, distrettuali e comunali dei Cantoni firmatari.

Art. 26 Responsabilità

L'Autorità di vigilanza risponde per i propri obblighi e per i danni che i suoi organi e i suoi collaboratori hanno illecitamente cagionato a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

A tal finel'Autoritàdi vigilanzadeve stipulare assicurazioni di responsabilità civile.

. Liquidazione di controversie

Art. 27

Le controversie tra Cantoni firmatari o tra Cantoni firmatari e l'Autorità di vigilanza sono sottoposte a un tribunale arbitrale.

Ognuna delle parti designa un membro del tribunale arbitrale.

Le parti designano insieme:

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  1. un o una presidente del tribunale arbitrale,
  2. un altro membro del tribunale arbitrale, se necessario affinché quest'ultimo pre- senti un numero di membri dispari.

Se le parti in causa non riescono a raggiungere un accordo in merito a quanto sopra, il/la presidente del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo nomina il/la pre- sidente e un eventuale altro membro del tribunale arbitrale.

. Recesso e scioglimento della Convenzione

Art. 28

Recesso

  1. In generale

I Cantoni firmatari possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di due anni per la fine di un anno civile. Un recesso è possibile la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il Cantone firmatario uscente non ha alcun diritto alla sostanza dell'Autorità di vigi- lanza.

art. 1 Il Consiglio del concordato adegua il testo del titolo nonché degli e 2 della Convenzione.

Ulteriori dettagli in merito al recesso di un Cantone firmatario dalla Convenzione saranno regolati fra il Cantone stesso e il Consiglio del concordato.

Art. 29 b. Del Cantone di Zurigo

In caso di disdetta del Cantone di Zurigo dalla Convenzione, il Consiglio del con- cordato definisce la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto applicabile art. 5 ai sensi degli e 6 cpv. 1 e i nuovi tribunali competenti ai sensi degli art. 7 cpv. 3 e 27 cpv. 4.

Il cpv. 1 è applicabile per analogia all'eventuale nuovo Cantone di sede dell'Autorità di vigilanza.

Art. 30 Scioglimento

Con decisione unanimedei loro organi competenti i Cantoni firmatari possono scio- gliere la Convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di preav- viso due anni.

Il Consiglio del concordato decide sull'uso dei beni esistenti.

. Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Successione nei diritti

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Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli attivi e i passivi nonché tutti i contratti dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale saranno trasferiti all'Autorità di vigilanza.

Art. 32

Scioglimento degli istituti precedenti L'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sono sciolte con l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 33

Responsabilità per i crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione

Per le richieste di responsabilità non coperte derivanti dalle precedenti attività dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigi- lanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, l'Autorità di vigilanza risponde per dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo fino all'importo del capitale proprio conferito dal rispettivo istituto.

Inoltre, i Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgoviae Ticino sono responsabili atitolo sussidiario peri creditiderivanti dalle precedenti attivitàdi vigilanza della Vigilanza sullefondazioni e LPP della Sviz- zera orientale, in conformità alle regole di responsabilità della Convenzione intercan- tonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP del 26 settembre 2005.

Il Cantone Ticino è responsabile limitatamente alle pretese insorte dopo la sua ade- sioneallaConvezioneintercantonalesullavigilanzasullefondazionieLPPdellaSviz- zera orientale.

Art. 34 Capitale proprio

Il capitale iniziale dell'Autorità di vigilanza è costituito dal capitale proprio confe- rito dall'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

art. 23 Il capitale proprio minimo ai sensi dell' deve essere interamente accumulato entro cpv. 1 della presente Convenzione dieci anni.

Art. 35

Compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Autorità di vigilanza assume i seguenti compiti nel settore delle fondazioni classiche per i seguenti Cantoni firma- tari:

  1. Cantone di Zurigo:

. vigilanza, nella misura in cui ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali,

. decisione in merito a ricorsi contro le disposizioni delle autorità distret- tuali e comunali,

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art. 85 3. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli , 86 e 86a CC, art. 88 4. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi dell' nella misura ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsab CC, ili le autorità distrettuali o comunali,

  1. Cantone di San Gallo:

. vigilanza, art. 85 2. esercizio delle funzioni di autoritàcantonale ai sensi degli , 86, 86a e 88 CC,

  1. Cantone di Turgovia: tutti i compiti di autorità cantonale,
  2. Cantone Ticino:

. vigilanza, art. 85 2. esercizio delle funzioni di autoritàcantonale ai sensi degli , 86, 86a e 88 CC.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1°gennaio dell'anno successivo alla sua ratifica da parte di tutti i Cantoni firmatari.

Il Consiglio del concordato inizia la sua funzione il primo giorno del mese succes- sivo a quello della ratifica della Convezione da parte di tutti i Cantoni firmatari.

Il Consiglio di amministrazione inizia la sua attività subito dopo la nomina da parte del Consiglio del concordato.