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310.210

Ordinanza sull'esame di avvocatura

(OEAvv)

del 04.04.2023 (stato 01.04.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 4 aprile 2023

visto l'art. 18 e l'art. 19 della legge sugli avvocati[1] nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2]

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli esami organizzati dalla Commissione di vigilanza e le tasse dovute a tale riguardo.

Art. 2 Date d'esame

Di norma gli esami di avvocatura si tengono in primavera e in autunno.

Art. 3 Pubblicazione

La Commissione di vigilanza comunica le date degli esami e le informazioni relative alla domanda di ammissione con almeno dieci settimane di anticipo tramite il Foglio ufficiale cantonale.

Art. 4 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione all'esame di avvocatura deve essere inoltrata alla Commissione di vigilanza entro il termine comunicato utilizzando il modulo messo a disposizione e allegando i seguenti documenti:

  1. un breve curriculum vitae;
  2. un estratto per privati recente del casello giudiziale federale;
  3. un estratto recente del registro delle esecuzioni e dei fallimenti;
  4. il diploma di studi in diritto conclusi presso una scuola universitaria svizzera o un diploma equivalente conseguito presso una scuola universitaria all'estero;
  5. la prova relativa all'attività giuridica pratica richiesta.

Esami tentati in altri Cantoni devono essere indicati nella domanda di ammissione all'esame di avvocatura.

Art. 5 Oggetto dell'esame di avvocatura 1. In generale

L'esame di avvocatura si compone di una parte scritta e di una parte orale.

L'esame non è pubblico.

Art. 6 2. Esame scritto

L'esame scritto contiene l'elaborazione di un caso. Di norma occorre allestire una perizia giuridica nonché le istanze e le memorie opportune e necessarie.

L'esame scritto dura dieci ore.

I mezzi ausiliari ammessi vengono resi noti in anticipo. Ulteriori mezzi ausiliari possono essere consegnati il giorno dell'esame.

L'esame scritto viene svolto contemporaneamente da tutti i candidati sotto sorveglianza.

Art. 7 3. Esame orale

Chi ha ottenuto almeno la nota 3,5 nell'esame scritto viene ammesso all'esame orale.

Durante l'esame orale vengono esaminati i seguenti ambiti giuridici:

  1. diritto di procedura civile;
  2. diritto di procedura penale;
  3. diritto costituzionale cantonale e giurisdizione costituzionale;
  4. diritto amministrativo cantonale e diritto procedurale amministrativo cantonale;
  5. legge d'introduzione al Codice civile svizzero[3] e diritto sugli avvocati.

L'esame orale dura almeno un'ora e mezza.

Non sono ammessi mezzi ausiliari.

I candidati sostengono l'esame individualmente.

Art. 8 Assenza e interruzione

I candidati che non si presentano all'esame di avvocatura o che non lo concludono, devono comunicarlo senza indugio alla Commissione di vigilanza e devono presentare a quest'ultima la documentazione necessaria come prova dell'esistenza di un grave motivo.

In presenza di un grave motivo, gli esami sostenuti prima dell'interruzione saranno tenuti in considerazione in caso di prosecuzione.

Art. 9 Comportamento disonesto

Si comporta in modo disonesto chi sostiene l'esame di avvocatura con mezzi ausiliari non ammessi o non consegnati oppure con l'aiuto di terzi.

È considerato impiego di mezzi ausiliari non ammessi in particolare il recare con sé mezzi di comunicazione o di informazione non ammessi.

Se si fa capo ad aiuto di terzi o se si utilizza un mezzo ausiliario non ammesso, il sorvegliante confisca senza indugio il mezzo ausiliario non ammesso, raccoglie le prove del comportamento disonesto e informa la Commissione di vigilanza.

Art. 10 Valutazione

L'esame scritto e l'esame orale vengono valutati con note da 1 a 6 (utilizzando mezze note) per ciascuna materia. La nota 6 rappresenta la valutazione più alta, la nota 1 la valutazione più bassa. La nota 4 è sufficiente.

Per la valutazione globale finale la nota dell'esame scritto e la media non arrotondata delle note dell'esame orale hanno lo stesso peso. Se la media arrotondata dei due esami è almeno 4, l'esame di avvocatura è superato.

Se l'esame nel suo insieme non è stato superato, deve essere ripetuto.

Art. 11 Rilascio della patente di avvocato e pubblicazione del conferimento

La patente di avvocato viene rilasciata sotto forma di un diploma e di una decisione.

Il conferimento della patente di avvocato viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 12 Commissione di vigilanza

La Commissione di vigilanza organizza l'esame di avvocatura e conferisce la patente di avvocato.

Tiene un elenco delle patenti di avvocato conferite.

Art. 13 Tasse

I candidati devono versare le seguenti tasse:

  1. per l'esame conformemente all'articolo 9 della legge sugli avvocati[4]: fr. 900.–
  2. per la stesura della patente di avvocato e la pubblicazione nonché per l'iscrizione del conseguimento della patente di avvocato nell'elenco: fr. 100.–
  3. per la prova attitudinale conformemente all'articolo 31 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati[5]: fr. 900.–
  4. per il colloquio conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati: fr. 650.–

Se un candidato non viene ammesso all'esame orale gli vengono rimborsati 300 franchi.

Art. 14 Disposizione transitoria per esami di avvocatura

Gli esami di avvocatura secondo il regolamento d'esame previgente saranno svolti per l'ultima volta a giugno 2023.

Per i candidati che sosterranno l'esame di avvocatura dopo questo momento varrà il nuovo regolamento d'esame.

Egress

2023-011

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
04.04.2023 01.04.2023 atto normativo prima versione 2023-011

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 04.04.2023 01.04.2023 prima versione 2023-011