L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue la sorveglianza elettronica conformemente all'articolo 28c CC.
Esso analizza periodicamente o su richiesta del tribunale che ha ordinato la sorveglianza i dati rilevati. Se l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria viene a conoscenza di una violazione del divieto oggetto della sorveglianza, esso informa il tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Esso è legittimato a segnalare una tale violazione alla Polizia cantonale e alle polizie comunali.
Se la persona da sorvegliare non rispetta le istruzioni dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria e in tal modo vanifica la sorveglianza elettronica, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria può richiedere al tribunale che ha ordinato la sorveglianza di sospendere la sorveglianza elettronica.
Una volta scadute le misure l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria presenta rapporto al tribunale che ha ordinato la sorveglianza.
Per il resto esso elabora i dati relativi alla sorveglianza secondo le regole vigenti per la sorveglianza elettronica dei divieti di diritto penale di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria fattura i costi della sorveglianza elettronica al tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Quest'ultimo si assume i costi dell'esecuzione nella misura in cui questi non possano essere addossati alla persona sorvegliata.