Il ricorso all'autorità giudiziaria viene indennizzato tramite una forfetaria in conformità alla presente ordinanza. Vi si aggiungono le spese dell'assunzione di prove, di traduzione e interpretariato e per la rappresentanza del figlio.
In procedimenti che provocano un onere particolarmente esiguo le autorità giudiziarie possono riscuotere una tassa ridotta o rinunciare alla riscossione di una tassa.
L'obbligo di pagare le spese per traduzioni tra diverse lingue ufficiali di un'autorità giudiziaria si conforma alle disposizioni della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni[3].
Per spese dopo la conclusione del procedimento vale l'articolo 12 dell'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative[4].