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370.310

Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA

(ORACTA)

del 02.01.2025 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 2 gennaio 2025

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 7 cpv. 3 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali[2]

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

Art. 2 Retribuzione 1. Autorità di conciliazione

Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'aliquota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali[3].

La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

Art. 3 2. Tribunale arbitrale

La retribuzione dei membri designati del tribunale arbitrale consiste in:

  1. un'indennità giornaliera, se la loro attività giudiziaria è associata a una seduta;
  2. una rimunerazione di partecipazione per affare, se prendono parte a una decisione per circolazione degli atti.

I membri designati del tribunale arbitrale ricevono per sedute un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria[4]. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore al giorno, viene versata metà dell'indennità giornaliera. Per lo studio di atti, rapporti e bozze di sentenze in altri giorni ricevono un'indennità giornaliera in ragione dell'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia.

La rimunerazione di partecipazione per affare conformemente al capoverso 1 lettera b si conforma a sua volta all'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia. La sua aliquota corrisponde a quella di un'indennità giornaliera conformemente al capoverso 2. In essa è inclusa la retribuzione per lo studio degli atti, dei rapporti e della bozza della sentenza.

La competenza per la determinazione degli importi conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 della presente disposizione spetta al presidente del tribunale arbitrale.

Art. 4 Rimborso spese

Le spese di viaggio, vitto e pernottamento si conformano alle disposizioni del diritto cantonale sul personale.

Egress

2025-005

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.01.2025 01.01.2025 atto normativo prima versione 2025-005

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.01.2025 01.01.2025 prima versione 2025-005