I Cantoni concordatari istituiscono un ente intercantonale di diritto pubblico per il promovimento delle strutture scolastiche e per la coordinazione delle rispettive legislazioni cantonali. Scopo
- Prescrizioni materiali
421.160
concluso il 29 ottobre 1970 1)
dalla Conferenza nazionale dei direttori dei
Dicasteri cantonali della pubblica educazione
I Cantoni concordatari istituiscono un ente intercantonale di diritto pubblico per il promovimento delle strutture scolastiche e per la coordinazione delle rispettive legislazioni cantonali. Scopo
I Cantoni concordatari si impegnano a coordinare le proprie legislazioni scolastiche 2) quanto: Obblighi
I Cantoni concordatari elaborano raccomandazioni per tutti i Cantoni segnatamente sui seguenti temi: Raccomandazioni
La Conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti è consul- tata all'atto dell'elaborazione di queste raccomandazioni.
I Cantoni concordatari cooperano fra loro e con la Confederazione nell'ambito della pianificazione scolastica, della ricerca pedagogica nonché della statistica scolastica. Cooperazione
Aquesto scopo
I Cantoni concordatari delegano alla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 2 e 4 del presente concordato. Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione
Competenze ed organizzazione della Conferenza sono disciplinate con un regolamento interno.
Le spese per la coordinazione sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli abitanti.
I Cantoni non concordatari hanno voto consultivo in materia di con- cordato.
Per facilitare e promuovere la coordinazione scolastica, i Cantoni si raggruppano in quattro Conferenze regionali (Svizzera romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ogni Cantone decide autonomamente di aderire ad una Conferenza regionale. Conferenze regionali
Le Conferenze regionali sono consultrici della Conferenza plenaria.
Contestazioni fra Cantoni sull'applicazione del concordato possono essere deferite al Tribunale federale. Protezione giuridica
Concordato sulla coordinazione scolastica 421.160
La coordinazione delle legislazioni scolastiche giusta l'articolo 2 del presente concordato è realizzata progressivamente. Aderendo al concordato i Cantoni si impegnano: 1) Termine d'esecuzione
L'inizio dell'anno scolastico 1973/74 deve essere fissato, in linea di massima, giusta l'articolo 2 lettera d.
L'adesione al concordato è comunicata al Comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, il quale provvede a darne notizia al Consiglio Federale. Adesione
La recessione dal concordato deve essere comunicata al Comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione. La dichiarazione di ritiro produce i suoi effetti a decorrere dalla fine del terzo anno civile susseguente a quello in cui è stata notificata. Recessione
Il presente concordato entra in vigore quando dieci Cantoni vi aderiscono 2) e quando il Consiglio Federale lo ha accettato. 3) Entrata in vigore