Nel settore delle scuole medie superiori, la presente ordinanza disciplina la gestione del pensionato cantonale nonché i contributi a favore di pensionati di scuole medie superiori private.
425.170
Ordinanza concernente i pensionati nel settore delle scuole medie superiori
(OPSMS)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
2. Pensionato cantonale
Art. 2 Organizzazione
Il pensionato cantonale comprende il centro abitativo nelle sedi Convitto e Scalära a Coira.
Art. 3 Incarico
Il centro abitativo:
- offre alloggio a prezzi adeguati ad allievi grigionesi all'interno di una comunità domestica;
- assicura il vitto per gli ospiti del centro abitativo;
- può mettere i propri servizi a disposizione di terzi a prezzi adeguati.
Art. 4 Direzione, regolamento interno
Il direttore del centro abitativo è subordinato all'Ufficio. Egli emana un regolamento interno che viene approvato dall'Ufficio.
Il direttore del centro abitativo:
- assicura che gli ospiti minorenni possano beneficiare di assistenza in relazione all'alloggio;
- è responsabile per una gestione della struttura al passo con i tempi ed economica;
- pianifica l'impiego dei collaboratori e ha facoltà di impartire loro istruzioni.
Art. 5 Copertura dei costi
Il Dipartimento stabilisce i prezzi del centro abitativo in modo tale che siano sufficienti a coprire il 75 per cento delle spese d'esercizio.
Le spese d'esercizio per il vitto degli ospiti sono coperte in misura del 100 per cento dalle rette.
Le spese d'esercizio si basano sul risultato annuale del prodotto rappresentato dal centro abitativo rispettivamente dalle mense dell'Ufficio e sono composte da:
- spese per il personale e per beni e servizi;
- più i costi trasversali per prestazioni dell'Amministrazione cantonale;
- più i costi per i locali secondo il calcolo dell'Ufficio edile;
- meno la correzione della superficie per la sede Convitto (solo spese d'esercizio centro abitativo);
- meno la quota degli investimenti contenuta nella pigione;
- meno i ricavi.
Art. 6 Ammissione
Le iscrizioni per l'ammissione al centro abitativo possono essere presentate durante tutto l'anno.
In merito all'ammissione di ospiti decide il direttore del centro abitativo in base alla disponibilità di camere singole e doppie. L'ammissione vale di regola per un anno.
L'utilizzo viene disciplinato mediante contratto di locazione.
Art. 7 Alloggio, vitto nel centro abitativo
Il direttore del centro abitativo assegna agli ospiti camere singole o doppie.
Gli ospiti ricevono il vitto da lunedì mattina a venerdì a mezzogiorno.
Art. 8 Disdetta
Se non vi sono sufficienti posti liberi, il direttore del centro abitativo può dare disdetta scritta per la fine dell'anno scolastico agli ospiti maggiorenni, previo preavviso entro metà maggio.
I termini di disdetta sono disciplinati nel contratto di locazione.
Art. 9 Disciplina, procedura disciplinare
Con l'iscrizione gli ospiti si impegnano a rispettare il regolamento interno nonché a seguire le istruzioni del direttore e del personale del centro abitativo.
Il regolamento interno definisce la procedura disciplinare.
Art. 10 Malattia
Gli ospiti malati devono comunicare senza indugio questo fatto al direttore del centro abitativo. Se necessario viene richiesta assistenza medica, in casi gravi il direttore del centro abitativo informa senza indugio le persone che detengono l'autorità parentale. I costi per l'assistenza medica sono a carico dell'ospite.
3. Mandato e contributi a pensionati di scuole medie superiori private
Art. 11 Mandato
Il mandato a pensionati di scuole medie superiori private fa parte del mandato di prestazioni a una scuola media superiore privata conformemente all'articolo 10 capoverso 1 della legge concernente le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole medie superiori).
Il rapporto si conforma alle direttive del mandato di prestazioni della scuola media superiore privata.
Art. 12 Allievi aventi diritto a contributi
Gli allievi grigionesi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sulle scuole medie superiori che alloggiano in un pensionato di una scuola media superiore privata sono considerati quali aventi diritto a contributi.
Gli allievi grigionesi che alloggiano in un pensionato di una scuola media superiore privata e i cui genitori, prima dell'inizio del penultimo anno di formazione, eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni nel corso di un anno scolastico sono considerati quali allievi grigionesi ai sensi della legge sulle scuole medie superiori fino alla fine dell'anno scolastico.
Gli allievi grigionesi che alloggiano in un pensionato di una scuola media superiore privata e i cui genitori, nel corso del penultimo o dell'ultimo anno di formazione, eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni sono considerati quali allievi grigionesi ai sensi della legge sulle scuole medie superiori fino alla fine della formazione.
La regolamentazione di cui al capoverso 2 e al capoverso 3 può essere fatta valere una volta nel corso dell'intera durata della formazione.
Art. 13 Notifica di allievi aventi diritto a contributi
Le scuole medie superiori private comunicano all'Ufficio entro il 15 luglio gli allievi aventi diritto a contributi dell'anno scolastico che volge al termine.
Art. 14 Comprova della sussistenza del bisogno
Se il numero medio di allievi aventi diritto a contributi del precedente periodo quadriennale del mandato di prestazioni è inferiore a tre, non è più comprovato che vi è bisogno del pensionato.
Un bisogno non comprovato comporta la cancellazione del diritto a contributi per il pensionato durante il seguente periodo del mandato di prestazioni. La comprova della sussistenza del bisogno viene riesaminata dopo quattro anni.
Art. 15 Base di calcolo
La base di calcolo per la forfetaria per posto letto e per i contributi per investimenti è costituita dal numero medio di allievi aventi diritto a contributi del precedente periodo quadriennale del mandato di prestazioni.
Art. 16 Forfetarie per posto letto e contributo base
Per ciascun allievo avente diritto a contributi medio calcolato, ogni anno il Cantone eroga una forfetaria per posto letto ai pensionati aventi diritto a contributi delle scuole medie superiori private.
In aggiunta, per ciascuna scuola media superiore ogni anno il Cantone paga un contributo base per la direzione a pensionati aventi diritto a contributi delle scuole medie superiori private. L'ammontare della forfetaria per posto letto e del contributo base per la direzione del pensionato si conforma alle aliquote per i pensionati nel settore della formazione professionale.
Art. 17 Termini di pagamento
Il termine e l'entità dei pagamenti dei contributi si conformano all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni.
Art. 18 Contributo per investimenti
Il Cantone eroga a favore di pensionati aventi diritto a contributi delle scuole medie superiori private contributi per investimenti ai sensi dell'articolo 45 della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua nonché dell'articolo 8 dell'ordinanza sul sovvenzionamento di edifici per la formazione professionale, per offerte di formazione continua e per scuole universitarie (ordinanza sulle costruzioni LFPFC).
Lo svolgimento e la procedura si conformano per analogia all'ordinanza sulle costruzioni LFPFC.
In caso di utilizzazione mista da parte di allievi aventi diritto e non aventi diritto a contributi, il contributo per investimenti viene limitato in misura proporzionale.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2019 | 01.08.2019 | atto normativo | prima versione | 2019-014 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 02.07.2019 | 01.08.2019 | prima versione | 2019-014 |