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427.200

Legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca

(LSUR)

del 24.10.2012 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 31 cpv. 1 e 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 26 giugno 2012[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Fatte salve corrispondenti disposizioni di diritto federale, nonché accordi intercantonali, la presente legge disciplina la promozione da parte del Cantone delle scuole universitarie, dei centri di ricerca universitari e di altri centri di ricerca.

Essa costituisce la base giuridica per il finanziamento di corsi preparatori per formazioni nel livello terziario.

Art. 2 Scopo

Le scuole universitarie e i centri di ricerca sono istituti di insegnamento, ricerca, servizi e perfezionamento scientifici.

Essi contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico del Cantone e delle sue regioni.

Il Cantone promuove gli insediamenti di scuole universitarie e centri di ricerca utili agli interessi del Cantone.

Art. 3 Libertà d'insegnamento e di ricerca

L'insegnamento e la ricerca sono liberi.

La valutazione etica dei mezzi impiegati e la responsabilità per una gestione sostenibile dell'ambiente e delle risorse sono parte integrante dell'attività scientifica.

Art. 4 Cooperazioni

Le scuole universitarie e i centri di ricerca cooperano nel loro settore con l'economia nonché con organizzazioni e istituzioni del mondo della formazione, della scienza e della ricerca nazionali ed estere, segnatamente con le scuole specializzate superiori. *

Art. 5 Diritto di proprietà intellettuale

Fatta eccezione per i diritti d'autore, alle scuole universitarie cantonali spettano tutti i diritti di proprietà intellettuale creata da persone nell'esercizio della loro attività presso queste scuole universitarie.

Art. 6 Sfruttamento dei risultati delle ricerche

Le scuole universitarie e i centri di ricerca mirano allo sfruttamento dei risultati delle loro ricerche.

Nei limiti dei compiti attribuiti loro dalla legge e del loro mandato di prestazioni possono partecipare a persone giuridiche di diritto pubblico e privato per lo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale.

Il Cantone sostiene le scuole universitarie e i centri di ricerca nella creazione di spin-off domiciliati nel Cantone e può versare contributi a questo scopo.

Art. 6a * Protezione delle denominazioni e dei titoli

Le denominazioni di istituti accademici sono protette in conformità alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero[4].

I titoli conseguiti presso una scuola universitaria cantonale o riconosciuta dal Cantone sono protetti.

I titoli acquisiti in maniera illegittima vengono revocati dall'istituto che li ha conferiti.

2. Scuole universitarie con ente responsabile cantonale

Art. 7 Creazione di nuove scuole universitarie

Il Gran Consiglio decide in merito alla creazione di nuove scuole universitarie con ente responsabile cantonale.

Vanno dimostrati l'inserimento nel paesaggio universitario svizzero, il valore aggiunto per il Cantone e la sua economia, nonché la finanziabilità.

Le scuole universitarie con ente responsabile cantonale vengono gestite quali istituti autonomi di diritto pubblico.

Art. 8 Scuole universitarie esistenti

L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR) e la Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR) sono scuole universitarie con ente responsabile cantonale.

Art. 9 ASP GR

L'ASP GR propone cicli di studio bachelor e master nel settore della formazione degli insegnanti, in particolare per la scuola popolare nonché per le scuole di maturità, tenendo particolarmente conto delle esigenze del Cantone trilingue e dei Cantoni limitrofi. *

Essa promuove il perfezionamento professionale in tutti i gradi della scuola popolare e delle scuole di maturità, si occupa di ricerca applicata e sviluppo nel settore della scuola popolare e offre servizi a terzi. *

Art. 10 SUP GR

La SUP GR propone cicli di studio bachelor e master nell'interesse dell'economia grigionese e pone i propri punti chiave sulla tecnica e sull'economia. *

Essa promuove il perfezionamento professionale di quadri dell'economia e dell'amministrazione, si occupa di ricerca applicata e sviluppo e fornisce servizi per terzi.

Art. 11 Ammissione

L'ammissione ai singoli cicli di studio delle scuole universitarie si conforma alle prescrizioni della Confederazione e di accordi intercantonali.

Su richiesta del consiglio di scuola universitaria, il Governo può emanare restrizioni per l'ammissione a singole scuole universitarie o a singoli cicli di studio.

In caso di restrizioni per l'ammissione è determinante l'idoneità degli aspiranti studenti. L'idoneità viene appurata prima dell'inizio degli studi tramite una procedura stabilita dal consiglio di scuola universitaria e dopo l'inizio degli studi tramite esami preliminari.

Art. 12 Organi delle scuole universitarie e nomina

Ogni scuola universitaria dispone di organi propri. Si tratta del consiglio di scuola universitaria, comprendente almeno cinque membri, della direzione della scuola universitaria e dell'ufficio di revisione. *

Il Governo nomina il consiglio di scuola universitaria e il presidente. Nel fare questo tiene conto degli interessi dell'economia e degli istituti di formazione.

Il Governo nomina l'ufficio di revisione.

Art. 13 Consiglio di scuola universitaria

In qualità di organo strategico interno alla scuola, il consiglio di scuola universitaria è competente in particolare per:

  1. la pianificazione e il controllo del raggiungimento degli obiettivi in relazione al mandato di prestazioni conferito dal Governo;
  2. la determinazione di nuovi cicli di studio bachelor e master;
  3. l'approvazione del preventivo a destinazione del Governo e la vigilanza sulla gestione finanziaria;
  4. la determinazione, in forma di regolamento, dell'organizzazione di direzione, nonché delle direttive per la presentazione del rapporto e per la gestione della qualità;
  5. la nomina e la destituzione del rettore, dei membri della direzione della scuola universitaria e dei docenti a titolo principale;
  6. il conferimento e la revoca del titolo di professore;
  7. il regolamento delle procedure legate all'attività della scuola universitaria e la determinazione delle tasse di studio entro i limiti della media svizzera;
  8. la decisione in merito a spin-off.

Per compiti particolari, il consiglio di scuola universitaria può istituire commissioni o chiamare a consulto degli specialisti.

Art. 14 Direzione della scuola universitaria

Della direzione della scuola universitaria fanno parte, oltre al rettore, almeno i responsabili per l'insegnamento e la ricerca.

La conduzione operativa delle scuole universitarie avviene ad opera del rettore. Questi presiede la direzione della scuola universitaria, ha diritto di impartire istruzioni ai membri della direzione della scuola universitaria e rappresenta la scuola universitaria verso l'esterno.

Art. 15 Membri della scuola universitaria

Sono membri della scuola universitaria:

  1. la direzione della scuola universitaria;
  2. i docenti;
  3. gli assistenti, i collaboratori scientifici e i dottorandi;
  4. gli studenti e gli uditori;
  5. i collaboratori amministrativi e tecnici.

Art. 16 Impiego di membri della scuola universitaria

I rapporti d'impiego si conformano alla legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni.

3. Scuole universitarie senza ente responsabile cantonale

Art. 17 Autorizzazione d'esercizio

La costituzione e la gestione di istituti di scuola universitaria senza ente responsabile cantonale richiedono un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Governo, se vengono conferiti titoli accademici.

L'autorizzazione d'esercizio può essere rilasciata se l'istituto dimostra a proprie spese che:

  1. è data la garanzia per l'adempimento duraturo dei compiti;
  2. esiste il bisogno di un istituto di questo tipo a livello universitario;
  3. la formazione offerta corrisponde ai requisiti legali per una formazione universitaria svizzera.

4. Centri di ricerca universitari e altri centri di ricerca

Art. 18 Attribuzione di un mandato di prestazioni

A centri di ricerca universitari e ad altri centri di ricerca, il Governo può attribuire un mandato di prestazioni con contributo globale se sono cumulativamente soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. vi è un interesse cantonale sufficiente;
  2. la qualità scientifica è dimostrata;
  3. l'ente responsabile dimostra un finanziamento stabile.

5. Organizzazione

Art. 19 Mandato di prestazioni 1. Principio

In accordo con i competenti organi strategici, i mandati di prestazioni, di norma quadriennali, definiscono le condizioni alle quali vengono versati contributi globali.

I contributi globali concordati nei mandati di prestazioni vengono versati dal Governo, fatta salva l'approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio.

L'applicazione della legislazione sulla gestione finanziaria del Cantone si limita ai principi della legalità, della parsimonia, dell'economicità e dell'efficacia, nonché all'ordinata presentazione dei conti.

Art. 20 2. Attribuzione

Il Governo attribuisce alle scuole universitarie con ente responsabile cantonale un mandato di prestazioni con contributo globale.

Se un istituto di scuola universitaria senza ente responsabile cantonale dispone di un'autorizzazione d'esercizio e se vi è un interesse cantonale sufficiente, il Governo può attribuire un mandato di prestazioni con contributo globale oppure con una forfetaria orientata alle prestazioni. *

Art. 21 Competenza del Governo

Il Governo è competente per:

  1. la determinazione della strategia cantonale in materia di scuole universitarie e di ricerca;
  2. l'approvazione dei mandati di prestazioni;
  3. lo sblocco dei contributi globali annuali, in virtù del credito di preventivo approvato dal Gran Consiglio;
  4. la determinazione dei criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandati di prestazioni, nonché direttive per l'allestimento del preventivo e la presentazione dei conti;
  5. l'emanazione di disposizioni per le scuole universitarie con ente responsabile cantonale che disciplinano la partecipazione, le questioni finanziarie e contabili, la gestione immobiliare, nonché la garanzia della proprietà sugli immobili;
  6. l'autorizzazione di nuovi settori di studio.

Art. 22 Presentazione del rapporto al Gran Consiglio

Il rapporto annuale e il conto annuale delle scuole universitarie cantonali devono essere resi noti al Gran Consiglio.

6. Finanziamento

Art. 23 Pagamenti di contributi

I contributi globali da versare sulla base di mandati di prestazioni sono fissati nei limiti del preventivo.

Per il finanziamento di base di istituti di ricerca di importanza nazionale conformemente alla legislazione federale, il Cantone versa un contributo che ammonta al massimo all'80 per cento del contributo della Confederazione.

Il Cantone può versare contributi di al massimo il 50 per cento dei costi computabili per il finanziamento di base di altri centri di ricerca di importanza cantonale. Il Governo stabilisce i costi computabili applicando le corrispondenti disposizioni del diritto federale. Il Gran Consiglio concede di propria competenza i crediti necessari. *

Art. 24 Contributi agli investimenti

Nei limiti delle competenze finanziarie concesse dalla Costituzione cantonale, il Cantone può concedere contributi ai costi computabili per nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni, risanamenti, nonché per attrezzature e infrastrutture di ricerca a ciò associate.

Il Governo stabilisce i costi computabili.

Le scuole universitarie e i centri di ricerca partecipano adeguatamente agli investimenti nei limiti delle loro possibilità.

I contributi edilizi o i contributi per l'acquisto di immobili possono anche essere versati in forma di forfetaria.

Art. 25 Riconoscimento e contributi promozionali

Il Governo può riconoscere particolari prestazioni scientifiche e versare contributi promozionali a eccellenti scienziati o dottorandi grigionesi. Nel fare questo considera anche le esigenze linguistiche e culturali.

Art. 26 Contributi per la collaborazione

Il Dipartimento può avviare o sostenere misure che favoriscono la collaborazione e il coordinamento tra le singole scuole universitarie e i singoli centri di ricerca. Per quanto possibile devono essere coinvolti la formazione professionale superiore e il grado secondario II. *

Il Dipartimento può concedere contributi orientati alle prestazioni per la formazione terziaria e per la ricerca da fondi cantonali a destinazione vincolata o da finanziamenti speciali ai sensi delle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria. *

Art. 27 Contributi per corsi preparatori

Il Cantone può versare contributi per corsi preparatori di formazioni nel livello terziario. Il Governo stabilisce gli importi nel quadro di mandati di prestazioni.

Il Cantone si fa carico dei costi che risultano dopo deduzione di eventuali contributi comunali a seguito di accordi di diritto amministrativo.

Art. 28 Fonti di reddito

Le scuole universitarie e i centri di ricerca con un mandato di prestazioni dispongono in particolare delle seguenti fonti di reddito:

  1. tasse di studio e per corsi;
  2. contributo del Cantone;
  3. contributi di altre istituzioni dell'ente pubblico e della Confederazione;
  4. contributi e donazioni di terzi;
  5. ricavi da offerte di servizi e di perfezionamento.

Art. 29 Preventivo

Ogni scuola universitaria e ogni centro di ricerca con mandato di prestazioni allestisce annualmente un preventivo che contiene il contributo globale cantonale e che crea un collegamento con il mandato di prestazioni.

Art. 30 Riduzione del contributo globale

Se gli obiettivi del mandato di prestazioni non vengono raggiunti o non vengono pienamente raggiunti, il Governo può trattenere o chiedere il rimborso dell'intero contributo globale o di parte di esso.

7. Rimedi legali

Art. 31 Vie legali

Una volta esaurita la procedura di impugnazione interna alla scuola, le seguenti decisioni delle scuole universitarie con ente responsabile cantonale possono essere impugnate entro dieci giorni tramite ricorso al Tribunale d'appello: *

  1. decisioni concernenti la mancata ammissione agli studi;
  2. decisioni concernenti l'esclusione durante gli studi;
  3. decisioni concernenti il mancato superamento degli studi.

8. Disposizioni finali

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. legge sull'Alta scuola pedagogica dell'8 dicembre 2004 (CSC 427.200);
  2. legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia dell'8 dicembre 2004 (CSC 427.500).

Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 34 Diritto transitorio

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portati a termine secondo il diritto previgente.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo Referendum[6].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[7].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.10.2012 01.08.2014 atto normativo prima versione -
22.12.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 3 modifica 2015-056
14.06.2022 01.01.2025 Art. 31 cpv. 1 modifica 2023-008
11.06.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 6a introduzione 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 9 cpv. 1 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 9 cpv. 2 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 10 cpv. 1 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 12 cpv. 1 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1, abis) introduzione 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 20 cpv. 2 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1, e) modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1, f) introduzione 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 26 cpv. 1 modifica 2024-041
11.06.2024 01.01.2025 Art. 26 cpv. 2 introduzione 2024-041

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.10.2012 01.08.2014 prima versione -
Art. 4 cpv. 1 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 6a 11.06.2024 01.01.2025 introduzione 2024-041
Art. 9 cpv. 1 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 9 cpv. 2 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 10 cpv. 1 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 12 cpv. 1 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 13 cpv. 1, abis) 11.06.2024 01.01.2025 introduzione 2024-041
Art. 20 cpv. 2 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 21 cpv. 1, e) 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 21 cpv. 1, f) 11.06.2024 01.01.2025 introduzione 2024-041
Art. 23 cpv. 3 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-056
Art. 26 cpv. 1 11.06.2024 01.01.2025 modifica 2024-041
Art. 26 cpv. 2 11.06.2024 01.01.2025 introduzione 2024-041
Art. 31 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008