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427.210

Ordinanza sulle scuole universitarie con ente responsabile cantonale

(OSU)

del 08.07.2014 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 luglio 2014

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza serve all'attuazione delle disposizioni della legge cantonale sulle scuole universitarie e sulla ricerca, delle disposizioni di diritto federale in materia, nonché degli accordi intercantonali, nella misura in cui questi siano da applicare a scuole universitarie con ente responsabile cantonale (scuole universitarie).

Art. 2 Competenza del consiglio di scuola universitaria, regolamenti

Il consiglio di scuola universitaria emana regolamenti per l'adempimento dei compiti conformemente all'articolo 13 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca; il regolamento di organizzazione stabilisce l'organizzazione scolastica e definisce la struttura dei regolamenti della scuola.

A livello di regolamento vengono stabiliti in particolare:

  1. la procedura per l'immatricolazione e l'exmatricolazione, il riconoscimento di formazioni precedenti e di esperienza professionale, la frequenza delle lezioni da parte degli studenti, le modalità d'esame, nonché la procedura disciplinare;
  2. l'ammontare delle tasse;
  3. l'organizzazione e lo svolgimento di corsi propedeutici;
  4. i diritti di firma e le indennità al consiglio di scuola universitaria, la delega di compiti alla direzione della scuola universitaria, nonché i diritti di partecipazione dei membri della scuola universitaria;
  5. l'attuazione delle disposizioni della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini.

Il consiglio di scuola universitaria provvede affinché le persone aventi diritto di firma siano iscritte nel registro di commercio; per le uscite va sempre prevista la firma collettiva.

Art. 3 Pubblicazione e approvazione

I regolamenti del consiglio di scuola universitaria vanno pubblicati in forma adeguata e trasmessi all'Ufficio.

Il regolamento sulle indennità per i membri del consiglio di scuola universitaria va sottoposto al Governo per approvazione.

Art. 4 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

La stipulazione di assicurazioni infortuni e di responsabilità civile compete agli studenti.

Art. 5 Mandato di prestazioni, mandato speciale

Il mandato di prestazioni con contributo globale è limitato ad al massimo quattro anni e può essere rinnovato su richiesta del consiglio di scuola universitaria.

Il mandato di prestazioni con contributo globale include almeno:

  1. la nomina delle parti contrattuali, il periodo di contratto e la somma di contratto;
  2. il mandato con indicazioni sulla verifica dell'adempimento del mandato e i termini di disdetta;
  3. direttive relative alla presentazione del rapporto al Cantone;
  4. indicazioni relative a mobili e immobili;
  5. la firma del presidente del consiglio di scuola universitaria e di un membro del Governo.

I completamenti del mandato di prestazioni con contributo globale durante il periodo contrattuale vengono effettuati tramite mandati speciali solo in casi non pianificabili; il mandato speciale è una prestazione della scuola universitaria limitata nel tempo, con un inizio e una fine. Se necessario, è possibile eliminare il limite temporale del mandato speciale, che può essere integrato nel mandato di prestazioni con contributo globale del periodo contrattuale successivo. *

Art. 6 Titoli *

La designazione dei titoli si conforma alle disposizioni del diritto federale in materia, nonché degli accordi intercantonali. Il Dipartimento disciplina l'attuazione. *

2. Settore dell'insegnamento

Art. 7 Immatricolazione, exmatricolazione

Gli studenti vengono ammessi alla scuola universitaria tramite immatricolazione. I termini di iscrizione e le condizioni di ammissione stabilite dalla legge vengono pubblicati dalla scuola universitaria.

L'uscita di studenti dalla scuola universitaria avviene tramite exmatricolazione.

Art. 8 Organizzazione degli studi

Le formazioni hanno una struttura modulare e si orientano alle disposizioni determinanti della Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Sono possibili studi a tempo pieno e a tempo parziale.

Il consiglio di scuola universitaria approva i programmi didattici su richiesta della direzione della scuola universitaria e l'attribuzione dei crediti sulla base dell'European Credit Transfer Systems (ECTS).

Art. 9 Sistema di valutazione

Le prestazioni degli studenti vengono valutate con dei voti. In casi eccezionali, il consiglio di scuola universitaria può stabilire altri sistemi di valutazione. Per prestazioni sufficienti vengono assegnati dei crediti.

La scala dei voti comprende voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 quello più basso. I voti al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.

Art. 11 Rimborso di tasse di studio e tasse

In caso di sospensione o di interruzione degli studi nel corso di un semestre, la tassa di studio e le tasse del semestre in corso non vengono rimborsate.

3. Settori della ricerca, dei servizi e della formazione continua

Art. 12 Ricerca

Si deve mirare a progetti di ricerca comuni con le istituzioni di ricerca universitarie presenti nei Grigioni.

Art. 13 Struttura dei prezzi per servizi e formazione continua

I costi diretti dei servizi e delle formazioni continue devono essere coperti almeno in misura del 125 per cento (contributo di copertura 1). *

I servizi e le formazioni continue assegnati dal Cantone sono esclusi dalla regolamentazione di cui al capoverso 1. *

4. Finanziamento

Art. 14 Gestione contabile

La scuola universitaria gestisce autonomamente le finanze e la contabilità fondandosi sui principi della presentazione dei conti della legge sulla gestione finanziaria.

La gestione dei rischi e il sistema di controllo interno (SCI) vengono attuati conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Art. 15 Ammortamenti, iscrizioni all'attivo

L'ammortamento degli investimenti materiali si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammortamento dei beni amministrativi.

Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per uscite per investimenti e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Le uscite per investimenti non devono essere iscritte all'attivo per investimenti materiali inferiori a 200 000 franchi per unità.

Art. 16 Accantonamenti

Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente:

  1. si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
  2. il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
  3. l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
  4. l'importo è considerevole.

Art. 17 Riserve generali

Gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future.

Nell'insieme, le riserve generali non possono superare il dodici per cento della spesa lorda. Se le riserve generali raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il contributo cantonale eccedente versato.

Art. 17a * Quota del contributo globale destinata allo sviluppo dell'organizzazione

La quota del contributo globale destinata allo sviluppo dell'organizzazione delle scuole universitarie è inclusa nel mandato di prestazioni e ammonta al massimo al sei per cento della spesa lorda media degli ultimi quattro anni.

La quota deve essere iscritta nel conto annuale tra le riserve. *

Dopo ogni periodo di mandato di prestazioni la quota rimanente deve essere attribuita alle riserve generali tenendo conto della limitazione prevista dall'articolo 17 capoverso 2. *

Art. 18 Utilizzo e dichiarazione di accantonamenti e riserve

Gli accantonamenti devono essere dichiarati singolarmente in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti.

La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti e di riserve generali devono essere dichiarati singolarmente nell'allegato al conto annuale.

Art. 19 Valutazione

La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto.

La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo le rettifiche di valore necessarie.

Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

Art. 20 Assunzione e investimento di mezzi di terzi

La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi.

Per l'investimento di mezzi e per l'assunzione di mezzi di terzi, la scuola universitaria deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone.

Il Cantone può concedere alla scuola universitaria mutui per il finanziamento di investimenti materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti degli investimenti materiali.

Art. 21 Direttive per l'allestimento del preventivo

Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e materiali del Dipartimento. La documentazione relativa al preventivo deve essere completata con tutti i dati relativi alle prestazioni e alle finanze, nonché con gli indicatori, che soddisfino i requisiti posti al controllo dei contributi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.

In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia.

Art. 22 Contributo globale, approvazione del preventivo

Il Gran Consiglio stabilisce il contributo globale e gli altri contributi alla scuola universitaria, nei limiti del preventivo cantonale.

Il preventivo della scuola universitaria viene approvato dal Governo dopo la sessione di dicembre, sulla base del preventivo cantonale approvato dal Gran Consiglio.

Art. 23 Determinazione dei contributi

Il calcolo dei contributi cantonali viene effettuato dall'Ufficio entro metà aprile dell'anno successivo.

Art. 24 Versamento dei contributi

Il Cantone versa l'intero contributo globale a rate nell'anno corrente.

Per quanto possibile, le rate vanno coordinate con le esigenze di liquidità della scuola universitaria.

5. Rapporto annuale, conto annuale, ufficio di revisione e regolamentazione degli stipendi

Art. 25 Rapporto annuale e conto annuale

Il rapporto annuale e il conto annuale riveduto devono essere sottoposti per approvazione al Governo entro fine maggio dell'anno successivo. Nel rapporto annuale devono essere indicati i principali dati relativi alle prestazioni e alle finanze, nonché gli indicatori del controllo dei contributi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. *

Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella successiva sessione di giugno.

Art. 26 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica la gestione contabile e riferisce al Governo e al consiglio di scuola universitaria.

Art. 27 Riconoscimento degli stipendi

Per la regolamentazione degli stipendi fanno stato le disposizioni relative alle scuole universitarie conformemente all'appendice all'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua.

Art. 27a * Rapporti d'impiego

I rapporti d'impiego delle scuole universitarie si conformano alla legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[2]. Gli stipendi massimi determinanti per il computo sono fissati nell'allegato 2 alla presente ordinanza.

Tutte le disposizioni in materia di diritto del personale che comportano conseguenze finanziarie le quali vanno oltre quelle previste dalla legge menzionata nel capoverso 1 necessitano della previa autorizzazione del Governo.

6. Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

L'esecuzione compete all'Ufficio.

La documentazione e l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di scuola universitaria vanno trasmessi all'Ufficio almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta. I verbali delle sedute devono essere trasmessi all'Ufficio dopo la seduta. *

Art. 29 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. ordinanza relativa alla legge sull'Alta scuola pedagogica del 20 dicembre 2005 (CSC 427.205);
  2. ordinanza sul Consiglio di scuola universitaria della Scuola universitaria pedagogica dell'8 luglio 2003 (CSC 427.230);
  3. ordinanza sulle formazioni e sugli esami presso l'Alta scuola pedagogica del 14 agosto 2007 (OFormazione; CSC 427.240);
  4. ordinanza sul corso propedeutico per l'ammissione agli studi presso l'Alta scuola pedagogica del 4 luglio 2006 (ordinanza sul corso propedeutico; CSC 427.290);
  5. ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia del 20 dicembre 2005 (CSC 427.510);
  6. ordinanza sugli studi, la ricerca e i servizi presso la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia del 30 agosto 2011 (O studi UTE; CSC 427.520)

Art. 30 Disposizioni transitorie

Previa richiesta alla direzione della scuola universitaria, gli studenti che hanno iniziato la loro formazione secondo le basi giuridiche previgenti possono portarla a termine conformemente a queste disposizioni.

L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e la Scuola universitaria professionale dei Grigioni chiudono l'anno contabile 2014 secondo le direttive del diritto previgente.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.07.2014 01.08.2014 atto normativo prima versione -
12.12.2017 01.01.2018 Art. 2 cpv. 2, e) modifica 2017-043
12.12.2017 01.01.2018 Art. 2 cpv. 2, f) introduzione 2017-043
12.12.2017 01.01.2018 Allegato 1 introduzione 2017-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 2 cpv. 2, e) modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 2 cpv. 2, f) abrogazione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 5 cpv. 3 modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 6 modifica titolo 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 10 abrogazione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 13 cpv. 2 introduzione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 17a introduzione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1 modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 27a introduzione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Art. 28 cpv. 2 modifica 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Allegato 1 abrogazione 2024-043
26.11.2024 01.01.2025 Allegato 2 introduzione 2024-043
28.01.2025 01.01.2025 Art. 17a cpv. 2 modifica 2025-017
28.01.2025 01.01.2025 Art. 17a cpv. 3 modifica 2025-017

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.07.2014 01.08.2014 prima versione -
Art. 2 cpv. 2, e) 12.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-043
Art. 2 cpv. 2, e) 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Art. 2 cpv. 2, f) 12.12.2017 01.01.2018 introduzione 2017-043
Art. 2 cpv. 2, f) 26.11.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-043
Art. 5 cpv. 3 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Art. 6 26.11.2024 01.01.2025 modifica titolo 2024-043
Art. 6 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Art. 10 26.11.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-043
Art. 13 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Art. 13 cpv. 2 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-043
Art. 17a 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-043
Art. 17a cpv. 2 28.01.2025 01.01.2025 modifica 2025-017
Art. 17a cpv. 3 28.01.2025 01.01.2025 modifica 2025-017
Art. 25 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Art. 27a 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-043
Art. 28 cpv. 2 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-043
Allegato 1 12.12.2017 01.01.2018 introduzione 2017-043
Allegato 1 26.11.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-043
Allegato 2 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-043