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430.100

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua

(OFPFC)

del 05.02.2008 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua[2].

Art. 2 Competenze, compiti 1. Governo

Il Governo esercita la vigilanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua ed è competente per i seguenti compiti:

  1. stabilire le condizioni per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi nel quadro di mandati di prestazioni;
  2. stipulare contratti quadro con gli enti responsabili di formazioni transitorie, scuole professionali di base, istituzioni di perfezionamento professionale e scuole specializzate superiori;
  3. riconoscere curricoli di formazione cantonali nella formazione professionale di base;
  4. stabilire le indennità di commissioni, capi esperti ed esperti in procedure di qualificazione della formazione professionale di base.

Art. 3 2. Dipartimento

Il Dipartimento è competente per:

  1. la nomina della Commissione della formazione professionale per un periodo di carica di quattro anni;
  2. la stipulazione di contratti annuali con istituzioni che il Governo ha riconosciuto tramite contratti quadro dal punto di vista del diritto a sussidi;
  3. l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di perfezionamento professionale;
  4. l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di formazione per formatori che propongono una formazione professionale pratica;
  5. la determinazione di metodi per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
  6. l'emanazione di istruzioni sulla procedura di qualificazione;
  7. la nomina del presidente e degli altri membri delle commissioni d'esame per un periodo di carica di quattro anni e la determinazione del settore di competenza;
  8. la delega della direzione degli esami all'Ufficio della formazione professionale o a una commissione d'esame;
  9. la delega dello svolgimento di esami a organizzazioni del mondo del lavoro;
  10. la vigilanza sui curricoli di maturità professionale;
  11. la sottoscrizione di attestati di maturità professionale
  12. un'offerta adeguata alle esigenze per la formazione di formatori nella formazione professionale pratica, a norma delle disposizioni del diritto federale;
  13. la definizione dei criteri per l'assegnazione degli apprendisti alle scuole.

Art. 4 3. Ufficio della formazione professionale

Nell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera, l'Ufficio della formazione professionale fornisce in particolare le seguenti prestazioni:

  1. informazione e documentazione generali relative alla scelta della professione, della scuola e degli studi nonché all'impostazione della carriera;
  2. gestione di centri d'informazione;
  3. consulenza ad adolescenti e adulti relativa alle possibilità di formazione e perfezionamento professionale.

All'Ufficio competono i compiti non attribuiti a un'altra autorità, in particolare:

  1. la vigilanza sulla formazione professionale di base, nonché il coordinamento e la direzione in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione;
  2. la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i comuni, altri Cantoni e l'estero;
  3. la promozione della collaborazione fra i tre luoghi di apprendimento;
  4. la regolamentazione della competenza per il perfezionamento professionale insieme all'Ufficio della formazione medio-superiore;
  5. la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali;
  6. la verifica dell'osservanza da parte delle istituzioni della formazione professionale delle disposizioni di Confederazione e Cantone;
  7. l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi;
  8. la decisione sull'ammissione alla procedura di qualificazione;
  9. la sottoscrizione di attestati e diplomi per formatori che propongono una formazione professionale pratica, attestati federali di capacità e attestati professionali.

… *

Art. 5 4. Ufficio della formazione medio-superiore

Nel settore delle offerte di formazione continua, all'Ufficio della formazione medio-superiore competono in particolare i seguenti compiti:

  1. il coordinamento e la direzione del settore della formazione terziaria in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione;
  2. la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i Cantoni interessati e l'estero in questioni della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale;
  3. la promozione della collaborazione fra i diversi partner;
  4. la presa di posizione a destinazione della Confederazione in merito a domande di riconoscimento per curricoli formativi e studi post diploma presso scuole specializzate superiori;
  5. la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali delle istituzioni per il perfezionamento professionale, delle scuole specializzate superiori, delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca;
  6. in collaborazione con le autorità federali, la verifica dell'osservanza da parte delle scuole specializzate superiori dei presupposti per il riconoscimento;
  7. l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi delle istituzioni del perfezionamento professionale, nonché delle scuole specializzate superiori;
  8. il calcolo dei sussidi al livello secondario II d'intesa con l'Ufficio della formazione professionale.

2. Formazione professionale di base

Art. 6 Autorizzazione per la formazione *

Un'azienda di tirocinio che intende per la prima volta formare apprendisti o che non ha più formato apprendisti per oltre cinque anni dopo la conclusione dell'ultimo rapporto di tirocinio deve chiedere un'autorizzazione per la formazione all'Ufficio della formazione professionale prima di stipulare il contratto di tirocinio. *

L'Ufficio esamina i presupposti aziendali e di personale. Può far capo a esperti per accertamenti e comunica la decisione per iscritto.

Art. 7 Contratto di tirocinio

I contratti di tirocinio e di pratica devono essere inoltrati all'Ufficio per approvazione prima dell'inizio della formazione. Sono soggette ad approvazione anche le modifiche contrattuali. *

Se la formazione avviene in diversi luoghi, le competenze e le responsabilità devono essere disciplinate nel contratto di tirocinio o in un accordo supplementare.

L'inizio della formazione professionale di base va di norma fissato al 1° agosto.

Art. 8 Formazione e perfezionamento professionale dei formatori

L'Ufficio provvede a un'offerta per il raggiungimento della qualifica pedagogico-professionale per i formatori nelle aziende. In caso di necessità o su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro si tengono corsi di perfezionamento professionale e convegni professionali per aziende di tirocinio, obbligatori o facoltativi, in particolare in caso di modifiche di ordinanze sulla formazione professionale e di piani di formazione.

L'Ufficio può organizzare e svolgere corsi di perfezionamento professionale facoltativi per formatori che propongono posti di formazione professionale pratica per persone con esigenze di formazione particolari.

Art. 9 Assegnazione degli apprendisti alle scuole professionali di base

Insieme all'approvazione del contratto di tirocinio, l'Ufficio assegna gli apprendisti alle scuole professionali di base del comprensorio delle aziende di tirocinio. Su richiesta degli apprendisti, con il consenso dell'azienda di tirocinio e dopo aver sentito le scuole professionali di base interessate, essi possono venire assegnati a un'altra scuola.

Le scuole fuori Cantone sono considerate quali scuole nel comprensorio delle aziende di tirocinio secondo il capoverso 1 se la formazione professionale di base corrispondente non viene impartita nel Cantone. *

Per ottimizzare le dimensioni delle classi, sentiti gli apprendisti, le aziende di tirocinio e le scuole professionali di base interessate, l'Ufficio può procedere a una riassegnazione degli apprendisti.

Art. 10 Promozione della salute

Le scuole professionali di base inseriscono nei programmi d'insegnamento obiettivi di formazione relativi al tema della promozione della salute e della prevenzione.

Art. 11 Scuole di maturità professionale

La condizione per il riconoscimento definitivo da parte del Cantone di un curricolo di maturità professionale è costituito dal suo riconoscimento definitivo da parte dell'Ufficio federale competente. Un curricolo di maturità professionale viene riconosciuto provvisoriamente dal Cantone al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento da parte dell'Ufficio federale.

Gli apprendisti che hanno sostenuto con successo l'esame finale ricevono l'attestato di maturità professionale, se hanno anche superato la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità.

Fino al riconoscimento definitivo da parte dell'Ufficio federale di un curricolo di maturità professionale, le scuole di maturità professionale rilasciano attestati provvisori, sottoscritti dal direttore del Dipartimento. La scuola deve sostituire gli attestati una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio federale.

3. Formazione professionale superiore e perfezionamento professionale

Art. 12 Domande di riconoscimento

Domande di riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi di scuole specializzate superiori o di istituzioni che fanno del perfezionamento professionale una parte essenziale della loro attività vanno inoltrate all'Ufficio della formazione medio-superiore.

4. Scuole universitarie

5. Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza sulla maturità professionale del 27 giugno 1995 (CSC 430.015)[3];
2. ordinanza concernente la Commissione cantonale per la formazione professionale del 15 novembre 1982 (CSC 430.050)[4];
3. ordinanza sull'organizzazione dell'orientamento professionale del 29 novembre 1982 (CSC 430.100)[5];
4. regolamento sugli esami di fine tirocinio nelle professioni artigiane e industriali del 3 novembre 1982 (CSC 430.150)[6];
5. decreto governativo concernente il contributo dei partecipanti ai corsi per maestri di tirocinio del 19 dicembre 1995 (CSC 430.470)[7];
6. decreto governativo concernente il contributo delle partecipanti ai corsi per maestre di tirocinio d'economia domestica del 19 dicembre 1995 (CSC 430.475)[8].

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.02.2008 01.01.2008 atto normativo prima versione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 3 cpv. 1, l) introduzione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 3 cpv. 1, m) introduzione -
08.07.2014 01.08.2014 Art. 5 cpv. 1, g) modifica -
08.07.2014 01.08.2014 Art. 13 abrogazione -
15.10.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 3 abrogazione 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 6 modifica titolo 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 7 cpv. 1 modifica 2024-027
15.10.2024 01.01.2025 Art. 9 cpv. 1bis introduzione 2024-027

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.02.2008 01.01.2008 prima versione -
Art. 3 cpv. 1, l) 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 3 cpv. 1, m) 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 4 cpv. 1, a) 15.10.2024 01.01.2025 modifica 2024-027
Art. 4 cpv. 1, c) 15.10.2024 01.01.2025 modifica 2024-027
Art. 4 cpv. 3 15.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-027
Art. 5 cpv. 1, g) 08.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 6 15.10.2024 01.01.2025 modifica titolo 2024-027
Art. 6 cpv. 1 15.10.2024 01.01.2025 modifica 2024-027
Art. 7 cpv. 1 15.10.2024 01.01.2025 modifica 2024-027
Art. 9 cpv. 1bis 15.10.2024 01.01.2025 introduzione 2024-027
Art. 13 08.07.2014 01.08.2014 abrogazione -