Il Governo è l'autorità cantonale di vigilanza.
Con la pianificazione dell'offerta esso stabilisce l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'offerta ambulatoriale, semistazionaria e stazionaria per persone disabili.
440.110
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
Il Governo è l'autorità cantonale di vigilanza.
Con la pianificazione dell'offerta esso stabilisce l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'offerta ambulatoriale, semistazionaria e stazionaria per persone disabili.
Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) è competente per:
Esso verifica ogni anno lo sviluppo dell'offerta ambulatoriale, semistazionaria e stazionaria per persone disabili e può, se necessario, procedere ad adeguamenti di scarsa entità alla pianificazione dell'offerta.
L'Ufficio del servizio sociale (Ufficio) è competente per:
Tutte le domande vanno presentate all'Ufficio secondo le sue direttive.
L'Ufficio effettua l'analisi del bisogno e il controlling. Esso assicura la pianificazione dell'offerta a breve termine.
L'Ufficio stabilisce gli indicatori e gli standard di qualità. Questi si orientano alle direttive della CDOS est+ e della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).
Autorizzazioni e riconoscimenti vengono conferiti per al massimo quattro anni.
I fornitori di prestazioni dispongono di linee direttive, nonché di un piano d'esercizio e di assistenza che vengono attuati.
Nel piano d'esercizio vanno illustrati gli obiettivi, l'orientamento dell'esercizio e le prestazioni, la situazione attuale, le influenze esterne e gli sviluppi futuri, nonché la pianificazione finanziaria.
Nel piano di assistenza si devono esporre le modalità con le quali viene garantita l'integrazione, la partecipazione e l'assistenza di persone disabili, i destinatari ai quali sono principalmente indirizzate le prestazioni, nonché gli approcci di assistenza e le terapie applicati.
Il personale è idoneo sia dal profilo professionale, sia da quello personale. La struttura del personale e le qualifiche professionali corrispondono al bisogno di assistenza dei destinatari.
I diritti e i doveri delle persone disabili prese a carico sono stati stabiliti. I loro diritti della personalità, segnatamente il diritto all'autodeterminazione, alla sfera privata, al sostegno individuale, a contatti sociali al di fuori dell'istituzione, alla protezione dagli abusi e dai maltrattamenti, nonché il diritto di partecipazione della persona disabile e dei suoi familiari, sono salvaguardati.
I fornitori di prestazioni lavorano in rete con organizzazioni per loro rilevanti e sono presenti sul territorio.
Il grado di soddisfazione delle persone disabili assistite e dei loro familiari va verificato secondo una procedura standardizzata.
I fornitori di prestazioni assicurano la garanzia e lo sviluppo della qualità. Essi impiegano un sistema di gestione della qualità orientato ai processi.
L'infrastruttura, la dotazione e la posizione sono adeguate e conformi alle esigenze degli utenti. Il piano degli spazi e la posizione sono coordinati con il piano d'esercizio e di assistenza.
L'infrastruttura soddisfa i requisiti posti a un'edificazione conforme alle esigenze dei disabili, la norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli", nonché i requisiti posti dal Cantone agli spazi e alle installazioni all'aperto. Deroghe sono ammesse in singoli casi e per accompagnamenti a domicilio.
I fornitori di prestazioni dispongono di una direzione strategica e di una direzione operativa, separate dal punto di vista organizzativo e da quello del personale.
La direzione strategica stabilisce l'orientamento dell'esercizio ed è competente per la vigilanza. I membri sono indipendenti.
La direzione operativa dispone di competenze specialistiche nei settori finanze, personale, assistenza/cure, infrastruttura, comunicazione, diritto, nonché di competenze sociali e dirigenziali. Essa dispone di formazioni riconosciute o equivalenti nei settori menzionati.
La situazione finanziaria è pubblica e viene verificata da un ufficio di revisione autorizzato.
Le condizioni di impiego del personale sono pubbliche. Il personale segue regolarmente un perfezionamento professionale.
La procedura di conciliazione in caso di conflitti tra persone disabili e fornitori di prestazioni è disciplinata. È stato nominato un organo di conciliazione esterno e indipendente e il suo nome è stato comunicato alle persone disabili, ai rappresentanti legali e ai collaboratori.
Le forfetarie per assistenza vengono stabilite annualmente sulla base dell'ultimo calcolo dei costi esaminato, delle più recenti classificazioni del bisogno di assistenza e del confronto dei calcoli dei due anni precedenti.
Le forfetarie per oggetti vengono stabilite annualmente sulla base dell'ultimo calcolo dei costi esaminato e del confronto dei calcoli dei due anni precedenti.
Nella determinazione delle forfetarie per assistenza e per oggetti sono considerati il rincaro e la quota sulla massa salariale totale destinata agli aumenti individuali degli stipendi.
L'economicità dei fornitori di prestazioni si determina sulla base di confronti intra- ed extracantonali.
I fornitori di prestazioni economici devono inoltre:
Il bisogno di assistenza delle persone disabili viene rilevato con lo strumento "Bisogno individuale di assistenza BIA" della CDOS est+.
Il bisogno di assistenza viene rilevato di norma una volta all'anno da parte dei fornitori di prestazioni.
Se il grado del bisogno di assistenza cambia in misura considerevole e in modo permanente, la classificazione del bisogno di assistenza può essere adeguata al di fuori del rilevamento annuale.
L'Ufficio verifica selettivamente la classificazione del bisogno di assistenza.
Per i posti di lavoro e in strutture diurne protetti, le offerte e le forfetarie per prestazioni vengono differenziate secondo i tipi di offerta.
Il Dipartimento stabilisce i tipi di offerta tenendo conto dei settori.
I fornitori di prestazioni riconosciuti devono inoltrare all'Ufficio:
La documentazione di cui al capoverso 1 lettere a e b va inoltrata entro il 30 giugno dell'anno seguente, quella di cui alla lettera c entro dieci giorni dalla fine del mese.
L'Ufficio può esigere la presentazione di ulteriore documentazione.
Le forfetarie per prestazioni vengono conteggiate e versate mensilmente.
In caso di partenza non prevedibile o di assenza prolungata imprevista di una persona disabile, le forfetarie per prestazioni vengono versate fino alla fine del mese.
Se la partenza o l'assenza prolungata è prevedibile, le forfetarie per prestazioni vengono versate pro rata.
Le riserve possono essere utilizzate per offerte ai sensi della legge.
La costituzione delle riserve avviene con un fondo di fluttuazione e con riserve di fluttuazione.
Per i posti abitativi e in strutture diurne protetti, il fondo di fluttuazione ammonta al massimo al dieci percento della spesa netta CIIS di un'istituzione, per posti lavorativi protetti al 30 percento.
L'utilizzo a destinazione vincolata dei mezzi dal fondo di fluttuazione è limitato all'istituzione.
I fornitori di prestazioni devono indicare separatamente nel bilancio il fondo di fluttuazione da sussidi d'esercizio.
Le riserve di fluttuazione vengono costituite quando viene raggiunto il tetto massimo del fondo di fluttuazione.
Il 50 percento delle eccedenze viene attribuito alle riserve di fluttuazione e il 50 percento viene restituito al Cantone.
Le riserve di fluttuazione possono essere utilizzate a destinazione vincolata all'interno di un ente responsabile.
Se i fornitori di prestazioni costituiscono riserve di fluttuazione viene verificato l'ammontare delle forfetarie per prestazioni.
I fornitori di prestazioni devono indicare separatamente nel bilancio le riserve di fluttuazione da sussidi d'esercizio.
Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili vengono concessi unicamente se l'investimento è adeguato alla situazione, impeccabile dal punto di vista edilizio, nonché necessario all'esercizio e se il bisogno di spazi soddisfa i requisiti posti dal Cantone agli spazi e alle installazioni all'aperto.
L'Ufficio partecipa con funzione consultiva alla pianificazione e alla progettazione della costruzione sovvenzionata, segue e supervisiona la conduzione del progetto.
Sono considerati costi computabili:
Sono da considerare costi di attrezzatura computabili i costi per attrezzature per l'esercizio e dotazioni indispensabili, in esecuzione semplice e adeguata.
Non hanno diritto a sussidi in particolare:
L'Ufficio stabilisce una quota e criteri di selezione per i sussidi promozionali.
Per i posti abitativi protetti, la retta per la partecipazione ai costi in caso di presenza corrisponde alla retta del 2007, in considerazione di eventuali cambiamenti:
Non sono comprese le spese dovute a malattia e disabilità fino all'importo massimo stabilito nella legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
La retta in caso di presenza è una retta mensile da 30 aliquote giornaliere.
Un giorno di presenza è dato quando una persona ricorre alle prestazioni del posto abitativo protetto nel corso di un giorno di calendario.
Per i posti abitativi protetti, la retta per la partecipazione ai costi in caso di assenza corrisponde a un terzo della retta in caso di presenza, escluso l'assegno per grande invalidità.
In caso di assenza di una persona disabile, per ogni giorno di assenza il fornitore di prestazioni deve fatturare a questa persona la retta in caso di assenza.
La retta in caso di assenza può essere fatturata per al massimo 30 aliquote giornaliere.
Le persone che vivono a casa e che ricorrono alle prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto devono partecipare ai costi per il vitto secondo le aliquote dell'AVS per il calcolo del salario in natura e ai costi per l'assistenza durante i pasti.
Per persone che utilizzano un posto abitativo protetto e che ricorrono alle prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto, i fornitori di prestazioni del posto abitativo protetto devono versare ai fornitori di prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto i contributi conformemente al capoverso 1.
Il contributo ai costi per l'assistenza durante i pasti dipende dal bisogno di assistenza e dall'importo per il rimborso di spese dovute a malattia e disabilità stabilito nelle disposizioni esecutive della legge cantonale sulle prestazioni complementari[4].
I sussidi vengono versati in forma di forfetarie per ogni unità di prestazione definita.
I sussidi vengono versati semestralmente sulla base delle unità di prestazione notificate.
I fornitori di prestazioni devono indicare all'Ufficio il numero di prestazioni fornite, entro dieci giorni dalla fine del semestre.
I sussidi vengono versati sulla base di un piano per la promozione dei posti di lavoro a scopo d'integrazione allestito dall'Ufficio.
Essi vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni.
Le forfetarie per prestazioni dipendono dal livello del bisogno di assistenza. La forfetaria per prestazioni si conforma ai costi dei posti di lavoro protetti e degli accompagnamenti lavorativi.
Il riconoscimento viene conferito se il posto di lavoro a scopo d'integrazione è adeguato per una persona disabile e se è garantita l'assistenza da parte del datore di lavoro.
L'Ufficio può stabilire una quota di riconoscimento e criteri di selezione.
La necessità di una prestazione extracantonale può essere data per motivi dovuti alla disabilità, professionali o linguistici.
L'Ufficio effettua un controlling sulle prestazioni extracantonali.
Alla domanda di sussidi per innovazioni vanno allegati in particolare:
Nell'analisi del bisogno vengono considerate informazioni relative agli utenti, ai fornitori di prestazioni, nonché a offerte cantonali ed extracantonali.
Con la pianificazione dell'offerta vengono stabiliti i tipi d'offerta, la quantità dell'offerta e i fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi.
La pianificazione dell'offerta viene svolta ogni quattro anni.
L'articolazione del piano contabile per il bilancio e il conto economico si orienta alle direttive della CIIS.
Il conto d'esercizio va allestito secondo il principio dell'espressione al lordo. *
I libri di commercio (contabilità, conto) delle istituzioni sono da chiudere alla fine di ogni anno secondo il periodo.
Le istituzioni devono tenere un calcolo dei costi secondo le direttive dell'Ufficio.
Gli ammortamenti vengono calcolati in modo lineare secondo i principi di economia aziendale, sulla base del prezzo d'acquisto dedotti i sussidi. Valgono i seguenti tassi di ammortamento:
Le istituzioni stazionarie e semistazionarie che ricevono un sussidio alle prestazioni cantonale annuo pari almeno a 300 000 franchi applicano il sistema di presentazione dei conti secondo Swiss GAAP FER 21. Sono fatti salvi i capoversi da 1 a 5. *
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza sulla promozione dell'integrazione di persone adulte portatrici di handicap[5].
La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 01.01.2012 | atto normativo | prima versione | - |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 22 cpv. 1, a) | modifica | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 22 cpv. 1, b) | modifica | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 22 cpv. 1, c) | abrogazione | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 22 cpv. 1, d) | modifica | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 22 cpv. 1, e) | modifica | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 31 cpv. 2 | modifica | 2021-001 |
| 12.01.2021 | 01.01.2021 | Art. 31 cpv. 6 | introduzione | 2021-001 |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 07.02.2012 | 01.01.2012 | prima versione | - |
| Art. 22 cpv. 1, a) | 12.01.2021 | 01.01.2021 | modifica | 2021-001 |
| Art. 22 cpv. 1, b) | 12.01.2021 | 01.01.2021 | modifica | 2021-001 |
| Art. 22 cpv. 1, c) | 12.01.2021 | 01.01.2021 | abrogazione | 2021-001 |
| Art. 22 cpv. 1, d) | 12.01.2021 | 01.01.2021 | modifica | 2021-001 |
| Art. 22 cpv. 1, e) | 12.01.2021 | 01.01.2021 | modifica | 2021-001 |
| Art. 31 cpv. 2 | 12.01.2021 | 01.01.2021 | modifica | 2021-001 |
| Art. 31 cpv. 6 | 12.01.2021 | 01.01.2021 | introduzione | 2021-001 |