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490.200

Ordinanza concernente la Biblioteca cantonale dei Grigioni

del 20.12.1994 (stato 01.01.2007)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 dicembre 1994

1. Scopo e oggetto

Art. 1 * Scopo

Onde promuovere scienza, cultura e formazione generale, il Cantone finanzia la Biblioteca cantonale.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni.

2. Attività della Biblioteca cantonale

Art. 3 Compiti

I compiti della Biblioteca cantonale sono:

  1. quale biblioteca d'archivio, collezionare, rendere accessibili, conservare e procurare media aventi una relazione con il Grigioni;
  2. quale biblioteca di studio e di formazione, facilitare l'attività scientifica e culturale nel Cantone mediante l'acquisizione, il rendere accessibile e la fornitura dei relativi media;
  3. quale ufficio di consulenza per biblioteche pubbliche nel Cantone, promuovere lo sviluppo e il coordinamento dell'attività bibliotecaria grigionese.

… *

Art. 4 * Biblioteca d'archivio

Quale biblioteca d'archivio grigione, la Biblioteca cantonale colleziona e si procura tutti i media prodotti nei Grigioni come pure tutti quelli prodotti al di fuori del Cantone, che per il loro contenuto o la loro paternità concernono il Grigioni, in particolare:

  1. stampati (libri, riviste, giornali, rapporti annuali, carte geografiche, programmi, prospetti e simili);
  2. manifesti;
  3. cartoline illustrate, grafici e riproduzioni di immagini;
  4. media audiovisivi e multimediali.

Art. 5 Depositi

La Biblioteca cantonale può prendere in consegna interi effettivi di libri e lasciti, che hanno un'importanza per la vita culturale e spirituale dei Grigioni e che non rientrano nella sfera di collezione di un'altra istituzione. La presa in consegna deve avvenire nell'interesse pubblico ed essere accettabile per l'amministrazione della Biblioteca cantonale.

Art. 7 * Decisione d'acquisizione

La Direzione della Biblioteca e gli organi specialistici decidono in merito all'acquisizione dei media nell'ambito del credito di acquisizione.

Art. 9 * Formazione

Entro i limiti delle sue possibilità, la Biblioteca cantonale forma personale specializzato conformemente alle istruzioni dell'Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS), della legge sulle scuole universitarie professionali e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

Essa mette a disposizione i suoi servizi per la formazione di personale grigionese specializzato destinato alle biblioteche comunali.

3. Collaborazione con altre istituzioni

Art. 10 * Unione con altre biblioteche

La Biblioteca cantonale serve quale ponte di collegamento tra le grandi biblioteche della Svizzera e le piccole biblioteche del Cantone dei Grigioni. Essa è rappresentata nelle Associazioni professionali svizzere.

Art. 11 Ufficio di consulenza

La Biblioteca cantonale presta consulenza alle biblioteche scolastiche, comunali e regionali del Cantone dei Grigioni. A tale scopo essa lavora in stretta collaborazione con la Comunità di lavoro grigione del libro per la gioventù e con la Biblioteca popolare grigione.

Art. 12 * Collaborazione

La Biblioteca cantonale promuove la collaborazione tra biblioteche, in special modo nel settore dell'automazione delle biblioteche. Essa s'impegna a suddividere il lavoro con quelle biblioteche e istituzioni pubbliche del Cantone dei Grigioni, che ai sensi dell'articolo 3 lettera a) e dell'articolo 4 forniscono servizi analoghi.

Art. 13 Accesso a banche dati esterne

La Biblioteca cantonale concede, se possibile, l'accesso a banche dati esterne.

4. Tasse

Art. 15 * Consultazione

In linea di principio la consultazione della Biblioteca cantonale è soggetta a tassa.

Art. 16 * Servizi particolari

Per servizi particolari viene conteggiato l'esborso secondo i principi della legislazione sulla gestione finanziaria.

5. Sorveglianza e amministrazione

Art. 17 Subordinazione

La Biblioteca cantonale sottostà al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Art. 18 Commissione della Biblioteca

La Commissione della Biblioteca serve al sostegno ed allo sviluppo delle biblioteche cantonali. *

Essa è composta da cinque fino a nove membri designati dal Dipartimento su proposta della Direzione della Biblioteca ed è presieduta dal direttore della Biblioteca o dall'incaricato delle biblioteche. *

… *

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995[1] e sostituisce l'ordinanza concernente la Biblioteca cantonale del 12 luglio 1967[2].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.12.1994 01.01.1995 atto normativo prima versione -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 1 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 3 cpv. 1, b) modifica -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 3 cpv. 2 abrogazione -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 4 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 6 abrogazione -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 7 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 8 abrogazione -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 9 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 10 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 12 revisione totale -
27.10.1998 27.10.1998 Art. 14 abrogazione -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 15 revisione totale -
27.04.2004 01.07.2004 Art. 18 cpv. 1 modifica -
27.04.2004 01.07.2004 Art. 18 cpv. 2 modifica -
27.04.2004 01.07.2004 Art. 18 cpv. 3 abrogazione -
21.12.2006 01.01.2007 Art. 16 revisione totale 2006, 5027

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.12.1994 01.01.1995 prima versione -
Art. 1 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1, b) 27.10.1998 27.10.1998 modifica -
Art. 3 cpv. 2 27.10.1998 27.10.1998 abrogazione -
Art. 4 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 6 27.10.1998 27.10.1998 abrogazione -
Art. 7 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 8 27.10.1998 27.10.1998 abrogazione -
Art. 9 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 10 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 12 27.10.1998 27.10.1998 revisione totale -
Art. 14 27.10.1998 27.10.1998 abrogazione -
Art. 15 16.12.2003 01.01.2004 revisione totale -
Art. 16 21.12.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 5027
Art. 18 cpv. 1 27.04.2004 01.07.2004 modifica -
Art. 18 cpv. 2 27.04.2004 01.07.2004 modifica -
Art. 18 cpv. 3 27.04.2004 01.07.2004 abrogazione -