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Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni

(Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP)

del 19.10.2010 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 31 cpv. 1 e 81 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo dell'11 maggio 2010[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge mira:

  1. alla conservazione del paesaggio, comprese la sua singolarità e varietà, nonché al suo sviluppo sostenibile;
  2. alla conservazione della biodiversità;
  3. alla conservazione e alla cura del patrimonio storico, in particolare dell'aspetto degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli di pregio, del loro arredo e dei loro dintorni, nonché dei luoghi di ritrovamenti e dei reperti archeologici;
  4. alla promozione di provvedimenti a favore della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici e dell'archeologia.

La presente legge completa la legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio (legislazione federale)[4] e ne disciplina l'esecuzione.

Art. 2 Competenza

Il Cantone esegue la legislazione federale[5] e la legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, nella misura in cui il diritto cantonale non ne attribuisca la competenza ai comuni.

Il Governo designa il Dipartimento competente, nonché i servizi specializzati per la natura e il paesaggio, per la conservazione dei monumenti storici e per l'archeologia.

I servizi specializzati sono le autorità esecutive competenti, per quanto né la legislazione federale, né il diritto cantonale dichiarino competente un altro organo.

Art. 3 Adempimento di compiti pubblici

Nell'adempimento dei loro compiti, il Cantone e i comuni provvedono affinché i paesaggi degni di protezione, gli spazi vitali di animali e piante indigeni (biotopi), l'aspetto degli abitati, i gruppi di edifici e gli edifici singoli di pregio, i loro dintorni, nonché i luoghi di ritrovamenti archeologici vengano salvaguardati e conservati nel limite del possibile, laddove prevale l'interesse pubblico alla loro conservazione. Applicando queste misure vanno considerati gli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

Essi adempiono a questo compito segnatamente:

  1. con l'emanazione e l'approvazione di pianificazioni direttrici e delle utilizzazioni;
  2. con la pianificazione, la realizzazione, la modifica e la manutenzione di propri edifici e impianti;
  3. con il rilascio di concessioni e autorizzazioni per edifici e impianti;
  4. con la concessione di sussidi a pianificazioni, edifici e impianti.

Art. 4 Inventari cantonali 1. Contenuto

Il Cantone allestisce e gestisce, dopo segnalazione agli enti interessati, inventari cantonali degli oggetti degni di protezione (oggetti da proteggere). Gli inventari vengono aggiornati periodicamente e adeguati alle condizioni mutate.

L'inserimento di un oggetto in un inventario cantonale si basa su criteri come rarità, diversità, esposizione a pericoli, singolarità, valori estetici, ubicazione, dimensioni, funzione ecologica e importanza scientifica.

Oltre ai criteri menzionati nell'articolo 4 capoverso 2, l'inserimento di un oggetto nell'inventario cantonale delle costruzioni richiede un valore estremamente elevato dal punto di vista scientifico, culturale o della storia locale (devono essere soddisfatti cumulativamente due criteri su tre). *

Gli inventari comprendono una descrizione degli oggetti, degli obiettivi di protezione, dei criteri determinanti per la loro classificazione, nonché il loro stato di protezione.

Art. 5 2. Esposizione pubblica

Il Cantone espone pubblicamente per 30 giorni i nuovi inventari e gli aggiornamenti nei comuni interessati e presso il Cantone e annuncia l'esposizione pubblica nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale. I proprietari fondiari interessati vengono informati.

Durante l'esposizione pubblica i comuni e i proprietari fondiari interessati hanno la possibilità di prendere posizione.

I risultati della procedura d'esposizione e gli aggiornamenti vengono comunicati nella forma adeguata ai comuni e ai partecipanti.

Art. 6 3. Effetti giuridici

Gli inventari costituiscono delle basi ai sensi della legislazione sulla pianificazione territoriale e hanno effetto esclusivamente all'interno dell'Ufficio.

Fintanto che non si è deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base, gli inventari corrispondenti non hanno alcun effetto nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.

La protezione giuridicamente vincolante degli oggetti inventariati, la ponderazione degli interessi contrapposti e la protezione giuridica individuale dei proprietari fondiari interessati avvengono nell'ambito della procedura di pianificazione.

Art. 7 Strumenti d'esecuzione

Le autorità competenti del Cantone e dei comuni adottano provvedimenti per evitare danni, nonché per conservare e valorizzare oggetti degni di protezione con:

  1. strumenti di diritto in materia di pianificazione del territorio;
  2. decisioni in merito a singoli oggetti;
  3. accordi con proprietari fondiari e gestori;
  4. oneri e condizioni particolari nel versamento di sussidi.

Art. 8 Commissione per la protezione della natura e del paesaggio

Il Governo nomina una Commissione per la protezione della natura e del paesaggio.

La Commissione può essere chiamata a prendere posizione dai Dipartimenti o dai comuni interessati:

  1. in merito a importanti questioni di protezione della natura e del paesaggio;
  2. nel quadro di consultazioni relative a leggi che interessano il settore della protezione della natura e del paesaggio;
  3. riguardo all'emanazione di disposizioni esecutive concernenti la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio;
  4. riguardo alla consultazione relativa a piani settoriali della Confederazione con determinazioni rilevanti per l'ambiente;
  5. riguardo alla messa sotto tutela di oggetti degni di protezione da parte del Cantone;
  6. riguardo alla decisione sui sussidi da concedere a grandi progetti in applicazione della presente legge.

Art. 9 Collaborazione e informazione

Il Cantone e i comuni collaborano all'esecuzione della presente legge.

Essi fanno in modo che la popolazione venga informata sugli obiettivi e sui provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio, nonché sul contenuto degli inventari e che vi abbia libero accesso.

Il Cantone sostiene e consiglia comuni e privati.

2. Protezione del paesaggio e della natura

2.1. Protezione del paesaggio

Art. 10 Oggetti da proteggere

Sono oggetti secondo la protezione del paesaggio (oggetti da proteggere) i paesaggi naturali e rurali di pregio che si contraddistinguono per la loro bellezza, singolarità, ricchezza e varietà di strutture che caratterizzano il paesaggio, per le loro peculiarità topografiche o geologiche o per gli elementi paesaggistici di importanza storica o geologica.

Art. 11 Inventario cantonale

Il Cantone allestisce e gestisce un inventario degli oggetti degni di protezione di importanza regionale.

Esso considera gli inventari e i piani settoriali della Confederazione, i piani direttori e i piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni, gli inventari dei comuni, nonché ulteriori basi.

Art. 12 Provvedimenti di protezione particolari

Se i provvedimenti di diritto pianificatorio non sono sufficienti, il Gran Consiglio può mettere sotto protezione con atti normativi particolari oggetti della protezione del paesaggio.

Art. 13 Prestazione di compensazione 1. Compensazione in natura

Se tenuto conto di tutti gli interessi non è possibile evitare pregiudizi a un paesaggio protetto dovuti a interventi tecnici, va prestata una compensazione in natura. Sono esonerati dall'obbligo di compensazione le costruzioni e gli impianti volti alla limitazione dei pericoli, nonché le infrastrutture necessarie alla cura della zona.

L'entità dell'obbligo di compensazione si conforma alla vulnerabilità e alla particolarità del paesaggio interessato, nonché all'entità dell'intervento.

Su richiesta, il Governo può esonerare dall'obbligo di compensazione chi opera l'intervento in un paesaggio cantonale protetto o può ridurre tale obbligo. Nel fare questo considera in particolare le prestazioni ecologiche del Cantone e dei comuni e le misure di protezione già adottate.

Art. 14 2. Tassa di compensazione

Se per chi opera l'intervento non è possibile prestare provvedimenti di compensazione in natura, o ciò non può essere preteso, questi verrà obbligato dall'autorità competente a versare una tassa di compensazione.

Su richiesta del servizio specializzato, l'autorità competente per autorizzare l'intervento fissa l'ammontare della tassa di compensazione. Essa si conforma alle spese per la compensazione in natura.

I ricavi risultanti dalle tasse di compensazione vanno riservati completamente a provvedimenti di valorizzazione di oggetti da proteggere.

2.2. Protezione della natura

2.2.1. Protezione dei biotopi

Art. 15 Oggetti da proteggere

Sono oggetti secondo la protezione dei biotopi (oggetti da proteggere) gli spazi vitali ai sensi della legislazione federale[6].

Art. 16 Inventario cantonale

In applicazione della legislazione federale[7], il Cantone crea e tiene un inventario dei biotopi degni di protezione di importanza regionale e locale.

Esso considera gli inventari e i piani settoriali della Confederazione, i piani direttori e i piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni, nonché i dati di progetti.

Art. 17 Collegamento e compensazione ecologica

Il Cantone e i comuni adottano provvedimenti per collegare gli spazi vitali isolati e le loro biocenosi.

Nelle regioni sfruttate intensivamente essi provvedono a una compensazione ecologica con la messa a dimora e la cura di siepi e boschetti campestri, con la valorizzazione di corsi d'acqua e di cespugli ripuali, con fasce marginali dei campi o con altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Vanno considerati gli interessi delle utilizzazioni agricole e forestali, come pure di quelle turistiche.

Art. 17a * Siepi e boschetti campestri

La rimozione o il pregiudizio sostanziali di siepi e boschetti campestri necessita di un'autorizzazione.

Edifici e impianti devono rispettare una distanza minima di cinque metri (zona cuscinetto) da siepi e boschetti campestri. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'edificio o l'impianto può autorizzare distanze inferiori d'accordo con l'ufficio specializzato.

Art. 18 Prestazione di compensazione 1. Compensazione in natura

Per interventi in oggetti da proteggere per i quali è necessaria una compensazione, questa va di principio prestata in natura.

L'entità dell'obbligo di compensazione si conforma alla vulnerabilità e alla rarità del biotopo interessato, nonché all'intensità dell'intervento.

Art. 19 2. Tassa di compensazione

Se per chi opera l'intervento non è possibile prestare provvedimenti di compensazione in natura, o ciò non può essere preteso, questi verrà obbligato dall'autorità competente a versare una tassa di compensazione.

Su richiesta del servizio specializzato, l'autorità competente per autorizzare l'intervento fissa l'ammontare della tassa di compensazione. Essa si conforma alle spese per la compensazione in natura.

I ricavi risultanti dalle tasse di compensazione vanno riservati completamente a provvedimenti di valorizzazione di oggetti da proteggere.

2.2.2. Protezione delle specie

Art. 20 Piante protette a livello cantonale

A complemento della legislazione federale, il Governo può mettere sotto protezione ulteriori piante.

È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare, danneggiare o distruggere queste piante.

Nel quadro delle approvazioni di progetti o di procedure d'autorizzazione, l'autorità competente può autorizzare eccezioni.

In singoli casi, il servizio specializzato può autorizzare eccezioni a questo divieto per scopi scientifici, nonché per scopi formativi e terapeutici.

Art. 21 Zone di protezione della flora

D'intesa con i comuni interessati, il Governo può designare zone di protezione della flora in cui è vietato cogliere, scavare e strappare piante selvatiche di ogni specie o di specie determinate.

In singoli casi il servizio specializzato può autorizzare eccezioni a questo divieto per scopi scientifici o formativi.

Art. 22 Funghi

Il Governo disciplina la protezione adeguata dei funghi.

Esso può in particolare limitare la quantità e il periodo di raccolta dei funghi, nonché, d'accordo con i comuni interessati, definire zone di protezione dei funghi, in cui la raccolta di funghi è vietata.

Art. 23 Animali protetti a livello cantonale

A complemento della legislazione federale, nonché su riserva della legislazione federale e cantonale sulla caccia, il Governo può mettere sotto protezione altre specie animali minacciate o altrimenti degne di protezione.

Senza autorizzazione, è vietato

  1. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie, nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
  2. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

Nel quadro delle approvazioni di progetti o di procedure d'autorizzazione, l'autorità competente può autorizzare eccezioni.

In singoli casi il servizio specializzato può autorizzare eccezioni a questo divieto per scopi scientifici o formativi.

3. Protezione del paesaggio

3.1. Generalità

Art. 24 Oggetti da proteggere

Sono oggetti secondo la protezione del paesaggio (oggetti da proteggere):

  1. siti caratteristici, gruppi di edifici e costruzioni singole di pregio, il loro arredo e i loro dintorni, degni di essere conservati quali importanti testimonianze della storia e della cultura edilizia o che caratterizzano in modo sostanziale il paesaggio;
  2. beni culturali mobili di particolare importanza storica o scientifica;
  3. siti preistorici e storici, nonché zone di importanza archeologica.

3.2. Servizio monumenti

Art. 25 Inventario cantonale delle costruzioni *

Il Cantone allestisce e tiene un inventario cantonale degli edifici e degli impianti degni di protezione.

Nell'inventario vengono inseriti oggetti da proteggere conformemente all'articolo 24 lettera a. Il Governo disciplina i dettagli.

Art. 26 Messa sotto protezione cantonale

Dopo aver sentito i proprietari e il comune di ubicazione, il Governo può mettere sotto la protezione cantonale dei monumenti gli oggetti degni di protezione e può adottare le disposizioni necessarie a questo scopo.

La messa sotto protezione di oggetti da parte del Cantone deve essere menzionata nel registro fondiario quale restrizione della proprietà di diritto pubblico.

Art. 27 Provvedimenti cautelativi

Per conservare lo stato attuale o per evitare danni imminenti a un oggetto da proteggere, il Dipartimento competente o i comuni possono mettere sotto protezione a titolo cautelativo questo oggetto e disporre i provvedimenti necessari alla sua conservazione.

In questi casi si deve iniziare immediatamente la procedura per l'emanazione di una misura di protezione definitiva.

Art. 28 Effetti della messa sotto protezione

Per quanto esigibile, i proprietari di un oggetto messo sotto protezione sono tenuti a preservarlo da danneggiamenti o perdite, nonché dalla distruzione e ad adottare i provvedimenti necessari per la sua manutenzione.

I proprietari di costruzioni e impianti protetti o la cui messa sotto protezione va verificata, devono tollerare la visita e gli esami necessari dell'oggetto da parte del servizio specializzato o di professionisti da esso incaricati.

Art. 29 Interventi su oggetti protetti a livello cantonale

Interventi su oggetti messi sotto protezione dal Cantone necessitano dell'autorizzazione del Cantone.

Gli interventi vengono autorizzati se:

  1. sono in sintonia con gli obiettivi di protezione a cui si mira;
  2. corrispondono a un interesse pubblico preponderante;
  3. sono nell'interesse della conservazione dell'oggetto da proteggere o se
  4. sono dettati da condizioni che rendono inaccettabile il rispetto dell'obiettivo di protezione.

La procedura si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale[8] in merito alle domande per le autorizzazioni supplementari che necessitano un coordinamento.

3.3. Beni culturali mobili

Art. 30 Obblighi dei proprietari

Beni culturali mobili di particolare importanza storica o scientifica, la cui conservazione è di interesse pubblico, devono essere preservati da danneggiamento, distruzione o perdita.

Art. 31 Diritto di acquisto del Cantone

Nelle seguenti situazioni il Cantone è autorizzato ad acquistare al valore venale gli oggetti ai sensi dell'articolo 30:

  1. se vi è pericolo di perdita, di danneggiamento o di distruzione dell'oggetto;
  2. se l'oggetto viene alienato (vendita, scambio, donazione, asta);
  3. se l'oggetto viene esportato dal territorio cantonale.

L'alienazione e l'esportazione degli oggetti devono essere annunciate per tempo al Dipartimento competente.

In caso di controversia sul diritto di acquisto pubblico e sull'entità del prezzo d'acquisto decide il Dipartimento.

Art. 32 Obblighi del Cantone e dei comuni

Il Cantone e i comuni sono tenuti a conservare in modo appropriato, a curare e, per quanto possibile, a rendere accessibili al pubblico i beni culturali mobili di loro proprietà.

3.4. Luoghi di ritrovamenti e reperti archeologici

Art. 33 Luoghi di ritrovamenti archeologici

Luoghi di ritrovamenti archeologici sono siti, parti di edifici, rovine, forme del paesaggio, ecc., studiati e non studiati, ben riconoscibili sul terreno, su cui si sono conservate tracce di attività umane di importanza storica.

Art. 34 Scavi archeologici

Tutti gli scavi archeologici nel Cantone sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Chi esegue scavi archeologici senza autorizzazione, segnatamente chi disturba strati di ritrovamento, risponde nei confronti del Cantone per l'onere generato dal recupero e dall'esame scientifico degli oggetti interessati, nonché dall'assicurazione del luogo di ritrovamenti.

I risultati degli scavi devono essere valutati scientificamente, documentati e pubblicati, secondo le possibilità.

Art. 35 Obbligo di tollerare

I proprietari di fondi in cui vengono alla luce reperti archeologici sono tenuti a tollerare scavi e analisi degli edifici dietro risarcimento del danno da ciò provocato.

Se nel corso di lavori di costruzione o di scavo vengono scoperti reperti archeologici, il servizio specializzato può disporre la loro interruzione temporanea o condizioni e oneri per la continuazione.

Gli scavi vanno pianificati tempestivamente con il committente e portati avanti con rapidità.

Art. 36 Proprietà di reperti archeologici

Reperti archeologici di notevole valore scientifico sono di proprietà del Cantone.

Chi scopre reperti archeologici deve comunicarlo immediatamente al servizio specializzato cantonale. Gli scopritori di tali oggetti hanno diritto a una remunerazione adeguata.

Il servizio specializzato cantonale deve esaminare, inventariare, per quanto necessario ripristinare, conservare, nonché custodire in modo appropriato i reperti.

4. Disposizioni finanziarie

Art. 37 Sussidi cantonali 1. Provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio

Il Cantone può versare sussidi per:

  1. le spese computabili per la conservazione, la valorizzazione ecologica, la cura e il ripristino di paesaggi e spazi vitali degni di protezione;
  2. le spese per le prestazioni ecologiche dell'agricoltura, per quanto non vengano versati pagamenti diretti in virtù della legislazione federale e cantonale sull'agricoltura;
  3. l'acquisto di fondi e diritti reali per garantire gli spazi vitali degni di protezione;
  4. l'elaborazione di progetti, piani di protezione e studi ecologici;
  5. altri provvedimenti sostenuti dalla Confederazione con sussidi.

L'ammontare dei sussidi viene fissato secondo la quota della Confederazione, l'importanza dell'oggetto, nonché l'efficacia dei provvedimenti.

Art. 38 2. Parchi

Il Cantone può versare sussidi alle spese di progettazione, di istituzione e di gestione di parchi di importanza nazionale, nonché ad aree inserite dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale.

I sussidi vengono concessi solo se i comuni il cui territorio è incluso nel parco, eventuali terzi, nonché la Confederazione partecipano finanziariamente alle spese in misura adeguata.

L'ammontare dei sussidi per un singolo parco viene fissato dal Governo nel quadro di accordi di prestazioni con l'ente responsabile del parco.

Art. 39 3. Provvedimenti di protezione del paesaggio

Il Cantone può versare sussidi per:

  1. le spese computabili per la conservazione, il ripristino e la cura di siti caratteristici, gruppi di edifici e costruzioni singole degni di essere protetti, per il loro arredamento e i loro dintorni, nonché di siti archeologici;
  2. l'acquisto di edifici degni di essere protetti e di siti archeologici di importanza nazionale da parte di fondazioni o di enti di diritto pubblico;
  3. la ricerca e la documentazione di siti caratteristici, edifici, luoghi di ritrovamenti archeologici degni di essere protetti, nonché di beni culturali mobili di particolare valore storico o scientifico;
  4. altri provvedimenti sostenuti dalla Confederazione con sussidi.

L'ammontare dei sussidi si situa tra il 15 e il 35 per cento delle spese computabili.

Art. 40 4. Ricerca, pubbliche relazioni

Il Cantone può versare sussidi per:

  1. progetti di ricerca nel settore della protezione della natura e del paesaggio;
  2. le pubbliche relazioni.

I sussidi ammontano al massimo al 35 per cento delle spese computabili.

Per quanto sia nell'interesse cantonale, il Cantone può occuparsi direttamente di tali attività oppure farle eseguire a sue spese.

Art. 41 Finanziamento

Il Gran Consiglio stabilisce nel quadro del preventivo i mezzi finanziari per i provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio.

Se i sussidi superano il credito di preventivo autorizzato a carico del bilancio statale generale, per i provvedimenti non ricorrenti di protezione della natura e del paesaggio sono a disposizione mezzi dal Fondo della Lotteria intercantonale.

Non esiste alcun diritto inalienabile al versamento di sussidi dai mezzi della lotteria intercantonale. *

5. Protezione giuridica

Art. 42 Procedura di impugnazione

Decisioni dei servizi specializzati sono soggette a ricorso amministrativo.

Contro le decisioni dei servizi specializzati relative a una licenza edilizia è data facoltà di ricorso presso il Tribunale d'appello. *

6. Disposizioni penali e ripristino dello stato legale

Art. 43 Violazione del diritto cantonale 1. Contravvenzioni

Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge oppure atti normativi e decisioni basati su di essa è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

Se l'autore agisce per fini di lucro, l'autorità penale non è vincolata all'importo massimo di 100 000 franchi.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 44 2. Rapporti di rappresentanza

I rapporti di rappresentanza vengono giudicati secondo l'articolo 29 del Codice penale svizzero.

La persona giuridica, la società o la comunità di persone risponde solidalmente per le multe e le spese.

Art. 45 Autorità competente / procedura

L'azione penale e il giudizio per delitti indicati nella legislazione federale competono alle autorità penali ordinarie.

Per l'azione penale e il giudizio delle contravvenzioni indicate nella legislazione federale, nonché per le infrazioni alla presente legge o ad atti normativi basati su di essa, è competente il Dipartimento.

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Le contravvenzioni a disposizioni della presente legge o ad atti normativi basati su di essa possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 46 Sequestro

Piante, funghi e animali raccolti, offerti in vendita o acquistati illegalmente vengono sequestrati.

Art. 47 Ripristino dello stato di legalità

Chi danneggia o distrugge un oggetto protetto secondo la legislazione federale o la presente legge può venire obbligato dal servizio specializzato competente, indipendentemente da un procedimento penale, a:

  1. annullare i provvedimenti adottati illegalmente;
  2. assumersi le spese risultanti dall'eliminazione del danno;
  3. prestare una compensazione adeguata, qualora il ripristino non sia possibile.

Se al contempo è presente un'infrazione contro le disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio, viene applicata la procedura conformemente all'articolo 94 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni[9].

7. Disposizioni finali

Art. 48 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate:

  1. legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale del 24 ottobre 1965[10];
  2. legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975[11].

Art. 50 * Soppressione del Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale

Il Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale viene soppresso e i mezzi a disposizione vengono trasferiti al finanziamento speciale Lotteria intercantonale.

Art. 51 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[13].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[14].

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2010 01.05.2011 atto normativo prima versione -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 41 cpv. 3 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 50 revisione totale -
06.11.2012 01.01.2013 Art. 17a introduzione -
14.06.2022 01.01.2025 Art. 42 cpv. 2 modifica 2023-008
17.10.2022 01.11.2023 Art. 4 cpv. 2bis introduzione 2023-032
17.10.2022 01.11.2023 Art. 25 modifica titolo 2023-032

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2010 01.05.2011 prima versione -
Art. 4 cpv. 2bis 17.10.2022 01.11.2023 introduzione 2023-032
Art. 17a 06.11.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 25 17.10.2022 01.11.2023 modifica titolo 2023-032
Art. 41 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 42 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 50 25.09.2012 01.12.2012 revisione totale -