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496.100

Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio

(OCNP)

del 18.04.2011 (stato 01.09.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 18 aprile 2011

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

Il Dipartimento competente per la protezione della natura e del paesaggio è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento).

I servizi specializzati sono:

  1. per i settori protezione del paesaggio e protezione della natura l'Ufficio per la natura e l'ambiente;
  2. per i settori conservazione dei monumenti storici e archeologia l'Ufficio della cultura.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente e l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione definiscono le direttive e le istruzioni per progetti di interconnessione e contratti di gestione. Nel settore della protezione dei biotopi e delle specie, secondo il diritto federale l'Ufficio per la natura e l'ambiente è competente per le direttive contenutistiche e la verifica della loro attuazione all'interno dei progetti di interconnessione. In questo settore esso procede alla verifica a campione di contratti di gestione delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo 2 e dell'interconnessione ed è competente per il controllo dell'efficacia in relazione a queste misure. *

Art. 2 Commissione per la protezione della natura e del paesaggio

Il presidente e i membri della Commissione per la protezione della natura e del paesaggio vengono nominati dal Governo per un periodo di carica di quattro anni. La Commissione è composta da al massimo nove membri.

Per la composizione della Commissione bisogna considerare i diversi settori di competenza conformemente all'articolo 1 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio[2].

La Commissione viene convocata dal presidente se vi è una richiesta da parte di un dipartimento o di un comune, oppure se lo esigono le pendenze. Il segretariato è gestito dal Servizio monumenti cantonale.

Se la Commissione viene interpellata da un comune per una perizia, essa può fatturare al comune le spese risultate. Per la fatturazione delle spese per i membri della Commissione valgono le aliquote conformemente alle disposizioni della legislazione sul personale per collaboratori a titolo accessorio.

Art. 3 Inventari

Nel quadro dell'esposizione pubblica di nuovi inventari, nonché dei loro aggiornamenti, oltre ai proprietari fondiari interessati vengono informati anche i titolari del diritto di superficie interessati.

Gli inventari cantonali possono essere tenuti a giorno dai servizi specializzati nel quadro di procedure di approvazione o di autorizzazione, se la procedura è conforme alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 1 e all'articolo 5 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio[3] e se la decisione dell'autorità competente comporta modifiche agli oggetti dell'inventario. *

Il Governo può emanare direttive per la tenuta a giorno ordinaria degli inventari cantonali e per quella semplificata secondo il capoverso 2. *

2. Protezione del paesaggio e della natura

2.1. Protezione del paesaggio

Art. 4 Prestazione di compensazione

L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.

L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.

La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio. *

Art. 5 Riduzione della tassa di compensazione o esonero

Le domande di riduzione della tassa di compensazione o di esonero in caso di interventi in paesaggi cantonali protetti vanno presentate al servizio specializzato.

Il servizio specializzato esamina le domande e presenta richiesta al Governo.

La domanda viene accolta se può essere dimostrato che chi causa l'intervento negli ultimi dieci anni ha effettuato prestazioni volontarie a favore del paesaggio che coprono integralmente o in parte la tassa di compensazione.

Art. 6 Impiego della tassa di compensazione

La tassa di compensazione viene impiegata per provvedimenti di valorizzazione che incidono molto sul paesaggio. Per quanto possibile l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione.

Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate al servizio specializzato.

Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21. *

2.2. Protezione della natura

2.2.1. Protezione dei biotopi

Art. 7 Prestazione di compensazione

L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.

In caso di interventi in fitocenosi forestali rare, l'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata secondo le basi dell'Ufficio foreste e pericoli naturali. *

L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.

La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio. *

Art. 8 Impiego della tassa di compensazione

La tassa di compensazione viene impiegata per progetti di creazione, ripristino e valorizzazione di biotopi degni di protezione, compresa la progettazione e l'acquisto di terreni. Per quanto possibile, l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione e se possibile le superfici per l'avvicendamento delle colture vanno protette.

Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate all'ufficio specializzato.

Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21. *

Art. 9 Siepi e boschetti campestri

Sono considerati siepi o boschetti campestri i popolamenti non soggetti alla legislazione forestale composti da arbusti e piante di almeno cinque anni, prevalentemente indigeni e adatti alle caratteristiche locali, nonché con una superficie pari almeno a 30 m² o con una lunghezza di almeno 10 m. *

La superficie delle siepi e dei boschetti campestri viene delimitata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dai centri dei polloni se si tratta di cespugli (superficie boscata) aggiungendo una striscia larga 2 m (limite del bosco). La superficie di siepi e boschetti campestri, nonché la loro compensazione vengono stabilite secondo l'appendice 1.

La cura delle siepi e dei boschetti campestri avviene in accordo con il servizio forestale competente, secondo le sue istruzioni. Esso controlla la cura delle siepi nel quadro dei suoi compiti sovrani.

2.2.2. Protezione delle specie

Art. 10 Piante e animali protetti a livello cantonale

Oltre alle piante e agli animali protetti secondo il diritto federale, sul territorio del Cantone dei Grigioni sono protette anche tutte le specie elencate nell'appendice 2.

Art. 11 Zone di protezione delle piante e dei funghi

Nell'ambito della delimitazione di zone di protezione delle piante e dei funghi i comuni garantiscono una cooperazione adeguata della popolazione e dei proprietari fondiari interessati.

Art. 12 Raccolta di funghi

Nelle aree di protezione dei funghi la raccolta di funghi è vietata. *

La raccolta di funghi è vietata dal 1° al 10° giorno compreso di ogni mese. Negli altri giorni possono essere raccolti al massimo 2 kg di funghi al giorno per persona.

È vietato raccogliere funghi in gruppi di oltre tre persone. Da questo divieto sono escluse le famiglie. *

L'utilizzo di rastrelli, zappe e altri arnesi per raccogliere i funghi, nonché la distruzione intenzionale di funghi non sono ammessi.

In singoli casi, per scopi scientifici o didattici, il servizio specializzato può autorizzare deroghe ai divieti e alle limitazioni secondo i capoversi da 1 a 3. *

Art. 13 Vigilanza

Gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi si occupano della sorveglianza e del rispetto delle disposizioni per la protezione delle piante e dei funghi.

I sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi vengono nominati dal Dipartimento per la durata di quattro anni. Essi svolgono la loro attività di fronte a terzi in veste di collaboratori cantonali a titolo accessorio e ricevono una tessera di legittimazione dal Dipartimento.

3. Protezione del paesaggio

3.1. Servizio monumenti

Art. 14 Allestimento dell'inventario cantonale delle costruzioni *

Per l'allestimento dell'inventario cantonale degli edifici e degli impianti degni di protezione (inventario cantonale delle costruzioni) vengono considerati gli inventari e i piani settoriali della Confederazione, i piani direttori e i piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni, nonché ulteriori basi. *

All'inizio dell'allestimento o della tenuta a giorno dell'inventario cantonale delle costruzioni, indicando le basi di valutazione il servizio specializzato informa il comune in merito all'avvio del processo di allestimento dell'inventario e concede al comune la possibilità di addurre ulteriori basi. *

Se si procede a una visita della località, di gruppi di edifici o di singoli edifici, il servizio specializzato deve concedere al comune la possibilità di partecipare. *

L'inventario cantonale delle costruzioni può essere visionato presso il Servizio monumenti cantonale. *

Art. 15 Provvedimenti di protezione definitivi

Dopo la disposizione di provvedimenti di protezione cautelativi, l'autorità competente deve emanare entro tre mesi provvedimenti di protezione definitivi ai sensi dell'articolo 26 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.

I provvedimenti di protezione cautelativi vengono meno se entro questo termine si rinuncia alla disposizione di provvedimenti di protezione definitivi.

3.2. Scavi archeologici

Art. 16 Scavi archeologici

Il servizio specializzato può autorizzare scavi archeologici da parte di terzi se è garantita un'esecuzione appropriata.

L'impiego di metal detector da parte di terzi per cercare oggetti archeologici di cui si presume la presenza è soggetto all'autorizzazione del servizio specializzato.

4. Sussidi cantonali

Art. 17 Domande

Le domande di sussidio vanno inoltrate al competente servizio specializzato prima dell'inizio di eventuali lavori o provvedimenti, corredate della documentazione richiesta.

I lavori e i provvedimenti possono essere avviati solo dopo la decisione dell'autorità competente concernente i sussidi.

In casi urgenti l'autorità competente per la concessione dei sussidi può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori. Questa autorizzazione non dà alcun diritto alla concessione di sussidi.

Art. 18 Cambiamenti considerevoli

Cambiamenti considerevoli a progetti per i quali sono già stati assegnati sussidi, nonché modifiche che possono avere quale conseguenza un adeguamento dei sussidi devono essere comunicati al servizio specializzato prima della messa in opera.

Per un adeguamento dell'assegnazione dei sussidi deve essere presentata una rispettiva domanda.

Art. 19 Perenzione

La concessione di sussidi decade se i lavori o i provvedimenti sono stati iniziati prima dell'assegnazione dei sussidi, oppure se dei cambiamenti considerevoli al progetto durante la realizzazione non sono stati previamente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 20 Esame della domanda

I competenti servizi specializzati sottopongono le domande di sussidio che superano i 200 000 franchi alla Commissione cantonale per la protezione della natura e del paesaggio. Fanno eccezione i sussidi nel quadro di accordi di programma con la Confederazione. Accordi di questo tipo devono sempre essere presentati per esame alla Commissione prima dell'approvazione. *

Art. 21 Competenza

… *

Sussidi fino a 300 000 franchi per domanda vengono concessi dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo.

Art. 22 Calcolo dei sussidi 1. Provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio

L'entità del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione del sussidio vengono disciplinati con una decisione oppure nel quadro di un accordo di prestazioni.

Sono considerati costi computabili le spese direttamente collegate con le iniziative della protezione della natura e del paesaggio.

Art. 23 2. Parchi

Il sussidio cantonale a un progetto di parco è limitato al massimo al 100 per cento del sussidio federale.

Un sussidio cantonale viene concesso solo se i comuni il cui territorio è incluso nel parco partecipano finanziariamente alle spese in misura adeguata.

L'ammontare del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione dei sussidi vengono disciplinati nel quadro di un accordo di prestazioni con l'ente responsabile del parco.

Art. 24 3. Provvedimenti di protezione del paesaggio a) spese per la conservazione

I sussidi cantonali ai costi computabili per la conservazione, il ripristino e la cura di monumenti storici degni di protezione ammontano:

  1. al 15 per cento per edifici pubblici;
  2. al 20 per cento per edifici privati;
  3. fino al 35 per cento per provvedimenti particolarmente onerosi, inclusi provvedimenti di protezione del sito caratteristico.

I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.

Sono considerate computabili le spese che risultano direttamente dalla conservazione, dal ripristino o dalla cura di monumenti storici degni di protezione.

Art. 25 b) spese di acquisto

Il sussidio cantonale all'acquisto di edifici di importanza nazionale degni di protezione ammonta al massimo al 20 per cento del prezzo d'acquisto dell'oggetto secondo la stima ufficiale.

Art. 26 c) luoghi di ritrovamenti archeologici

Il sussidio cantonale alle spese di conservazione e ripristino di luoghi di ritrovamenti archeologici ammonta al massimo al 35 per cento delle spese computabili.

I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.

Il sussidio cantonale all'acquisto di siti archeologici ammonta al massimo al 50 per cento del valore del fondo secondo la stima ufficiale.

Art. 27 4. Ricerca, pubbliche relazioni

A progetti di ricerca vengono versati sussidi cantonali solo se dai risultati può essere attesa un'utilità concreta per l'esecuzione della legislazione cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio. Sono computabili le spese per il lavoro sul terreno e le relative analisi.

I sussidi cantonali a progetti di ricerca e a provvedimenti per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione della natura e del paesaggio ammontano al massimo al 35 per cento delle spese computabili.

I sussidi cantonali a progetti di ricerca dipendono di regola dalle possibilità finanziarie del richiedente, nonché dalle prestazioni dei comuni e di altri enti e istituzioni di diritto pubblico.

Art. 28 Condizioni e oneri

L'assegnazione di un sussidio per un oggetto viene di regola vincolata alle seguenti condizioni e oneri:

  1. l'oggetto deve essere conservato in uno stato conforme allo scopo dei sussidi;
  2. le modifiche dello stato dell'oggetto richiedono l'approvazione del competente servizio specializzato;
  3. devono essere osservate le istruzioni del competente servizio specializzato;
  4. gli oggetti per i quali vengono versati sussidi superiori a 25 000 franchi devono essere messi sotto protezione. La messa sotto protezione deve essere menzionata nel registro fondiario quale restrizione della proprietà di diritto pubblico.

Art. 29 Versamento

Il sussidio cantonale viene versato soltanto dopo la verifica dei lavori.

In caso di progetti più importanti sono possibili acconti o versamenti rateali in base all'avanzamento del progetto.

Il versamento finale avviene dopo l'esame del conteggio finale e previa presentazione di una documentazione appropriata.

4a. Disposizioni procedurali *

Art. 29a * Autorità di approvazione secondo la legislazione specifica

Se un progetto è soggetto a una procedura di approvazione della concessione o del progetto prevista da una legge specifica, l'autorità di approvazione interessata può rilasciare le eventuali autorizzazioni di diritto in materia di protezione della natura.

Le autorizzazioni di diritto in materia di protezione della natura possono essere rilasciate solo con il consenso dell'autorità usualmente competente per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Disposizioni penali

Art. 30 Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale 1. Principio *

Le contravvenzioni alle disposizioni cantonali sulla protezione dei funghi e delle piante possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo la legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno 2010[4]*

L'ammontare delle multe è elencato nell'appendice 3. *

Art. 31 2. Organi competenti

Sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, delle guardie di confine, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi. *

Art. 32 3. Rifiuto e denuncia

Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

Art. 33 4. Pagamento

L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso contrario va avviata la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

Art. 34 5. Moduli

I moduli per la procedura di multa disciplinare devono contenere almeno le indicazioni secondo l'appendice 4.

Art. 34a * Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

Gli organi indicati nell'articolo 31 sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[5].

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[6].

6. Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. disposizioni di attuazione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 16 dicembre 1985[7];
  2. ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF) del 9 dicembre 1996[8];
  3. regolamento per i sorveglianti ausiliari al servizio della protezione delle piante e dei funghi del 7 luglio 1975[9];
  4. regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali del 19 febbraio 1991[10].

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio[11].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
18.04.2011 01.05.2011 atto normativo prima versione -
05.07.2011 01.08.2011 Art. 12 cpv. 1 modifica -
05.07.2011 01.08.2011 Art. 12 cpv. 3 modifica -
05.07.2011 01.08.2011 Art. 12 cpv. 5 introduzione -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 4 cpv. 3 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 6 cpv. 3 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 7 cpv. 4 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 8 cpv. 3 modifica -
10.12.2019 01.01.2020 Art. 30 modifica titolo 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 1 modifica 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 2 modifica 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 31 cpv. 1 modifica 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 34a introduzione 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Allegato 3 nome e contenuto modificati 2019-030
30.06.2020 01.07.2020 Art. 1 cpv. 3 modifica 2020-035
30.06.2020 01.07.2020 Art. 3 cpv. 2 introduzione 2020-035
30.06.2020 01.07.2020 Art. 3 cpv. 3 introduzione 2020-035
30.06.2020 01.07.2020 Art. 9 cpv. 1 modifica 2020-035
24.10.2023 01.11.2023 Art. 7 cpv. 2 modifica 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 14 modifica titolo 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 14 cpv. 1 modifica 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 14 cpv. 1bis introduzione 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 14 cpv. 1ter introduzione 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 14 cpv. 2 modifica 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 20 cpv. 1 modifica 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Titolo 4a. introduzione 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Art. 29a introduzione 2023-033
24.10.2023 01.11.2023 Allegato 2 nome e contenuto modificati 2023-033
20.08.2024 01.09.2024 Art. 20 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 21 cpv. 1 abrogazione 2024-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 18.04.2011 01.05.2011 prima versione -
Art. 1 cpv. 3 30.06.2020 01.07.2020 modifica 2020-035
Art. 3 cpv. 2 30.06.2020 01.07.2020 introduzione 2020-035
Art. 3 cpv. 3 30.06.2020 01.07.2020 introduzione 2020-035
Art. 4 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 6 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 7 cpv. 2 24.10.2023 01.11.2023 modifica 2023-033
Art. 7 cpv. 4 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 8 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 9 cpv. 1 30.06.2020 01.07.2020 modifica 2020-035
Art. 12 cpv. 1 05.07.2011 01.08.2011 modifica -
Art. 12 cpv. 3 05.07.2011 01.08.2011 modifica -
Art. 12 cpv. 5 05.07.2011 01.08.2011 introduzione -
Art. 14 24.10.2023 01.11.2023 modifica titolo 2023-033
Art. 14 cpv. 1 24.10.2023 01.11.2023 modifica 2023-033
Art. 14 cpv. 1bis 24.10.2023 01.11.2023 introduzione 2023-033
Art. 14 cpv. 1ter 24.10.2023 01.11.2023 introduzione 2023-033
Art. 14 cpv. 2 24.10.2023 01.11.2023 modifica 2023-033
Art. 20 cpv. 1 24.10.2023 01.11.2023 modifica 2023-033
Art. 20 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 21 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 abrogazione 2024-023
Titolo 4a. 24.10.2023 01.11.2023 introduzione 2023-033
Art. 29a 24.10.2023 01.11.2023 introduzione 2023-033
Art. 30 10.12.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-030
Art. 30 cpv. 1 10.12.2019 01.01.2020 modifica 2019-030
Art. 30 cpv. 2 10.12.2019 01.01.2020 modifica 2019-030
Art. 31 cpv. 1 10.12.2019 01.01.2020 modifica 2019-030
Art. 34a 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Allegato 2 24.10.2023 01.11.2023 nome e contenuto modificati 2023-033
Allegato 3 10.12.2019 01.01.2020 nome e contenuto modificati 2019-030