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500.100

Ordinanza sulle tasse in campo sanitario

del 12.04.2011 (stato 01.11.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 aprile 2011

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 75 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa[2] *

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse dall'Ufficio dell'igiene pubblica nell'adempimento dei compiti a esso delegati. *

Art. 2 Autorizzazioni all'esercizio della professione

La tassa per l'esame di una domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione sanitaria ammonta, a seconda dell'onere, a un importo tra i 500 e i 1500 franchi. *

La tassa per l'esame dell'attestato del medico distrettuale concernente l'ulteriore esercizio della professione dopo il compimento del 70° anno d'età e per la comunicazione della mancata estinzione dell'autorizzazione all'esercizio della professione ammonta a 100 franchi. *

Se un richiedente deve essere ripetutamente invitato a inoltrare della documentazione, a partire dal secondo invito viene riscossa una tassa di 50 franchi, in aggiunta alla tassa d'autorizzazione. *

Se una domanda viene ritirata, viene riscossa una tassa di 200 franchi. *

La tassa per la stesura di una dichiarazione di nullaosta ammonta a 100 franchi. *

La tassa per la conferma di notifica per fornitori di prestazioni provenienti da Stati UE/AELS ammonta a 200 franchi e viene riscossa una volta all'anno. *

Art. 2a * Riconoscimento per infermieri diplomati

La tassa per il riconoscimento di infermieri diplomati indipendenti quali fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi ammonta a un importo tra i 250 e i 500 franchi. *

Art. 3 Autorizzazioni d'esercizio

La tassa ammonta, per l'esame di una domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione per

  1. l'esercizio di ospedali e cliniche pubblici e privati: da fr. 3000.– a fr. 10 000.–
  2. l'esercizio di laboratori e istituti medici privati: da fr. 1000.– a fr. 2000.–
  3. l'esercizio di offerte per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane: da fr. 3000.– a fr. 10 000.–
  4. l'esercizio di offerte di cura e assistenza a domicilio: da fr. 3000.– a fr. 10 000.–
  5. l'esercizio del trasporto di ammalati e di persone infortunate a scopo professionale
  1. con riconoscimento IAS: fr. 800.–
  2. senza riconoscimento IAS: fr. 1000.–
  1. trasporto in barella dal medico di servizio, dietro compenso, di persone ferite senza necessità di un'assistenza medica: fr. 400.–
  2. l'esercizio di case per partorienti: da fr. 1000.– a fr. 3000.–
  3. l'applicazione di metodi della procreazione con assistenza medica conformemente alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica: da fr. 600.– a fr. 3000.–
  4. l'esercizio di strutture diurne e notturne: da fr. 3000.– a fr. 10 000.–

Nella tassa secondo il capoverso 1 è inclusa un'ispezione dell'esercizio per ogni durata di validità dell'autorizzazione. Per ogni ulteriore ispezione, nonché per la relativa preparazione e post-elaborazione, viene riscossa una tassa di 220 franchi all'ora, secondo il tempo impiegato. Se per questo è necessario ricorrere a terzi, viene fatturato il loro onere. *

Art. 3a * Riconoscimento di strutture con appartamenti protetti

La tassa per il rilascio del riconoscimento cantonale a strutture con appartamenti protetti ammonta a un importo compreso tra 500 e 2000 franchi, a seconda dell'onere.

Art. 3b * Autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

La tassa per l'esame di una domanda di rilascio di un'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ammonta, a seconda dell'onere, a un importo tra i 500 e i 1500 franchi.

Se un richiedente deve essere ripetutamente invitato a inoltrare della documentazione, a partire dal secondo invito viene riscossa una tassa di 50 franchi, in aggiunta alla tassa per il rilascio dell'autorizzazione.

Se una domanda viene ritirata, viene riscossa una tassa di 200 franchi.

In aggiunta, per ispezioni nonché per la relativa preparazione e post-elaborazione, viene riscossa una tassa di 220 franchi all'ora, secondo il tempo impiegato. Se per questo è necessario ricorrere a terzi, viene fatturato il loro onere lavorativo.

In aggiunta alle tasse secondo il capoverso 4, vengono fatturate le spese seguenti di terzi ai quali si è fatto ricorso:

  1. per ispezioni ordinarie una forfetaria di 150 franchi;
  2. per ispezioni straordinarie le spese effettive.

Art. 3c * Riconoscimento di spese supplementari in caso di ospiti straordinariamente bisognosi di cure e di assistenza

La tassa per l'esame di una domanda di riconoscimento di spese supplementari in caso di ospiti straordinariamente bisognosi di cure e di assistenza ammonta per l'istituzione a un importo tra i 200 e i 1000 franchi, a seconda dell'onere.

Art. 4 Legislazione sugli agenti terapeutici

Per l'esame di una domanda di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni conformemente alla legislazione sugli agenti terapeutici vengono riscosse le tasse seguenti:

  1. esercizio di una farmacia pubblica: da fr. 200.– a fr. 600.–
  2. esercizio di una farmacia privata in studi di medici o dentisti, ospedali, cliniche, case di cura: da fr. 100.– a fr. 500.–
  3. esercizio di una drogheria: da fr. 200.– a fr. 600.–
  4. conferma per l'immissione in commercio di medicamenti fabbricati secondo formula propria: da fr. 50.– a fr. 200.–
  5. immagazzinamento di sangue e di suoi derivati: da fr. 200.– a fr. 600.–
  6. vendita per corrispondenza di medicamenti: da fr. 300.– a fr. 1000.–
  7. dispensazione di medicamenti durante delle esposizioni: da fr. 100.– a fr. 300.–

In aggiunta alla tassa secondo il capoverso 1, per ispezioni, nonché per la relativa preparazione e post-elaborazione, viene riscossa una tassa di 220 franchi all'ora, secondo il tempo impiegato. Se per questo è necessario ricorrere a terzi, viene fatturato il loro onere. *

In aggiunta alle tasse secondo il capoverso 2, vengono fatturate le spese seguenti: *

  1. per ispezioni ordinarie una forfetaria di 150 franchi;
  2. per ispezioni straordinarie le spese effettive.

Art. 5 Legislazione sugli stupefacenti

Per l'esame di una domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto, la detenzione e l'uso di stupefacenti in ospedali, cliniche, case di cura e istituti scientifici viene riscossa una tassa di 200 franchi. *

In aggiunta alla tassa secondo il capoverso 1, per ispezioni, nonché per la relativa preparazione e post-elaborazione, viene riscossa una tassa di 220 franchi all'ora, secondo il tempo impiegato. Se per questo è necessario ricorrere a terzi, viene fatturato il loro onere. *

Per la consegna di ricettari per la prescrizione di stupefacenti vengono riscosse le seguenti tasse: *

  1. 25 franchi per il primo blocco;
  2. 15 franchi a partire dal secondo blocco per invio;
  3. 25 franchi in caso di ripetizione dell'invio di un blocco.

Per lo smaltimento di sostanze controllate vengono fatturate le spese effettive dell'inceneritore. In aggiunta, per la vigilanza sul corretto smaltimento viene fatturata una tassa di 220 franchi all'ora, in funzione del tempo impiegato. *

Art. 6a * Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Per i controlli svolti dall'Ufficio dell'igiene pubblica nei solarium e in caso di utilizzo di prodotti per scopi estetici nonché per le misure disposte vengono riscosse tasse in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a un importo tra i 70 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e della classe di funzione del personale esecutivo.

Art. 7 Esperimenti clinici

La Commissione etica cantonale riscuote per la sua attività una tassa da 500 a 30 000 franchi. L'ammontare della tassa dipende dal dispendio per l'esame e la perizia.

Per studi che rientrano nell'interesse dei pazienti e che non godono del sostegno di alcuno sponsor, le tasse possono essere ridotte o condonate.

La tassa da versare per la perizia etico-medica viene determinata in base al regolamento della Commissione etica cantonale di Zurigo[3]*

Art. 8 Adeguamento di autorizzazioni e di autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie *

Per l'adeguamento di autorizzazioni esistenti, nei seguenti casi viene riscossa una tassa da 80 a 500 franchi: *

  1. rilevamento da parte di un nuovo ente responsabile o di una nuova istituzione;
  2. cambiamento del nome dell'ente responsabile o dell'istituzione;
  3. cambiamento dell'ente responsabile o dell'istituzione;
  4. nuovo proprietario;
  5. cambiamento del nome del titolare dell'autorizzazione;
  6. cambiamento della persona responsabile o del direttore oppure del farmacista consulente;
  7. nuova sede o cambiamento di indirizzo;
  8. nuova assunzione di persone in seno a un'organizzazione autorizzata a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 9 Autenticazioni

Per l'autenticazione di documenti viene riscossa una tassa di 50 franchi.

Art. 10 Clausola generale

Per le autorizzazioni non elencate nominalmente negli articoli da 1 a 9 della presente ordinanza, per decisioni, controlli, come pure per altre attività e accertamenti, le spese procedurali si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa[4].

Art. 12 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.

L'ordinanza sulle tasse in campo sanitario del 1° dicembre 1998[6] è abrogata.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.04.2011 01.05.2011 atto normativo prima versione -
21.05.2013 01.06.2013 Art. 11 revisione totale -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 1 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 2 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 3 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 4 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 5 introduzione -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2 cpv. 6 introduzione -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 2a introduzione -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 3 cpv. 1, f) modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 3 cpv. 1, g) modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 3 cpv. 1, h) introduzione -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 3 cpv. 2 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 4 cpv. 1, d) modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 4 cpv. 2 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 4 cpv. 3 introduzione -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 5 cpv. 1 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 5 cpv. 2 modifica -
01.07.2014 01.08.2014 Art. 5 cpv. 3 introduzione -
13.06.2016 01.01.2017 Art. 3a introduzione 2016-012
21.03.2017 01.04.2017 ingresso modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, d) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, e) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, f) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 4 cpv. 1, g) modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 7 cpv. 3 introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 modifica titolo 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1 modifica 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, a) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, b) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, c) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, d) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, e) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, f) introduzione 2017-013
21.03.2017 01.04.2017 Art. 8 cpv. 1, g) introduzione 2017-013
20.06.2017 01.01.2018 Art. 6 abrogazione 2017-024
21.12.2021 01.01.2022 Art. 3b introduzione 2021-048
13.12.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 1 modifica 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 2a cpv. 1 modifica 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 3c introduzione 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 5 cpv. 4 introduzione 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 6a introduzione 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 8 modifica titolo 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1 modifica 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, e) modifica 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, g) modifica 2022-047
13.12.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, h) introduzione 2022-047
24.10.2023 01.11.2023 Art. 3 cpv. 1, d) modifica 2023-034
24.10.2023 01.11.2023 Art. 3 cpv. 1, i) introduzione 2023-034

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.04.2011 01.05.2011 prima versione -
ingresso 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 1 cpv. 1 13.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-047
Art. 2 cpv. 1 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 2 cpv. 2 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 2 cpv. 3 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 2 cpv. 4 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 2 cpv. 5 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 2 cpv. 6 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 2a 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 2a cpv. 1 13.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-047
Art. 3 cpv. 1, d) 24.10.2023 01.11.2023 modifica 2023-034
Art. 3 cpv. 1, f) 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 3 cpv. 1, g) 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 3 cpv. 1, h) 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 3 cpv. 1, i) 24.10.2023 01.11.2023 introduzione 2023-034
Art. 3 cpv. 2 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 3a 13.06.2016 01.01.2017 introduzione 2016-012
Art. 3b 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-048
Art. 3c 13.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-047
Art. 4 cpv. 1, a) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, b) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, c) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, d) 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 4 cpv. 1, d) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, e) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, f) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 1, g) 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 4 cpv. 2 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 4 cpv. 3 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 5 cpv. 1 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 5 cpv. 2 01.07.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 5 cpv. 3 01.07.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 5 cpv. 4 13.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-047
Art. 6 20.06.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-024
Art. 6a 13.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-047
Art. 7 cpv. 3 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 21.03.2017 01.04.2017 modifica titolo 2017-013
Art. 8 13.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-047
Art. 8 cpv. 1 21.03.2017 01.04.2017 modifica 2017-013
Art. 8 cpv. 1 13.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-047
Art. 8 cpv. 1, a) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, b) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, c) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, d) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, e) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, e) 13.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-047
Art. 8 cpv. 1, f) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, g) 21.03.2017 01.04.2017 introduzione 2017-013
Art. 8 cpv. 1, g) 13.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-047
Art. 8 cpv. 1, h) 13.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-047
Art. 11 21.05.2013 01.06.2013 revisione totale -