La legge si prefigge di provvedere a un'appropriata offerta di prevenzione della tossicodipendenza e di aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone, di determinare i relativi compiti del Cantone e dei comuni nonché di coordinare le attività nella prevenzione della tossicodipendenza e nell'aiuto ai tossicodipendenti.
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Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Art. 2 Parificazione dei sessi
Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.
Art. 3 Definizione
Per tossicodipendenza ai sensi della presente legge s'intendono tutti i comportamenti di dipendenza comportanti ripercussioni dannose per la personalità o la società.
Art. 4 Obiettivi
L'aiuto ai tossicodipendenti persegue i seguenti obiettivi:
- evitare l'insorgere di comportamenti di dipendenza;
- portare tempestivamente aiuto alle persone che consumano sostanze che generano dipendenza;
- aiutare i tossicomani a superare la propria dipendenza;
- rafforzare l'aiuto inteso a incrementare l'iniziativa personale;
- conservare o migliorare lo stato di salute dei tossicodipendenti;
- conservare l'integrazione sociale e professionale delle persone dipendenti oppure promuovere la loro reintegrazione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi e sulle conseguenze dell'abuso di sostanze generanti assuefazione;
- proteggere la popolazione dagli effetti nocivi derivanti della dipendenza.
Art. 5 Provvedimenti
Al fine di raggiungere tali obiettivi occorre segnatamente:
- impedire con la prevenzione e la consulenza l'abuso e le dipendenze;
- mettere a disposizione istituzioni di prevenzione dalla dipendenza;
- mettere a disposizione istituzioni ambulatoriali e stazionarie di aiuto ai tossicodipendenti;
- provvedere mediante consulenza, assistenza, trattamento immediato, trattamento posteriore e reintegrazione individualizzati delle persone colpite, affinché le conseguenze per la salute e le conseguenze sociali dell'abuso di sostanze che generano tossicodipendenza vengano impedite o mitigate.
Art. 6 Responsabilità personale
L'aiuto pubblico ai tossicodipendenti non esonera il singolo e la famiglia dalla propria responsabilità nell'uso di generi voluttuari.
2. Prevenzione primaria della tossicodipendenza
Art. 7 Competenza 1. Comuni
I comuni sono competenti per la prevenzione primaria della tossicodipendenza. Essi possono delegare tale compito anche a idonei istituti pubblici o privati oppure a persone private oppure assolverlo nell'ambito di unioni di comuni.
I comuni promuovono: *
- l'informazione della popolazione sulle cause e gli effetti della tossicodipendenza e del comportamento di dipendenza;
- la consapevolezza e la capacità di genitori e insegnanti di agire per evitare comportamenti che favoriscono la tossicodipendenza tra i giovani.
Art. 8 2. Cantone
La competenza del Cantone nel settore della prevenzione delle dipendenze si conforma alle disposizioni della legge sull'igiene pubblica. *
- …
- …
- …
3. Prevenzione secondaria e terziaria della tossicodipendenza
Art. 10 Competenza
Il Cantone provvede alle offerte nel campo ambulatoriale e stazionario.
Esso può mettere a disposizione lui stesso adeguate offerte, partecipare a istituzioni extracantonali oppure versare sussidi a offerte da parte di terzi.
Art. 11 Sussidi 1. Sussidi per l'acquisto, la costruzione e la locazione
Il Cantone può accordare sussidi a istituzioni della prevenzione della tossicodipendenza secondaria e terziaria per l'acquisto, la costruzione o l'attrezzatura fino a un massimo dell'80 percento dei costi computabili non coperti da sussidi federali.
In casi giustificati è possibile accordare un sussidio cantonale ai costi per la locazione, se quest'ultima appare più opportuna rispetto a un acquisto oppure a una nuova costruzione o a un ampliamento. Fa stato il tasso di sussidiamento per le costruzioni.
Qualora l'acquisto, l'inizio dei lavori o l'ordinazione di oggetti per l'arredamento vengano effettuati prima dell'emanazione della garanzia del sussidio, il diritto al sussidio decade.
Art. 12 2. Sussidi d'esercizio
Le attrezzature per l'aiuto stazionario ai tossicodipendenti devono essere gestite in linea di massima in modo da coprire le spese, se in base alla legge federale sull'assicurazione malattie non è prescritta una partecipazione alle spese del Cantone.
Il Cantone può accordare eccezionalmente sussidi d'esercizio a istituzioni all'interno del Cantone, nella misura in cui esso sia interessato a garantire l'offerta.
4. Aiuto per la sopravvivenza
Art. 13 Competenza
Il Cantone provvede alle offerte aventi quale scopo il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e della situazione di vita dei tossicodipendenti come pure la loro reintegrazione nella società. Esso può affidare questo compito a terzi.
Art. 15 Spese del Cantone *
Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza. *
5. Obbligo di autorizzazione delle istituzioni di aiuto ai tossicodipendenti
Art. 17 Obbligo di autorizzazione
La costruzione e l'esercizio di istituzioni stazionarie e ambulatoriali di aiuto ai tossicodipendenti necessitano di un'autorizzazione del dipartimento competente. L‘autorizzazione deve essere limitata nel tempo.
Art. 18 Presupposti per l'autorizzazione, ritiro dell'autorizzazione
L'autorizzazione viene rilasciata o rinnovata, se:
- sono garantite un'assistenza sufficiente e professionalmente qualificata nonché una gestione ineccepibile;
- i locali e le attrezzature rispondono allo scopo;
- la situazione finanziaria è apertamente documentata e viene verificata da un ufficio di controllo autonomo.
L’autorizzazione viene revocata se i presupposti non risultano più interamente adempiti.
6. Procedura ed esecuzione
Art. 19 Principi di sussidiamento
I sussidi vengono versati solo nel quadro dei crediti stanziati nel preventivo cantonale. *
Il Governo stabilisce le spese e i proventi computabili e, se necessario, l'aliquota di sussidio.
I sussidi possono essere collegati a condizioni ed essere abbinati a oneri.
Il versamento di sussidi d'esercizio e al disavanzo a istituzioni e organismi nel Cantone presuppone l'avvenuta approvazione del relativo budget da parte del Cantone.
Il Governo può impartire incarichi a queste istituzioni.
Art. 20 Rimborso
I sussidi percepiti abusivamente, sottratti allo scopo o non utilizzati devono essere rimborsati compresi gli interessi. Il diritto al rimborso cade in prescrizione dopo 20 anni dal versamento dei sussidi.
L'obbligo di rimborso dei sussidi per l'acquisto e per la costruzione deve essere menzionato nel registro fondiario quale restrizione di diritto pubblico della proprietà.
Art. 21 Istituzioni e organismi extracantonali
Se nel Cantone non vi sono offerte adatte oppure tali offerte non sono sufficienti, il Cantone può versare sussidi d'esercizio o al disavanzo a istituzioni e organismi extracantonali.
Per la concessione del sussidio fa stato per analogia l'articolo 19 capoversi 1-3 e 5.
7. Disposizioni finali
Art. 23 Disposizioni di attuazione
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.
Art. 25 Disposizioni transitorie
Le istituzioni di aiuto ai tossicodipendenti esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge devono adempiere entro un anno i presupposti per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente legge viene dichiarata in vigore[3] dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.1997 | 01.01.1998 | atto normativo | prima versione | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 22 | abrogazione | 2006, 3317 |
| 25.09.2012 | 01.08.2013 | Art. 9 | revisione totale | - |
| 25.09.2012 | 01.12.2012 | Art. 19 cpv. 1 | modifica | - |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 cpv. 2 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 8 cpv. 1 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 8 cpv. 1, a) | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 8 cpv. 1, b) | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 8 cpv. 1, c) | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 9 | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 14 | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 15 | modifica titolo | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 15 cpv. 1 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 16 | abrogazione | 2014-031 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 02.03.1997 | 01.01.1998 | prima versione | - |
| Art. 7 cpv. 2 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 8 cpv. 1 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 8 cpv. 1, a) | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 8 cpv. 1, b) | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 8 cpv. 1, c) | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 9 | 25.09.2012 | 01.08.2013 | revisione totale | - |
| Art. 9 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 14 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 15 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica titolo | 2014-031 |
| Art. 15 cpv. 1 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 16 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 19 cpv. 1 | 25.09.2012 | 01.12.2012 | modifica | - |
| Art. 22 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3317 |