La presente legge disciplina la forma giuridica, i compiti e l'organizzazione dei Servizi psichiatrici dei Grigioni.
500.900
Legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni
Preambolo
visto l'art. 87 della Costituzione cantonale[2],
visto il messaggio del Governo del 3 luglio 2012[3],
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Forma giuridica, denominazione e sede
La denominazione "Servizi psichiatrici dei Grigioni" è riferita a un istituto autonomo di diritto pubblico cantonale con sede a Coira.
Art. 3 Mandato
I Servizi psichiatrici dei Grigioni garantiscono un'assistenza psichiatrica sicura, efficace, riferita ai pazienti, moderna ed efficiente per adulti, adolescenti e bambini nel Cantone, a livello stazionario e, in via complementare, a livello ambulatoriale, con pari opportunità di accedere alle prestazioni. *
A questo scopo gestiscono cliniche psichiatriche, una scuola all'interno della clinica, posti abitativi, lavorativi e in strutture diurne protetti per persone con disabilità psichica e forniscono un servizio di consulenza destinato agli ospedali pubblici del Cantone. *
Essi offrono posti di formazione e di perfezionamento professionale per medici assistenti, per professioni legate alle cure infermieristico-sanitarie, per altre professioni sanitarie, come pure per professioni sociopedagogiche.
Ai Servizi psichiatrici dei Grigioni possono essere affidati altri compiti.
Il Governo fissa in accordo con i Servizi psichiatrici dei Grigioni gli obiettivi del proprietario.
Art. 4 Libertà imprenditoriale
I Servizi psichiatrici dei Grigioni sono liberi nella propria attività imprenditoriale, per quanto ciò sia conciliabile con il loro mandato e gli obiettivi del proprietario.
Essi possono segnatamente:
- fornire servizi per terzi;
- collaborare con altri fornitori di prestazioni e gestire congiuntamente aziende di servizi,
- partecipare, con il consenso del Governo, ad aziende.
Art. 5 Responsabilità
Il Cantone non risponde per gli impegni assunti dai Servizi psichiatrici dei Grigioni.
2. Organizzazione
Art. 6 Organizzazione, gestione aziendale e contabile
I Servizi psichiatrici dei Grigioni sono autonomi nella propria organizzazione e gestione aziendale.
La gestione contabile si conforma alle prescrizioni della legislazione in materia di assicurazione malattia, cura degli ammalati e integrazione dei disabili.
Art. 7 Vigilanza
Il Governo è competente in particolare per:
- la nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione e per la designazione del presidente e del vicepresidente;
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- la rimunerazione del Consiglio d'amministrazione.
Il rapporto annuale e il conto annuale devono essere resi noti al Gran Consiglio.
Art. 8 Organi
Gli organi dei Servizi psichiatrici dei Grigioni sono:
- il Consiglio d'amministrazione;
- la direzione;
- l'ufficio di revisione.
Art. 9 Consiglio d'amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione conta tra cinque e sette membri.
Gli competono in particolare gli affari seguenti:
- la gestione strategica dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
- la nomina e la destituzione, nonché la determinazione della retribuzione della direzione e dei responsabili delle unità aziendali;
- la vigilanza sulla direzione;
- l'approvazione del preventivo e il licenziamento del rapporto annuale e del conto annuale a destinazione del Governo;
- l'emanazione di direttive complementari alla legge sul personale;
- l'emanazione di disposizioni sull'organizzazione e sull'esercizio dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
- l'emanazione di disposizioni complementari alla legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni.
Art. 10 Direzione
Alla direzione compete la gestione operativa dei Servizi psichiatrici dei Grigioni e la loro rappresentanza nei confronti di terzi.
Essa è competente per tutti gli affari che non sono delegati a un altro organo.
Art. 11 Ufficio di revisione
L'ufficio di revisione controlla se la contabilità e il conto annuale corrispondono ai requisiti legali e presenta rapporto al Consiglio d'amministrazione e al Governo.
3. Decisioni in materia di diritto del personale
Art. 12 Impugnazione
Decisioni in materia di diritto del personale prese dai responsabili di unità amministrative possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla direzione.
Decisioni in materia di diritto del personale prese dalla direzione nei confronti dei responsabili di unità amministrative possono essere impugnate da questi ultimi presso il Consiglio d'amministrazione.
Il ricorso al Consiglio d'amministrazione contro decisioni in materia di diritto del personale prese dalla direzione è ammesso unicamente se è esclusa l'impugnazione al Tribunale d'appello. *
4. Finanziamento
Art. 13 Mezzi
I mezzi necessari all'adempimento dei compiti vengono in particolare procurati tramite:
- compensi per servizi;
- contributi degli assicuratori malattia e dei Cantoni conformemente alla legislazione in materia di assicurazione malattia e di cura degli ammalati;
- contributi dei Cantoni e partecipazione ai costi delle persone assistite, conformemente alla legislazione in materia di integrazione dei disabili;
- contributi del Cantone in qualità di ente responsabile dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
- capitale di dotazione;
- riserve;
- l'accensione di mutui e crediti;
- proventi dal patrimonio;
- contributi e donazioni di terzi.
I contributi conformemente al capoverso 1 lettera d sono calcolati in particolare sulla base di eventuali costi di utilizzazione delle infrastrutture non compensati attraverso gli indennizzi convenuti o fissati per prestazioni stazionarie e ambulatoriali conformemente alla legislazione sull'assicurazione malattia.
Art. 14 Capitale di dotazione
Il Cantone conferisce ai Servizi psichiatrici dei Grigioni un capitale di dotazione di al massimo dieci milioni di franchi.
Su proposta dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, il Governo decide l'ammontare del capitale di dotazione necessario per una gestione aziendale economica. In caso di riduzione del capitale di dotazione, sull'importo rimborsato va versato un supplemento in base al capitale proprio.
Al capitale di dotazione vanno applicati interessi conformi al mercato.
Art. 15 Riserve
Gli utili annuali vanno attribuiti alle riserve quale copertura per perdite future e utilizzati a destinazione vincolata per il settore dal quale sono stati generati.
5. Rapporti giuridici
Art. 16 Diritto applicabile
I rapporti giuridici fra i Servizi psichiatrici dei Grigioni e i propri utenti si conformano alle disposizioni del diritto privato.
6. Disposizioni finali
Art. 17 Diritto di superficie
Il Cantone concede ai Servizi psichiatrici dei Grigioni un diritto di superficie per sé stante e permanente sui fondi delle cliniche psichiatriche Waldhaus e Beverin, dei centri abitativi e occupazionali Montalin e Rothenbrunnen, nonché dei laboratori protetti di Coira e Rothenbrunnen necessari per adempiere il mandato loro conferito. Il diritto di superficie viene costituito per la durata di 50 anni. Esso può essere prolungato dalle parti contraenti. Il diritto di superficie non va sottoposto a interessi.
Esso trasferisce in proprietà condizionata ai Servizi psichiatrici, senza diritto a indennizzo, tutti gli edifici e gli impianti che si trovano sui fondi conformemente al capoverso 1 sotto forma di conferimento in natura.
Il Governo disciplina contrattualmente con i Servizi psichiatrici dei Grigioni le condizioni quadro del diritto di superficie e dell'utilizzo, nonché della manutenzione degli edifici e degli impianti, come pure la partecipazione del Cantone a un'eventuale vendita degli edifici e degli impianti.
Art. 18 Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sull'organizzazione dei servizi psichiatrici e dei pensionati cantonali per persone portatrici di handicap psichici del Cantone dei Grigioni del 10 giugno 2001.
Art. 19 Referendum, entrata in vigore
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2012 | 01.01.2013 | atto normativo | prima versione | - |
| 30.08.2017 | 01.01.2018 | Art. 3 cpv. 1 | modifica | 2017-050 |
| 26.08.2020 | 01.01.2021 | Art. 3 cpv. 2 | modifica | 2020-060 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 12 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 23.10.2012 | 01.01.2013 | prima versione | - |
| Art. 3 cpv. 1 | 30.08.2017 | 01.01.2018 | modifica | 2017-050 |
| Art. 3 cpv. 2 | 26.08.2020 | 01.01.2021 | modifica | 2020-060 |
| Art. 12 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |