I costi medi per giorno di cura risultano dal totale delle spese di pensione, assistenza e cura in caso di necessità di cure media.
Per la determinazione graduata secondo l'entità delle prestazioni dei costi riconosciuti e della partecipazione ai costi massima degli ospiti conformemente all'articolo 33 capoverso 1 della legge è determinante la media aritmetica ponderata dei costi medi delle case per anziani e di cura e delle unità di cura economiche.
Sono considerate case per anziani e di cura e unità di cura economiche le istituzioni con i minori costi medi per giorno di cura che:
- dispongono di un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni con effetti sui costi; e che
- nell'anno precedente la decisione hanno fornito almeno l'80 per cento dei giorni di cura dichiarati dalle istituzioni secondo la lettera a.
Un bisogno di cure e/o assistenza straordinario può essere dato nei casi seguenti:
- in caso di necessità di misure di cura tecnicamente complesse come ad esempio la ventilazione artificiale di lunga durata;
- in caso di necessità di misure igieniche straordinarie a seguito di una grave infezione, in particolare a seguito di un'infezione da MRSA;
- in presenza di una malattia neuromuscolare progressiva che comporta difficoltà in particolare nell'assunzione di cibo e liquidi o nella mobilizzazione;
- in presenza di una forma di demenza che richiede un'assistenza 24 ore su 24;
- in caso di necessità di cure e assistenza palliative in un hospice che figura sull'elenco delle case di cura del Cantone.
Nei casi di cui al capoverso 4, l'Ufficio può riconoscere costi supplementari se:
- l'onere di cura necessario supera di almeno 60 minuti l'onere secondo la classificazione SCCP determinata;
- l'onere di cura straordinario conformemente alla lettera a sussiste da almeno 30 giorni.
Il requisito conformemente al capoverso 5 lettera b viene meno in caso di necessità di cure e assistenza palliative in un hospice conformemente al capoverso 4 lettera e che figura sull'elenco delle case di cura del Cantone dei Grigioni. *
I costi supplementari riconosciuti dall'Ufficio vengono rimborsati retroattivamente a partire dal momento in cui si è presentato il bisogno di cura e/o assistenza straordinario.
I costi riconosciuti e la partecipazione ai costi degli ospiti nonché i costi supplementari riconosciuti a seguito di un bisogno di cure e/o assistenza straordinario vengono stabiliti nell'allegato 1 all'ordinanza.