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Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS)

Preambolo

Accordo intercantonale sulla medicina altamente

specializzata (AIMAS)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Nell'interesse di una presa a carico medica adeguata ai bisogni, di elevata qualità ed economica, i Cantoni si accordano sulla garanzia del coordinamento e della concentrazione della medicina altamente specializzata. Questa comprende i settori e le prestazioni della medicina caratterizzati dalla loro rarità, dal loro elevato potenziale innovativo, da un elevato onere di personale o tecnico o da trattamenti complessi. Per l'attribuzione alla medicina altamente specializzata devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri menzionati, tra i quali deve però sempre figurare quello della rarità. Scopo

Per raggiungere lo scopo citato nel capoverso 1 e per adempiere alle disposizioni federali in materia 1) , i Cantoni si accordano sulla pianifica- zione e l'attribuzione comuni della medicina altamente specializzata.

Art. 2

I membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità dei Cantoni firmatari nominano un organo decisionale (organo deci- sionale MAS), al quale compete l'applicazione dell'accordo. Questo organo istituisce un organo tecnico e un segretariato di progetto. Applicazione dell'accordo Sezione 2: Organizzazione della pianificazione intercantonale

Art. 3

L'organo decisionale è composto dai seguenti membri dell'Assemblea plenaria della CDS: dai cinque membri dei Cantoni firmatari dotati di un Ospedale universitario, ossia Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud e Gine- vra; da cinque membri di altri Cantoni firmatari, di cui almeno due mem- bri rappresentano Cantoni firmatari dotati di un importante ospedale cen- trale che offre prestazioni intercantonali. Composizione, nomina e compiti dell'organo decisionale MAS Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Conferenza universitaria svizzera e santésuisse, possono delegare nell'organo decisionale una per- sona ciascuno con funzione consultiva.

I membri, inclusa la presidenza, vengono nominati dai membri CDS dei Cantoni firmatari per la durata di due anni. È possibile una rielezione. La

Art. 39

LAMal

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.810 Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS) supplenza si conforma alle disposizioni dello Statuto della CDS sulla sup- plenza in occasione di assemblee plenarie. 1)

L'organo decisionale stabilisce i settori della medicina altamente specializzata che richiedono una concentrazione a livello nazionale e prende le decisioni relative alla pianificazione e all'attribuzione.

A questo scopo allestisce un elenco dei settori della medicina altamente specializzata e dei centri incaricati di fornire le prestazioni definite. L'elenco viene riesaminato periodicamente. Esso è considerato elenco ospedaliero comune dei Cantoni firmatari secondo l'articolo 39 LAMal. Le decisioni di attribuzione sono a termine.

Le decisioni dell'organo decisionale si basano su proposte dell'organo tecnico. L'organo decisionale tiene conto dei criteri secondo l'articolo 4 capoverso 4. Le sue decisioni secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4 richie- dono la previa presa di posizione dell'organo tecnico.

L'organo decisionale può conferire incarichi all'organo tecnico.

I membri mirano a prendere decisioni basate sul consenso. Se ciò non è possibile, una decisione richiede l'approvazione di almeno quattro membri provenienti da Cantoni firmatari dotati di un ospedale universitario o di quattro membri di altri Cantoni firmatari.

Art. 4

L'organo tecnico MAS è composto da un massimo di 15 esperti indipen- denti e nella sua composizione si deve tenere conto di diversi candidati idonei provenienti dall'estero. L'organo decisionale fissa i requisiti che gli esperti devono soddisfare e stabilisce la procedura di selezione. I membri dichiarano i propri interessi in un apposito registro. Composizione, nomina e compiti dell'organo tecnico MAS

Gli esperti e la presidenza vengono nominati ad personam dall'organo decisionale MAS per una durata di due anni. È possibile una rielezione. All'organo tecnico MAS spettano i compiti seguenti:

. seguire nuove evoluzioni;

. presentare e valutare proposte di ammissione e di stralcio dal settore MAS;

. stabilire i presupposti da soddisfare per l'offerta di un servizio o di un settore di servizi per quanto concerne il numero di casi, le risorse di personale e infrastrutturali, nonché i requisiti posti alle discipline di sostegno;

. preparare le decisioni dell'organo decisionale, tra cui rientrano in particolare i lavori preliminari dell'attribuzione secondo i presupposti sopra descritti, nonché l'esame delle proposte di soluzione;

. presentare all'organo decisionale le relative proposte e motivarle dal punto di vista tecnico e scientifico;

Art. 5

dello Statuto della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

1.7.2009 Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS) 506.810

. presentare annualmente rapporto all'organo decisionale riguardo allo stato dei suoi lavori.

Nell'adempiere i compiti citati al capoverso 3, l'organo tecnico MAS tiene conto dei seguenti criteri:

. Per l'ammissione nell'elenco dei settori MAS:

  1. efficacia;
  2. utilità;
  3. durata di vita tecnologico-economica;
  4. costi della prestazione.

. Per la decisione di attribuzione:

  1. qualità;
  2. disponibilità di personale altamente qualificato e formazione di team;
  3. disponibilità delle discipline di sostegno;
  4. economicità;
  5. potenziale di sviluppo.

. Per la decisione sull'ammissione nell'elenco dei settori MAS e per l'attribuzione:

  1. rilevanza del rapporto con ricerca e formazione;
  2. competitività internazionale.

Gli esperti mirano a prendere decisioni basate sul consenso. Se ciò non è possibile, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; devono però essere presenti almeno due terzi dei membri. L'organo decisionale emana le norme sulla ricusa.

Art. 5

Il segretariato di progetto MAS viene istituito dall'organo decisionale. Nomina e compiti del segretariato di progetto MAS

Esso sostiene dal punto di vista organizzativo e tecnico i lavori in rela- zione alla pianificazione della medicina altamente specializzata dell'or- gano decisionale e dell'organo di controllo e li coordina.

Art. 6

L'organo decisionale e l'organo tecnico si dotano di un regolamento distinto che stabilisce i dettagli sull'organizzazione, il metodo di lavoro e la presa delle decisioni. Il regolamento dell'organo tecnico richiede l'approvazione dell'organo decisionale. Metodo di lavoro Sezione 3: Pianificazione

Art. 7

Per la realizzazione di sinergie occorre badare a che le prestazioni alta- mente specializzate vengano concentrate in pochi centri universitari o multidisciplinari. Principi

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.810 Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS)

La pianificazione secondo il presente accordo va coordinata con la pianificazione nel settore della ricerca. Vanno creati e coordinati incentivi alla ricerca.

Al momento della pianificazione occorre considerare le interdipendenze tra diversi settori medico-sanitari altamente specializzati.

La pianificazione comprende le prestazioni cofinanziate dalle assicura- zioni sociali svizzere.

Nella pianificazione occorre tener conto dell'accessibilità per le urgenze.

La pianificazione tiene conto delle prestazioni fornite per l'estero dal set- tore sanitario svizzero.

Nella pianificazione possono essere sfruttate le possibilità di coopera- zione con i paesi confinanti.

La pianificazione può avvenire a tappe.

Art. 8

Nell'attribuire le capacità vanno osservate le seguenti direttive: Esigenze particolari per la pianificazione delle capacità

  1. Tutte le capacità disponibili in Svizzera vanno calcolate in modo che non sia possibile superare il numero di trattamenti prevedibili in base a un apprezzamento critico completo.
  2. Il numero di trattamenti ottenuto per singola istituzione e per ogni periodo temporale non può situarsi al di sotto della massa critica per quanto riguarda la sicurezza medica e l'economicità.
  3. Occorre tener conto delle possibilità di collaborazione con centri esteri.

Art. 9

Per il settore della medicina altamente specializzata, i Cantoni firmatari delegano all'organo decisionale MAS la loro competenza secondo l'arti- colo 39 capoverso 1 lettera e LAMal per l'emanazione dell'elenco ospeda- liero. Effetti sugli elenchi ospedalieri cantonali

A partire dal momento in cui, secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4, un set- tore della medicina altamente specializzata è stato definito e attribuito da parte dell'organo decisionale MAS ai centri incaricati di fornire la presta- zione in questione, ammissioni differenti negli elenchi ospedalieri dei Cantoni sono considerate abrogate nella relativa misura. Sezione 4: Finanze

Art. 10

I costi dell'attività degli organi indicati nella sezione 2, nonché del segretariato, sono sostenuti dai Cantoni aderenti all'accordo, proporzional- mente al numero dei loro abitanti. Ripartizione dei costi

1.7.2009 Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS) 506.810 Sezione 5: Risoluzione delle controversie

Art. 11

I Cantoni contraenti s'impegnano, nella misura del possibile, a risolvere bonariamente le divergenze d'opinione e le controversie. Per il resto fanno stato le disposizioni della Convenzione quadro intercantonale (CQI) 1) sulla risoluzione delle controversie. Procedura di risoluzione delle controversie Sezione 6: Rimedi giuridici e disposizioni finali

Art. 12

Contro decisioni concernenti la determinazione dell'elenco ospedaliero comune secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4 è data facoltà di ricorso al Tri- bunale amministrativo federale secondo l'articolo 53 LAMal. Ricorso e diritto procedurale

A queste decisioni si applicano per analogia le prescrizioni federali sulla procedura amministrativa 2) .

Art. 13

L'adesione all'accordo ha effetto con la notifica alla CDS. Adesione e dimissioni 2 Ogni Cantone firmatario ha la facoltà di dimissionare mediante dichiara- zione alla CDS. La dimissione ha effetto alla fine dell'anno successivo a quello della relativa dichiarazione.

La dichiarazione di dimissione può essere presentata al più presto per la fine del 5° anno a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e cinque anni dopo l'avvenuta adesione.

Art. 14

La presidenza dell'organo decisionale presenta annualmente rapporto ai Cantoni firmatari sullo stato dell'applicazione del presente accordo. Rapporto

Art. 15

La CDS pone in vigore l'accordo 3) quando vi hanno aderito 17 Cantoni, inclusi tutti i Cantoni dotati di un ospedale universitario (Zurigo, Berna, Basilea Citta, Vaud, Ginevra). Per i Cantoni che vi aderiscono più tardi, l'accordo entra in vigore con la notifica secondo l'articolo 13 capoverso 1. Entrata in vigore

Art. 16

L'accordo ha durata di validità illimitata. Durata di validità e decadenza 2 Esso decade quando il numero di membri scende al di sotto della soglia di 17 oppure quando dimissiona un Cantone dotato di ospedale universita- rio (Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud o Ginevra).

Art. 17

Se i Cantoni firmatari constatano la necessità di adeguare l'accordo, avviano le relative negoziazioni. La CDS avvia l'adeguamento dell'ac- cordo su richiesta di tre Cantoni firmatari. L'adeguamento entra in vigore con l'adesione di tutti i Cantoni firmatari. Modifica della convenzione Berna, 14 marzo 2008 CONFERENZASVIZZERADELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI DELLASANITÀ Il Presidente Pierre-Yves Maillard Consigliere di Stato Il Segretario centrale Franz Wyss

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