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530.150

Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni

del 22.12.2008 (stato 01.01.2018)

Preambolo

decretata dal Governo il 22 dicembre 2008

visti l'art. 19 cpv. 6 della legge sul lavoro e l'art. 8 della legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni[1] *

Art. 1 * Servizio competente

L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è il servizio cantonale competente ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, nella misura in cui quest'ultima concerna la prevenzione degli infortuni.

Art. 1a * Vendita domenicale esente da autorizzazione

I comuni sono autorizzati a fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione speciale per il lavoro domenicale.

Art. 2 Periodo dell'Avvento

Delle quattro vendite domenicali esenti da autorizzazione al massimo due possono cadere nel periodo dell'Avvento.

Art. 3 Comunicazione

I comuni comunicano all'Ufficio cantonale entro fine febbraio quali domeniche sono state fissate per l'occupazione esente da autorizzazione di personale di vendita per l'anno in corso.

Per le domeniche non comunicate continua a esistere l'obbligo di autorizzazione.

Art. 4 Tasse

Vengono riscosse le seguenti tasse:

1. * Per l'approvazione dei piani a seconda del genere e delle dimensioni della costruzione o dell'impianto, da 100 a 4000 franchi. In caso di approvazione dei piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, il limite massimo può essere superato tutt'al più del 50 per cento.
2. Per permessi d'esercizio, a seconda del genere e delle dimensioni dell'azienda, da 50 a 1500 franchi.
3. * Per perizie sui piani di regola non viene riscossa alcuna tassa. Per perizie sui piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, da 50 a 1000 franchi.
4. * Per permessi concernenti la durata del lavoro, da 50 a 3000 franchi. In caso di onere amministrativo trascurabile, si può rinunciare a riscuotere una tassa.
5. * Per decisioni in virtù dell'articolo 51 e dell'articolo 52 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro)[2] nonché dell'articolo 86 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni[3], da 100 a 5000 franchi.

Art. 5 Abrogazione del diritto previgente

La tariffa per attività e permessi nell'ambito della legislazione sul lavoro dell'8 dicembre 2003[4] è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
22.12.2008 01.01.2009 atto normativo prima versione -
24.08.2010 01.09.2010 ingresso modifica -
24.08.2010 01.09.2010 Art. 1 revisione totale -
24.08.2010 01.09.2010 Art. 1a introduzione -
24.08.2010 01.09.2010 Art. 4 cpv. 1, 4. modifica -
24.08.2010 01.09.2010 Art. 4 cpv. 1, 5. modifica -
28.11.2017 01.01.2018 Art. 4 cpv. 1, 1. modifica 2017-039
28.11.2017 01.01.2018 Art. 4 cpv. 1, 3. modifica 2017-039
28.11.2017 01.01.2018 Art. 4 cpv. 1, 5. modifica 2017-039

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 22.12.2008 01.01.2009 prima versione -
ingresso 24.08.2010 01.09.2010 modifica -
Art. 1 24.08.2010 01.09.2010 revisione totale -
Art. 1a 24.08.2010 01.09.2010 introduzione -
Art. 4 cpv. 1, 1. 28.11.2017 01.01.2018 modifica 2017-039
Art. 4 cpv. 1, 3. 28.11.2017 01.01.2018 modifica 2017-039
Art. 4 cpv. 1, 4. 24.08.2010 01.09.2010 modifica -
Art. 4 cpv. 1, 5. 24.08.2010 01.09.2010 modifica -
Art. 4 cpv. 1, 5. 28.11.2017 01.01.2018 modifica 2017-039