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530.300

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

del 01.06.2004 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 1° giugno 2004

visti la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera[1]) e l'articolo 360a e segg. del Codice delle obbligazioni[2]

Art. 1 Commissione tripartita per le misure d'accompagnamento 1. Nomina, costituzione

La Commissione tripartita per le misure d'accompagnamento (Commissione tripartita) si compone di 12 membri nominati dal Governo.

La presidenza viene assunta da una o un rappresentante dell'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML). La Commissione nomina tra i propri ranghi una persona che assuma la vicepresidenza.

Il Governo disciplina, per quanto necessario, i processi di lavoro all'interno della Commissione e il coordinamento dei compiti esecutivi con terzi, dopo aver sentito la Commissione.

Art. 2 2. Compiti

La Commissione tripartita esegue i compiti elencati nellarticolo 11 dell'ordinanza del Consiglio federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.

Art. 3 3. Indennizzo

L'indennizzo dei membri della Commissione tripartita avviene conformemente all'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni[3].

Art. 4 4. Ufficio

L'UCIML gestisce l'ufficio della Commissione tripartita. Oltre a lavori generali di segretariato, l'Ufficio si occupa in particolare dei seguenti compiti:

  1. preparazione dei documenti e delle informazioni (rapporti, statistiche, riassunti sui salari ecc.) di cui la Commissione tripartita necessita per adempiere ai suoi compiti;
  2. preparazione delle sedute e tenuta del verbale in queste sedute;
  3. esecuzione di controlli dei quali la Commissione tripartita è competente secondo la legge federale.

Art. 5 Competenze

L'UCIML è l'autorità esecutiva cantonale conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera d ed all'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera[4].

Il Tribunale d'appello è autorità decisionale ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO[5]. Esso decide nella composizione di giudice unico. *

Art. 6 Facoltà

In caso di necessità gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e delle misure di accompagnamento sono autorizzati a richiedere il sostegno della Polizia cantonale.

Nell'ambito dei controlli di aziende soggette a CCL, l'UCIML è legittimato a richiedere la documentazione necessaria alla verifica dell'osservanza delle condizioni salariali e di lavoro usuali nella zona e nella professione. Esso inoltra per la verifica questa documentazione alla commissione paritetica competente.

Per la verifica del soggiorno legale e del rispetto dell'obbligo di notifica di lavoratrici e lavoratori stranieri, gli organi di controllo sono legittimati a prendere visione dei libretti per stranieri e dei documenti di viaggio.

Qualora dai lavori di controllo delle commissioni paritetiche professionali risultassero indizi per una violazione di disposizioni della legge sul lavoro, deve essere fatto rapporto all'UCIML, allegando i fogli di controllo del lavoro o altri mezzi di prova.

Art. 7 Spese per i controlli

Le spese per i controlli conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera[6] e all'articolo 360b capoverso 5 CO[7] si basano, qualora l'autorità cantonale sia intervenuta, sul valore delle aliquote di calcolo del Dipartimento delle finanze e dei comuni per servizi dell'amministrazione cantonale a terzi, calcolato per la classe di stipendio 14. Possono inoltre essere fatturate spese secondo le quote della legislazione sul personale del Cantone dei Grigioni. *

Fanno parte delle spese di controllo conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera c anche le spese fatte valere dalle commissioni paritetiche e da altri organi di controllo, le spese per perizie, nonché i costi che insorgono nell'ambito dell'assegnazione di incarichi a terzi.

Art. 8 * Indennità in caso di dichiarazione cantonale di carattere obbligatorio generale

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità stabilisce l'ammontare e le modalità delle indennità alle commissioni paritetiche, dopo aver sentito i partner sociali rappresentati nella Commissione tripartita.

Vengono indennizzate le misure esecutive attuate previo accordo con l'UCIML.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2004.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.06.2004 01.07.2004 atto normativo prima versione -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 1 modifica 2006, 4297
24.10.2006 01.01.2007 Art. 8 revisione totale 2006, 4297
04.04.2023 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.06.2004 01.07.2004 prima versione -
Art. 5 cpv. 2 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 7 cpv. 1 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4297
Art. 8 24.10.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 4297