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Legge sulla composizione dei conflitti collettivi del lavoro

del 07.04.1957 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 7 aprile 1957[1]

1. Compiti e competenze dell'Ufficio cantonale di conciliazione dei conflitti del lavoro

Art. 1 Compiti

L'Ufficio cantonale di conciliazione ha il compito di comporre i conflitti del lavoro con una mediazione (procedura di conciliazione) o una sentenza arbitrale (procedura d'arbitrato).

Art. 2 Conflitti collettivi del lavoro: nozione

Quale conflitto collettivo del lavoro ai sensi di questa legge si intende ogni conflitto concernente il rapporto di lavoro tra uno o più datori di lavoro da un lato e una parte notevole dei lavoratori di un'azienda, di un reparto d'azienda o di un gruppo professionale dall'altro.

Art. 3 Competenze

Se i datori di lavoro e i lavoratori o le loro associazioni hanno previsto un ufficio contrattuale di conciliazione o d'arbitrato che sia neutrale o paritetico, tale ufficio è competente a comporre i loro conflitti.

Se non esiste un tale ufficio contrattuale di conciliazione o di arbitrato, oppure se esso non entra in funzione malgrado la richiesta di una delle parti o se falliscono i suoi sforzi di mediazione, la composizione spetta all'Ufficio cantonale di conciliazione.

Di regola l'Ufficio cantonale di conciliazione entra in funzione solo su domanda motivata di una parte. Entrerà in funzione d'ufficio solo in quei casi in cui il mantenere la pace del lavoro risponda al pubblico interesse.

L'attività dell'Ufficio di conciliazione quale tribunale arbitrale presuppone una domanda scritta di ambo le parti, in cui le stesse dichiarino che accetteranno la sentenza arbitrale.

2. Organizzazione dell'Ufficio di conciliazione

Art. 4 Composizione, nomine

L'Ufficio di conciliazione si compone del presidente, di due assessori rappresentanti l'uno i datori di lavoro e l'altro i lavoratori e del segretario.

Il Governo nomina il presidente e un supplente.

Il Governo nomina tre assessori rappresentanti i datori di lavoro e tre rappresentanti i lavoratori. Alle associazioni professionali si dà occasione di presentare proposte al riguardo.

La durata della carica è di quattro anni.

Il presidente designa in ogni singolo caso gli assessori.

I lavori di segretaria sono sbrigati da un funzionario dell'Amministrazione cantonale, il quale non ha diritto di voto.

Art. 5 Vigilanza

L'Ufficio di conciliazione è sottoposto alla vigilanza del Governo.

Annualmente il presidente riferisce al Governo circa l'attività dell'Ufficio di conciliazione.

3. Procedura di conciliazione

Art. 6 Inizio della procedura

Il presidente inizia la procedura di conciliazione su domanda scritta di una delle parti o eventualmente di propria iniziativa. Anzitutto egli esamina la competenza dell'Ufficio di conciliazione. La relativa decisione può essere impugnata con ricorso amministrativo presso il Governo. La decisione del Governo è definitiva. *

Il presidente tenta dapprima di comporre egli stesso il conflitto in via amichevole.

Se questo non gli riesce, egli presenta subito il caso all'Ufficio di conciliazione, che può tentare ancora un accordo in via amichevole.

Art. 7 Ricusa e opposizioni

Valgono per analogia le norme del codice di procedura civile sulla ricusa.[2]

Il Governo decide le opposizioni circa la collaborazione di un membro dell'Ufficio di conciliazione.

Art. 8 Procura, legittimazione dei rappresentanti le parti

I rappresentanti le parti debbono presentare una procura scritta dei datori di lavoro e lavoratori in conflitto.

Quali rappresentanti le parti sono ammessi gli avvocati e le persone interessate direttamente al conflitto o esercitanti funzioni direttive in un'associazione interessata.

L'Ufficio di conciliazione decide definitivamente opposizioni circa la legittimazione dei rappresentanti le parti.

Art. 9 Doveri delle persone citate

Le parti e le persone citate dall'Ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi, a partecipare ai dibattiti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti.

Su domanda motivata di una parte solo il presidente può prender visione degli atti da essa presentati. In questo caso il presidente provvede alle necessarie comunicazioni agli assessori. Il presidente decide quante persone siano da ammettere al dibattito.

Se una parte manca al dibattito senza giustificazione sufficiente, l'Ufficio di conciliazione, udita la parte presente e in base agli atti, potrà tuttavia continuare il suo lavoro.

Art. 10 Accertamento della fattispecie

Allo scopo di chiarire la fattispecie l'Ufficio di conciliazione ha la competenza di richiedere documenti, interrogare testimoni, ricorrere ad esperti in materia e ordinare sopralluoghi.

Al riguardo valgono per analogia le norme del codice di procedura civile.[3]

Art. 11 Formalità e spese

Le domande delle parti vanno presentate per iscritto. Del resto la procedura è orale.

Il dibattito non è pubblico. Il segretario stende il processo verbale.

Le spese della procedura vanno a carico del Cantone. Tuttavia l'Ufficio di conciliazione può addebitarle in tutto o parzialmente a quella parte che per leggerezza abbia provocato o ostacolato la procedura. I decreti di spese sono equiparati per l'esecuzione a sentenze giudiziarie.

Art. 12 Proposta di mediazione

Se un accordo diretto non riesce, l'Ufficio di conciliazione, escluse le parti, elabora una proposta di mediazione che viene comunicata oralmente alle parti alla fine della deliberazione e poi inviata loro per iscritto. Nella comunicazione scritta si fissa un termine entro il quale le parti hanno da dichiarare per iscritto se accettano o rifiutano la proposta di mediazione. L'accettare parzialmente equivale a un rifiuto.

Di regola l'Ufficio di conciliazione informa il pubblico nella maniera che gli pare opportuna dell'esito negativo della mediazione nei casi in cui la proposta di mediazione non sia stata accettata da ambo le parti o queste non abbiano dichiarato per iscritto d'esser disposte a eseguire una procedura d'arbitrato: riguardo alla quale esse dovranno essere interrogate. La dichiarazione a verbale dinanzi all'Ufficio di conciliazione equivale a una dichiarazione scritta.

Art. 13 Segreto d'ufficio

Il presidente, gli assessori, il segretario e gli esperti hanno da mantenere segreti gli accertamenti fatti nell'assolvere le loro incombenze, che per la loro natura siano da trattare con discrezione.

Art. 14 * Rimedi legali

Riguardo al contenuto la proposta di mediazione è inappellabile. Le decisioni dell'Ufficio di conciliazione quale autorità di mediazione possono essere impugnate con ricorso conformemente al Codice di procedura civile[4] dinanzi al Tribunale d'appello, se viene fatta valere una violazione della legge. *

4. Procedura d'arbitrato

Art. 15 * Norme di procedura

Le disposizioni sulla procedura di conciliazione valgono per analogia anche per la procedura d'arbitrato. Sussidiariamente sono applicabili le norme del Codice di procedura civile.

Art. 16 Decisione arbitrale

In luogo della procedura di conciliazione e dopo un tentativo di mediazione infruttuoso l'Ufficio di conciliazione, riconosciuto quale tribunale arbitrale da ambedue le parti, emana nell'ambito delle sue competenze una sentenza arbitrale vincolante.

La sentenza arbitrale motivata viene comunicata in iscritto alle parti ed è definitiva salvo il ricorso conformemente al Codice di procedura civile.[5] *

5. Obbligo di mantenere la pace sociale

Art. 17 Norme fondamentali e durata

Durante la procedura di conciliazione o d'arbitrato le parti hanno l'obbligo di mantenere la pace del lavoro.

Il presidente ha la competenza, previa consultazione delle parti, di emanare gli ordini che gli sembrano adatti a mantenere la pace.

L'obbligo di mantenere la pace comincia all'inizio della procedura di conciliazione e dura trenta giorni. L'Ufficio di conciliazione può ad unanimità di voti prorogare il termine di trenta giorni al massimo.

Art. 18 Sanzioni

In caso di violazione dell'obbligo di mantenere la pace l'Ufficio di conciliazione intima ai colpevoli di desistere immediatamente da un tale comportamento. Se essi non obbediscono all'intimazione entro un termine utile, l'Ufficio di conciliazione informa il pubblico della situazione in modo adatto.

La pace del lavoro contemplata in questa legge è indipendente dalla pace del lavoro eventualmente stabilita nei contratti. Sono pure riservate le conseguenze civili della violazione dell'obbligo di mantenere la pace del lavoro fissato nella legge o nei contratti.

6. Disposizioni finali *

Art. 20 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore di questa legge.[6]

Art. 21 Revoca di leggi

All'entrata in vigore di questa legge si revocano la legge di procedura di conciliazione e provvedimenti contro eccessi nei conflitti tra padroni e operai del 27 maggio 1908[7] e il regolamento per l'Ufficio cantonale di conciliazione del 27 novembre 1922.[8]

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.04.1957 01.01.1958 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 1 modifica 2006, 3317
16.06.2010 01.01.2011 Art. 14 revisione totale 2010, 2491
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 revisione totale 2010, 2491
16.06.2010 01.01.2011 Art. 16 cpv. 2 modifica 2010, 2491
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 6. modifica 2010, 2406
16.06.2010 01.01.2011 Art. 19 abrogazione 2010, 2406
14.06.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 1 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.04.1957 01.01.1958 prima versione -
Art. 6 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3317
Art. 14 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2491
Art. 14 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 15 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2491
Art. 16 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2491
Titolo 6. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2406
Art. 19 16.06.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 2406