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542.100

Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi

(LAMRP)

del 26.11.1995 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 26 novembre 1995[1]

in base all'art. 97 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994[2]

1. Obbligo d'assicurazione

Art. 1 Competenza 1. Comuni *

I comuni sono competenti per l'esecuzione dell'obbligo d'assicurazione.

Essi provvedono affinché ogni persona soggetta all'obbligo sia assicurata per le cure medico-sanitarie. Essi affiliano a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente il loro obbligo di assicurarsi.

Il Governo può fissare altre competenze per determinate categorie di persone. *

Art. 2 * 2. Istituto delle assicurazioni sociali

L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS GR) è, ai sensi dell'articolo 64a LAMal, l'autorità cantonale competente per la comunicazione delle pretese degli assicuratori risultanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che hanno condotto al rilascio di un attestato di carenza di beni o di un titolo giuridico equivalente.

Esso si assume a carico del Cantone la quota prescritta dal diritto federale alle pretese degli assicuratori confermate dall'organo di revisione.

Art. 2a * Comunicazione degli assicurati morosi

Gli assicuratori devono comunicare i nomi dei debitori contro i quali viene avviata una procedura esecutiva.

2. Riduzione dei premi

2.1. Sistema

Art. 3 Scopo

Mediante la riduzione dei premi per l'assicurazione base delle cure medico-sanitarie deve essere garantita alle persone di condizione economica modesta aventi diritto al sussidio un'adeguata protezione assicurativa a condizioni finanziariamente sopportabili.

Art. 4 Diritto sussidiario

Fintanto che nella presente legge non vengano stabilite deroghe, fanno stato per analogia le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.[3]

Art. 5 Persone aventi diritto

Hanno diritto alla riduzione dei premi *

  1. persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni;
  2. persone con un permesso di dimora per il Cantone dei Grigioni con validità di almeno tre mesi, purché siano soggette all'assicurazione malattie obbligatoria;
  3. persone che, sulla base dell'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione nonché in base al suo allegato II, sono soggette all'assicurazione malattie obbligatoria e per le quali è responsabile il Cantone dei Grigioni ai sensi della regolamentazione delle competenze della Confederazione.

Il Governo è autorizzato ad estendere la cerchia delle persone aventi diritto.

La riduzione dei premi viene versata solo a persone che non possono farla valere in altro modo per lo stesso periodo di tempo.

Art. 6 Diritto globale

Le persone tassate congiuntamente hanno un diritto globale alla riduzione dei premi.

Le persone che per legge sono tenute a pagare i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria per altre persone, hanno un diritto globale insieme alle persone a carico, qualora nel quadro dell'imposizione fiscale per queste persone venga loro concessa una deduzione per figli o persone a carico. In casi particolari il Governo può accordare a persone a carico un diritto individuale. *

Art. 7 Premi determinanti

Il Governo stabilisce i premi determinanti per la riduzione dei premi. A tale scopo esso si basa sui premi medi per l'assicurazione malattie obbligatoria, in considerazione della riduzione dei premi conseguibile tramite forme assicurative con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Esso differenzia i premi determinanti a seconda delle categorie di persone e delle regioni. I premi determinanti possono essere al massimo del 15 per cento inferiori ai premi medi dell'assicurazione malattie obbligatoria stabiliti dalla Confederazione. *

Per persone domiciliate in un Paese membro della Comunità europea sono determinanti i premi medi fissati dalla Confederazione. *

Art. 8 * Calcolo della riduzione dei premi

I premi determinanti vengono ridotti nella misura in cui essi superino una franchigia differenziata a seconda delle categorie di reddito.

L'aliquota ammonta al 5 per cento per redditi computabili fino a 10 000 franchi, al 6,5 per cento fino a 20 000 franchi e all'8 per cento fino a 30 000 franchi. Essa aumenta per ciascuna successiva categoria di reddito di 10 000 franchi di 1 punto percentuale fino a raggiungere il 10 per cento. *

I premi determinanti dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione vengono ridotti come segue: *

  1. del 100 per cento fino a un reddito computabile di 65 000 franchi;
  2. del 75 per cento fino a un reddito computabile di 70 000 franchi;
  3. del 50 per cento fino a un reddito computabile di 75 000 franchi;
  4. del 25 per cento fino a un reddito computabile di 80 000 franchi.

Sono considerate giovani adulti in periodo di formazione le persone fino a 25 anni compiuti.

Viene versato l'importo più alto dei due importi calcolati secondo i capoversi 2 e 3. *

Se oltre il 30 per cento delle persone soggette all'obbligo di assicurazione nel Cantone che hanno più di 25 anni ha diritto alla riduzione, il Gran Consiglio può aumentare l'aliquota secondo il capoverso 2 di al massimo il 2 per cento per ogni categoria di reddito o ridurre di al massimo 5000 franchi ognuna delle categorie di reddito del capoverso 3. *

Art. 8a * Calcolo della riduzione dei premi 1. Situazione economica

Il reddito computabile corrisponde al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta secondo i dati fiscali cantonali definitivi dell'anno precedente più: *

  1. il 10 per cento della sostanza netta secondo l'imposizione fiscale, se il valore non è negativo;
  2. i redditi non tassati da partecipazioni determinanti secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale;
  3. il reddito netto assoluto degli immobili secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale, se il valore è negativo;
  4. i contributi, compresi i contributi di riscatto alla previdenza professionale, secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale;
  5. i contributi alla previdenza individuale vincolata secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale;
  6. le prestazioni di utilità pubblica secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale;
  7. le tasse sociali e le assegnazioni a partiti politici secondo l'imposizione fiscale per l'imposta cantonale.

Nel caso di persone che hanno un diritto globale, i redditi computabili vengono addizionati.

Qualora i dati fiscali disponibili non corrispondano all'attuale capacità economica, il reddito computabile viene stabilito secondo doveroso apprezzamento in base ad una domanda motivata della persona assicurata o di un'autorità.

Art. 8b * 2. Situazione personale e familiare

Determinante per il calcolo annuale della riduzione dei premi è la situazione personale e familiare al momento dell'evasione del diritto.

Art. 8c * Nuovo calcolo

Un nuovo calcolo del diritto alla riduzione dei premi per l'anno in corso può essere richiesto in caso di cambiamento del reddito computabile pari ad almeno il 20 per cento o in caso di cambiamento della situazione personale e familiare.

Art. 9 * Casi speciali

I premi determinanti vengono ridotti per intero per le beneficiarie ed i beneficiari di

  1. prestazioni complementari all'AVS/AI;
  2. assistenza pubblica;
  3. sussidi maternità.

… *

Le persone aventi diritto, le quali non sottostanno all'obbligo di assicurazione durante l'intero anno civile, hanno diritto alla riduzione dei premi in modo proporzionale.

Per la determinazione del reddito computabile di persone assoggettate all'imposta alla fonte, i redditi lordi soggetti all'imposta alla fonte determinanti per un anno civile vengono presi in considerazione forfettariamente nella misura in cui essi rispecchino la situazione economica di persone tassate in via ordinaria.

Per il calcolo e per il pagamento della riduzione del premio di persone assicurate con domicilio in un Paese membro dell'Unione europea il Governo può emanare prescrizioni particolari. A tal fine prende ad esempio la procedura della Confederazione e le relative procedure di altri Cantoni. *

Art. 10 Perenzione

I diritti alle riduzioni individuali dei premi decadono se:

  1. la domanda non è inoltrata entro i termini prescritti;
  2. le modifiche giustificanti il diritto non vengono comunicate entro i termini prescritti;
  3. la documentazione suppletiva richiesta non è pervenuta entro i termini;
  4. viene negata l'autorizzazione al rilascio d'informazioni.

Art. 11 * Versamento della riduzione dei premi

Se al momento dell'esame del diritto alla riduzione dei premi non sono disponibili i dati fiscali definitivi dell'anno precedente, all'assicuratore malattia della persona avente diritto viene versato un anticipo, se il diritto alla riduzione dei premi viene dimostrato in altro modo. L'anticipo viene calcolato in modo tale che la persona avente diritto non sarà probabilmente tenuta a un rimborso.

Se l'anticipo supera la riduzione dei premi, la persona avente diritto è tenuta a rimborsare la differenza. Il rimborso viene fatto valere dalla Cassa di compensazione AVS nei confronti dell'assicuratore malattia competente. Quest'ultimo fattura all'assicurato l'importo da rimborsare.

La comunicazione relativa all'anticipo non è impugnabile.

Le autorità o terzi, che anticipano ad una persona il premio dell'assicurazione malattie obbligatoria, possono farsi cedere il diritto alla riduzione dei premi, se il versamento non avviene tramite gli assicuratori.

Il Governo può rifiutare il versamento di importi insignificanti.

Art. 11a * Ritardi di pagamento della persona assicurata

Il Governo può incaricare l'IAS GR di tenere un elenco degli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi, ai sensi dell'articolo 64a capoverso 7 LAMal.

Esso stabilisce quali persone morose non debbano figurare sull'elenco.

Art. 12 * Sospensione in caso di servizio militare

Se un assicuratore sospende l'obbligo d'assicurazione durante il servizio militare, il Governo può sospendere per lo stesso periodo anche la riduzione dei premi.

Art. 13 Corresponsione di interessi e domanda di rimborso

Su prestazioni versate conformemente alla presente legge non sono dovuti né interessi creditori né interessi di ritardo.

La Cassa di compensazione AVS può pretendere il rimborso di prestazioni ottenute illegalmente entro cinque anni dal pagamento oppure compensarle con crediti.

Art. 14

… *

… *

2.2. Organizzazione e procedura

Art. 15 * Vigilanza

Il Governo esercita la vigilanza sull'esecuzione della riduzione dei premi.

Esso designa un organo di revisione secondo l'articolo 64a capoverso 3 LAMal.

Art. 16 * Esecuzione 1. Ufficio esecutivo

L'IAS GR esegue la riduzione dei premi su incarico del Cantone. All'interno dell'IAS GR la riduzione dei premi è attuata dalla Cassa di compensazione AVS. *

I compiti vengono stabiliti in un accordo di prestazioni tra il Governo e l'IAS GR. Il Cantone indennizza all'IAS GR le spese amministrative. L'indennizzo può avvenire sotto forma di una forfetaria commisurata alle prestazioni. *

Per le persone che non sono domiciliate nel Cantone dei Grigioni il Governo può cedere l'esecuzione della riduzione del premio ad un altro ufficio. *

Il Governo può escludere il versamento di importi esigui. *

Art. 17 * 2. Collaborazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

Tramite una procedura di richiamo, l'Amministrazione cantonale delle imposte mette i dati del programma informatico di tassazione, necessari per l'esecuzione della riduzione dei premi, a disposizione della Cassa di compensazione AVS.

Art. 18 * 3. Collaborazione dei comuni

I comuni rilasciano alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie per l'esecuzione della riduzione dei premi.

Le agenzie AVS svolgono i compiti che risultano nei comuni secondo direttiva della Cassa di compensazione AVS.

I comuni si assumono le relative spese amministrative. *

Art. 19 Rimedi legali

Contro le decisioni della Cassa di compensazione AVS può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa istanza entro 30 giorni dalla notifica. La procedura d'opposizione è gratuita. Non sussiste diritto alcuno ad indennità ripetibili.

Contro le decisioni su opposizione prese dalla Cassa di compensazione AVS è data facoltà di inoltrare ricorso scritto entro 30 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale d'appello. *

3. Programma di screening mammografico *

Art. 19a * Screening mammografico

Il Cantone attua un programma di screening mammografico per la diagnosi precoce del tumore al seno, conformemente alle prescrizioni della Confederazione, se gli assicuratori malattia si assumono le spese per lo screening mammografico.

Art. 19b * Trasmissione dei dati

I comuni devono mettere gratuitamente a disposizione dell'organizzazione alla quale il Cantone ha affidato l'attuazione del programma i dati personali necessari in forma elettronica.

3a. Autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie *

Art. 19c * Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente all'articolo 36 LAMal[4] viene rilasciata dall'ufficio competente.

L'autorizzazione decade:

  1. se il suo titolare non ne fa uso entro sei mesi dal rilascio, tranne nel caso in cui il termine non possa essere rispettato per motivi fondati quali malattia, infortunio o perfezionamento professionale. L'autorizzazione decade indipendentemente dalla presenza di motivi fondati, se il suo titolare non ne fa uso entro dodici mesi dal rilascio;
  2. con dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione;
  3. con la rinuncia all'esercizio della professione oppure con la cessazione dell'attività dell'organizzazione nel Cantone dei Grigioni;
  4. con il compimento del 70° anno d'età, se non viene prodotto un certificato del medico delegato dal quale risulti che non sussistono motivi di ordine fisico o psichico in contrasto con l'esercizio della professione. Il certificato deve essere presentato ogni due anni.

Art. 19d * Vigilanza

L'Ufficio esercita la vigilanza conformemente all'articolo 38 LAMal[5].

I controlli ordinari vengono svolti su appuntamento. A tale scopo l'Ufficio o terzi da esso incaricati devono poter accedere ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni e devono essere fornite loro le informazioni necessarie.

Se vi è il sospetto che le condizioni d'autorizzazione non siano più soddisfatte o che l'autorizzazione sia decaduta, la persona interessata rispettivamente l'organizzazione interessata deve concedere all'Ufficio o a terzi da esso incaricati l'accesso ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni in ogni momento e senza preavviso.

L'Ufficio può disporre il sequestro di atti od oggetti.

Art. 19e * Limitazione dell'autorizzazione di fornitori di prestazioni *

Il Governo è competente per la limitazione del numero di fornitori di prestazioni conformemente all'articolo 55a seg. LAMal[6] e all'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale[7]*

Esso può:

  1. determinare numeri massimi per l'autorizzazione di medici in campi di specializzazione medica che non rientrano nell'assistenza di base;
  2. sospendere il rilascio di autorizzazioni a medici dei campi di specializzazione medica che presentano un aumento dei costi al di sopra della media ai sensi dell'articolo 55a capoverso 6 LAMal;
  3. sospendere il rilascio di autorizzazioni a fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera dbis LAMal in caso di un aumento straordinario dei costi annui per le prestazioni di cura secondo l'articolo 55b LAMal.

Prima di determinare i numeri massimi, il Governo sente le associazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati nonché i comuni e le regioni di assistenza sanitaria interessati.

Art. 19f * Determinazione dei numeri massimi di medici

Nella determinazione dei numeri massimi di medici, il Governo tiene conto della raggiungibilità dei fornitori di prestazioni e della garanzia di un'assistenza sanitaria decentralizzata.

Esso determina i numeri massimi di medici per regione di assistenza sanitaria rispettivamente sottoregione oppure congiuntamente per più regioni di assistenza sanitaria confinanti.

Esso può determinare i numeri massimi di medici a livello sovracantonale dopo essersi coordinato con i Cantoni interessati.

Nella determinazione dei numeri massimi esso stabilisce il fattore di ponderazione da tenere in considerazione conformemente all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale[8] per campo di specializzazione medica e regione di assistenza sanitaria.

4. Disposizioni finali e transitorie *

Art. 21 Abrogazione di atti legislativi

Viene abrogata la legge sull'assicurazione contro le malattie del 26 settembre 1993[9].

Art. 22a * Applicazione del diritto previgente

A premi e partecipazioni ai costi in sospeso, giunti a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale, si applica la procedura secondo il diritto previgente.

I diritti alla riduzione dei premi pendenti al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale vengono calcolati ed evasi secondo il diritto previgente. *

Art. 23 Entrata in vigore

La legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo e l'approvazione della Confederazione.[11]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.11.1995 01.01.1996 atto normativo prima versione -
03.03.2002 01.06.2002 Art. 1 cpv. 3 introduzione -
03.03.2002 01.06.2002 Art. 5 cpv. 1 modifica -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 6 cpv. 2 modifica -
03.03.2002 01.06.2002 Art. 7 cpv. 2 introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 8 revisione totale -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 8a introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 8b introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 8c introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 9 revisione totale -
03.03.2002 01.06.2002 Art. 9 cpv. 5 introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 10 cpv. 1, b) modifica -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 10 cpv. 1, c) modifica -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 10 cpv. 1, d) introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 12 revisione totale -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 14 cpv. 2 abrogazione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 16 revisione totale -
03.03.2002 01.06.2002 Art. 16 cpv. 3 introduzione -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 17 revisione totale -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 18 revisione totale -
03.03.2002 01.01.2003 Art. 18 cpv. 3 introduzione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 19 cpv. 2 modifica 2006, 3318
01.09.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 1 modifica -
01.09.2006 01.01.2007 Art. 8 cpv. 2 modifica -
01.09.2006 01.01.2007 Art. 8 cpv. 4 introduzione -
01.09.2006 01.01.2007 Art. 8 cpv. 5 introduzione -
27.08.2009 01.04.2010 Titolo 3. introduzione -
27.08.2009 01.04.2010 Art. 19a introduzione -
27.08.2009 01.04.2010 Art. 19b introduzione -
27.08.2009 01.04.2010 Titolo 4. modifica -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 1 modifica titolo -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 2 revisione totale -
15.06.2011 01.01.2014 Art. 2a introduzione -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 8 cpv. 3 modifica -
15.06.2011 01.01.2014 Art. 11a revisione totale -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 14 cpv. 1 abrogazione -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 15 revisione totale -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 16 cpv. 1 modifica -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 16 cpv. 2 modifica -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 16 cpv. 4 introduzione -
15.06.2011 01.01.2012 Art. 22a introduzione -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 8a cpv. 1 modifica -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 2 abrogazione -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 11 revisione totale -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 20 abrogazione -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 21a revisione totale -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 22 abrogazione -
28.08.2013 01.01.2014 Art. 22a cpv. 2 introduzione -
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2 modifica 2023-008
13.06.2023 01.01.2024 Titolo 3a. introduzione 2023-035
13.06.2023 01.01.2024 Art. 19c introduzione 2023-035
13.06.2023 01.01.2024 Art. 19d introduzione 2023-035
13.06.2023 01.01.2024 Art. 19e introduzione 2023-035
13.06.2023 01.01.2024 Art. 19f introduzione 2023-035
14.02.2024 01.07.2024 Art. 19e modifica titolo 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 19e cpv. 1 modifica 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 19e cpv. 2, b) modifica 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 19e cpv. 2, c) introduzione 2024-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.11.1995 01.01.1996 prima versione -
Art. 1 15.06.2011 01.01.2012 modifica titolo -
Art. 1 cpv. 3 03.03.2002 01.06.2002 introduzione -
Art. 2 15.06.2011 01.01.2012 revisione totale -
Art. 2a 15.06.2011 01.01.2014 introduzione -
Art. 5 cpv. 1 03.03.2002 01.06.2002 modifica -
Art. 6 cpv. 2 03.03.2002 01.01.2003 modifica -
Art. 7 cpv. 1 01.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 7 cpv. 2 03.03.2002 01.06.2002 introduzione -
Art. 8 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 8 cpv. 2 01.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 8 cpv. 3 15.06.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 8 cpv. 4 01.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 8 cpv. 5 01.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 8a 03.03.2002 01.01.2003 introduzione -
Art. 8a cpv. 1 28.08.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 8b 03.03.2002 01.01.2003 introduzione -
Art. 8c 03.03.2002 01.01.2003 introduzione -
Art. 9 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 9 cpv. 2 28.08.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 9 cpv. 5 03.03.2002 01.06.2002 introduzione -
Art. 10 cpv. 1, b) 03.03.2002 01.01.2003 modifica -
Art. 10 cpv. 1, c) 03.03.2002 01.01.2003 modifica -
Art. 10 cpv. 1, d) 03.03.2002 01.01.2003 introduzione -
Art. 11 28.08.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 11a 15.06.2011 01.01.2014 revisione totale -
Art. 12 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 14 cpv. 1 15.06.2011 01.01.2012 abrogazione -
Art. 14 cpv. 2 03.03.2002 01.01.2003 abrogazione -
Art. 15 15.06.2011 01.01.2012 revisione totale -
Art. 16 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 16 cpv. 1 15.06.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 16 cpv. 2 15.06.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 16 cpv. 3 03.03.2002 01.06.2002 introduzione -
Art. 16 cpv. 4 15.06.2011 01.01.2012 introduzione -
Art. 17 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 18 03.03.2002 01.01.2003 revisione totale -
Art. 18 cpv. 3 03.03.2002 01.01.2003 introduzione -
Art. 19 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3318
Art. 19 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Titolo 3. 27.08.2009 01.04.2010 introduzione -
Art. 19a 27.08.2009 01.04.2010 introduzione -
Art. 19b 27.08.2009 01.04.2010 introduzione -
Titolo 3a. 13.06.2023 01.01.2024 introduzione 2023-035
Art. 19c 13.06.2023 01.01.2024 introduzione 2023-035
Art. 19d 13.06.2023 01.01.2024 introduzione 2023-035
Art. 19e 13.06.2023 01.01.2024 introduzione 2023-035
Art. 19e 14.02.2024 01.07.2024 modifica titolo 2024-019
Art. 19e cpv. 1 14.02.2024 01.07.2024 modifica 2024-019
Art. 19e cpv. 2, b) 14.02.2024 01.07.2024 modifica 2024-019
Art. 19e cpv. 2, c) 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 19f 13.06.2023 01.01.2024 introduzione 2023-035
Titolo 4. 27.08.2009 01.04.2010 modifica -
Art. 20 28.08.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 21a 28.08.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 22 28.08.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 22a 15.06.2011 01.01.2012 introduzione -
Art. 22a cpv. 2 28.08.2013 01.01.2014 introduzione -