Se al momento dell'esame del diritto alla riduzione dei premi non sono disponibili i dati fiscali definitivi dell'anno precedente, all'assicuratore malattia della persona avente diritto viene versato un anticipo, se il diritto alla riduzione dei premi viene dimostrato in altro modo. L'anticipo viene calcolato in modo tale che la persona avente diritto non sarà probabilmente tenuta a un rimborso.
Se l'anticipo supera la riduzione dei premi, la persona avente diritto è tenuta a rimborsare la differenza. Il rimborso viene fatto valere dalla Cassa di compensazione AVS nei confronti dell'assicuratore malattia competente. Quest'ultimo fattura all'assicurato l'importo da rimborsare.
La comunicazione relativa all'anticipo non è impugnabile.
Le autorità o terzi, che anticipano ad una persona il premio dell'assicurazione malattie obbligatoria, possono farsi cedere il diritto alla riduzione dei premi, se il versamento non avviene tramite gli assicuratori.
Il Governo può rifiutare il versamento di importi insignificanti.