Il rimborso di spese dovute a malattia e invalidità è limitato ad al massimo:
- 25 000 franchi all'anno per le seguenti persone che vivono a casa:
- 50 000 franchi all'anno per coniugi che vivono a casa;
- 10 000 franchi all'anno per orfani di entrambi i genitori che vivono a casa;
- 6000 franchi all'anno per persone che vivono in un istituto o in un ospedale.
Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo massimo secondo il capoverso 1 lettera a sale a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, se le spese per le cure e l'assistenza non sono coperte dall'assegno per grandi invalidi.
L'importo massimo viene aumentato conformemente al capoverso 2 anche per beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AVS che in precedenza hanno beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'AI.
Se la Confederazione modifica l'importo minimo delle spese dovute a malattia e invalidità, questi importi modificati valgono quali sussidi massimi per le spese dovute a malattia e invalidità.