L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)[3].
545.200
Ordinanza della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Preambolo
Art. 1 Organo di controllo
Art. 2 Compiti della Commissione tripartita degli organi paritetici
La Commissione tripartita secondo l'articolo 360b del Codice svizzero delle obbligazioni[4] e gli organi paritetici istituiti dai contratti collettivi di lavoro informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.
L'organo cantonale di controllo e la Commissione tripartita si scambiano le informazioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione della LLN[5].
La Commissione tripartita ha funzione consultiva nella determinazione dei settori da controllare.
Art. 3 Notifica di emolumenti e multe riscossi
Le autorità e le organizzazioni secondo l'articolo 11 capoverso 1 LLN[6]. notificano all'organo cantonale di controllo gli emolumenti riscossi e le multe intimate in relazione al lavoro nero.
Art. 4 Sanzioni
Il Governo decide in merito a sanzioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LLN[7].
Esso informa il Dipartimento competente per l'esecuzione delle prescrizioni sugli appalti pubblici in merito a un blocco.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2007 | 01.01.2008 | atto normativo | prima versione | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 11.12.2007 | 01.01.2008 | prima versione | - |