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545.290

Ordinanza sul "Fondo grigionese per disoccupati"

del 12.11.2002 (stato 14.03.2011)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 novembre 2002

Art. 1 Scopo, presupposti

Possono essere versati contributi dal "Fondo grigionese per disoccupati" (fondo) ad assicurati di casse di disoccupazione o a terzi:

  1. se il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione si è estinto senza colpa propria e se per questo sono venuti a trovarsi in una situazione di bisogno;
  2. per le spese di riqualifica professionale, se gli interessati non riescono presumibilmente per lungo tempo o durevolmente a trovare un lavoro nella loro professione e se non possono essere ottenuti contributi sufficienti da altre fonti e
  3. se ciò può alleviare o evitare la situazione di bisogno nella quale si sono venuti a trovare senza colpa.

Con il fondo possono venire coperte le spese amministrative dell'Ufficio cantonale, nonché di terzi che si assumono i compiti di questo servizio e della cassa di disoccupazione.

Dal fondo possono essere prelevati contributi per il perfezionamento e la riqualifica professionali e per programmi occupazionali.

Dal fondo possono essere versate al datore di lavoro partecipazioni alle spese per indennità per lavoro ridotto e per intemperie, se le disposizioni di legge impediscono che queste indennità vengano finanziate dall'assicurazione contro la disoccupazione. I motivi che impediscono l'assunzione delle spese da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione devono essere scusabili.

Dal fondo possono essere assunte del tutto o in parte spese di autorità amministrative, organizzazioni e imprese pubbliche o private, se in tal modo possono essere mantenuti posti di lavoro oppure se la fornitura di queste prestazioni rientra per altre ragioni nell'interesse economico del Cantone. *

Dal fondo possono essere prelevati mezzi per casi di responsabilità per i quali il Cantone è tenuto a rispondere nel quadro dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. *

Art. 2 Mezzi del fondo

I mezzi del fondo si compongono del capitale di base, degli interessi e di altre donazioni private e pubbliche.

Per adempiere ai compiti si può fare capo agli interessi e al capitale fino a una somma residua di 200 000 franchi.

Se il capitale del fondo si è ridotto al minimo dei 200 000 franchi, il Governo decide sull'ulteriore utilizzo o sullo scioglimento del fondo.

Art. 3 Competenze

Riguardo ai mezzi del fondo decide: *

  1. l'UCIAML fino a 100 000 franchi;
  2. il Dipartimento a partire da 100 000 franchi.

I dettagli legati all'utilizzo del fondo sono disciplinati dal Dipartimento.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore viene abrogato il decreto governativo sulle prestazioni complementari dal "Fondo grigionese per disoccupati" del 21 novembre 1977.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.11.2002 12.11.2002 atto normativo prima versione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 3 cpv. 1 modifica -
08.03.2011 14.03.2011 Art. 1 cpv. 5 introduzione -
08.03.2011 14.03.2011 Art. 1 cpv. 6 introduzione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.11.2002 12.11.2002 prima versione -
Art. 1 cpv. 5 08.03.2011 14.03.2011 introduzione -
Art. 1 cpv. 6 08.03.2011 14.03.2011 introduzione -
Art. 3 cpv. 1 28.10.2008 01.01.2009 modifica -