Possono essere versati contributi dal "Fondo grigionese per disoccupati" (fondo) ad assicurati di casse di disoccupazione o a terzi:
- se il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione si è estinto senza colpa propria e se per questo sono venuti a trovarsi in una situazione di bisogno;
- per le spese di riqualifica professionale, se gli interessati non riescono presumibilmente per lungo tempo o durevolmente a trovare un lavoro nella loro professione e se non possono essere ottenuti contributi sufficienti da altre fonti e
- se ciò può alleviare o evitare la situazione di bisogno nella quale si sono venuti a trovare senza colpa.
Con il fondo possono venire coperte le spese amministrative dell'Ufficio cantonale, nonché di terzi che si assumono i compiti di questo servizio e della cassa di disoccupazione.
Dal fondo possono essere prelevati contributi per il perfezionamento e la riqualifica professionali e per programmi occupazionali.
Dal fondo possono essere versate al datore di lavoro partecipazioni alle spese per indennità per lavoro ridotto e per intemperie, se le disposizioni di legge impediscono che queste indennità vengano finanziate dall'assicurazione contro la disoccupazione. I motivi che impediscono l'assunzione delle spese da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione devono essere scusabili.
Dal fondo possono essere assunte del tutto o in parte spese di autorità amministrative, organizzazioni e imprese pubbliche o private, se in tal modo possono essere mantenuti posti di lavoro oppure se la fornitura di queste prestazioni rientra per altre ragioni nell'interesse economico del Cantone. *
Dal fondo possono essere prelevati mezzi per casi di responsabilità per i quali il Cantone è tenuto a rispondere nel quadro dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. *