La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata.
L'assistenza sociale pubblica ha per obiettivo quello di assecondare l'autoaiuto e promuovere l'autoresponsabilità.
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La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata.
L'assistenza sociale pubblica ha per obiettivo quello di assecondare l'autoaiuto e promuovere l'autoresponsabilità.
Ai servizi sociali pubblici possono far capo le persone di tutte le età e le famiglie bisognose di aiuto.
I servizi sociali pubblici si propongono di prevenire l'insorgere di situazioni difficili consigliando, assistendo, intermediando prestazioni di servizio e offrendo aiuto specifico, come pure di eliminare o mitigare le situazioni d'emergenza e le loro cause.
L'assistenza sociale viene prestata fino a quando la situazione non si sia stabilizzata.
L'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. L'aiuto viene prestato per quanto possibile in collaborazione con chi lo cerca. Esso si conforma alle particolarità e necessità individuali nonché alle condizioni locali. Esso tiene conto delle prestazioni di terzi e di istituzioni di utilità pubblica, come pure dei sussidi previsti dalla legge.
Le persone nel bisogno vengono assistite in base alla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno.
Il Cantone svolge i compiti dell'assistenza sociale che gli vengono affidati esplicitamente dalla presente legge.
L'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno.[2]
L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti. *
I servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato. *
I comuni possono attendere da soli ai servizi sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.
Essi sono tenuti a informare il dipartimento competente almeno due anni prima di assumersi i servizi sociali. Il passaggio dei servizi sociali al comune avviene per fine anno.
I costi annui dei servizi sociali cantonali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo servizio in rapporto al numero di abitanti. I costi per la direzione e per i servizi specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale sono a carico del Cantone. *
Il Cantone allestisce per i suoi servizi sociali un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. La base per la fatturazione dei costi ai comuni è costituita dai costi dell'anno precedente. *
Il Cantone può accordare dei sussidi all'assistenza sociale di organizzazioni private oppure fornire altri aiuti a tal fine.
L'Ufficio cantonale del servizio sociale svolge la funzione di direzione centrale. Esso sbriga le questioni settoriali nel campo dell'assistenza sociale coordinando l'aiuto personale e materiale.
Esso adempie segnatamente i compiti nei seguenti settori:
I servizi sociali cantonali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune. *
I servizi sociali cantonali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali. *
Le persone operanti nei servizi sociali pubblici sono tenute a mantenere il segreto.
I servizi sociali pubblici allestiscono pratiche riservate all'uso interno e non sottoposte all'obbligo di revisione.
L'informazione delle autorità, dei tribunali e delle istituzioni avviene nell'ambito delle relative disposizioni legali, di regola presentando i rispettivi rapporti.
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.[3]
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.1986 | 01.01.1987 | atto normativo | prima versione | - |
| 15.06.2006 | 01.01.2007 | Art. 9 cpv. 1, c) | abrogazione | - |
| 15.06.2006 | 01.01.2007 | Art. 10 cpv. 2, g) | abrogazione | - |
| 15.06.2006 | 01.01.2007 | Art. 12 | abrogazione | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Art. 11 cpv. 2 | modifica | - |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 5 cpv. 2 | introduzione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 | modifica titolo | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 cpv. 1, a) | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 cpv. 1, b) | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 7 cpv. 2 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 9 | abrogazione | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 11 | modifica titolo | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 11 cpv. 1 | modifica | 2014-031 |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 11 cpv. 2 | modifica | 2014-031 |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 07.12.1986 | 01.01.1987 | prima versione | - |
| Art. 5 cpv. 1 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 5 cpv. 2 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | introduzione | 2014-031 |
| Art. 7 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica titolo | 2014-031 |
| Art. 7 cpv. 1 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 7 cpv. 1, a) | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 7 cpv. 1, b) | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 7 cpv. 2 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 9 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | abrogazione | 2014-031 |
| Art. 9 cpv. 1, c) | 15.06.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | - |
| Art. 10 cpv. 2, g) | 15.06.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | - |
| Art. 11 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica titolo | 2014-031 |
| Art. 11 cpv. 1 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 11 cpv. 2 | 07.12.2011 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 11 cpv. 2 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 12 | 15.06.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | - |