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Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni

(Legge sull'assistenza sociale)

del 07.12.1986 (stato 01.01.2016)

Preambolo

accettata dal Popolo il 7 dicembre 1986[1]

1. Generalità

Art. 1 Scopo

La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata.

L'assistenza sociale pubblica ha per obiettivo quello di assecondare l'autoaiuto e promuovere l'autoresponsabilità.

Art. 2 Sfera di validità

Ai servizi sociali pubblici possono far capo le persone di tutte le età e le famiglie bisognose di aiuto.

I servizi sociali pubblici si propongono di prevenire l'insorgere di situazioni difficili consigliando, assistendo, intermediando prestazioni di servizio e offrendo aiuto specifico, come pure di eliminare o mitigare le situazioni d'emergenza e le loro cause.

L'assistenza sociale viene prestata fino a quando la situazione non si sia stabilizzata.

Art. 3 Genere dell'assistenza sociale

L'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. L'aiuto viene prestato per quanto possibile in collaborazione con chi lo cerca. Esso si conforma alle particolarità e necessità individuali nonché alle condizioni locali. Esso tiene conto delle prestazioni di terzi e di istituzioni di utilità pubblica, come pure dei sussidi previsti dalla legge.

Le persone nel bisogno vengono assistite in base alla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno.

2. Organizzazione

Art. 4 Principio

Il Cantone svolge i compiti dell'assistenza sociale che gli vengono affidati esplicitamente dalla presente legge.

L'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno.[2]

Art. 5 Organizzatori dell'assistenza sociale

L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti. *

I servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato. *

Art. 6 Servizi sociali comunali

I comuni possono attendere da soli ai servizi sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Essi sono tenuti a informare il dipartimento competente almeno due anni prima di assumersi i servizi sociali. Il passaggio dei servizi sociali al comune avviene per fine anno.

Art. 7 Costi dei servizi sociali cantonali *

I costi annui dei servizi sociali cantonali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo servizio in rapporto al numero di abitanti. I costi per la direzione e per i servizi specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale sono a carico del Cantone. *

Il Cantone allestisce per i suoi servizi sociali un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. La base per la fatturazione dei costi ai comuni è costituita dai costi dell'anno precedente. *

Art. 8 Assistenza sociale privata

Il Cantone può accordare dei sussidi all'assistenza sociale di organizzazioni private oppure fornire altri aiuti a tal fine.

Art. 10 Ufficio cantonale del servizio sociale

L'Ufficio cantonale del servizio sociale svolge la funzione di direzione centrale. Esso sbriga le questioni settoriali nel campo dell'assistenza sociale coordinando l'aiuto personale e materiale.

Esso adempie segnatamente i compiti nei seguenti settori:

  1. del Servizio cantonale di assistenza;
  2. del Servizio per il coordinamento delle misure di assistenza agli anziani;
  3. degli affiliati;
  4. del controllo degli asili infantili;
  5. della consulenza, anche tecnica-specifica, degli assistenti sociali;
  6. della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale del personale dei servizi sociali;
  7. dell'organizzazione di compiti assistenziali straordinari.

Art. 11 Servizi sociali cantonali *

I servizi sociali cantonali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune. *

I servizi sociali cantonali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali. *

3. Disposizioni complementari

Art. 13 Obbligo di mantenere il segreto

Le persone operanti nei servizi sociali pubblici sono tenute a mantenere il segreto.

Art. 14 Edizione di atti

I servizi sociali pubblici allestiscono pratiche riservate all'uso interno e non sottoposte all'obbligo di revisione.

L'informazione delle autorità, dei tribunali e delle istituzioni avviene nell'ambito delle relative disposizioni legali, di regola presentando i rispettivi rapporti.

4. Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.[3]

Art. 16 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.[4]

A tal data vengono abrogati tutti gli atti legislativi in contraddizione con essa, soprattutto la legge sui provvedimenti pro alcoolici dell'11 aprile 1920.[5]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.12.1986 01.01.1987 atto normativo prima versione -
15.06.2006 01.01.2007 Art. 9 cpv. 1, c) abrogazione -
15.06.2006 01.01.2007 Art. 10 cpv. 2, g) abrogazione -
15.06.2006 01.01.2007 Art. 12 abrogazione -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 11 cpv. 2 modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 5 cpv. 2 introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 modifica titolo 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, a) abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, b) abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 9 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 modifica titolo 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 2 modifica 2014-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.12.1986 01.01.1987 prima versione -
Art. 5 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 5 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 7 18.11.2014 01.01.2016 modifica titolo 2014-031
Art. 7 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 7 cpv. 1, a) 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 7 cpv. 1, b) 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 7 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 9 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 9 cpv. 1, c) 15.06.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 10 cpv. 2, g) 15.06.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 11 18.11.2014 01.01.2016 modifica titolo 2014-031
Art. 11 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 11 cpv. 2 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 11 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 12 15.06.2006 01.01.2007 abrogazione -