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548.120

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari

(DE LAF)

del 28.10.2008 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanate dal Governo il 28 ottobre 2008

1. Assegni familiari

Art. 1 Quote degli assegni

La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a:

  1. 240 franchi per l'assegno per i figli;
  2. 290 franchi per l'assegno di formazione.

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni versa la quota minima.

Art. 2 Reddito da attività lucrativa minimo

Qualora non sia certo a priori che il reddito minimo secondo l'articolo 13 capoverso 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)[1] viene raggiunto, le casse di compensazione per assegni familiari sono autorizzate a decidere in merito al diritto ad assegni familiari solo al termine del rispettivo anno civile.

In caso di attività lucrative che non si estendono sull'intero anno civile, per determinare se il reddito da attività lucrativa minimo è raggiunto, il reddito viene calcolato sulla base di mesi interi. *

Art. 3 Assegni per figli incapaci al guadagno

Spetta alla persona che ha diritto all'assegno per i figli dimostrare l'incapacità di guadagno del figlio.

L'incapacità di guadagno viene comprovata da un certificato medico.

Art. 4 Annuncio

L'annuncio del diritto ad assegni familiari deve avvenire tramite i moduli di annuncio definiti dalla cassa di compensazione per assegni familiari.

I dipendenti devono inoltrare l'annuncio tramite i datori di lavoro.

Le persone prive di attività lucrativa e le persone esercitanti un'attività lucrativa a esse equiparate devono inoltrare l'annuncio alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni, indipendentemente dall'affiliazione alla cassa, e devono allegare all'annuncio la tassazione definitiva più recente (imposta federale). *

Su richiesta della cassa di compensazione per assegni familiari, i richiedenti devono comprovare con documenti ufficiali il loro diritto agli assegni. Se i documenti non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera, la cassa di compensazione per assegni familiari può richiedere una traduzione autenticata.

Art. 5 Obbligo di notifica

Ogni cambiamento sostanziale nelle condizioni determinanti per una prestazione deve essere comunicato senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari competente e all'eventuale datore di lavoro dal beneficiario esercitante un'attività lucrativa, dai suoi parenti o da terzi cui spetta la prestazione. *

Se i datori di lavoro vengono a conoscenza del fatto che le condizioni determinanti per una prestazione sono mutate, devono farne notifica senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari.

Ogni cambiamento sostanziale nelle condizioni determinanti per una prestazione, in particolare l'inizio di un'attività lucrativa, deve essere comunicato senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari competente dalla persona priva di attività lucrativa, dai suoi parenti o da terzi cui spetta la prestazione.

Art. 6 Versamento da parte dei datori di lavoro

Di regola i datori di lavoro devono versare mensilmente gli assegni per i figli. Se non adempiono ai loro obblighi, gli assegni saranno versati direttamente dalla cassa di compensazione per assegni familiari.

Se i datori di lavoro versano gli assegni insieme al salario, devono dichiarare l'importo in cifre e definirlo come tale.

Art. 7 Rimborso per assegni familiari versati

Il diritto al rimborso per assegni familiari versati esiste soltanto se e nella misura in cui la cassa di compensazione per assegni familiari ha ordinato delle prestazioni.

Il rimborso avviene di regola nei giorni determinanti per il versamento dei contributi.

Durante l'anno, le prestazioni vengono stabilite sulla base degli assegni decisi o sulla base di conteggi precedenti.

Le prestazioni stabilite provvisoriamente vengono conteggiate sulla base delle indicazioni definitive dei datori di lavoro dopo la fine del periodo di conteggio, sotto forma di pagamento della differenza o di rimborso. È fatto salvo il computo.

Art. 8 * Versamento trimestrale

Gli assegni a persone prive di attività lucrativa, a persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e a dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi vanno di norma versati trimestralmente. Essi possono essere computati con gli importi dovuti.

2. Organizzazione

Art. 9 Casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS

Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam[2] possono iniziare la loro attività nel Cantone dei Grigioni all'inizio di ogni anno. La notifica conformemente all'articolo 14 capoverso 4 della legge cantonale sugli assegni familiari (LAF)[3] va inoltrata alla cassa entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono allegare alla notifica:

  1. la decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in merito alla domanda della cassa di compensazione AVS relativa alla gestione di una cassa di compensazione per assegni familiari;
  2. i loro statuti e regolamenti;
  3. un elenco dei loro membri domiciliati nel territorio del Cantone;
  4. un elenco dei dipendenti occupati dai loro membri nel territorio del Cantone.

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi a una cassa di compensazione AVS che gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone dei Grigioni devono affiliarsi a questa cassa di compensazione per assegni familiari. *

Se una cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam non si attiene alle prescrizioni cantonali e non garantisce perciò un'attuazione conforme alle disposizioni della LAFam e del Cantone, il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità può vietarle l'attività.

Art. 10 Revisione

Le casse di compensazione per assegni familiari private e quelle gestite da casse di compensazione AVS devono designare un organo di revisione indipendente.

Il rapporto di revisione deve contenere informazioni riguardo alle garanzie offerte dalla cassa per un'attività ordinata e conforme alla legge e riguardo alle riserve prescritte dalla legge.

Art. 11 * Controllo dell'obbligo di affiliazione

Le casse di compensazione per assegni familiari private e quelle gestite da casse di compensazione AVS devono inviare all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) un elenco di tutti i datori di lavoro e di tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente affiliati e notificare costantemente i cambiamenti nell'effettivo dei loro membri.

Art. 12 Statistica

La Cassa cantonale rileva presso le casse di compensazione per assegni familiari i dati statistici ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)[4].

3. Finanziamento e compensazione degli oneri

Art. 13 Aliquote contributive

I datori di lavoro affiliati alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni versano un contributo dell'1,50 per cento del reddito soggetto all'AVS dei dipendenti. *

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi a essa affiliati versano un contributo dell'1,50 per cento del reddito soggetto all'AVS. *

Art. 14 * Determinazione dei contributi

I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e dei dipendenti con datori di lavoro non soggetti al pagamento dei contributi vengono di norma determinati sulla base della decisione di contribuzione AVS per l'anno di riferimento. Se la decisione di contribuzione AVS per l'anno di riferimento non è ancora definitiva, vale provvisoriamente la decisione di contribuzione in acconto più recente.

Art. 15 Compensazione degli oneri

Sono considerati ulteriori utili e spese computabili:

  1. ammortamenti, riduzioni ed esenzioni da contributi;
  2. ammortamenti ed esenzioni di pretese di rimborso;
  3. ammortamenti di interessi di mora su contributi;
  4. interessi rimunerativi su contributi;
  5. rimborsi di prestazioni;
  6. pagamenti retroattivi di contributi ammortati;
  7. pagamenti retroattivi di pretese di rimborso ammortate;
  8. pagamenti di pretese di risarcimento;
  9. interessi di mora sui contributi.

La valutazione degli attivi e dei passivi si conforma alle direttive valide per le casse di compensazione AVS.

La tassa di compensazione ammonta allo 0,08 per cento delle masse salariali soggette a contributi, rispettivamente al reddito sottoposto all'AVS sino all'importo massimo conformemente all'articolo 16 capoverso 4 LAFam. *

4. Rimedi legali

Art. 16 Controversie relative all'affiliazione a una cassa

La competenza di decidere in merito a controversie relative all'affiliazione a una cassa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAF[5] viene trasmessa al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità.

5. Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto previgente

Le disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari del 1° giugno 2004[6] sono abrogate.

Art. 18 * Accordi intercantonali

La Cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone dei Grigioni può pattuire con altri Cantoni o con casse di compensazione per assegni familiari extracantonali regolamentazioni divergenti dalla LAFam per l'assoggettamento di succursali.

Art. 19 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[7] delle presenti disposizioni esecutive.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
28.10.2008 01.01.2009 atto normativo prima versione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 2 cpv. 2 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 4 cpv. 3 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 5 cpv. 1 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 8 revisione totale -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 9 cpv. 3 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 11 revisione totale -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 14 revisione totale -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 15 cpv. 3 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 18 revisione totale -
22.04.2014 01.01.2015 Art. 13 cpv. 1 modifica -
22.04.2014 01.01.2015 Art. 13 cpv. 2 modifica -
24.10.2017 01.01.2018 Art. 15 cpv. 3 modifica 2017-036
12.11.2019 01.01.2020 Art. 15 cpv. 3 modifica 2019-023
27.10.2020 01.01.2021 Art. 15 cpv. 3 modifica 2020-045
11.10.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2022-033
11.10.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 1, b) modifica 2022-033
11.10.2022 01.01.2023 Art. 13 cpv. 1 modifica 2022-033
11.10.2022 01.01.2023 Art. 13 cpv. 2 modifica 2022-033
29.10.2024 01.01.2025 Art. 15 cpv. 3 modifica 2024-030
14.10.2025 01.01.2026 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2025-051
14.10.2025 01.01.2026 Art. 1 cpv. 1, b) modifica 2025-051
14.10.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 1 modifica 2025-051
14.10.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 2 modifica 2025-051

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 28.10.2008 01.01.2009 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, a) 11.10.2022 01.01.2023 modifica 2022-033
Art. 1 cpv. 1, a) 14.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-051
Art. 1 cpv. 1, b) 11.10.2022 01.01.2023 modifica 2022-033
Art. 1 cpv. 1, b) 14.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-051
Art. 2 cpv. 2 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 3 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 1 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 8 18.12.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 9 cpv. 3 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 11 18.12.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 13 cpv. 1 22.04.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 13 cpv. 1 11.10.2022 01.01.2023 modifica 2022-033
Art. 13 cpv. 1 14.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-051
Art. 13 cpv. 2 22.04.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 13 cpv. 2 11.10.2022 01.01.2023 modifica 2022-033
Art. 13 cpv. 2 14.10.2025 01.01.2026 modifica 2025-051
Art. 14 18.12.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 15 cpv. 3 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 15 cpv. 3 24.10.2017 01.01.2018 modifica 2017-036
Art. 15 cpv. 3 12.11.2019 01.01.2020 modifica 2019-023
Art. 15 cpv. 3 27.10.2020 01.01.2021 modifica 2020-045
Art. 15 cpv. 3 29.10.2024 01.01.2025 modifica 2024-030
Art. 18 18.12.2012 01.01.2013 revisione totale -