La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a:
- 240 franchi per l'assegno per i figli;
- 290 franchi per l'assegno di formazione.
La Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni versa la quota minima.
548.120
La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a:
La Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni versa la quota minima.
Qualora non sia certo a priori che il reddito minimo secondo l'articolo 13 capoverso 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)[1] viene raggiunto, le casse di compensazione per assegni familiari sono autorizzate a decidere in merito al diritto ad assegni familiari solo al termine del rispettivo anno civile.
In caso di attività lucrative che non si estendono sull'intero anno civile, per determinare se il reddito da attività lucrativa minimo è raggiunto, il reddito viene calcolato sulla base di mesi interi. *
Spetta alla persona che ha diritto all'assegno per i figli dimostrare l'incapacità di guadagno del figlio.
L'incapacità di guadagno viene comprovata da un certificato medico.
L'annuncio del diritto ad assegni familiari deve avvenire tramite i moduli di annuncio definiti dalla cassa di compensazione per assegni familiari.
I dipendenti devono inoltrare l'annuncio tramite i datori di lavoro.
Le persone prive di attività lucrativa e le persone esercitanti un'attività lucrativa a esse equiparate devono inoltrare l'annuncio alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni, indipendentemente dall'affiliazione alla cassa, e devono allegare all'annuncio la tassazione definitiva più recente (imposta federale). *
Su richiesta della cassa di compensazione per assegni familiari, i richiedenti devono comprovare con documenti ufficiali il loro diritto agli assegni. Se i documenti non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera, la cassa di compensazione per assegni familiari può richiedere una traduzione autenticata.
Ogni cambiamento sostanziale nelle condizioni determinanti per una prestazione deve essere comunicato senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari competente e all'eventuale datore di lavoro dal beneficiario esercitante un'attività lucrativa, dai suoi parenti o da terzi cui spetta la prestazione. *
Se i datori di lavoro vengono a conoscenza del fatto che le condizioni determinanti per una prestazione sono mutate, devono farne notifica senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari.
Ogni cambiamento sostanziale nelle condizioni determinanti per una prestazione, in particolare l'inizio di un'attività lucrativa, deve essere comunicato senza indugio per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari competente dalla persona priva di attività lucrativa, dai suoi parenti o da terzi cui spetta la prestazione.
Di regola i datori di lavoro devono versare mensilmente gli assegni per i figli. Se non adempiono ai loro obblighi, gli assegni saranno versati direttamente dalla cassa di compensazione per assegni familiari.
Se i datori di lavoro versano gli assegni insieme al salario, devono dichiarare l'importo in cifre e definirlo come tale.
Il diritto al rimborso per assegni familiari versati esiste soltanto se e nella misura in cui la cassa di compensazione per assegni familiari ha ordinato delle prestazioni.
Il rimborso avviene di regola nei giorni determinanti per il versamento dei contributi.
Durante l'anno, le prestazioni vengono stabilite sulla base degli assegni decisi o sulla base di conteggi precedenti.
Le prestazioni stabilite provvisoriamente vengono conteggiate sulla base delle indicazioni definitive dei datori di lavoro dopo la fine del periodo di conteggio, sotto forma di pagamento della differenza o di rimborso. È fatto salvo il computo.
Gli assegni a persone prive di attività lucrativa, a persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e a dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi vanno di norma versati trimestralmente. Essi possono essere computati con gli importi dovuti.
Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam[2] possono iniziare la loro attività nel Cantone dei Grigioni all'inizio di ogni anno. La notifica conformemente all'articolo 14 capoverso 4 della legge cantonale sugli assegni familiari (LAF)[3] va inoltrata alla cassa entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono allegare alla notifica:
I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi a una cassa di compensazione AVS che gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone dei Grigioni devono affiliarsi a questa cassa di compensazione per assegni familiari. *
Se una cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam non si attiene alle prescrizioni cantonali e non garantisce perciò un'attuazione conforme alle disposizioni della LAFam e del Cantone, il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità può vietarle l'attività.
Le casse di compensazione per assegni familiari private e quelle gestite da casse di compensazione AVS devono designare un organo di revisione indipendente.
Il rapporto di revisione deve contenere informazioni riguardo alle garanzie offerte dalla cassa per un'attività ordinata e conforme alla legge e riguardo alle riserve prescritte dalla legge.
Le casse di compensazione per assegni familiari private e quelle gestite da casse di compensazione AVS devono inviare all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) un elenco di tutti i datori di lavoro e di tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente affiliati e notificare costantemente i cambiamenti nell'effettivo dei loro membri.
La Cassa cantonale rileva presso le casse di compensazione per assegni familiari i dati statistici ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)[4].
I datori di lavoro affiliati alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni versano un contributo dell'1,50 per cento del reddito soggetto all'AVS dei dipendenti. *
Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi a essa affiliati versano un contributo dell'1,50 per cento del reddito soggetto all'AVS. *
I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e dei dipendenti con datori di lavoro non soggetti al pagamento dei contributi vengono di norma determinati sulla base della decisione di contribuzione AVS per l'anno di riferimento. Se la decisione di contribuzione AVS per l'anno di riferimento non è ancora definitiva, vale provvisoriamente la decisione di contribuzione in acconto più recente.
Sono considerati ulteriori utili e spese computabili:
La valutazione degli attivi e dei passivi si conforma alle direttive valide per le casse di compensazione AVS.
La tassa di compensazione ammonta allo 0,08 per cento delle masse salariali soggette a contributi, rispettivamente al reddito sottoposto all'AVS sino all'importo massimo conformemente all'articolo 16 capoverso 4 LAFam. *
La competenza di decidere in merito a controversie relative all'affiliazione a una cassa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAF[5] viene trasmessa al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità.
Le disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari del 1° giugno 2004[6] sono abrogate.
La Cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone dei Grigioni può pattuire con altri Cantoni o con casse di compensazione per assegni familiari extracantonali regolamentazioni divergenti dalla LAFam per l'assoggettamento di succursali.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[7] delle presenti disposizioni esecutive.
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2008 | 01.01.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 2 cpv. 2 | modifica | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 4 cpv. 3 | modifica | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 8 | revisione totale | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 9 cpv. 3 | modifica | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 11 | revisione totale | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 14 | revisione totale | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | - |
| 18.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 18 | revisione totale | - |
| 22.04.2014 | 01.01.2015 | Art. 13 cpv. 1 | modifica | - |
| 22.04.2014 | 01.01.2015 | Art. 13 cpv. 2 | modifica | - |
| 24.10.2017 | 01.01.2018 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2017-036 |
| 12.11.2019 | 01.01.2020 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2019-023 |
| 27.10.2020 | 01.01.2021 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2020-045 |
| 11.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 1 cpv. 1, a) | modifica | 2022-033 |
| 11.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 1 cpv. 1, b) | modifica | 2022-033 |
| 11.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 13 cpv. 1 | modifica | 2022-033 |
| 11.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 13 cpv. 2 | modifica | 2022-033 |
| 29.10.2024 | 01.01.2025 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2024-030 |
| 14.10.2025 | 01.01.2026 | Art. 1 cpv. 1, a) | modifica | 2025-051 |
| 14.10.2025 | 01.01.2026 | Art. 1 cpv. 1, b) | modifica | 2025-051 |
| 14.10.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 cpv. 1 | modifica | 2025-051 |
| 14.10.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 cpv. 2 | modifica | 2025-051 |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 28.10.2008 | 01.01.2009 | prima versione | - |
| Art. 1 cpv. 1, a) | 11.10.2022 | 01.01.2023 | modifica | 2022-033 |
| Art. 1 cpv. 1, a) | 14.10.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-051 |
| Art. 1 cpv. 1, b) | 11.10.2022 | 01.01.2023 | modifica | 2022-033 |
| Art. 1 cpv. 1, b) | 14.10.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-051 |
| Art. 2 cpv. 2 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 4 cpv. 3 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 5 cpv. 1 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 8 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | revisione totale | - |
| Art. 9 cpv. 3 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 11 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | revisione totale | - |
| Art. 13 cpv. 1 | 22.04.2014 | 01.01.2015 | modifica | - |
| Art. 13 cpv. 1 | 11.10.2022 | 01.01.2023 | modifica | 2022-033 |
| Art. 13 cpv. 1 | 14.10.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-051 |
| Art. 13 cpv. 2 | 22.04.2014 | 01.01.2015 | modifica | - |
| Art. 13 cpv. 2 | 11.10.2022 | 01.01.2023 | modifica | 2022-033 |
| Art. 13 cpv. 2 | 14.10.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-051 |
| Art. 14 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | revisione totale | - |
| Art. 15 cpv. 3 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 15 cpv. 3 | 24.10.2017 | 01.01.2018 | modifica | 2017-036 |
| Art. 15 cpv. 3 | 12.11.2019 | 01.01.2020 | modifica | 2019-023 |
| Art. 15 cpv. 3 | 27.10.2020 | 01.01.2021 | modifica | 2020-045 |
| Art. 15 cpv. 3 | 29.10.2024 | 01.01.2025 | modifica | 2024-030 |
| Art. 18 | 18.12.2012 | 01.01.2013 | revisione totale | - |