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549.100

Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

(OE della LAV)

del 01.10.1993 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 1° ottobre 1993[1]

in base all'art. 15 cpv. 3 della costituzione cantonale[2]

Art. 1 Consultori

È considerato consultorio ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio cantonale del servizio sociale. In caso di necessità il Governo può riconoscere quali consultori altre istituzioni. *

Se necessario, il consultorio è autorizzato a ricorrere all'aiuto di altre istituzioni o persone. *

Il consultorio è obbligato alla consulenza e assistenza e ne rimane responsabile anche se collabora con altri istituti o persone. *

… *

Art. 2 Indennizzo e riparazione morale, competenza

I diritti d'indennizzo e di riparazione morale vengono giudicati e gli importi versati dall'Ufficio cantonale del servizio sociale (Ufficio) su domanda della vittima di un reato.

L'Ufficio decide pure se debba essere concesso un acconto.

Art. 3 Domanda

La domanda di versamento di un indennizzo o di una riparazione morale deve essere presentata per iscritto all'Ufficio. In casi motivati essa può pure essere messa a verbale.

La fattispecie su cui si fonda la domanda deve essere esposta brevemente. I mezzi di prova devono essere prodotti, per quanto in possesso della vittima.

Art. 4 Accertamento della fattispecie

Per accertare la fattispecie l'Ufficio può interpellare i partecipanti e persone tenute a dare informazioni, far capo ad atti ufficiali, documenti ed esperti, come pure effettuare altre indagini opportune.

Se questi mezzi d'istruzione non bastano a chiarire la fattispecie, possono essere interrogati d'ufficio o su proposta dei testimoni. Le disposizioni del codice di procedura civile ) sulla prova testimoniale vengono applicate per analogia.

La vittima è obbligata a collaborare all'accertamento della fattispecie.

L'Ufficio non è vincolato ad istanze per l'accertamento della fattispecie.

Art. 5 Procedura

L'Ufficio decide in base alla domanda della vittima, agli atti della procedura penale e alle proprie chiarificazioni.

Le domande devono essere giudicate il più in fretta possibile.

Art. 6 Mezzi legali

Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Quest'ultimo esamina liberamente la decisione impugnata. *

… *

Art. 7 Pretese nei confronti dell'imputato

Se viene fornito un indennizzo o una riparazione morale, l'Ufficio fa valere le pretese del Cantone nei confronti dell'imputato.

… *

Art. 8 Uso a favore della vittima

Per la decisione ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3 CP[3] è competente quel giudice che per ultimo ha giudicato l'affare penale. *

La procedura si conforma per analogia alle disposizioni del codice di procedura civile[4] concernenti la procedura sommaria.

Contro questa decisione la vittima può fare appello ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale[5]*

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1993.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.10.1993 01.01.1993 atto normativo prima versione -
15.06.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 1 modifica 2006, 5019
15.06.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 2 abrogazione 2006, 5019
15.06.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 2 abrogazione 2006, 4266
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 1 modifica 2010, 4806
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 3 modifica 2010, 4806
19.10.2011 01.12.2012 Art. 1 cpv. 4 modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2014-029
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 2 modifica 2014-029
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 3 modifica 2014-029
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 4 abrogazione 2014-029
04.04.2023 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.10.1993 01.01.1993 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-029
Art. 1 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-029
Art. 1 cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-029
Art. 1 cpv. 4 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 1 cpv. 4 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-029
Art. 6 cpv. 1 15.06.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5019
Art. 6 cpv. 1 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 6 cpv. 2 15.06.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5019
Art. 7 cpv. 2 15.06.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 4266
Art. 8 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4806
Art. 8 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4806