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613.100

Ordinanza sulla polizia

(OPol)

del 21.06.2005 (stato 01.05.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 21 giugno 2005

visto l'art. 39 della legge sulla polizia[1] del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2004

1. Condotta e organizzazione

Art. 1 Subordinazione, direzione e composizione

La Polizia cantonale è subordinata al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Essa si trova sotto la direzione del comandante di polizia. *

La Polizia cantonale si compone di membri del corpo (agenti), di assistenti alla sicurezza e di impiegati civili.

Art. 2 * Articolazione

La Polizia cantonale è articolata in sezioni e in uno stato maggiore. Il comandante di polizia stabilisce l'attribuzione dei compiti e l'articolazione delle sezioni e dello stato maggiore.

Il Dipartimento autorizza la creazione e la soppressione delle sezioni.

Il comandante di polizia stabilisce l'organizzazione del comando.

Art. 3 Direzione

Il comandante di polizia stabilisce uno stato maggiore di direzione quale organo consultivo. *

… *

Per garantire la direzione permanente della polizia il comandante di polizia nomina ufficiali di picchetto. In caso di pericolo imminente, l'ufficiale di picchetto decide in merito a misure di cui alla sezione 5a. *

Art. 4 Struttura territoriale e competenza

Il comandante di polizia definisce la struttura territoriale e la competenza locale della Polizia cantonale.

Il Dipartimento decide in merito alla creazione e alla soppressione di posti di polizia. *

Art. 5 Via gerarchica

Gli incarichi di polizia delle autorità giudiziarie e di polizia della Confederazione, del Cantone e dei comuni, nonché dell'Amministrazione devono essere indirizzati al Comando di polizia.

2. Effettivo, formazione e promozione

Art. 6 Effettivo

Il Governo stabilisce il numero degli impieghi autorizzati della Polizia cantonale. Nel fare questo tiene conto delle esigenze e dei compiti, nonché della loro importanza. *

… *

Art. 7 * Assegnazione dei gradi e promozione 1. In generale

Ai membri del corpo vengono assegnati gradi.

L'assegnazione dei gradi avviene senza influire sull'attribuzione alle classi di funzione conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza sul personale.

I presupposti per una promozione sono la capacità, la prestazione, l'esperienza e il comportamento di servizio.

Art. 7a * 2. Gradi

Esistono i seguenti gradi:

  1. Gradi di quadro colonnello, tenente colonnello (ten col), maggiore (mag), capitano (cap), primo tenente (I ten), tenente (ten), aiutante capo (aiut capo), aiutante sottufficiale (aiut suff), sergente maggiore (sgtm), sergente con mansioni speciali (sgt cms)
  2. Gradi di truppa sergente (sgt), caporale (cpl), appuntato (app), agente (ag)

I gradi di quadro sono vincolati a una definizione del posto quale quadro. La definizione del posto quale quadro e il relativo grado vengono stabiliti dal Dipartimento.

Art. 8 3. Truppa *

… *

Per l'ottenimento dei gradi di truppa valgono i presupposti seguenti: *

  1. Agente Formazione di polizia conclusa con successo con attestato professionale federale
  2. Appuntato 3 anni di servizio, nonché superamento dell'esame del livello di consolidamento
  3. Caporale 6 anni di servizio
  4. Sergente 10 anni di servizio, nonché superamento dell'esame di specialista nell'ambito della polizia criminale o della polizia stradale. Per specialisti può anche venire riconosciuto un esame professionale.

… *

Il primo anno di formazione di polizia non vale quale anno di servizio ai sensi delle prescrizioni sulle promozioni. *

Art. 8a * 4. Quadri

Al momento dell'assunzione di una funzione di quadro conformemente all'articolo 7a avviene la promozione nel rispettivo grado. L'attribuzione alla rispettiva classe di funzione si conforma alla legislazione sul personale.

I gradi di quadro non sono legati ad anni di servizio o a gradi di truppa conformemente all'articolo 8, fatto salvo un esame di specialista.

L'abbandono di una funzione di quadro implica la perdita dei diritti legati al corrispondente grado e alla corrispondente classe di funzione. Rimangono determinanti unicamente gli anni di servizio. *

Art. 9 * Procedura di promozione

Le promozioni vengono decise dal Dipartimento su proposta del comandante di polizia.

Art. 10 * Inquirente

Possono essere nominati inquirenti membri del corpo a partire dal grado di caporale che si contraddistinguono per capacità professionali ed esperienza in criminologia, caratteristiche che li abilitano a sbrigare autonomamente incarichi di polizia giudiziaria, e che hanno superato un esame per inquirenti.

A membri del corpo nominati inquirenti dal comandante di polizia, che vengono impiegati in questa funzione, viene versata l'indennità forfettaria prevista a questo scopo.

3. Diritti e doveri dei collaboratori

Art. 11 Comportamento

I collaboratori della Polizia cantonale devono comportarsi in modo esemplare in servizio e fuori servizio.

Art. 12 Continuità del servizio

I collaboratori devono dare seguito a una chiamata anche fuori del loro orario di servizio.

Art. 13 Trasferimenti

I membri del corpo sono tenuti a lasciarsi trasferire.

Il comandante di polizia decide in merito ai trasferimenti.

Art. 14 Luogo di domicilio e di dimora

In merito al luogo di domicilio e di dimora decide il comandante della polizia sulla base delle esigenze di servizio.

Art. 15 Distintivo

I membri del corpo ricevono un distintivo che attesta i diritti e i doveri di polizia.

Il comandante di polizia decide in merito ai tesserini per gli assistenti alla sicurezza e per i collaboratori civili.

Il distintivo deve essere strutturato in modo tale che il suo detentore possa legittimarsi anche solo con il numero di servizio. I relativi presupposti vengono stabiliti dal comandante di polizia.

Art. 16 Targhetta

I collaboratori in uniforme portano di regola una targhetta. Ne sono escluse le unità speciali.

Art. 17 Vestiario ed equipaggiamento

I membri del corpo ricevono armi, equipaggiamento nuovo e di sostituzione adeguati.

Chi dispone in numero sufficiente di uniformi personali attuali può ricevere, in luogo dei capi di uniforme ai quali avrebbe diritto, una indennità per il vestiario pari a circa il 30 per cento dei costi di acquisto. *

I capi di uniforme e l'arma di servizio possono essere ceduti ai collaboratori che lasciano il corpo di polizia.

Per gli assistenti alla sicurezza i capoversi da 1 a 3 fanno stato per analogia.

In caso di danni o perdita il Cantone sostituisce i veicoli privati e gli oggetti di equipaggiamento privati assolutamente necessari in servizio, se la perdita o il danno si sono verificati durante il normale utilizzo in servizio di polizia e non sono stati causati intenzionalmente o da negligenza grave.

Art. 18 Decessi

In caso di decessi si tiene, premesso il consenso dei familiari, un funerale secondo le usanze cantonali della Polizia. Il comandante di polizia impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto delle regole del protocollo stabilite dal Governo.

I costi per i provvedimenti necessari vengono assunti dal Cantone.

4. Reclutamento e ammissione nel corpo

Art. 19 Scuola di polizia

Per la formazione la Polizia cantonale invia gli aspiranti in una scuola di polizia o in una scuola concordataria oppure può svolgere una propria scuola di polizia.

Art. 20 Presupposti

I presupposti per l'ammissione quale aspirante in una scuola di polizia e la procedura di reclutamento vengono stabiliti dal Governo.

Art. 20a * Formazione di polizia

La formazione di agente di polizia dura due anni.

Art. 20b * Primo anno di formazione di polizia

Il primo anno di formazione di polizia viene svolto presso una scuola conformemente all'articolo 19, integrato da uno stage introduttivo e concluso con l'esame della prontezza d'intervento (EPI).

Nel corso dello stage introduttivo non è data la facoltà di porre in essere autonomamente atti di polizia. È fatto salvo l'uso di armi da fuoco in caso di legittima difesa e di aiuto alla legittima difesa. L'aspirante deve essere accompagnato in qualsiasi momento da un agente di polizia formato.

Per il primo anno di formazione di polizia viene stipulato un contratto di formazione a tempo determinato della durata di un anno.

Art. 20c * Secondo anno di formazione di polizia

Il secondo anno di formazione di polizia comprende uno stage nel corpo di polizia. Esso si conclude con l'esame federale di professione.

Durante lo stage un agente di polizia ha la facoltà di porre in essere autonomamente atti di polizia.

Con l'agente di polizia in stage viene stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 21 Rimborso dei costi di formazione *

Al momento dell'entrata nella scuola di polizia, gli aspiranti devono impegnarsi per iscritto a rimborsare una parte dei costi di formazione.

Il rimborso ammonta in caso di partenza: *

  1. durante il primo anno di formazione di polizia fino allo stage introduttivo a fr. 8000.–
  2. successivamente fino all'esame della prontezza d'intervento (EPI) a fr. 25 000.–
  3. nel 1° anno di servizio quale agente di polizia in stage a fr. 35 000.–
  4. nel 2° anno di servizio a fr. 27 500.–
  5. nel 3° anno di servizio a fr. 20 000.–
  6. nel 4° anno di servizio a fr. 10 000.–

Con il completamento del 4° anno di servizio si estingue l’obbligo di rimborso.

Il Dipartimento può autorizzare eccezioni all'obbligo di rimborso, dopo aver udito l'Ufficio del personale. *

Art. 23 * Entrata nel corpo

Candidati non incorporati possono essere ammessi nel corpo dopo aver superato l'assessment con successo, se dispongono dell'attestato professionale federale di agente di polizia o se dispongono di conoscenze speciali in un settore specifico. *

Art. 24 Assunzione del grado

I candidati che entrano nel corpo di polizia conformemente all'articolo 23 possono conservare un grado rivestito finora o in precedenza soltanto se sono soddisfatti i corrispondenti presupposti. *

Gli anni di servizio prestati presso altri corpi di polizia possono venire computati ai fini della promozione. Un tale computo va fissato nel contratto di lavoro.

Art. 25 Promessa solenne

Prima di essere ammessi allo stage introduttivo durante il primo anno di formazione di polizia gli aspiranti vengono esortati dal comandante di polizia all'adempimento coscienzioso dei loro doveri d'ufficio, all'assoluta veridicità in tutte le indicazioni di servizio e alla segretezza negli affari di servizio. *

I nuovi collaboratori ammessi nel corpo devono prestare la seguente promessa solenne al comandante di polizia: «Io prometto rispetto della Costituzione e delle leggi, ubbidienza al Governo del Cantone e ai miei superiori, adempimento incorruttibile, secondo scienza e coscienza, di tutti i miei doveri di servizio indipendentemente da chi siano gli interessati, assoluta veridicità nelle mie indicazioni, rispetto e salvaguardia dei diritti del cittadino, segretezza negli affari di servizio e su quanto appreso durante il servizio, nonché l'impiego di tutte le mie forze nello svolgimento dei miei compiti.» *

Art. 26 Comunicazione

La comunicazione ai candidati dopo la nomina avviene da parte del comandante di polizia.

5. Competenze

Art. 27 Facoltà di impartire istruzioni

Il Dipartimento fissa il concetto direttivo della Polizia cantonale.

Il comandante di polizia impartisce le necessarie istruzioni di servizio, segnatamente in merito alla direzione, all'organizzazione, al reclutamento, alla formazione e al perfezionamento, alla comunicazione, al comando durante gli interventi, nonché al vestiario e all'equipaggiamento.

Art. 28 Assistenti alla sicurezza

Il comandante di polizia impartisce le necessarie istruzioni di servizio sul reclutamento, la formazione e l'assunzione degli assistenti alla sicurezza.

Art. 29 Provvedimenti disciplinari *

Dopo aver chiarito i fatti e aver sentito l'interessato, il comandante di polizia può infliggere sanzioni disciplinari in forma di biasimo orale o scritto, oppure disporre un trasferimento disciplinare. *

In caso di trasferimento disciplinare non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese. *

Art. 30 Sostegno di polizia

Il comandante di polizia decide sul sostegno di polizia di al massimo 250 giorni-uomo ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge sulla polizia[2].

Art. 31 Sostegno da parte di forze di polizia esterne

Se agenti di polizia prestano sostegno conformemente all'articolo 4 della legge sulla polizia[3], devono sottostare al comando di polizia solo nell'ambito di questo sostegno sul territorio cantonale. In questo caso dispongono delle stesse competenze e degli stessi doveri dei collaboratori della Polizia cantonale. Dal profilo del diritto del personale e da quello assicurativo rimangono sottoposti al loro corpo originario.

Art. 32 Collaborazione di polizia con i comuni

Il comandante di polizia decide sul sostegno reciproco ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge sulla polizia[4].

Un rimborso delle spese secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulla polizia è escluso se esiste un trasferimento permanente di compiti di polizia convenuto contrattualmente.

Art. 32a * Servizio delle attività informative

Al comandante di polizia compete la funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sulle attività informative[5].

Art. 32b * Gestione delle minacce 1. Accordo di prestazioni

La Polizia cantonale può stipulare accordi di prestazioni con terzi al fine di adempiere i compiti che le competono in relazione alla gestione delle minacce.

Art. 32c * 2. Servizio specializzato GCM

Il servizio specializzato GCM dirige la gestione delle minacce.

Art. 32d * 3. Organo tecnico GCM

L'organo tecnico sostiene il servizio specializzato GCM nella costituzione e nello sviluppo della gestione delle minacce. Esso viene diretto dal servizio specializzato GCM.

L'organo tecnico è composto da un membro ciascuno delle seguenti autorità:

  1. Polizia cantonale;
  2. Procura pubblica;
  3. Autorità di protezione dei minori e degli adulti;
  4. Ufficio per l'esecuzione giudiziaria;
  5. Ufficio della migrazione e del diritto civile;
  6. Ufficio cantonale del servizio sociale;
  7. Servizi psichiatrici dei Grigioni.

I membri vengono designati dalla rispettiva autorità.

L'organo tecnico può coinvolgere altre persone.

5a. Misure *

Art. 33 Competenza 1. Misure di polizia *

Un ufficiale di polizia decide in merito alle seguenti misure previste dalla legge sulla polizia[6]*

  1. fermo conformemente all'articolo 9 capoverso 4;
  2. divieto di accedere ad aree determinate conformemente all'articolo 12a capoverso 5;
  3. custodia di polizia conformemente all'articolo 15;
  4. misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie conformemente all'articolo 16;
  5. perquisizione di spazi non pubblici conformemente all'articolo 20;
  6. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni al di fuori di un procedimento penale conformemente all'articolo 22d.

… *

… *

Art. 33a * 2. Misure del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive *

Il comandante di polizia è l'autorità competente conformemente all'articolo 3a e all'articolo 3b capoverso 2 del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive[7]*

… *

… *

Un ufficiale di polizia decide in merito alle seguenti misure di polizia previste dal Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive: *

  1. aree vietate conformemente all'articolo 4 e all'articolo 5 del Concordato;
  2. obbligo di presentarsi alla polizia conformemente all'articolo 6 e all'articolo 7 del Concordato;
  3. fermo preventivo di polizia conformemente all'articolo 8 e all'articolo 9 del Concordato.

Art. 33b * 3. Provvedimenti previsti dal Codice di procedura penale *

La Polizia cantonale stabilisce quali agenti di polizia possono interrogare dei testimoni su incarico della Procura pubblica.

Un ufficiale di polizia decide in merito ai seguenti provvedimenti coercitivi previsti dal Codice di procedura penale[8]*

  1. proroga dell'arresto provvisorio in caso di contravvenzioni conformemente all'articolo 219 capoverso 5;
  2. osservazione conformemente all'articolo 282 capoverso 1;
  3. indagine in incognito conformemente all'articolo 298b capoverso 1.

Art. 33c * Comunicazione

La Polizia cantonale comunica misure contro la violenza, le minacce o le insidie alle seguenti autorità:

  1. all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, se sono interessati minori oppure se entrano in considerazione misure di protezione degli adulti;
  2. all'Ufficio della migrazione e del diritto civile, se entrano in considerazione misure di diritto degli stranieri o in materia d'asilo;
  3. alle autorità scolastiche, se ciò è necessario per la protezione di bambini e adolescenti soggetti all'obbligo scolastico;
  4. agli organi di polizia di altri Cantoni, se ciò è necessario per l'esecuzione della misura disposta.

Art. 34a * Sorveglianza con acquisizione di immagini e audio senza identificazione di persone

La Polizia cantonale può sorvegliare luoghi accessibili al pubblico con l'acquisizione di immagini e audio, se ciò non comporta il rilevamento di dati personali.

Art. 34b * Sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico

Misure ai sensi dell'articolo 22a della legge sulla polizia[9] vengono disposte al fine di identificare reati o gli autori di reati.

Art. 34bbis * Ricerca automatizzata di veicoli 1. Intervento

Se per la ricerca automatizzata di veicoli la Polizia cantonale impiega apparecchi fissi per la registrazione di immagini, il comandante di polizia verifica se il luogo di impiego sia opportuno almeno ogni cinque anni.

Gli apparecchi semistazionari per la registrazione di immagini possono essere impiegati nella stessa ubicazione per al massimo tre mesi.

Art. 34bter * 2. Mandati di ricerca

L'ufficiale di polizia decide in merito a mandati di ricerca conformemente all'articolo 22b capoverso 2 lettera c della legge sulla polizia[10].

Se la durata dei mandati di ricerca supera i 90 giorni, il comandante di polizia decide in merito alla loro proroga.

Il comandante di polizia può delegare la competenza di cui al capoverso 1 a persone particolarmente qualificate. Esse possono disporre mandati di ricerca per al massimo 24 ore. In merito alla proroga della misura decide l'ufficiale di polizia, dopo 90 giorni il comandante di polizia.

Nella disposizione vanno indicati il motivo e la durata del mandato di ricerca.

Art. 34bquater * 3. Pubblicazione delle ubicazioni

La Polizia cantonale tiene un elenco delle ubicazioni degli apparecchi per la registrazione di immagini che impiega per la ricerca automatizzata di veicoli.

Comunica l'elenco all'organo di vigilanza per la protezione dei dati.

L'organo di vigilanza per la protezione dei dati pubblica l'elenco.

Art. 34bquinquies * 4. Sistema di elaborazione dati RAV

Per la ricerca automatizzata di veicoli la Polizia cantonale utilizza un particolare sistema di elaborazione dati (sistema di elaborazione dati RAV).

Nel sistema di elaborazione dati RAV vengono elaborati i seguenti dati:

  1. targa di controllo di veicoli;
  2. luogo;
  3. data e ora;
  4. direzione;
  5. occupanti di veicoli.

Il comandante di polizia stabilisce il diritto d'accesso in base al ruolo.

Il sistema di elaborazione dati RAV protocolla chi raccoglie, modifica o consulta i dati. I protocolli vengono conservati per un anno.

Art. 34bsexies * 5. Rapporto

La Polizia cantonale presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto relativo alla ricerca automatizzata di veicoli.

Nel rapporto menziona in particolare quanto segue:

  1. il numero di raffronti di dati risultati in un riscontro con una targa di controllo registrata (corrispondenza);
  2. il numero di corrispondenze risultate in un arresto, in un controllo o in un fermo;
  3. quanti apparecchi per la registrazione di immagini vengono impiegati;
  4. violazioni della sicurezza dei dati;
  5. adeguamenti della tecnologia dell'informazione.

Art. 34bsepties * Monitoraggio del traffico

Se per garantire la sicurezza della circolazione la Polizia cantonale impiega apparecchi fissi per la registrazione o la trasmissione di immagini ad alta risoluzione, il comandante di polizia verifica se il luogo di impiego sia opportuno almeno ogni cinque anni.

Gli apparecchi semistazionari per la registrazione o la trasmissione di immagini ad alta risoluzione nonché altri mezzi ausiliari non stazionari possono essere impiegati nella stessa ubicazione per al massimo tre mesi.

Per la pubblicazione delle ubicazioni degli apparecchi per la registrazione o la trasmissione di immagini ad alta risoluzione fa stato per analogia l'articolo 34bquater.

Art. 34c * Acquisizione di informazioni e sorveglianza riferite a un intervento

Misure ai sensi dell'articolo 22c della legge sulla polizia[11] vengono disposte dal capo intervento.

Art. 34d * Apparecchi di registrazione portati sul corpo (bodycam) 1. Impiego

Bodycam possono essere impiegate in luoghi accessibili al pubblico se è probabile l'uso di coercizione di polizia perché sono già stati commessi reati o è lecito attendersi che vengano commessi.

L'inizio e la fine della registrazione rilevano il primo contatto con la persona interessata nonché le misure a cui è stata sottoposta.

Se le circostanze lo permettono, la registrazione deve essere annunciata alla persona interessata. La registrazione può essere richiesta anche dalla persona interessata.

Art. 34e * 2. Segnalazione e cancellazione

Gli agenti di polizia dotati di bodycam nonché le registrazioni in corso devono essere riconoscibili per le persone interessate.

La cancellazione della registrazione avviene automaticamente dopo 30 giorni.

6. Compiti dei comuni

Art. 35 Formazione adeguata

Se gli organi di polizia comunale adempiono ai propri compiti in uniforme, devono seguire un corso sulle multe disciplinari presso la Polizia cantonale, nonché un corso sulla segnalazione manuale del traffico presso un corpo di polizia comunale più grande.

Se il servizio si svolge armato o al fine di attuare una misura secondo l'articolo 3 capoverso 1ter della legge sulla polizia[12], ciò richiede la formazione di agente di polizia con attestato professionale federale. *

Fanno stato le stesse disposizioni transitorie valide per l'introduzione dell'esame federale di professione.[13]

Art. 36 Definizione della polizia comunale

Gli organi di polizia comunale devono essere definiti come tali e devono essere chiaramente distinguibili dalla Polizia cantonale per quanto riguarda la scritta sui veicoli e l'uniforme. Il comandante di polizia decide in merito ad eccezioni.

Art. 36a * Procedura della multa disciplinare

Le multe disciplinari conformemente all'articolo 36k della legge sulla polizia[14] ammontano:

  1. per esposizione a pericolo con fuochi d'artificio (art. 36c LPol): a fr. 150.–
  2. per comportamento sconveniente, disturbi (art. 36g LPol): a fr. 100.–
  3. per insudiciamento di proprietà altrui (art. 36h cpv. 1 LPol): a fr. 100.–
  4. per accattonaggio (art. 36j LPol): a fr. 50.–

I comuni si assumono le spese per lo svolgimento di queste procedure di multa disciplinare.

Le multe incassate sono destinate alla cassa comunale.

7. Elaborazione di dati personali

Art. 37 Campo d'applicazione

Le disposizioni di questa sezione valgono per l'elaborazione da parte della Polizia cantonale di dati personali, riferiti a un caso o a un tema, nel caso in cui essa non sia attiva in veste di polizia giudiziaria. *

L'elaborazione di dati di polizia giudiziaria si conforma al Codice di diritto processuale penale svizzero[15]; essa comprende tutte le elaborazioni di dati della Polizia cantonale nella sua funzione di autorità di perseguimento penale. *

Se la Polizia cantonale elabora dati in sistemi d'informazione della Confederazione, fanno stato le disposizioni del diritto federale. Il diritto cantonale in materia di polizia si applica a titolo completivo. *

Per le altre elaborazioni di dati, in assenza di regolamentazioni speciali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati. *

Art. 40 Accesso ai dati

I collaboratori della Polizia cantonale hanno accesso ai dati nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento di compiti di polizia giudiziaria o di sicurezza.

La Polizia cantonale concede l'accesso ai dati ad altre persone: *

  1. nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge;
  2. nella misura in cui ne hanno bisogno per adempiere un compito di polizia loro delegato per contratto;
  3. se elaborano dati su incarico della Polizia cantonale.

… *

Art. 43 Organizzazione *

Per la sicurezza dei dati valgono le prescrizioni dell'Ufficio d'informatica.

La Polizia cantonale è responsabile per la conservazione e la cura dei dati. Essa adotta le misure necessarie per proteggere i dati dall'accesso non autorizzato e dalla perdita.

Il comandante di polizia impartisce le necessarie istruzioni di servizio. *

… *

Art. 43a * Gestione delle minacce 1. Sistema di elaborazione dati

La Polizia cantonale elabora i dati della gestione delle minacce in un proprio sistema di elaborazione dati.

Hanno accesso a questo sistema esclusivamente le persone che necessitano di queste informazioni per adempiere i compiti di polizia loro delegati. Il comandante di polizia stabilisce il diritto d'accesso in base al ruolo.

Se non viene aperto alcun caso, i dati vengono distrutti al più tardi dopo cinque anni. Negli altri casi, i dati devono essere distrutti al più tardi dieci anni dopo la chiusura del caso.

Art. 43b * 2. Riunione relativa al caso

Il servizio specializzato GCM designa le autorità, gli specialisti e le organizzazioni private che partecipano a una riunione relativa al caso.

Rende le persone interessate attente al loro obbligo di discrezione e alle conseguenze dell'inosservanza di tale obbligo. Le persone non soggette al segreto d'ufficio devono confermare mediante la loro firma l'osservanza dell'obbligo del segreto.

Il servizio specializzato GCM mette a verbale i risultati della riunione relativa al caso.

Può delegare la direzione della riunione relativa al caso a un'altra autorità.

8. Disposizioni finali

Art. 44 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005. Al contempo vengono abrogati il regolamento di servizio e d'organizzazione della Polizia cantonale del 24 agosto 1987[16] e il regolamento sul reclutamento e sulle promozioni della Polizia cantonale dei Grigioni del 27 ottobre 1998[17].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.06.2005 01.07.2005 atto normativo prima versione -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 1 cpv. 1 modifica 2006, 4299
19.06.2007 01.07.2007 Art. 33 modifica titolo -
19.06.2007 01.07.2007 Art. 33 cpv. 1, c) modifica -
19.06.2007 01.07.2007 Art. 33a introduzione -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 33 cpv. 1, f) modifica 2010, 4815
21.12.2010 01.01.2011 Art. 33 cpv. 1, g) introduzione 2010, 4815
21.12.2010 01.01.2011 Art. 33a cpv. 1 modifica 2010, 4815
21.12.2010 01.01.2011 Art. 33b introduzione 2010, 4815
05.07.2011 01.07.2011 Art. 2 revisione totale -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 3 cpv. 1 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 4 cpv. 2 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 6 cpv. 1 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 6 cpv. 2 abrogazione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 7 revisione totale -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 7a introduzione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8 modifica titolo -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8 cpv. 1 abrogazione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8 cpv. 2 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8 cpv. 2, d) abrogazione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8 cpv. 3 abrogazione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 8a introduzione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 9 revisione totale -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 10 revisione totale -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 17 cpv. 2 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 21 modifica titolo -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 21 cpv. 2 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 21 cpv. 4 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 22 abrogazione -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 23 revisione totale -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 24 cpv. 1 modifica -
05.07.2011 01.07.2011 Art. 33 cpv. 1 modifica -
14.01.2014 01.01.2014 Art. 8 cpv. 2, b) modifica -
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33 cpv. 2 introduzione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33 cpv. 3 introduzione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 1 modifica 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 1, a) abrogazione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 1, b) abrogazione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 1, c) abrogazione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 2 abrogazione 2015-018
26.05.2015 21.05.2015 Art. 33a cpv. 3 abrogazione 2015-018
18.12.2018 01.01.2019 Art. 3 cpv. 3 modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 32a introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Titolo 5a. introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 modifica titolo 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1 modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, a) modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, b) modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, c) modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, d) modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, e) abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, f) modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 1, g) abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 2 abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33 cpv. 3 abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33a modifica titolo 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33a cpv. 4 introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33b modifica titolo 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 33b cpv. 2 introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34 abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34a introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34b introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34c introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34d introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 34e introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 35 cpv. 2 modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 36a introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 38 abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 39 cpv. 1 modifica 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 39 cpv. 2 abrogazione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 40 cpv. 2 introduzione 2018-024
18.12.2018 01.01.2019 Art. 41 abrogazione 2018-024
12.03.2019 15.05.2019 Art. 3 cpv. 2 abrogazione 2019-003
24.09.2019 01.10.2019 Art. 8 cpv. 2, a) modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 8 cpv. 4 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 8a cpv. 3 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 17 cpv. 2 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 20a introduzione 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 20b introduzione 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 20c introduzione 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 21 cpv. 2, a) modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 21 cpv. 2, b) modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 21 cpv. 2, c) modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 23 cpv. 1 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 25 cpv. 1 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 25 cpv. 2 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 29 modifica titolo 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 29 cpv. 1 modifica 2019-022
24.09.2019 01.10.2019 Art. 29 cpv. 2 introduzione 2019-022
16.12.2025 01.01.2026 Art. 32b introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 32c introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 32d introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33 modifica titolo 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33 cpv. 1, abis) introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33 cpv. 1, c) modifica 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33a modifica titolo 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33b modifica titolo 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 33c introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 39 abrogazione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 43 cpv. 3 abrogazione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 43a introduzione 2025-072
16.12.2025 01.01.2026 Art. 43b introduzione 2025-072
14.04.2026 01.05.2026 Art. 33 cpv. 1, abis) modifica 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bbis introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bter introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bquater introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bquinquies introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bsexies introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 34bsepties introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 37 cpv. 1 modifica 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 37 cpv. 2 modifica 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 37 cpv. 3 modifica 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 37 cpv. 4 introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 40 cpv. 1bis introduzione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 40 cpv. 2 abrogazione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 42 abrogazione 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 43 modifica titolo 2026-009
14.04.2026 01.05.2026 Art. 43 cpv. 2bis introduzione 2026-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.06.2005 01.07.2005 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4299
Art. 2 05.07.2011 01.07.2011 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 2 12.03.2019 15.05.2019 abrogazione 2019-003
Art. 3 cpv. 3 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 4 cpv. 2 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 6 cpv. 1 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 6 cpv. 2 05.07.2011 01.07.2011 abrogazione -
Art. 7 05.07.2011 01.07.2011 revisione totale -
Art. 7a 05.07.2011 01.07.2011 introduzione -
Art. 8 05.07.2011 01.07.2011 modifica titolo -
Art. 8 cpv. 1 05.07.2011 01.07.2011 abrogazione -
Art. 8 cpv. 2 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 8 cpv. 2, a) 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 8 cpv. 2, b) 14.01.2014 01.01.2014 modifica -
Art. 8 cpv. 2, d) 05.07.2011 01.07.2011 abrogazione -
Art. 8 cpv. 3 05.07.2011 01.07.2011 abrogazione -
Art. 8 cpv. 4 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 8a 05.07.2011 01.07.2011 introduzione -
Art. 8a cpv. 3 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 9 05.07.2011 01.07.2011 revisione totale -
Art. 10 05.07.2011 01.07.2011 revisione totale -
Art. 17 cpv. 2 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 17 cpv. 2 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 20a 24.09.2019 01.10.2019 introduzione 2019-022
Art. 20b 24.09.2019 01.10.2019 introduzione 2019-022
Art. 20c 24.09.2019 01.10.2019 introduzione 2019-022
Art. 21 05.07.2011 01.07.2011 modifica titolo -
Art. 21 cpv. 2 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 21 cpv. 2, a) 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 21 cpv. 2, b) 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 21 cpv. 2, c) 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 21 cpv. 4 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 22 05.07.2011 01.07.2011 abrogazione -
Art. 23 05.07.2011 01.07.2011 revisione totale -
Art. 23 cpv. 1 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 24 cpv. 1 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 25 cpv. 1 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 25 cpv. 2 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 29 24.09.2019 01.10.2019 modifica titolo 2019-022
Art. 29 cpv. 1 24.09.2019 01.10.2019 modifica 2019-022
Art. 29 cpv. 2 24.09.2019 01.10.2019 introduzione 2019-022
Art. 32a 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 32b 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Art. 32c 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Art. 32d 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Titolo 5a. 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 33 19.06.2007 01.07.2007 modifica titolo -
Art. 33 18.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-024
Art. 33 16.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-072
Art. 33 cpv. 1 05.07.2011 01.07.2011 modifica -
Art. 33 cpv. 1 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, a) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, abis) 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Art. 33 cpv. 1, abis) 14.04.2026 01.05.2026 modifica 2026-009
Art. 33 cpv. 1, b) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, c) 19.06.2007 01.07.2007 modifica -
Art. 33 cpv. 1, c) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, c) 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-072
Art. 33 cpv. 1, d) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, e) 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 33 cpv. 1, f) 21.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4815
Art. 33 cpv. 1, f) 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 33 cpv. 1, g) 21.12.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 4815
Art. 33 cpv. 1, g) 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 33 cpv. 2 26.05.2015 21.05.2015 introduzione 2015-018
Art. 33 cpv. 2 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 33 cpv. 3 26.05.2015 21.05.2015 introduzione 2015-018
Art. 33 cpv. 3 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 33a 19.06.2007 01.07.2007 introduzione -
Art. 33a 18.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-024
Art. 33a 16.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-072
Art. 33a cpv. 1 21.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4815
Art. 33a cpv. 1 26.05.2015 21.05.2015 modifica 2015-018
Art. 33a cpv. 1, a) 26.05.2015 21.05.2015 abrogazione 2015-018
Art. 33a cpv. 1, b) 26.05.2015 21.05.2015 abrogazione 2015-018
Art. 33a cpv. 1, c) 26.05.2015 21.05.2015 abrogazione 2015-018
Art. 33a cpv. 2 26.05.2015 21.05.2015 abrogazione 2015-018
Art. 33a cpv. 3 26.05.2015 21.05.2015 abrogazione 2015-018
Art. 33a cpv. 4 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 33b 21.12.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 4815
Art. 33b 18.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-024
Art. 33b 16.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-072
Art. 33b cpv. 2 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 33c 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Art. 34 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 34a 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 34b 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 34bbis 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34bter 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34bquater 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34bquinquies 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34bsexies 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34bsepties 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 34c 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 34d 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 34e 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 35 cpv. 2 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 36a 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 37 cpv. 1 14.04.2026 01.05.2026 modifica 2026-009
Art. 37 cpv. 2 14.04.2026 01.05.2026 modifica 2026-009
Art. 37 cpv. 3 14.04.2026 01.05.2026 modifica 2026-009
Art. 37 cpv. 4 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 38 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 39 16.12.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-072
Art. 39 cpv. 1 18.12.2018 01.01.2019 modifica 2018-024
Art. 39 cpv. 2 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 40 cpv. 1bis 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 40 cpv. 2 18.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-024
Art. 40 cpv. 2 14.04.2026 01.05.2026 abrogazione 2026-009
Art. 41 18.12.2018 01.01.2019 abrogazione 2018-024
Art. 42 14.04.2026 01.05.2026 abrogazione 2026-009
Art. 43 14.04.2026 01.05.2026 modifica titolo 2026-009
Art. 43 cpv. 2bis 14.04.2026 01.05.2026 introduzione 2026-009
Art. 43 cpv. 3 16.12.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-072
Art. 43a 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072
Art. 43b 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-072