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Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni

(Legge sulla protezione della popolazione, LCPP)

del 17.06.2015 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile[2], nonché l'art. 79 della Costituzione cantonale[3],

visto il messaggio del Governo del 17 febbraio 2015[4],

decide:

1. In generale

Art. 1 Scopo della protezione della popolazione

La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di situazioni particolari e straordinarie con:

  1. pianificazione, preparazione e attuazione di misure di protezione e aiuti;
  2. garanzia dell'attività di condotta civile;
  3. protezione, salvataggio e assistenza in caso di evento.

Essa contribuisce a limitare i danni in caso di evento e a far fronte ai danni dopo un evento.

Art. 2 Oggetto della legge

La legge disciplina:

  1. le competenze e i compiti dei comuni, del Cantone, nonché di singoli partner della protezione della popolazione per quanto riguarda la prevenzione di situazioni particolari e straordinarie e per farvi fronte;
  2. il finanziamento delle relative spese.

Se la legge non contiene regolamentazioni, le competenze e i compiti si orientano alla legislazione vigente per la situazione normale.

Art. 3 Partner della protezione della popolazione

La protezione della popolazione è garantita da diversi partner organizzati in un sistema integrato.

Sono partner della protezione della popolazione in particolare:

  1. la polizia;
  2. i pompieri comunali, dei centri di soccorso e aziendali;
  3. gli ospedali e le cliniche, le case per anziani e di cura, le organizzazioni di salvataggio, i servizi di cura e assistenza a domicilio, nonché i professionisti del settore sanitario;
  4. servizi tecnici come uffici tecnici e aziende forestali, gestori di impianti di approvvigionamento elettrico e idrico, gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, gestori di impianti telematici, aziende di trasporti pubblici e titolari di una concessione, servizi di manutenzione stradale;
  5. la protezione civile cantonale;
  6. servizi cantonali e istituti autonomi di diritto pubblico ai quali sono affidati compiti di protezione della popolazione.

Art. 4 Concetti

Situazione normale: nella situazione normale le procedure e i mezzi ordinari sono sufficienti per far fronte ai compiti che spettano ai comuni.

Situazione particolare: nella situazione particolare non è più possibile far fronte a singoli compiti che spettano ai comuni o al Cantone con i mezzi della situazione normale.

Situazione straordinaria: una situazione è straordinaria quando in diversi settori i mezzi della situazione normale o particolare non sono sufficienti per far fronte ai compiti che spettano ai comuni e al Cantone, oppure quando un gran numero di persone è coinvolto da un sinistro.

2. Stati maggiori

Art. 5 Stato maggiore di condotta comunale

Per far fronte a situazioni particolari e straordinarie i comuni istituiscono uno Stato maggiore di condotta comunale o intercomunale. *

Essi ne descrivono i compiti e le competenze in un mansionario e provvedono alla formazione dei membri dello Stato maggiore di condotta comunale.

I membri degli Stati maggiori di condotta comunali sono tenuti a partecipare alle formazioni e ai perfezionamenti professionali per Stati maggiori proposti dal Cantone.

Il Cantone può stabilire la composizione tecnica dello Stato maggiore di condotta comunale.

Art. 6 Stato maggiore di condotta cantonale

Il Governo istituisce uno Stato maggiore per far fronte a situazioni straordinarie.

Nella fase acuta e in quella di ripristino di situazioni straordinarie lo Stato maggiore di condotta cantonale detiene la direzione generale d'intervento.

Il Governo può:

  1. trasferire la direzione generale d'intervento allo Stato maggiore di condotta cantonale anche durante la fase acuta di eventi relativi a situazioni particolari;
  2. trasferire la gestione di eventi sovracantonali a un altro Cantone, con il consenso di quest'ultimo.

La condotta dello Stato maggiore di condotta cantonale spetta al capo dell'ufficio competente per la protezione della popolazione. *

Se un evento richiede l'intervento della Polizia cantonale, a quest'ultima spetta la condotta dello Stato maggiore di condotta cantonale nella fase acuta fino a quando essa viene rilevata dall'ufficio competente per la protezione della popolazione. *

3. Prevenzione di situazioni particolari e straordinarie

Art. 7 Comuni

I comuni sono competenti per la prevenzione riguardo a situazioni particolari e straordinarie sul loro territorio comunale.

In particolare, a loro spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

  1. analizzare i pericoli che possono presentarsi o avere effetti sul territorio comunale;
  2. attuare e disporre la necessità di agire accertata in base all'analisi delle minacce, in collaborazione con i comuni limitrofi e i gestori delle fonti di pericolo;
  3. garantire il funzionamento degli strumenti di comunicazione nel numero stabilito dal Cantone e la competenza nell'uso da parte di funzionari comunali;
  4. allarmare la popolazione e impartire istruzioni di comportamento.

L'analisi delle minacce va resa nota al Cantone. Essa va adeguata periodicamente alle condizioni del momento.

Il Cantone può obbligare i comuni ad adempire assieme compiti di protezione della popolazione se ciò è richiesto per un adempimento efficace dei compiti e per un impiego economico dei mezzi.

Art. 8 Cantone

Al Cantone spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

  1. analizzare i pericoli di portata significativa per il Cantone;
  2. attuare la necessità di agire accertata con l'analisi delle minacce;
  3. realizzare, gestire e mantenere strutture per gli organi di condotta cantonali;
  4. allertare i comuni in caso di segni di pericoli, in seguito ai quali a giudizio del servizio competente possono verificarsi conseguenze importanti per tutto il territorio cantonale o parti di esso;
  5. allarmare la popolazione in caso di pericoli acuti, in seguito ai quali a giudizio del servizio competente sono probabili conseguenze importanti per tutto il territorio cantonale o parti di esso, e fornire raccomandazioni di comportamento nel caso in cui l'evento si verifichi;
  6. mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica necessaria al Cantone per allertare i comuni;
  7. determinare le ubicazioni in cui i comuni devono installare i dispositivi per allarmare la popolazione;
  8. acquistare e procedere alla manutenzione dei mezzi necessari alla comunicazione con i partner della protezione della popolazione;
  9. determinare il numero degli apparecchi di comunicazione che i comuni devono acquistare;
  10. acquistare e procedere alla manutenzione di materiali per sostenere i partner della protezione della popolazione;
  11. fornire consulenza ai comuni in caso di domande relative alla prevenzione di situazioni particolari e straordinarie;
  12. elaborare basi per la garanzia dell'attività amministrativa, nonché della sicurezza e dell'ordine durante la situazione straordinaria;
  13. elaborare basi per la garanzia dei settori importanti per l'approvvigionamento della popolazione come alimenti di base, acqua, energia, denaro, trasporti pubblici e telematica durante la situazione straordinaria;
  14. provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale dei membri degli Stati maggiori di condotta dei comuni e del Cantone;
  15. svolgere esercitazioni periodiche per preparare la collaborazione dei partner nella protezione della popolazione;
  16. stipulare accordi con i Cantoni confinanti e Stati esteri confinanti.

L'analisi delle minacce va adeguata periodicamente alle condizioni del momento.

Art. 9 Partner della protezione della popolazione 1. In generale

Nei loro settori di competenza, i partner della protezione della popolazione devono svolgere i preparativi per far fronte a situazioni particolari e straordinarie.

Essi devono coordinare tra loro l'acquisizione di materiale per la protezione della popolazione e, se possibile procedere insieme all'acquisizione.

Art. 10 2. Ospedali, cliniche e professioni sanitarie

Gli ospedali pubblici devono preparare e mantenere delle organizzazioni di pronto soccorso per far fronte a situazioni particolari e straordinarie.

Il Cantone è autorizzato a verificare l'organizzazione d'emergenza degli ospedali pubblici. Nel caso di organizzazione d'emergenza insufficiente egli può disporre le relative integrazioni.

Gli ospedali che dispongono di un impianto di protezione del servizio sanitario devono garantirne l'efficienza operativa conformemente alle direttive del Cantone.

Ospedali, cliniche, farmacisti, medici e veterinari possono:

  1. essere obbligati a immagazzinare e gestire medicamenti e dispositivi medici assegnati o forniti da Confederazione e Cantone;
  2. essere obbligati, in caso di situazione straordinaria che si sta delineando, ad acquistare e gestire sufficienti scorte dei medicamenti e dispositivi medici stabiliti da Confederazione e Cantone.

4. Superamento di situazioni particolari

Art. 11 Compiti e competenze 1. Comuni

I comuni sono competenti per la gestione di eventi legati a una situazione particolare sul loro territorio comunale.

Nella situazione particolare, a loro spettano in particolare i compiti e le competenze seguenti:

  1. convocare immediatamente lo Stato maggiore di condotta comunale;
  2. valutare la situazione;
  3. ordinare e imporre misure idonee all'evento per la protezione, il salvataggio e l'assistenza della popolazione;
  4. realizzare e garantire dei collegamenti di comunicazione con i partner della protezione della popolazione e con lo Stato maggiore di condotta cantonale;
  5. organizzare l'approvvigionamento della popolazione con alimenti di base, acqua, energia;
  6. organizzare misure per ripristinare la situazione normale.

Nella situazione particolare, essi prestano aiuto reciproco e si sostengono a vicenda.

Se i mezzi propri e quelli dei comuni limitrofi non sono sufficienti, essi possono richiedere ulteriori mezzi al Cantone.

Essi mettono gratuitamente a disposizione del Cantone i locali, gli edifici o i fondi necessari per l'impiego dei mezzi richiesti.

Art. 12 2. Cantone

Durante la situazione particolare, al Cantone spettano i compiti e le competenze seguenti:

  1. realizzare e garantire i collegamenti di comunicazione con i partner della protezione della popolazione e con gli Stati maggiori di condotta comunale;
  2. valutare la situazione a livello sovracomunale;
  3. informare i comuni e il pubblico;
  4. fornire consulenza ai municipi e agli Stati maggiori di condotta comunale;
  5. su richiesta, sostenere i comuni con propri organi di condotta e proprie forze d'intervento;
  6. assegnare e dirigere i mezzi e il personale ausiliario propri e quelli messi a disposizione dai partner della protezione della popolazione e da terzi, in considerazione dell'intensità dei danni e della capacità economica dei comuni colpiti;
  7. gestire e coordinare i mezzi offerti direttamente ai comuni dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  8. richiedere aiuto ad altri Cantoni, alla Confederazione o agli Stati confinanti.

Al Governo spetta la competenza di dichiarare una situazione particolare ai sensi della presente disposizione e di dichiararla conclusa.

Esso può mettere a disposizione dei comuni, di altri Cantoni, della Confederazione o degli Stati confinanti mezzi cantonali per far fronte a eventi relativi alla situazione particolare.

Art. 13 3. Polizia

La Polizia cantonale adotta o dispone misure di protezione e di salvataggio immediate e dirige l'intervento finché lo Stato maggiore di condotta comunale non ha iniziato la sua attività.

Essa può permettere a comuni con un'organizzazione della polizia adeguata di far dirigere alla loro polizia gli interventi di cui al capoverso 1.

Art. 14 4. Servizi tecnici

Su richiesta dei comuni, i gestori di impianti di approvvigionamento energetico e idrico possono essere obbligati dal Governo a:

  1. riparare senza indugio le installazioni e gli impianti necessari all'approvvigionamento della popolazione;
  2. convogliare elettricità, gas, calore e acqua a un prezzo adeguato nei luoghi stabiliti dai comuni.

Al fine di ridurre i danni, su richiesta dei comuni, i gestori di impianti di approvvigionamento idrico possono essere obbligati dal Governo a ridurre o interrompere il flusso di acqua.

Su richiesta dei comuni, i gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico possono essere obbligati dal Governo a:

  1. smaltire rifiuti e acque di scarico a un prezzo adeguato;
  2. riparare senza indugio gli impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico.

Su richiesta dei comuni, i gestori di impianti di trasporto e telematici possono essere obbligati dal Governo a riparare senza indugio le installazioni e gli impianti necessari all'approvvigionamento della popolazione.

Per l'obbligo ai sensi dei capoversi da 1 a 4 vigono questi presupposti:

  1. non sono disponibili altri mezzi per eliminare o ridurre i danni;
  2. l'attuazione dell'obbligo è tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

5. Superamento di situazioni straordinarie

Art. 15 Compiti e competenze 1. Comuni

Nella situazione straordinaria, ai comuni spettano gli stessi compiti e le stesse competenze che gli spettano nella situazione particolare.

Essi mettono gratuitamente a disposizione del Cantone i locali, gli edifici e i fondi per i mezzi e il personale ausiliario impiegati nelle situazioni straordinarie.

Art. 16 2. Cantone

Nella situazione straordinaria, oltre ai compiti e alle competenze della situazione particolare al Cantone spettano anche:

  1. la garanzia di collegamenti di comunicazione con altri Cantoni e gli uffici federali competenti;
  2. l'organizzazione dell'approvvigionamento in settori importanti per la popolazione quali alimenti di base, acqua, energia, denaro, trasporti pubblici e telematica;
  3. la decisione in merito all'assegnazione di risorse e beni presenti in misura limitata conformemente alla lettera b;
  4. l'obbligo degli ospedali di realizzare l'efficienza operativa dei loro ospedali protetti;
  5. l'emanazione di diritto d'emergenza per periodi limitati in caso di gravi disturbi dell'ordine pubblico o della sicurezza interna imminenti o sopraggiunti.

Il Governo è competente per dichiarare una situazione straordinaria e per dichiararne la conclusione.

Art. 17 3. Polizia

La Polizia cantonale adotta o dispone misure di protezione e di salvataggio immediate e rileva la condotta dello Stato maggiore di condotta cantonale nella fase acuta fino a quando essa viene rilevata dall'ufficio competente per la protezione della popolazione. *

Art. 18 4. Ospedali, cliniche e professioni sanitarie

Ospedali e cliniche sono tenuti ad accogliere, trattare e curare, nei limiti delle capacità disponibili, i pazienti assegnati dal Cantone.

Il Cantone può obbligare i professionisti del settore sanitario a intervenire in ospedali, servizi di salvataggio o a effettuare altri interventi di cura e di assistenza.

Il Cantone può obbligare i professionisti del settore veterinario a intervenire per la lotta alle epizoozie o a effettuare altri interventi di medicina veterinaria.

Art. 19 5. Servizi tecnici

Il Governo può obbligare i gestori di impianti di approvvigionamento energetico e idrico, di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico nonché di impianti di trasporto e telematici a fornire le prestazioni indicate nell'articolo 14 capoversi da 1 a 4. I presupposti per l'obbligo si conformano all'articolo 14 capoverso 5.

Art. 20 6. Specialisti

Le persone, le cui capacità tecniche possono contribuire al superamento di una situazione straordinaria, possono essere obbligate dal Cantone a effettuare interventi nella situazione straordinaria.

In situazioni straordinarie, aziende e organizzazioni possono essere obbligate a mettere a disposizione del Cantone collaboratori con conoscenze secondo il capoverso 1.

Art. 21 Requisizione

Se i mezzi materiali pubblici non sono più sufficienti e non è possibile acquisire mezzi materiali privati di comune accordo a condizioni accettabili, i comuni e il Cantone possono requisire a persone fisiche e giuridiche di diritto privato, nonché a corporazioni e istituti di diritto pubblico tutti i mezzi materiali necessari al superamento della situazione straordinaria.

Art. 22 Persone in cerca di protezione

Le persone in cerca di protezione vanno ospitate e assistite dal comune in cui si trovano.

Se in un comune i posti non sono sufficienti, il Cantone assegna ad altri comuni le persone in cerca di protezione, in considerazione delle disponibilità di spazio.

Art. 23 Obbligo di prestare aiuto

In caso di situazioni straordinarie, il Cantone può obbligare la popolazione a prestare aiuto a favore di autorità e privati coinvolti, nella misura in cui non vi si opponga l'obbligo di prestare servizio militare o nella protezione civile oppure altri servizi a favore della comunità.

Per persone obbligate a prestare aiuto, il Cantone stipula in via sussidiaria un'assicurazione responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.

6. Finanziamento

Art. 24 Costi per l'ente pubblico 1. Comuni

I comuni si assumono i costi:

  1. che risultano loro dalla prevenzione e dal superamento di situazioni particolari o straordinarie nella misura in cui questi costi non possono essere addebitati a chi li ha generati;
  2. per l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi necessari per la comunicazione con il Cantone e con gli altri partner della protezione della popolazione;
  3. per l'aiuto da loro richiesto ai comuni confinanti, al Cantone o a terzi;
  4. che risultano nel loro settore a seguito di disposizioni della Confederazione.

Art. 25 2. Cantone

Il Cantone si assume i costi:

  1. che risultano dalla necessità di adempiere ai suoi compiti nella prevenzione di situazioni particolari o straordinarie e di far fronte a queste situazioni;
  2. per realizzare, gestire e mantenere strutture per gli organi di condotta cantonali;
  3. per ordini o incarichi assegnati a terzi nel quadro della prevenzione di situazioni particolari o straordinarie e del loro superamento;
  4. delle formazioni da esso offerte per i membri degli Stati maggiori di condotta dei comuni e del Cantone;
  5. per l'assicurazione sussidiaria di volontari contro le conseguenze finanziarie di infortuni in relazione all'intervento in situazioni particolari e straordinarie in conformità all'articolo 12 capoverso 2 e all'articolo 16 capoverso 2;
  6. che risultano dalle sue disposizioni alla prevenzione di situazioni particolari e straordinarie e per il loro superamento in ospedali e cliniche o impartite a persone che svolgono una professione sanitaria;
  7. che risultano nel suo settore a seguito di disposizioni della Confederazione.

Esso può fatturare ai comuni i costi per ordini e incarichi assegnati in conformità al capoverso 1 lettere c ed f in misura corrispondente all'utilità che questi ne traggono.

Art. 26 3. Requisizione

Se nell'ambito del superamento di una situazione particolare o straordinaria i comuni e il Cantone hanno fatto ricorso a prestazioni, proprietà o altri diritti di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, l'autorità che ne ha fatto ricorso risarcisce loro i rispettivi costi.

I proprietari vanno indennizzati per l'utilizzo, la perdita di valore o lo smarrimento dei mezzi requisiti.

7. Rimedi giuridici

Art. 27 Disposizioni penali

Vengono puniti con la multa fino a 50 000 franchi:

  1. i partner della protezione della popolazione che non adempiono agli obblighi loro prescritti dal Cantone in virtù degli articoli 9, 10, 14, 18 e 19;
  2. le persone che non ottemperano a una convocazione del Cantone a sostenere le autorità e i privati interessati conformemente all'articolo 23 capoverso 1;
  3. le persone che non mettono a disposizione le loro capacità tecniche per far fronte a situazioni straordinarie conformemente all'articolo 20 capoverso 1, nonostante la corrispondente indicazione del servizio competente;
  4. aziende e organizzazioni che non mettono a disposizione il personale con capacità tecniche per superare situazioni straordinarie conformemente all'articolo 20 capoverso 2, nonostante la corrispondente istruzione del servizio competente;
  5. le persone fisiche e giuridiche che si oppongono alla requisizione dei loro beni materiali per far fronte a situazioni straordinarie conformemente all'articolo 21, nonostante la corrispondente istruzione del servizio competente;
  6. i partner della protezione della popolazione, nonché persone fisiche e giuridiche che contravvengono alle indicazioni e agli atti normativi del Cantone conformemente all'articolo 16 lettere d-g.

Chi commette l'azione per negligenza viene punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 28 Ordini, esecutività ed effetto sospensivo

Gli ordini delle autorità cantonali e comunali competenti in situazioni particolari e straordinarie sono immediatamente esecutivi.

I ricorsi contro ordini delle autorità cantonali e comunali competenti in situazioni particolari e straordinarie non hanno effetto sospensivo. Quest'ultimo non può essere concesso.

Egress

2015-036

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.06.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-036
12.06.2025 01.01.2026 Art. 5 cpv. 1 modifica 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 4 modifica 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 4, a) abrogazione 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 4, b) abrogazione 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 4, c) abrogazione 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 6 cpv. 5 introduzione 2025-067
12.06.2025 01.01.2026 Art. 17 cpv. 1 modifica 2025-067

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.06.2015 01.01.2016 prima versione 2015-036
Art. 5 cpv. 1 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-067
Art. 6 cpv. 4 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-067
Art. 6 cpv. 4, a) 12.06.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-067
Art. 6 cpv. 4, b) 12.06.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-067
Art. 6 cpv. 4, c) 12.06.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-067
Art. 6 cpv. 5 12.06.2025 01.01.2026 introduzione 2025-067
Art. 17 cpv. 1 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-067