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710.110

Ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale

(OGFC)

del 25.09.2012 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 25 settembre 2012

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1],

Allegati

1. Gestione finanziaria

Art. 1 Piano finanziario

Il messaggio relativo al piano finanziario vincolato al programma di Governo contiene segnatamente:

  1. gli indicatori della politica finanziaria ed economica;
  2. una panoramica delle spese e dei ricavi del conto economico, nonché le uscite e le entrate del conto degli investimenti;
  3. una stima del fabbisogno finanziario e della sua copertura;
  4. l'evoluzione di principali indicatori finanziari;
  5. un quadro delle conseguenze finanziarie ed eventualmente delle misure precauzionali da adottare.

Art. 2 Preventivo, PCFI e conto annuale *

Il Governo emana annualmente le prescrizioni per l'elaborazione del preventivo, del piano finanziario e del programma annuale.

Il messaggio sul preventivo viene completato ai sensi di un piano dei compiti e delle finanze integrato (PCFI) con un piano finanziario triennale, un programma annuale e in particolare con le indicazioni seguenti:

  1. rapporto esplicativo con le proposte del Governo nonché del Tribunale d'appello a destinazione del Gran Consiglio;
  2. prova del rispetto dei valori indicativi finanziari del Gran Consiglio.

Qualora esista un forte riferimento al preventivo o alla presentazione dei conti, con il messaggio relativo al preventivo o al conto annuale possono venire riprese anche proposte per la creazione o la revisione di atti normativi del Gran Consiglio. Tale procedura deve essere approvata in precedenza dal Governo. *

Art. 2a * Equilibrio di bilancio a medio termine

Per valutare l'equilibrio di bilancio risulta determinante il risultato operativo al primo livello tenendo conto degli scioglimenti di prefinanziamenti costituiti al secondo livello. *

Ai fini dell'equilibrio di bilancio a medio termine si prende a riferimento un ciclo congiunturale di durata compresa tra quattro e otto anni.

In sede di determinazione del preventivo e dei tassi fiscali occorre tenere conto dello sviluppo economico e del capitale proprio liberamente disponibile. Inoltre occorre considerare il presunto scostamento rispetto al risultato contabile atteso, tenendo conto delle posizioni di correzione inserite in modo forfetario nel preventivo in gruppi di spese e di ricavi selezionati. *

Art. 2b * Capitale proprio disponibile

Il capitale proprio disponibile comprende il capitale proprio a destinazione vincolata e quello liberamente disponibile.

Il capitale proprio a destinazione vincolata comprende impegni e anticipi per finanziamenti speciali nel capitale proprio nonché prefinanziamenti conformemente all'articolo 24. *

Il capitale proprio liberamente disponibile è a disposizione per la copertura di eccedenze di spesa nel conto economico conformemente all'articolo 2a capoverso 1 e per la costituzione di prefinanziamenti conformemente all'articolo 24. Esso corrisponde all'eccedenza di bilancio al netto: *

  1. dei beni amministrativi senza i mutui finanziati dalla Confederazione, ossia mutui conformemente alla nuova politica regionale, mutui alla Cooperativa grigionese di credito agrario nonché mutui da crediti di investimento forestali;
  2. delle azioni e delle quote di partecipazione nei beni patrimoniali detenute nell'interesse politico.

Art. 3 Nuova gestione pubblica

Le azioni vanno orientate ai loro effetti.

Il preventivo dei servizi viene allestito secondo le prescrizioni seguenti:

  1. le prestazioni vengono strutturate secondo prodotti e gruppi di prodotti e completate con i relativi obiettivi e indicatori;
  2. gli obiettivi e gli indicatori concretizzano gli effetti dei gruppi di prodotti stabiliti dal Gran Consiglio e coincidono con le relative prescrizioni essenziali.

I dipartimenti stipulano degli accordi di prestazioni con i propri servizi. *

Il vincolo pluriennale di finanze e prestazioni avviene nel piano dei compiti e delle finanze integrato (PCFI).

Art. 4 Crediti individuali

Quale complemento ai crediti individuali conformemente all'articolo 15 capoverso 2 e all'articolo 36 capoverso 2 della legge sulla gestione finanziaria[2] vanno tenuti in particolare i seguenti conti quali crediti individuali: *

  1. conti nel quadro di accordi di programma con la Confederazione;
  2. compensazioni interne tra i finanziamenti speciali, i conti speciali, nonché i tribunali da un lato e altre rubriche dei conti dall'altro;
  3. conti con importi non influenzabili dai servizi e significativi in termini di importo;
  4. conti con importi senza relazione diretta con il mandato di prestazioni dei servizi;
  5. conti con importi senza base giuridica per l'adempimento di un compito costituzionale conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge sulla gestione finanziaria.

Art. 5 Finanziamento per causalità e compenso dei vantaggi

Chi causa particolari provvedimenti e spese, nonché chi usufruisce di particolari prestazioni deve di regola assumersi le spese. In casi di rigore il Governo decide delle eccezioni.

Se esigibile, i vantaggi economici da istituzioni pubbliche o disposizioni devono essere compensati.

2. Diritto in materia creditizia

Art. 6 Crediti d'impegno 1. Tipi

Il credito d'oggetto è un credito d'impegno per un singolo progetto.

Il credito quadro è un credito d'impegno per un programma con più progetti.

Art. 7 2. Elementi

Il credito d'impegno comprende tutte le spese e i proventi oppure tutte le uscite e le entrate correlati secondo il principio dell'unità della materia e che devono essere registrati nella contabilità finanziaria, necessari per la realizzazione del progetto una volta ottenuta l'approvazione.

Esso può comprendere una riserva di al massimo il 10 per cento per spese o uscite impreviste.

Se un progetto contiene sia uscite liberamente determinabili, sia uscite vincolate, esse devono essere indicate.

… *

Art. 8 3. Clausola del livello dei prezzi

Se il credito d'impegno contiene una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce fino all'aggiudicazione della commessa in proporzione alla variazione dell'indice e dopo l'aggiudicazione della commessa secondo la regolamentazione contrattuale. *

… *

Il calcolo del rincaro avviene per il periodo fra la data del calcolo del preventivo (base di prezzo del credito d'impegno) e quella dell'aggiudicazione dei lavori sulla base dello stato dell'indice indicato nel decreto.

Per il periodo fra l'aggiudicazione e l'esecuzione o la fornitura si concludono con gli imprenditori e i fornitori accordi contrattuali per l'assunzione di eventuali spese supplementari dovute al rincaro degli stipendi e dei materiali. Si può fatturare al massimo il rincaro effettivo.

Art. 9 4. Procedura di domanda

Un credito d'impegno va richiesto: *

  1. per una spesa una tantum soggetta a referendum finanziario; oppure
  2. per una spesa una tantum vincolata per un progetto cantonale di durata pluriennale con una necessità di crediti per un importo presumibilmente superiore a un milione di franchi in almeno uno dei tre anni del piano finanziario.

Fanno eccezione progetti del finanziamento speciale delle strade, lavori di manutenzione edilizia a edifici di proprietà del Cantone fino a tre milioni di franchi per unità nonché progetti che il Governo può decidere di propria competenza.

Se superano l'importo di dieci milioni di franchi, i crediti d'impegno e i crediti aggiuntivi vanno richiesti al Gran Consiglio con un messaggio separato. Negli altri casi possono anche essere richiesti con il messaggio sul preventivo o sul conto annuale, il Governo deve però approvare previamente il progetto e la procedura. *

In casi urgenti, il Governo può chiedere senza messaggio alla Commissione della gestione, all'attenzione del Gran Consiglio, un credito aggiuntivo non soggetto a referendum finanziario.

Art. 10 5. Conteggio

Un credito d'impegno deve essere conteggiato immediatamente non appena il progetto è stato realizzato e sono stati definitivamente stabiliti eventuali sussidi di terzi.

Per lavori conclusivi che possono essere eseguiti o ultimati soltanto in un secondo momento, dopo la conclusione dei lavori ordinari può essere costituito un accantonamento adeguato. Eventuali differenze fra le uscite o le entrate successive e l'accantonamento devono essere compensate tramite il conto economico o il conto degli investimenti. Gli accantonamenti non sfruttati devono essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la loro costituzione. *

Per il conteggio è responsabile il servizio che si è occupato del progetto. Il dipartimento competente approva il conteggio d'intesa con il Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 11 Crediti suppletivi

Approvazioni per superamenti di credito, crediti suppletivi e trasferimenti di crediti devono essere richieste all'autorità competente prima di ogni impegno o prestazione non coperta da crediti. Gli impegni possono essere assunti solo dopo l'approvazione.

I crediti suppletivi vengono di regola richiesti soltanto se è dimostrata una particolare necessità e urgenza. *

Se possibile, i crediti suppletivi devono essere compensati. I crediti suppletivi a carico del conto economico possono essere compensati solo attraverso sgravi del conto economico e crediti suppletivi a carico del conto degli investimenti possono essere compensati solo attraverso sgravi del conto degli investimenti. *

Non occorre prendere in esame una compensazione conformemente al capoverso 3 per: *

  1. richieste di credito suppletivo necessarie a seguito di ritardi in progetti d'investimento; nonché
  2. accordi di programma con la Confederazione nella misura di crediti non utilizzati negli anni precedenti.

Art. 12 Sorpassi di credito

Qualora vengano effettuate, senza disponibilità di credito o con sorpassi di credito non autorizzati, spese per cui è necessario richiedere crediti, esse devono essere sottoposte al Gran Consiglio con il conto annuale.

Nel messaggio sul conto annuale, il Gran Consiglio deve essere informato sommariamente sulle spese supplementari per cui non occorre un credito suppletivo.

I dipartimenti decidono sorpassi di credito per la tutela da danni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 lettera c della legge sulla gestione finanziaria. Il Governo deve esserne immediatamente informato.

Per uscite su crediti individuali entro il margine di tolleranza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera a della legge sulla gestione finanziaria, fanno stato le disposizioni generali sui crediti suppletivi e le seguenti competenze e procedure: *

  1. fino al 2 per cento per credito individuale, almeno però fino a 3000 franchi, i servizi senza una procedura particolare;
  2. fino a 20 000 franchi per credito individuale, il dipartimento competente;
  3. fino a 50 000 franchi per credito individuale, il Governo.

Uscite supplementari ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sulla gestione finanziaria necessitano della previa approvazione del Dipartimento delle finanze e dei comuni. *

Art. 13 Richiesta di credito

La richiesta per un sorpasso di credito o per un credito suppletivo deve contenere almeno le informazioni seguenti:

  1. necessità e conseguenze di una rinuncia all'aumento del credito;
  2. urgenza;
  3. calcolo dell'entità necessaria del credito;
  4. imprevedibilità delle spese supplementari e dei minori ricavi;
  5. possibilità di compensazione esaminate e proposte;
  6. influsso sulla necessità di crediti negli anni successivi.

Le richieste ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 per l'utilizzo di crediti non sfruttati negli anni precedenti a seguito di ritardi in progetti d'investimento nonché di accordi di programma con la Confederazione devono esclusivamente esporre la fattispecie e derivare l'entità del credito. *

Le richieste di credito suppletivo e le richieste di sorpassi di credito che vanno approvate dal Governo vengono presentate al Governo dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 14 Impieghi a tempo determinato

I servizi devono rispettare i costi salariali contenuti nel preventivo, su riserva dei capoversi seguenti.

Nel quadro di prestazioni supplementari dell'assicurazione del personale dovute a posti vacanti e ad assenze per ragioni di servizio, essi possono ricorrere a impieghi a tempo determinato o richiederli all'autorità di assunzione. *

Essi possono ricorrere a impieghi a tempo determinato o richiederli all'autorità di assunzione nella misura in cui non vengano finanziati attraverso contributi di terzi vincolati e non inseriti a preventivo. *

Per lo svolgimento di progetti, essi possono ricorrere a impieghi a tempo determinato o richiederli all'autorità di assunzione nel quadro dei mezzi inseriti a preventivo a tale scopo per servizi, pianificazioni, progettazioni da parte di terzi nonché per onorari di consulenti esterni ed esperti fino a 300 000 franchi all'anno. Il contratto di lavoro deve essere limitato al massimo alla durata del progetto. *

Essi possono ricorrere a impieghi a tempo determinato o richiederli all'autorità di assunzione a carico dei crediti d'impegno. Se il volume d'impiego previsto supera l'importo di 300 000 franchi all'anno conformemente al capoverso 4, esso deve essere spiegato al Gran Consiglio nel quadro della richiesta. Il contratto di lavoro deve essere limitato al massimo alla durata del credito d'impegno. *

Essi possono o l'istanza di assunzione può prolungare al massimo due volte contratti di lavoro per impieghi a tempo determinato secondo quanto previsto dal capoverso 2 fino al capoverso 4 non inseriti a preventivo e stipularli per una durata complessiva di 24 mesi. *

Art. 15 Trasferimenti di spese per il personale

Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 lettera d della legge sulla gestione finanziaria, i dipartimenti possono impiegare risparmi sullo stipendio, nonché prestazioni supplementari dell'assicurazione del personale dovute a posti vacanti e ad assenze per ragioni di servizio per trasferimenti neutrali dal profilo dei costi tra preventivi globali dei servizi. *

Art. 16 Trasferimento di crediti individuali *

Trasferimenti di crediti ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera d della legge sulla gestione finanziaria all'interno del conto degli investimenti per l'ampliamento di strade nazionali e cantonali possono venire approvati dall'Ufficio tecnico per un importo fino a 300 000 franchi per unità e dal Dipartimento per un importo superiore a 300 000 franchi per unità. *

Trasferimenti di crediti ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera d della legge sulla gestione finanziaria tra voci di sussidio identiche del conto economico e del conto degli investimenti possono venire approvati dal servizio competente per un importo fino a 50 000 franchi per unità e dal Dipartimento per un importo superiore a 50 000 franchi per unità. *

3. Presentazione dei conti

Art. 17 Struttura della contabilità

Il bilancio con i beni patrimoniali e amministrativi, nonché con il capitale di terzi e proprio, l'allegato con la documentazione del capitale proprio, con lo specchietto degli accantonamenti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli investimenti, nonché i tipi e la struttura delle funzioni del conto economico e degli investimenti devono essere strutturati dettagliatamente secondo l'allegato alla presente ordinanza. *

Art. 18 Conto economico

Il conto economico presenta le spese e i ricavi per l'anno civile. Esso va strutturato in base alle istituzioni (dipartimenti, servizi e particolari rubriche di entrate e uscite) secondo le prescrizioni nell'allegato alla presente ordinanza.

Il conto economico è strutturato su tre livelli. Al primo livello presenta il risultato operativo e al secondo livello quello straordinario, entrambi con eccedenza di spesa o dei ricavi, mentre al terzo livello mostra il risultato globale, che modifica l'eccedenza di bilancio o il disavanzo di bilancio.

Art. 20 Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti contiene le uscite per i beni amministrativi, nonché le entrate ad esse correlate. Esso va strutturato in base alle istituzioni (dipartimenti, servizi e particolari rubriche di entrate e uscite) secondo le prescrizioni nell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 21 Assegnazione degli investimenti

Uscite per investimenti sono uscite per valori patrimoniali aventi una durata di utilizzo pluriennale. In linea di principio esse devono essere iscritte all'attivo. Le uscite per investimenti previste per investimenti materiali fino a 200 000 franchi per unità vengono attribuite al conto economico. *

I contributi per investimenti, nonché le modifiche di partecipazioni e di prestiti dei beni amministrativi devono essere registrati nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo.

La manutenzione edilizia delle strade fino a cinque milioni di franchi per unità secondo il preventivo viene addebitata al conto economico. *

Se contributi forfetari comprendono una quota d'esercizio e una quota per investimenti ciascuna superiore a un milione di franchi, queste vengono attribuite forfetariamente al conto economico e al conto degli investimenti. Fanno eccezione i contributi forfetari erogati nel quadro di accordi di finanziamento e di accordi di programma con la Confederazione. *

Art. 22 Conto dei flussi monetari

Il conto dei flussi monetari informa sull'origine e sull'impiego della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine. *

Il conto dei flussi monetari è articolato in tre parti. La prima parte rappresenta il flusso monetario dall'attività operativa. La seconda parte rappresenta il flusso monetario da attività di investimento e da attività di immobilizzazione. La terza parte rappresenta il flusso monetario da attività di finanziamento. *

… *

Art. 23 Accantonamenti

Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente:

  1. si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
  2. il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
  3. l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile; e
  4. la prima attribuzione ammonta almeno a 100 000 franchi. Fanno eccezione gli accantonamenti conformemente al capoverso 1bis.

Un accantonamento va costituito anche nei seguenti casi: *

  1. per impegni, la cui base giuridica viene meno; oppure
  2. per impegni nel quadro di un credito d'impegno a termine, alla fine della sua validità.

Gli accantonamenti possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati costituiti. Essi vanno sciolti a favore del settore a spese del quale sono stati costituiti.

Art. 24 Prefinanziamenti *

La costituzione di prefinanziamenti necessita di una decisione del Gran Consiglio nel quadro di un messaggio separato. Essa va limitata a progetti di grande portata. *

I prefinanziamenti costituiti devono essere dichiarati in modo chiaro ed essere utilizzati conformemente alla loro destinazione. Essi vanno sciolti a favore del conto economico non appena vengono meno i presupposti. *

Art. 25 Finanziamenti speciali

I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio. Vengono attribuiti al capitale proprio se:

  1. per essi il Cantone può modificare la base giuridica oppure se
  2. la base giuridica si fonda su un diritto superiore che lascia però al Cantone un considerevole margine di manovra.

A impegni e anticipi dei finanziamenti speciali deve essere applicato un tasso d'interesse conforme al mercato. Fanno eccezione gli impegni a favore di finanziamenti speciali che vengono finanziati anche con mezzi statali generali. *

Il Governo annulla i finanziamenti speciali, il cui scopo di utilizzo è venuto meno o non può più essere perseguito in modo adeguato.

Art. 26 Contabilità delle immobilizzazioni

I valori patrimoniali che vengono utilizzati su più anni devono essere gestiti in una contabilità delle immobilizzazioni.

La contabilità delle immobilizzazioni presenta indicazioni dettagliate sullo sviluppo di questi valori patrimoniali.

Gli investimenti vanno spiegati nell'allegato. Lo specchietto degli investimenti contiene la somma dei valori contabili degli investimenti e gli ammortamenti cumulati all'inizio e alla fine del periodo.

Art. 27 Valutazione dei beni patrimoniali

I beni patrimoniali vengono valutati come segue alla data di chiusura del bilancio: *

  1. attivi liquidi ai valori nominali;
  2. crediti ai valori nominali;
  3. titoli con valore di borsa al valore di borsa medio alla fine dell'anno, in caso di realizzabilità limitata a causa di volumi relativamente bassi degli scambi si procede a una riduzione forfetaria del 20 per cento;
  4. titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto;
  5. valute estere al valore del corso;
  6. delimitazioni contabili attive ai valori nominali;
  7. scorte e lavori in corso al valore d'acquisto rispettivamente ai costi di produzione oppure al valore di mercato, se questo è inferiore;
  8. investimenti materiali al valore di mercato, fondi e fabbricati almeno ogni 10 anni;
  9. crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi in capitale di terzi ai valori nominali.

Art. 28 Ammortamento dei beni amministrativi

Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Nel primo anno di utilizzo si effettua l'ammortamento di un anno.

… *

Fanno stato le seguenti quote d'ammortamento:

  1. per opere edili secondo la durata di utilizzo ipotizzata dell'intero fabbricato, tuttavia almeno il 2,5 per cento;
  2. per altri investimenti materiali e investimenti immateriali il 20 per cento.

Eventuali investimenti prefinanziati vengono ammortizzati nella misura del 100 per cento. *

Art. 29 Rettifiche del valore

Se per una posizione dei beni patrimoniali o amministrativi è prevedibile una riduzione del valore, il suo valore a bilancio viene rettificato. *

… *

Se per i crediti vi è un rischio di perdita, va costituito un delcredere. Le posizioni rilevanti nei crediti vengono valutate singolarmente. Il valore delle posizioni rimanenti può essere rettificato in modo forfetario. L'aliquota forfetaria di rettifica del valore di norma ammonta al massimo al cinque per cento. *

4. Gestione contabile e amministrativa

Art. 30 Principi per il calcolo delle tasse

Le tasse devono rispettare il principio della causalità, della copertura dei costi e dell'equivalenza. Gli interessati devono assumersi i costi per particolari prestazioni e atti ufficiali che avvengono nell'interesse o su incarico di terzi.

Le tasse sono commisurate:

  1. ai costi complessivi;
  2. all'importanza della prestazione per le persone soggette alla tassa e al loro interesse per l'operazione.

Esse vanno verificate periodicamente sulla base di un calcolo dei costi e adeguate allo sviluppo dei costi.

Di regola vengono riscosse tasse forfetarie in base ad aliquote del costo di produzione che si orientano a classi di stipendio. Prestazioni e spese particolari possono essere fatturate in aggiunta. Per prestazioni di poco valore non vengono riscosse tasse.

Art. 31 Contabilità analitica

I servizi con più gruppi di prodotti devono tenere una contabilità analitica (CA).

Per i servizi con un gruppo di prodotti la decisione di tenere una CA si orienta in particolare ai criteri seguenti:

  1. la necessità per la determinazione di tasse o prestazioni nei confronti di terzi;
  2. la base per una gestione finanziaria efficiente e per decisioni rilevanti dal punto di vista finanziario.

Art. 32 Compensazioni interne

Le compensazioni interne sono accrediti e addebiti tra servizi per prestazioni fornite.

Esse vanno effettuate solo se necessarie per la determinazione causale del preventivo globale, per la fatturazione nei confronti di terzi, nonché per il conteggio con finanziamenti speciali, con conti speciali e con i tribunali. *

Esse vanno indicate per quanto possibile tramite forfetarie e orientate ai costi effettivi.

Art. 33 Assicurazioni

Per i rischi che non devono essere assicurati per legge, per la stipulazione di contratti di assicurazione valgono i principi seguenti:

  1. i rischi con un potenziale dei danni inferiore a 100 000 franchi all'anno non vengono assicurati;
  2. i rischi con un potenziale dei danni a partire da 100 000 franchi all'anno vengono di principio assicurati; fanno eccezione i prodotti assicurativi con un rapporto prezzo-prestazione insufficiente.

L'Amministrazione delle finanze è competente per la stipulazione dei contratti di assicurazione, la liquidazione di sinistri nonché per la costituzione di accantonamenti per rischi non assicurati. *

Istituti cantonali, persone giuridiche con partecipazione di maggioranza del Cantone, nonché istituti cofinanziati dal Cantone possono essere assicurati nei contratti quadro cantonali.

5. Sussidi cantonali

Art. 34 Garanzie di sussidio e impegni contributivi in sospeso *

La garanzia di sussidi deve essere subordinata alla concessione del credito. I sussidi garantiti vengono versati solamente nel quadro dei crediti di preventivo approvati. *

Dopo la fine di ogni anno civile i servizi comunicano all'Amministrazione delle finanze lo stato dei sussidi garantiti, versati e ancora in sospeso per singoli progetti di terzi. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione: *

  1. garanzie di sussidio per spese d'esercizio annuali ricorrenti di terzi;
  2. impegni contributivi scaturiti in base ad accordi di finanziamento e di programma pluriennali con la Confederazione;
  3. impegni che fanno parte di un credito d'impegno;
  4. sussidi a carico di finanziamenti speciali nel capitale di terzi.

… *

… *

… *

… *

Art. 35 Importo minimo dei sussidi

I sussidi vengono versati unicamente se ammontano almeno a 500 franchi per beneficiario, settore e anno.

Sono fatti salvi i sussidi con obbligo legale, nonché le quote sociali.

Art. 36 Competenze per la concessione di sussidi

In linea di principio la competenza per la concessione di sussidi si conforma alla legislazione specifica. *

Se la legislazione specifica non esclude una delega, la competenza per la concessione di sussidi viene trasferita ai dipartimenti e ai servizi conformemente all'articolo 44. In caso di sussidi liberamente determinabili i dipartimenti possono limitare queste competenze. *

I servizi sono competenti per il versamento di sussidi garantiti o di sussidi da riversare, nonché di sussidi certi per legge o per contratto quanto a scopo, ammontare, anno in cui vengono versati e beneficiari. *

6. Competenze

Art. 37 Dipartimento delle finanze e dei comuni

Il Dipartimento delle finanze e dei comuni deve in particolare:

  1. organizzare le finanze e la contabilità ed emanare le necessarie istruzioni;
  2. coordinare l'allestimento del preventivo, del piano finanziario continuo e del conto annuale.

Esso stabilisce annualmente i tassi d'interesse per i capitali attivi e passivi, gli interessi di mora e di accredito, le tasse di diffida e di incasso, nonché le tasse determinanti per i rimborsi. Gli interessi di mora ammontano al massimo al sei per cento, le tasse di diffida al massimo a 30 franchi, per domande d'esecuzione al massimo a 100 franchi e per domande di rigetto dell'opposizione al massimo a 200 franchi. *

Esso conferisce procure ad avvocati per rappresentare il Cantone in cause di credito.

Art. 38 Procedura di corapporto

Affari rilevanti in materia di diritto finanziario o affari del Governo, risposte a interventi parlamentari nonché documentazione di consultazione con notevoli ripercussioni sulla gestione finanziaria del Cantone o dei comuni vanno trasmessi dal dipartimento richiedente al Dipartimento delle finanze e dei comuni per esame preliminare prima del decreto governativo. Sono esclusi dalla procedura di corapporto affari nell'ambito dell'esecuzione del preventivo. *

Per la procedura di corapporto devono essere di regola concesse al Dipartimento delle finanze e dei comuni due settimane, in combinazione con documentazione in consultazione e messaggi a destinazione del Gran Consiglio quattro settimane. *

Il corapporto viene aggiunto agli atti della richiesta relativi all'affare del Governo. *

Il Dipartimento delle finanze e dei comuni deve inoltre essere consultato per questioni di fondo relative all'applicazione del diritto sulla gestione finanziaria e in caso di nuova disciplina di competenze finanziarie considerevoli. *

Art. 39 Dipartimenti

I dipartimenti possono emanare decisioni e istruzioni per il loro settore finanziario. Queste devono essere comunicate al Dipartimento delle finanze e dei comuni e all'Amministrazione delle finanze.

Per quanto riguarda i crediti, la Cancelleria dello Stato è equiparata a un dipartimento.

… *

Art. 40 Accordi di programma con la Confederazione

Nel loro settore di competenza, i dipartimenti possono approvare modifiche ad accordi di programma in corso con la Confederazione, se queste modifiche sono prevalentemente di natura tecnica e se possono venire attuate nei limiti del preventivo e del piano finanziario.

Art. 41 Servizi

I servizi:

  1. controllano costantemente l'impiego dei crediti, inclusi gli impegni non ancora pagati, e sono competenti per il loro rispetto;
  2. garantiscono che le loro uscite ed entrate si fondino su una base giuridica sufficiente;
  3. garantiscono il rispetto dei principi della gestione finanziaria nell'impiego dei propri crediti e dei valori patrimoniali loro affidati;
  4. effettuano controlli sugli accantonamenti e sugli impegni eventuali;
  5. fanno valere i diritti finanziari nei confronti di terzi;
  6. tengono un inventario dei valori patrimoniali importanti;
  7. allestiscono e controllano i giustificativi delle fatture per quanto riguarda esattezza materiale e aritmetica.

Art. 42 Amministrazione di investimenti finanziari e debiti

Il Governo emana un regolamento concernente la tesoreria.

Nel quadro del regolamento, l'Amministrazione delle finanze è competente per l'intera gestione degli investimenti finanziari, delle liquidità e dei debiti. Essa garantisce la solvibilità in ogni momento.

7. Competenze in materia di uscite e di entrate *

Art. 43 Uscite vincolate

In linea di principio un'uscita viene considerata vincolata in particolare se: *

  1. può venire decisa in via definitiva dal Gran Consiglio o dal Governo;
  2. è prescritta in linea di massima e a seconda dell'entità da atto normativo o sentenza giudiziaria;
  3. è indispensabile per l'adempimento efficace di compiti amministrativi prescritti dalla legge e se serve segnatamente all'impiego e all'acquisizione di risorse di personale e di materiale necessarie per l'attività amministrativa;
  4. in caso di misure edilizie è necessaria per la manutenzione e senza essenziale modifica di destinazione per lo sfruttamento adeguato della sostanza edificata esistente;
  5. è necessaria per la continuazione o lo scioglimento di contratti d'affitto esistenti, conclusi allo scopo di adempiere compiti statali; oppure se
  6. concerne le spese di pianificazione e di progettazione per la preparazione di un progetto.

Se nel caso singolo in relazione a un'uscita conformemente al capoverso 1 lettera b – lettera e vi è una libertà d'azione relativamente grande ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge sulla gestione finanziaria, l'uscita è considerata liberamente determinabile. *

Art. 44 Delega di competenze in materia di uscite

La competenza in materia di uscite è il diritto di contrarre impegni finanziari nel quadro di crediti di preventivo approvati. Essa spetta al Governo nella misura in cui per un impegno concreto non venga delegata dai capoversi seguenti, da un atto normativo o, nel caso singolo, da un decreto governativo. *

I dipartimenti decidono impegni una tantum fino a 500 000 franchi per unità e impegni annuali ricorrenti per un periodo di tre anni e oltre fino a 200 000 franchi per unità e anno. I dipartimenti possono decidere impegni indispensabili per la protezione contro i danni senza limiti di importo. *

I servizi decidono impegni una tantum fino a 100 000 franchi per unità e impegni annuali ricorrenti per un periodo di tre anni e oltre fino a 40 000 franchi per unità e anno. Essi sono competenti senza limiti di importo per gli impegni per i quali non è necessario un credito suppletivo conformemente all'articolo 20 capoverso 3 lettera a e lettera b della legge sulla gestione finanziaria. *

Senza disposizioni di altro tenore, a partire dal livello dei dipartimenti le competenze conformemente al capoverso 3 valgono anche per i conti di bilancio. Per uscite del finanziamento speciale strade questi importi raddoppiano. I servizi sono competenti per uscite nel quadro di accordi di programma tra il Governo e la Confederazione fino ai limiti conformemente al capoverso 2 e i dipartimenti sono competenti senza limiti di importo. *

Se un impegno originariamente approvato viene superato di al massimo il 10 per cento, la competenza per l'autorizzazione dell'impegno aggiuntivo si determina in base a quanto previsto dal capoverso 2 fino al capoverso 4. Altrimenti per la determinazione della competenza sono determinanti le uscite complessive incluso l'impegno aggiuntivo. *

Art. 45 Campo d'applicazione delle competenze in materia di uscite

Le competenze in materia di uscite sono valide per:

  1. l'aggiudicazione di lavori;
  2. l'acquisto di beni, merci e servizi; l'acquisto e la permuta di immobili nei beni amministrativi, nonché di servitù;
  3. la stipulazione di contratti d'affitto, di locazione, di leasing e di contratti di assicurazione con effetti sui costi per il Cantone;
  4. la conduzione di processi e la conclusione di transazioni;
  5. la concessione e la revoca di mutui dei beni amministrativi;
  6. l'acquisto di partecipazioni, nonché l'assunzione di impegni eventuali.

Per la determinazione dell'importo rilevante delle uscite, un contratto, un mandato o un'ordinazione sono considerati di principio un'unità. Se più unità di questo tipo sono in stretta relazione oggettiva in modo tale che una di esse senza le altre non sarebbe adeguata o utilizzabile, esse possono essere sommate.

Di principio gli impegni possono essere assunti unicamente in forma scritta.

Art. 46 Vendita di beni materiali e locazioni

Le competenze per la vendita di beni mobili, macchinari e veicoli dei beni amministrativi e la locazione di immobili si conformano all'articolo 44 capoversi 3 e 4.

La vendita o la locazione deve avvenire a condizioni di mercato.

Art. 47 Rinunce a entrate

La rinuncia a entrate che spettano giuridicamente o economicamente al Cantone viene considerata in linea di principio come uscita ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla gestione finanziaria. *

Si può rinunciare totalmente o parzialmente alla riscossione di crediti solo se per il debitore il pagamento rappresenta un eccessivo rigore.

I dipartimenti possono concedere rinunce a entrate fino a 20 000 franchi per unità.

Art. 48 Ammortamento di crediti

In caso di riscossione senza successo di un debito, se possibile va ottenuto un attestato di carenza di beni. Se, sulla base della documentazione disponibile, la riscossione di un debito sembra impossibile, l'importo scoperto può venire ammortizzato dal punto di vista amministrativo.

In merito agli ammortamenti dal punto di vista amministrativo decide nel singolo caso:

  1. fino a 10 000 franchi il servizio incaricato dell'incasso;
  2. negli altri casi il Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Per tutti gli ammortamenti sulla base di attestati di carenza di beni e di crediti commutati in arresto sono competenti i servizi incaricati dell'incasso. *

Art. 49 Persone aventi diritto *

I responsabili dei servizi e i loro supplenti hanno diritto di autorizzare delle uscite per il loro settore. I responsabili dei servizi e i loro supplenti nonché le persone che hanno diritto di autorizzare delle uscite per i dipartimenti e la Cancelleria dello Stato conformemente al capoverso 2 possono concedere del tutto o in parte questo diritto anche ad altri collaboratori. *

I direttori dei dipartimenti, i segretari generali e il Cancelliere hanno il diritto di autorizzare delle uscite per il dipartimento rispettivamente per la Cancelleria dello Stato, nonché per tutti i servizi e i settori loro subordinati. I dipartimenti rispettivamente la Cancelleria dello Stato possono concedere del tutto o in parte questo diritto anche ad altri collaboratori. *

Chi viene favorito da un'uscita, non ha in questo caso il diritto di autorizzare l'uscita e di impartire istruzioni. *

… *

Art. 49a * Diritto di impartire istruzioni

I versamenti possono avvenire solo se il corrispondente impegno è stato approvato da una persona avente diritto di autorizzare delle uscite.

A eccezione dell'articolo 49 capoverso 3, le persone aventi diritto di autorizzare delle uscite hanno anche il diritto di impartire istruzioni per il loro settore. D'accordo con l'Amministrazione delle finanze, i servizi determinano le altre persone aventi diritto di impartire istruzioni.

8. Registrazioni contabili e pagamenti

Art. 50 Documenti giustificativi

Ogni documento giustificativo del versamento richiede la firma o l'approvazione elettronica di due persone. Oltre ad attestare la correttezza materiale e aritmetica, esso deve essere provvisto della firma o dell'approvazione elettronica di una persona avente diritto di impartire istruzioni. Con la sua firma o approvazione elettronica questa persona conferma che l'uscita è stata previamente approvata in modo corretto. Se l'importo approvato è superiore al limite conformemente all'articolo 44, va indicata la corrispondente base di delega. *

I documenti giustificativi di entrate necessitano di principio della firma o dell'approvazione elettronica di una persona avente diritto di impartire istruzioni. *

Il documento giustificativo elettronico è equiparato al documento giustificativo cartaceo. *

Art. 51 Anticipi e pagamenti parziali

Non sono ammessi anticipi. Sono fatti salvi anticipi stabiliti contrattualmente e usuali per il settore. Il Governo decide in merito a ulteriori eccezioni.

Pagamenti parziali possono essere effettuati nella misura in cui le prestazioni vengono fornite e dimostrate. Essi non possono superare gli impegni complessivi prevedibili del Cantone.

Art. 52 Obbligo di conservazione

I documenti contabili devono essere conservati fintanto che devono essere disponibili in qualità di mezzi di prova e per la determinazione dei rapporti di debito e di credito, tuttavia almeno per dieci anni.

Se per conteggi o per altri casi pendenti sono necessari per un periodo superiore ai dieci anni, i servizi devono chiederli prima della scadenza del termine agli uffici che li conservano.

9. Disposizioni finali

Art. 53 Nuove valutazioni degli istituti autonomi di diritto pubblico

Durante il passaggio al MCA2, gli istituti cantonali autonomi di diritto pubblico non procedono a una nuova valutazione dell'attivo fisso.

Art. 54 Abrogazione e modifica di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, viene abrogata l'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale del 14 dicembre 2004.

Gli adeguamenti necessari delle ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2 avvengono in un'ordinanza separata.

Art. 55 Entrata in vigore e termine transitorio

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

Per la chiusura del conto annuale 2012 vale ancora l'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale del 14 dicembre 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
25.09.2012 01.12.2012 atto normativo prima versione -
16.12.2014 01.01.2015 Art. 7 cpv. 4 abrogazione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 21 cpv. 3 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 27 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 27 cpv. 1, c) modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 34 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 34 cpv. 4 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 36 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 36 cpv. 2 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 36 cpv. 2, a) abrogazione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 36 cpv. 2, b) abrogazione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 36 cpv. 3 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 2 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 44 cpv. 3 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 48 cpv. 3 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49 modifica titolo 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49 cpv. 2 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49 cpv. 3 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49 cpv. 4 abrogazione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 49a introduzione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 50 cpv. 1 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 50 cpv. 2 modifica 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Art. 50 cpv. 3 introduzione 2014-039
16.12.2014 01.01.2015 Allegato 1 contenuto modificato 2014-039
15.12.2015 01.01.2016 Art. 2 modifica titolo 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 3 modifica 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 16 modifica titolo 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 1 modifica 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 2 introduzione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 17 cpv. 1 modifica 2015-050
15.12.2015 31.12.2015 Art. 19 abrogazione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 modifica titolo 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 1 modifica 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 2 modifica 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 2, a) introduzione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 2, b) introduzione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 2, c) introduzione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 2, d) introduzione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 3 abrogazione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 4 abrogazione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 5 abrogazione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 6 abrogazione 2015-050
15.12.2015 01.01.2016 Allegato 1 contenuto modificato 2015-050
15.02.2016 01.07.2016 Art. 37 cpv. 2 modifica 2016-002
19.12.2019 31.12.2019 Art. 2a introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 2b introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 4 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 4 cpv. 1, d) modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 4 cpv. 1, e) introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 9 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 9 cpv. 1, a) introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 9 cpv. 1, b) introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 9 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 10 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 11 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 12 cpv. 4 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 12 cpv. 5 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 14 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 14 cpv. 3 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 14 cpv. 4 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 14 cpv. 4bis introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 14 cpv. 5 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 16 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 16 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 21 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 21 cpv. 3 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 21 cpv. 4 introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 22 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 22 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 22 cpv. 3 abrogazione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 23 cpv. 1, d) modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 23 cpv. 1bis introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 24 modifica titolo 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 24 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 24 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 25 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 28 cpv. 2 abrogazione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 28 cpv. 3, a) modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 29 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 29 cpv. 3 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 33 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 34 cpv. 2, b) modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Titolo 7. modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 43 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 43 cpv. 2 introduzione 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 44 cpv. 2 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 44 cpv. 3 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 44 cpv. 4 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 44 cpv. 5 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Art. 47 cpv. 1 modifica 2019-035
19.12.2019 31.12.2019 Allegato 1 contenuto modificato 2019-035
25.02.2020 31.12.2019 Art. 2a cpv. 1 modifica 2020-003
25.02.2020 31.12.2019 Art. 27 cpv. 1, c) modifica 2020-003
11.08.2020 01.09.2020 Art. 2b cpv. 3, b) modifica 2020-038
04.04.2023 01.01.2025 Art. 2 cpv. 2, a) modifica 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2 modifica 2023-009
04.04.2023 01.01.2025 Art. 39 cpv. 3 abrogazione 2023-009
20.08.2024 01.09.2024 Art. 2a cpv. 3 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 2b cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 2b cpv. 3 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 2b cpv. 3, b) modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 3 cpv. 3 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 4 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 4 cpv. 1, e) modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 8 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 8 cpv. 2 abrogazione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 9 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 11 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 11 cpv. 3 introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 11 cpv. 4 introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 13 cpv. 1, a) modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 13 cpv. 1, b) modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 13 cpv. 1bis introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 15 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 16 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 24 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 28 cpv. 4 introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 29 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 29 cpv. 2 abrogazione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 38 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 38 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 38 cpv. 3 introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 38 cpv. 4 introduzione 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 44 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 44 cpv. 3 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 44 cpv. 4 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 49 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 49 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 49 cpv. 3 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 50 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 50 cpv. 2 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Allegato 1 contenuto modificato 2024-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 25.09.2012 01.12.2012 prima versione -
Art. 2 15.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-050
Art. 2 cpv. 2, a) 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 2 cpv. 3 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-050
Art. 2a 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 2a cpv. 1 25.02.2020 31.12.2019 modifica 2020-003
Art. 2a cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 2b 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 2b cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 2b cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 2b cpv. 3, b) 11.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-038
Art. 2b cpv. 3, b) 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 3 cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 4 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 4 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 4 cpv. 1, b) 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 4 cpv. 1, c) 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 4 cpv. 1, d) 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 4 cpv. 1, e) 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 4 cpv. 1, e) 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 7 cpv. 4 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-039
Art. 8 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 8 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 8 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 abrogazione 2024-023
Art. 9 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 9 cpv. 1, a) 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 9 cpv. 1, b) 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 9 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 9 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 10 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 11 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 11 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 11 cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 11 cpv. 4 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 12 cpv. 4 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 12 cpv. 5 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 13 cpv. 1, a) 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 13 cpv. 1, b) 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 13 cpv. 1bis 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 14 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 14 cpv. 3 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 14 cpv. 4 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 14 cpv. 4bis 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 14 cpv. 5 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 15 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 16 15.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-050
Art. 16 cpv. 1 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-050
Art. 16 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 16 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 16 cpv. 2 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-050
Art. 16 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 17 cpv. 1 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-050
Art. 19 15.12.2015 31.12.2015 abrogazione 2015-050
Art. 21 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 21 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 21 cpv. 3 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 21 cpv. 4 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 22 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 22 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 22 cpv. 3 19.12.2019 31.12.2019 abrogazione 2019-035
Art. 23 cpv. 1, d) 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 23 cpv. 1bis 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 24 19.12.2019 31.12.2019 modifica titolo 2019-035
Art. 24 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 24 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 24 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 25 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 27 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 27 cpv. 1, c) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 27 cpv. 1, c) 25.02.2020 31.12.2019 modifica 2020-003
Art. 28 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 abrogazione 2019-035
Art. 28 cpv. 3, a) 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 28 cpv. 4 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 29 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 29 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 29 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 abrogazione 2024-023
Art. 29 cpv. 3 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 32 cpv. 2 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 33 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 34 15.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-050
Art. 34 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 34 cpv. 1 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-050
Art. 34 cpv. 2 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-050
Art. 34 cpv. 2, a) 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-050
Art. 34 cpv. 2, b) 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-050
Art. 34 cpv. 2, b) 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 34 cpv. 2, c) 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-050
Art. 34 cpv. 2, d) 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-050
Art. 34 cpv. 3 15.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-050
Art. 34 cpv. 4 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 34 cpv. 4 15.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-050
Art. 34 cpv. 5 15.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-050
Art. 34 cpv. 6 15.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-050
Art. 36 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 36 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 36 cpv. 2, a) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-039
Art. 36 cpv. 2, b) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-039
Art. 36 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 37 cpv. 2 15.02.2016 01.07.2016 modifica 2016-002
Art. 38 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 38 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 38 cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 38 cpv. 4 20.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-023
Art. 39 cpv. 3 04.04.2023 01.01.2025 abrogazione 2023-009
Titolo 7. 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 43 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 43 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 introduzione 2019-035
Art. 44 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 44 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 44 cpv. 2 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 44 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 44 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 44 cpv. 3 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 44 cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 44 cpv. 4 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 44 cpv. 4 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 44 cpv. 5 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 47 cpv. 1 19.12.2019 31.12.2019 modifica 2019-035
Art. 48 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 49 16.12.2014 01.01.2015 modifica titolo 2014-039
Art. 49 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 49 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 49 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 49 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 49 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 49 cpv. 3 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 49 cpv. 4 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-039
Art. 49a 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-039
Art. 50 cpv. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 50 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 50 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-039
Art. 50 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 50 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-039
Allegato 1 16.12.2014 01.01.2015 contenuto modificato 2014-039
Allegato 1 15.12.2015 01.01.2016 contenuto modificato 2015-050
Allegato 1 19.12.2019 31.12.2019 contenuto modificato 2019-035
Allegato 1 20.08.2024 01.09.2024 contenuto modificato 2024-023