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Ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance nel Cantone dei Grigioni

del 21.12.2010 (stato 01.01.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 21 dicembre 2010

visti gli art. 45 cpv. 1 e 47 n. 5 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e obiettivi

L'ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance nel Cantone dei Grigioni mira a raggiungere un rapporto equilibrato tra direzione e controllo per quanto riguarda le partecipazioni del Cantone dei Grigioni.

Oltre ai principi della gestione finanziaria, vengono considerati i seguenti obiettivi:

  1. salvaguardare gli interessi cantonali;
  2. creare trasparenza;
  3. coordinare obiettivi politici, interessi del proprietario e obiettivi dell'impresa;
  4. valutare e ridurre al minimo i rischi finanziari e politici;
  5. presentare rapporti standardizzati;
  6. valutare a scadenze regolari la necessità e la configurazione dell'impegno cantonale.

Per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni, nonché in caso di adeguamenti di atti normativi e accordi di prestazioni cantonali concernenti le partecipazioni vanno considerati gli obiettivi conformemente al capoverso 2.

Art. 2 Definizioni

Sono considerate partecipazioni gli istituti indipendenti di diritto pubblico del Cantone. Vi rientrano inoltre gli impegni in una società secondo il Codice svizzero delle obbligazioni che fanno parte dei beni amministrativi.

Gli interessi del Cantone alle prestazioni di una partecipazione vengono definiti "funzione di mandato di prestazioni", gli interessi del proprietario, finanziari e di direzione vengono definiti "funzione di partecipazione finanziaria".

I rappresentanti cantonali sono membri dell'organo di condotta strategico di partecipazioni, associazioni e fondazioni o di investimenti dei beni finanziari delegati dal Cantone o che vi siedono d'ufficio.

2. Organizzazione

Art. 3 Governo

Il Governo esercita la vigilanza sulle partecipazioni.

Art. 4 Separazione dei ruoli del Cantone

Per quanto risulti sensato, i diversi ruoli del Cantone in merito a una partecipazione vengono separati dal punto di vista organizzativo.

I dipartimenti interessati per materia assumono la "funzione di mandato di prestazioni", il Dipartimento delle finanze e dei comuni si assume la "funzione di partecipazione finanziaria".

Art. 5 Ufficio di coordinamento

L'Amministrazione delle finanze è l'Ufficio di coordinamento per le partecipazioni. Essa è in diretto contatto con i dipartimenti interessati per materia.

3. Gestione delle partecipazioni

Art. 6 Obiettivi del proprietario

Per ogni partecipazione il Governo fissa obiettivi del proprietario individuali, per quanto essi non siano già prescritti in modo sufficiente da una legge.

Art. 7 Verifica

Nel quadro della verifica dei compiti, ogni quattro anni il Governo verifica le necessità e l'opportunità delle sue partecipazioni, gli obiettivi del proprietario e, se necessario, procede a una valutazione dei rischi.

I risultati della verifica vengono comunicati al Gran Consiglio.

Art. 8 Rappresentanti cantonali

Il Governo è competente per la nomina e la destituzione dei rappresentanti cantonali. Il dipartimento interessato per materia presenta una proposta coinvolgendo il Dipartimento delle finanze e dei comuni. Le decisioni collettive vengono proposte dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. *

Il periodo di carica massimo è di 12 anni, in casi eccezionali motivati di 16 anni. *

Durante il periodo di carica di un membro del Governo, questi non può essere proposto né nominato quale rappresentante cantonale, a meno che la partecipazione avvenga d'ufficio. *

Art. 9 Criteri per la selezione

La base per la selezione è rappresentata dai profili decisi dal Governo:

  1. il profilo individuale, che contiene requisiti generalmente validi specifici dei settori;
  2. il profilo per l'organo di condotta strategico nel suo insieme.

Il profilo individuale stabilisce le condizioni di eleggibilità, che rappresentano i presupposti per la nomina e l'esercizio della funzione.

Per quanto possibile vanno evitati conflitti d'interesse. I rappresentanti cantonali devono dichiarare al Governo eventuali conflitti d'interesse o di ruoli.

Art. 9a * Procedura di reclutamento e di selezione

Il dipartimento interessato per materia definisce in una guida i requisiti per la nomina e le proposte di elezione di rappresentanti cantonali.

Esso svolge una procedura di selezione aperta e trasparente. In particolare:

  1. mette a pubblico concorso i posti vacanti con indicazione dei requisiti principali;
  2. in caso di posti vacanti importanti coinvolge uno specialista che presti consulenza;
  3. garantisce che le nomine e le elezioni avvenute a seguito di proposte vengano rese note.

Art. 10 Obblighi dei rappresentanti cantonali

I rappresentanti cantonali sono tenuti a:

  1. esercitare la loro attività in sintonia con gli obiettivi del proprietario;
  2. dichiarare all'Ufficio di coordinamento per le partecipazioni le indennità ricevute dalla partecipazione, per quanto esse non vengano stabilite o approvate dal Governo;
  3. presentare immediatamente rapporto al dipartimento interessato per materia in merito a eventi o sviluppi particolari e importanti dal punto di vista finanziario o dal punto di vista del rischio. Il dipartimento interessato per materia informa il Governo e l'Ufficio di coordinamento per le partecipazioni.

Per regolamentare gli obblighi, il Governo può stipulare contratti di mandato con i rappresentanti cantonali.

I rappresentanti cantonali assoggettati alla legge sul personale non hanno diritto a indennità quali forfetarie, indennità giornaliere o gettoni di presenza. Il tempo impiegato per l'esercizio della rappresentanza cantonale viene considerato tempo di lavoro. *

Art. 11 Rapporto e dichiarazione delle indennità

Nei limiti delle sue competenze il Governo stabilisce le prescrizioni per il rapporto annuale delle partecipazioni e disciplina anche la dichiarazione delle indennità degli organi di condotta strategici e operativi.

Art. 12 Assemblee annuali

D'accordo con il dipartimento interessato per materia, il Dipartimento delle finanze e dei comuni determina le persone incaricate di partecipare alle assemblee annuali esercitando diritto di voto e di elezione.

Di regola, il Cantone sostiene le proposte dell'organo di condotta strategico. In caso contrario, ciò va discusso previamente con il Dipartimento delle finanze e dei comuni e con il dipartimento interessato per materia.

4. Disposizione finale

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.12.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
10.12.2013 01.01.2014 Art. 8 cpv. 1 modifica -
10.12.2013 01.01.2014 Art. 8 cpv. 2 introduzione -
10.12.2013 01.01.2014 Art. 10 cpv. 3 introduzione -
20.12.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 3 introduzione 2022-051
20.12.2022 01.01.2023 Art. 9a introduzione 2022-051

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.12.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 8 cpv. 1 10.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 8 cpv. 2 10.12.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 8 cpv. 3 20.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-051
Art. 9a 20.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-051
Art. 10 cpv. 3 10.12.2013 01.01.2014 introduzione -