Lexipedia

720.015

Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte

(DELIG)

del 27.11.2007 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanate dal Governo il 27 novembre 2007

visti l'art. 182 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)[1], nonché l'art. 72 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)[2], nonché l'art. 73 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)[3], nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere[4], nonché l'ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 1996 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione[5], nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003[6] *

Allegati

1. Le imposte delle persone fisiche

1.1. Assoggettamento

Art. 1 1. Altri valori imponibili (art. 8 cpv. 1 lett. a, lett. abis e lett. f LIG[7]) *

Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se: *

  1. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
  2. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
  3. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.

Art. 1b * 2. Fattori fiscali del figlio (art. 10 cpv. 6 LIG)

In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta, i fattori fiscali del figlio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 LIG vengono assegnati al titolare dell'autorità parentale a cui viene concesso lo sgravio conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LIG.

Art. 2 3. Unioni di persone *

Le unioni di persone senza personalità giuridica che secondo l'articolo 11 capoverso 2 LIG[8] vengono tassate come un tutto sono assoggettate all'obbligo fiscale nel luogo della sede, dell'amministrazione effettiva o dell'ultimo domicilio del testatore.

Art. 2a * 4. Imposizione secondo il dispendio (art. 15 cpv. 1 lett. a LIG) *

L'importo minimo conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a LIG corrisponde a quello dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD[9].

1.2. Imposta sul reddito

Art. 3 1. Sostanza commerciale a) Utili in capitale (art. 18 cpv. 2 LIG)

In mancanza di libri contabili viene considerato valore dell'imposta sul reddito il prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti presumibilmente considerati nelle precedenti tassazioni.

Se il valore dell'imposta sul reddito è stato ridotto precedentemente in occasione di un risanamento, per calcolare l'utile in capitale esso può essere aumentato nella misura della precedente perdita subita dal contribuente e legata al risanamento.

Art. 5 3. Deduzione per sottoutilizzazione (art. 22 cpv. 3 LIG) a) Definizione *

Il valore locativo proprio per un immobile palesemente sottoutilizzato viene ridotto proporzionalmente.

La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente per l'immobile al domicilio abitato in modo permanente dal contribuente stesso.

Un immobile è palesemente sottoutilizzato se durante l'intero anno uno o più locali non vengono usufruiti né quale camera da letto, soggiorno, locale di lavoro, locale per i passatempi, né quale camera per gli ospiti o in altro modo.

Con la deduzione per sottoutilizzazione si tiene conto unicamente di una sottoutilizzazione spaziale, ma non temporale.

Art. 6 b) Persone aventi diritto

La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente a quei contribuenti che dispongono involontariamente di un immobile troppo grande.

Chiunque acquista un immobile con una pluralità di locali e lo abita da solo o con il suo partner, non può far valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

Non si può parlare di una palese sottoutilizzazione se un contribuente solo dispone di un'abitazione di quattro locali e una coppia sola di un'abitazione di cinque locali.

Art. 7 c) Spese di conseguimento

La deduzione per sottoutilizzazione non porta a una riduzione degli interessi passivi detraibili.

Le spese effettive per la manutenzione dell'immobile vengono ridotte proporzionalmente. Per il calcolo delle spese forfettarie per la manutenzione si parte dal rimanente valore locativo proprio.

Art. 8 d) Calcolo

Per il calcolo della deduzione per sottoutilizzazione va tenuta in considerazione la circostanza, per cui i locali accessori (cucina, bagno, WC, cantina, solaio, ecc.) non sono considerati locali e di regola i locali di dimensioni inferiori non vengono più utilizzati.

La deduzione per sottoutilizzazione va calcolata sulla base del valore locativo dei locali d'abitazione senza il garage.

La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa soltanto se il valore locativo proprio è effettivamente tassato. Qualora il valore locativo proprio sia neutralizzato tramite la deduzione di interessi passivi e di spese di manutenzione, non può essere fatta valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

Di regola la deduzione per sottoutilizzazione deve essere calcolata secondo la seguente formula: Deduzione = (valore locativo senza garage x numero dei locali inutilizzati) / (numero dei locali + 2 o 3 [locali accessori]). In linea di massima per appartamenti si applica il fattore 2, per case monofamiliari il fattore 3. 

Art. 9 e) Onere della prova

La sottoutilizzazione di un immobile costituisce un fatto che porta a una riduzione dell'imposta, il quale deve essere provato dal contribuente.

Se l'autorità di tassazione rende impossibile la verifica della sottoutilizzazione, non può essere concessa una deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 10 * 4. Riduzione del valore locativo proprio (art. 22 cpv. 4 LIG) *

In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti. Il valore locativo proprio deve tuttavia sempre ammontare almeno al 60 per cento del valore locativo di mercato. *

Art. 10a * 5. Spese supplementari necessarie per il vitto e l'alloggio (art. 31 cpv. 1 lett. b LIG) *

Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

  1. 15 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 3200 franchi all'anno;
  2. 7.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 1600 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

Le deduzioni indicate nel capoverso 1 valgono anche per il lavoro a turni o notturno.

Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa, in caso di soggiorno fuori domicilio possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

  1. 15 franchi per pasto principale o 30 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 6400 franchi all'anno;
  2. 22.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 4800 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

Per le spese supplementari necessarie legate all'alloggio fuori casa possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. La deduzione ammonta al massimo a 9600 franchi all'anno.

Art. 11 8. Gettoni di presenza (art. 31 cpv. 2 LIG) *

Per attività accessorie nell'interesse della collettività, a decorrere dal periodo fiscale 2008 fa stato la seguente normativa:

  1. i gettoni di presenza e le entrate analoghe di complessivamente 1000 franchi per anno civile sono esenti da imposte;
  2. per importi superiori fa stato il 50 per cento, tuttavia al massimo 1000 franchi quale spesa di conseguimento forfettaria. Spese di conseguimento superiori devono essere comprovate nell'insieme.

Art. 11a * 9. Ammortamenti e accantonamenti *

Gli ammortamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a e all'articolo 81 capoverso 1 lettera b LIG, nonché gli accantonamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera b e all'articolo 81 capoverso 1 lettera c LIG vengono disciplinati negli allegati al presente atto normativo.

Art. 12 10. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo a) Principio *

Possono essere costituite riserve per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera c, rispettivamente dell'articolo 81 capoverso 1 lettera d LIG[10] soltanto se si riferiscono a progetti o prodotti concreti. L'impresa deve comprovare che i relativi esborsi avvengono in un arco di tempo di circa cinque anni.

Art. 13 b) Entità

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Art. 14 c) Scioglimento

Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo.

Le spese di ricerca e sviluppo per prodotti o progetti per i quali è stata costituita una riserva devono essere contabilizzate a carico della riserva e non devono essere aggiunte al dispendio.

Art. 15 12. Sostituzioni di beni *

Su domanda motivata, il periodo di due anni per l'ammortamento del bene sostituito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente dell'articolo 84 capoverso 3 LIG[11] può essere esteso per un ulteriore anno. L'autorità di tassazione deve decidere in merito entro 60 giorni. Il risultato deve essere comunicato con una decisione, contro la quale si può presentare reclamo e ricorso. 

Le domande a cui non si può dare seguito non sospendono il decorso del periodo di due anni secondo l'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente l'articolo 84 capoverso 3 LIG.

Art. 16 13. Manutenzione di immobili (art. 35 cpv. 2 LIG)) a) Deduzione forfetaria *

Per la deduzione di spese di amministrazione e di manutenzione di immobili privati sovraedificati la deduzione forfettaria ammonta:

  1. al 10 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure
  2. al 20 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni.

Art. 17 b) Sottoutilizzazione

In caso di sottoutilizzazione l'importo forfettario per la manutenzione deve essere calcolato partendo dal valore locativo proprio decurtato della deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 18 * 14. Deduzione per i figli: concubinato (art. 38 cpv. 1 lett. d LIG) *

Nei rapporti di concubinato con figli comuni si presume che il concubino con il reddito netto maggiore provveda in misura principale al mantenimento dei figli.

Art. 19 15. Tariffa per coniugati *

Se il figlio vive alternamente nell'economia domestica della madre, rispettivamente del padre e nessun genitore può dedurre gli alimenti per figli, lo sgravio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 LIG[12] viene di regola concesso al genitore con il reddito netto superiore. *

1.3. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Art. 21 Negozi giuridici misti (art. 43 lett. a LIG)

In caso di negozi giuridici parzialmente rimunerati la tassazione viene dilazionata soltanto se il compenso non supera il valore d'investimento del proprietario precedente.

Nel caso di dilazione fiscale, per l'acquirente viene applicato l'articolo 46 capoverso 2 LIG[13]. In caso contrario fa stato il compenso quale prezzo d'acquisto.

La deduzione per durata di possesso è commisurata alla durata media del possesso in considerazione dei valori d'investimento.

1.4. Computo temporale

Art. 22 Attività lucrativa indipendente (art. 66 LIG) 1. Determinazione dell'aliquota

In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato della chiusura dei conti, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, gli utili ordinari sono calcolati su dodici mesi per la determinazione dell'aliquota; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell'aliquota possono essere riportati a dodici mesi solo in base alla durata dell'esercizio commerciale.

Gli utili ordinari di un esercizio commerciale che comprende dodici mesi o più non sono convertiti per la determinazione dell'aliquota, nemmeno in caso di assoggettamento inferiore a un anno.

Art. 23 2. Spostamento della chiusura dei conti

La data della chiusura dei conti non deve essere spostata per motivi prevalentemente fiscali.

2. Le imposte delle persone giuridiche

Art. 24 2. Società con entrate passive *

Per entrate passive ai sensi dell'articolo 87 capoverso 3 LIG[14] si intendono in particolare i redditi di capitale, le tasse di licenze e di patenti, i canoni d'affitto, nonché i premi di riassicurazione.

La quota dei redditi esteri viene determinata dall'Amministrazione delle imposte secondo l'entità e l'importanza dell'attività amministrativa in Svizzera.

3. Imposte alla fonte *

3.1. Disposizioni generali *

Art. 24c * 1. Senza permesso di residenza o con domicilio all'estero (art. 98 cpv. 1 lett. bbis e lett. c LIG)

Sono soggetti all'imposizione alla fonte:

  1. i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, a condizione che, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero. L'articolo 98 capoverso 2 LIG non trova applicazione;
  2. i lavoratori che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro. L'articolo 98 capoverso 2 LIG non trova applicazione.

Art. 25 2. Tariffe *

Per la ritenuta d'imposta alla fonte, alle categorie indicate di seguito vengono assegnati i seguenti tariffari: *

  1. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  2. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
  3. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
  4. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a LIG;
  5. tariffario G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all'articolo 27a che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  6. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  7. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971[15] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
  8. tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
  9. tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
  10. tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
  11. tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
  12. tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo del 23 dicembre 2020[16] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
  13. tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
  14. tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
  15. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
  16. tariffario V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

L'imposta alla fonte (compresa la quota di comune e Chiesa) sui proventi compensativi cui si applica il tariffario G è fissata come segue: *

  1. 0,0 % per i primi fr. 18 000.–
  2. 8,7 % per i successivi fr. 6000.–
  3. 13,1 % per i successivi fr. 12 000.–
  4. 15,3 % per i successivi fr. 12 000.–
  5. 16,6 % per i successivi fr. 12 000.–
  6. 16,1 % per i successivi fr. 30 000.–
  7. 16,5 % per i successivi fr. 30 000.–
  8. 17,8 % per i successivi fr. 60 000.–
  9. 19,7 % per i successivi fr. 640 000.–
  10. 18,6 % per l'intero reddito imponibile, se questo supera fr. 820 000.–.

L'imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui all'articolo 1 lettere n - r ammonta all'80 percento dell'imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni. *

L'Amministrazione cantonale delle imposte calcola le tariffe mensili secondo il capoverso 1 lettere a - c, g - j, l nonché n - q considerando o meno l'imposta di culto, conformemente alle deduzioni e alle tariffe vigenti per la tassazione ordinaria. *

Per la determinazione dell'aliquota, i proventi ordinari vengono convertiti su un anno. Per l'accertamento dell'aliquota d'imposta per il tariffario C si parte da un pari reddito da attività lucrativa dell'assoggettato all'imposta alla fonte e del coniuge; l'Amministrazione cantonale delle imposte limita il reddito dei coniugi. *

… *

Art. 26 3. Calcolo dell'imposta alla fonte *

Per la deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

… *

… *

… *

… *

Per quanto riguarda i metodi e la procedura per calcolare l'imposta alla fonte è applicabile la circolare elaborata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in collaborazione con i Cantoni. *

Per il calcolo dell'imposta alla fonte l'articolo 66 capoverso 3 LIG vale per analogia. *

Art. 27a * 4. Proventi compensativi *

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i proventi compensativi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall'assicurazione malattie, dall'assicurazione contro gli infortuni, dall'assicurazione per l'invalidità e dall'assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

Art. 27b * 5. Tassazione ordinaria in caso di rimunerazioni dall'estero *

Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria.

Tuttavia il contribuente è assoggettato all'imposta alla fonte in Svizzera se:

  1. la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d'impresa o di una sede fissa del datore di lavoro in Svizzera;
  2. viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede in Svizzera è considerata il datore di lavoro effettivo; o
  3. un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell'articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989[17], personale a prestito a un'impresa acquisitrice in Svizzera e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.

3.2. Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in svizzera *

Art. 28 1. Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (Art. 105a LIG) *

Una tassazione ordinaria ulteriore ai sensi dell'articolo 105a LIG viene eseguita se i proventi lordi da attività lucrativa dipendente nel corso di un anno fiscale ammontano almeno a 120 000 franchi. *

Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all'articolo 99 capoverso 1bis lettere a e b LIG. *

I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi raggiunge o supera l'importo di cui al capoverso 1 nel corso di un anno fiscale. *

La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all'importo minimo di cui al capoverso 1, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto. *

In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l'importo minimo è calcolato secondo l'articolo 66 capoverso 3 LIG. *

Art. 28a * 2. Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 105abis LIG)

Una volta presentata, la richiesta ai sensi dell'articolo 105abis LIG non può più essere ritirata.

Ai coniugi divorziati o separati legalmente o di fatto che su richiesta sono stati tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore di cui all'articolo 105abis LIG si applica la tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Art. 28b * 3. Disciplinamento dei casi di rigore

Su richiesta delle persone assoggettate all'imposta alla fonte che versano alimenti di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera c LIG e a cui si applica il tariffario A, B, C o H, al fine di attenuare i casi di rigore nel calcolo dell'imposta alla fonte l'autorità fiscale può riconoscere deduzioni per i figli al massimo fino all'ammontare degli alimenti.

Se nell'applicare uno di questi tariffari sono stati presi in considerazione gli alimenti, la tassazione ordinaria ulteriore è effettuata soltanto se la persona assoggettata all'imposta alla fonte ne fa richiesta. In caso di richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, questa è effettuata fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Art. 29 4. Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria *

Una persona precedentemente assoggettata all'imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria per l'intero periodo fiscale se: *

  1. ottiene il permesso di domicilio;
  2. sposa una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

L'imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al matrimonio. L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. *

… *

Art. 29a * 5. Passaggio dalla tassazione ordinaria all'imposizione alla fonte

Se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura ordinaria e successivamente assoggettato all'imposta alla fonte, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore per tutto l'anno e fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Il lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio è assoggettato nuovamente all'imposta alla fonte a contare dall'inizio del mese successivo al divorzio o alla separazione legale o di fatto da un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

Eventuali pagamenti anticipati effettuati prima del passaggio all'imposizione alla fonte e le imposte trattenute alla fonte sono computati.

3.3. Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera *

Art. 32 1. Definizione

Sono considerati contribuenti residenti all'estero le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 33a * 2. Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (art. 105ater LIG)

Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIG i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta ai sensi dell'articolo 105ater LIG non può più essere ritirata.

Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16 - 19 e 21 - 29 LIG dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.

Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza. *

Art. 33b * 3. Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (art. 105aquater LIG)

Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d'ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema a favore o a sfavore del contribuente.

Per l'avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio si applica l'articolo 125 LIG sulla prescrizione del diritto di tassare.

Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio. *

Art. 34 4. Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 100 LIG) *

Sono considerati introiti giornalieri di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero i proventi lordi di cui all'articolo 100 capoverso 5 LIG, divisi per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova. Fanno parte degli introiti giornalieri segnatamente: *

  1. i proventi lordi, comprensivi delle indennità e dei proventi accessori, nonché le prestazioni in natura; e
  2. tutte le spese, i costi e le imposte alla fonte pagati dall'organizzatore.

Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione di tale quota è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero. *

Art. 34a * 5. Creditori ipotecari (art. 102 LIG)

Sono considerati proventi imponibili di creditori ipotecari residenti all'estero i proventi lordi derivanti da crediti secondo l'articolo 102 LIG. Ne fanno parte anche gli interessi che non sono versati direttamente alla persona assoggettata all'imposta alla fonte, bensì a una terza persona.

Art. 35 6. Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero (art. 103 LIG) *

Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all'estero di cui all'articolo 103 LIG soggiacciono all'imposta alla fonte. *

Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per iscritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione. *

Art. 36 7. Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all'estero (art. 103 LIG) *

Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 103 LIG soggiacciono sempre all'imposta alla fonte. *

L'imposta alla fonte trattenuta viene rimborsata senza interessi dall'Amministrazione cantonale delle imposte, se il beneficiario della prestazione in capitale: *

  1. presenta la relativa domanda entro tre anni dal versamento della prestazione; e
  2. allega alla domanda una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale e il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Art. 37 8. Importi minimi di riscossione *

La deduzione dell'imposta alla fonte viene meno, se i proventi imponibili ammontano a meno di:

  1. un totale di 300 franchi in caso di artisti, sportivi e conferenzieri;
  2. 300 franchi in un anno civile in caso di membri di consigli d'amministrazione;
  3. 300 franchi in un anno civile in caso di creditori ipotecari;
  4. 1000 franchi in un anno civile in caso di beneficiari di prestazioni di previdenza.

3.4. Disposizioni comuni *

Art. 38 1. Esigibilità dell'imposta

L'imposta riscossa alla fonte diventa esigibile al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l'imposta alla fonte senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 133 LIG) o pignoramenti del salario. *

Art. 39 2. Prestazioni a terzi

All'imposta alla fonte soggiacciono anche prestazioni che non spettano al contribuente, bensì a terzi (articolo 8 capoverso 2 LIG)[18].

Art. 40 * 3. Procedura a) Obblighi procedurali generali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono, su richiesta, informare l'Amministrazione cantonale delle imposte circa le condizioni determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Fanno stato per analogia l'articolo 104, nonché gli articoli 127 – 132 LIG[19].

Art. 41 b) Obblighi procedurali particolari del debitore

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per l'applicazione della giusta tariffa. Se il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, il debitore applica le seguenti tariffe:

  1. la tariffa A0 per lavoratrici nubili, rispettivamente lavoratori celibi, nonché con stato civile indeterminato;
  2. la tariffa C0 per lavoratori coniugati.

Al debitore della prestazione imponibile spetta esaminare, se la tariffa è applicabile con o senza imposta di culto. Se da questo punto di vista il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, la tariffa viene applicata con l'imposta di culto.

Il conteggio dell'imposta alla fonte dev'essere effettuato mensilmente dal debitore della prestazione imponibile. Su richiesta del debitore della prestazione imponibile, in casi eccezionali l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere periodi di conteggio semestrali. I conteggi devono pervenire entro un mese dalla conclusione del periodo di conteggio. *

… *

… *

Art. 41a * c) Obblighi di comunicazione

I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'autorità fiscale competente l'impiego di persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 98 LIG entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

Se trasmette elettronicamente il conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio mensile.

I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell'imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all'autorità fiscale competente entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 41abis * d) Attestazione in caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno per i lavoratori domiciliati in Francia

In caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di un lavoratore domiciliato in Francia, il datore di lavoro rilascia al lavoratore, su richiesta di quest'ultimo, un'attestazione secondo l'articolo 48b capoverso 1 DELIG. L'attestazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il cognome, il nome e l'indirizzo del datore di lavoro al momento della fine del rapporto di lavoro;
  2. il periodo dell'assoggettamento limitato durante il rapporto di lavoro nell'anno civile;
  3. il tasso di occupazione medio, espresso in per cento, per il periodo di cui alla lettera b;
  4. il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei nello Stato di residenza per il periodo di cui alla lettera b;
  5. il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei in Stati terzi per il periodo di cui alla lettera b;
  6. il numero di giorni di telelavoro o la quota di telelavoro espressa in per cento nello Stato di residenza per il periodo di cui alla lettera b, senza tenere conto degli impieghi temporanei di cui alla lettera d e alla lettera e;
  7. il numero di pernottamenti in Svizzera per i lavoratori soggetti all'accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero e il governo della Repubblica francese concernente l'imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri[20].

Art. 41b * e) Rappresentanza obbligatoria *

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 105ater LIG devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L'articolo 124 capoverso 3 LIG concernente la restituzione del termine si applica per analogia.

Art. 42 * e) Decisione circa l'assoggettamento (art. 133 LIG) *

Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se: *

  1. contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 104 LIG; o
  2. non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 104 LIG.

Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento. *

Art. 43 f) Pagamento degli arretrati e restituzione *

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato, oppure ha operato in misura insufficiente la deduzione dell'imposta, è tenuto al pagamento degli arretrati più interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

Il diritto di far valere il pagamento degli arretrati si estingue dieci anni dopo il decorso dell'anno civile, nel quale la deduzione dell'imposta avrebbe dovuto essere attuata. *

Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una deduzione dell'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Qualora egli l'abbia già dichiarata nel suo rendiconto all'autorità di riscossione competente, questa può restituire la differenza direttamente al contribuente.

Per il resto, l'obbligo di restituzione si conforma all'articolo 157 LIG.

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta. *

Art. 44 h) Rimedi giuridici *

Contro una decisione concernente l'imposta alla fonte, oltre al contribuente, anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo ai sensi dell'articolo 137 LIG[21].

Art. 45 4. Riscossione e consegna, nonché indennizzo *

L'Amministrazione delle imposte verifica il conteggio ed emana una fattura o, in caso di differenze rispetto al conteggio, una decisione e fattura. *

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. *

… *

Per pagamenti pervenuti in ritardo è dovuto un interesse di mora conformemente all'articolo 153 LIG. *

… *

Art. 45a * 5. Procedura di conteggio semplificata (art. 99a LIG) *

L'imposta alla fonte viene ripartita come segue:

  1. Cantone e comuni ognuno il 45 per cento;
  2. Chiese di Stato il 10 per cento.

La ripartizione fra i comuni avviene conformemente all'articolo 105d capoverso 2 LIG.

Per la distribuzione degli introiti fiscali alle due Chiese di Stato viene applicata la stessa chiave utilizzata per la ripartizione dell'imposta di culto.

Art. 45b * 6. Quote delle Chiese

Per gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo il tariffario A - C nonché F - Q l'assegnazione alle Chiese avviene in ragione dell'appartenenza alle Chiese degli assoggettati all'imposta alla fonte. *

Art. 46 7. Istruzioni *

L'Amministrazione cantonale delle imposte rilascia istruzioni complementari ai debitori della prestazione imponibile e ai comuni.

4. Diritto procedurale

4.1. Criteri procedurali generali

Art. 46a * 1. Registrazione e conservazione di dati in forma elettronica *

L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le regolamentazioni relative alla trasmissione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 47 2. Trasmissione elettronica senza firma (art. 123a cpv. 2 LIG) *

L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le prescrizioni necessarie per la trasmissione elettronica senza firma. *

Art. 47a * 3. Posizione dei coniugi (art. 123b cpv. 2 LIG)

Il termine per la sottoscrizione della dichiarazione d'imposta da parte del secondo coniuge viene di principio accordato al coniuge interessato con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e solo in casi particolari con invito scritto.

4.2. Procedura di tassazione

Art. 48 1. Dichiarazione d'imposta a) Obbligo di presentare la dichiarazione (art. 127 cpv. 1 LIG) *

La dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata anche se una persona fisica o giuridica è imponibile nei Grigioni in misura solo limitata.

Art. 48a * b) Inoltro per via elettronica (art. 127 cpv. 2 LIG)

La dichiarazione d'imposta può essere inoltrata anche in forma elettronica. Il contribuente può scegliere tra l'inoltro per via cartacea e l'inoltro per via elettronica. *

… *

Art. 48b * 2. Obbligo di terzi di rilasciare attestazioni (art. 129 cpv. 3 LIG)

Se il rapporto d'impiego di un lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b LIG e all'articolo 24c capoverso 1 lettera a DELIG termina nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente rilascia, su richiesta del lavoratore, un'attestazione contenente i dati rilevanti relativi all'attività lucrativa dipendente necessari all'applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.

Art. 48c * 3. Obbligo di notifica a terzi (art. 130 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 LIG)

Per ogni anno fiscale rispettivamente per ogni periodo fiscale devono presentare un'attestazione alle autorità di tassazione:

  1. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b LIG e all'articolo 24c capoverso 1 lettera a DELIG, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico a livello internazionale di informazioni relative a questi dati.

Al contribuente è inviata una copia dell'attestazione.

4.3. Riscossione e garanzia

Art. 49 1. Riscossione delle imposte (art. 153 cpv. 1 lett. a LIG)

La prima rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale.

La seconda rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine aprile dell'anno successivo all'anno fiscale.

La scadenza media dell'imposta sul reddito e sulla sostanza del rispettivo anno fiscale è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

In caso di importi esigui l'Amministrazione delle imposte può rinunciare a emettere una fattura fiscale provvisoria.

Art. 49a * 2. Fatturazione elettronica (art. 152 cpv. 5 LIG)

L'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata, a partire dall'anno civile 2013 e dopo l'annuncio del contribuente, a inviare le fatture per via elettronica.

Art. 49b * 3. Pagamento anticipato dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 153 cpv. 4 LIG)

Un pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 153 capoverso 4 LIG e un'eventuale eccedenza vengono accreditati o versati ai venditori.

Se da una vendita non risulta un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, bensì un'imposta sul reddito, il pagamento anticipato non viene remunerato con interessi.

Art. 50 4. Tasse di diffida e di esecuzione (art. 154a cpv. 2, 155 cpv. 1 LIG) *

La tassa per la seconda diffida ammonta a 30 franchi.

La tassa di esecuzione ammonta a 100 franchi. *

Art. 51 5. Tassazione zero (art. 156a LIG) *

Per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità[22], nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno[23] può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta a meno di 25 000 franchi (persone sole), rispettivamente 40 000 franchi (coniugati). *

La sostanza determinante si compone dalla sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e il loro valore venale secondo l'ultima valutazione ufficiale. *

Con la richiesta secondo il capoverso 1, il contribuente rinuncia a far valere il suo diritto all'imposta preventiva.

4.4. Autorità

Art. 52 Amministrazione cantonale delle imposte (art. 104 cpv. 4 LIFD) *

All'Amministrazione cantonale delle imposte compete:

  1. la riscossione delle imposte alla fonte secondo LIFD[24]
  2. il perseguimento in caso di sottrazioni d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali conformemente all'articolo 182 capoverso 4 LIFD;

… *

4.5. Collaborazione e indennità dei comuni

Art. 53 1. Preparazione della tassazione (art. 169 cpv. 1 lett. a LIG)

I comuni sono tenuti a:

  1. pubblicare le comunicazioni e i solleciti prescritti;
  2. allestire il registro fiscale secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
  3. conservare gli atti fiscali secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
  4. inviare singoli moduli di dichiarazione d'imposta.

Art. 54 2. Requisiti minimi per la tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

I comuni che tassano un numero minimo di casi e che dispongono di collaboratori debitamente formati possono collaborare alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. La persona che procede alla tassazione deve svolgere con successo la formazione e il perfezionamento professionali richiesti dall'Amministrazione cantonale delle imposte. *

Il comune deve tassare almeno 1000 casi per collaboratore comunale. *

In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può autorizzare delle deroghe.

Art. 55 3. Possibilità di scelta (art. 170 cpv. 2 LIG)

Il comune può chiedere di tassare il 50, 60, 70 o l'80 per cento dei casi. La richiesta di collaborazione o di cambiamento del volume di collaborazione va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di aprile dell'anno corrente per l'anno successivo. *

In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può accordare una quota maggiore, purché non ne consegua una complicazione dei processi lavorativi.

Art. 56 4. Collaborazione alla tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

Secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle imposte, i comuni che collaborano alla tassazione devono:

  1. accertare tutti i fatti rilevanti e archiviare tutta la documentazione per la tassazione, nonché verificare formalmente le indicazioni personali sui moduli principali e secondari in arrivo, per quanto le dichiarazioni d'imposta pervengano ancora al comune;
  2. tassare le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, i contribuenti imponibili in misura limitata, nonché le persone che non esercitano attività lucrativa;
  3. mettere a disposizione del commissario fiscale e dei suoi collaboratori locali di lavoro adatti dotati dell'infrastruttura informatica necessaria, nonché il personale qualificato necessario per il disbrigo dei lavori di segretariato.

Art. 57 5. Indennità a) Controllo degli incartamenti in arrivo

Per il controllo degli incartamenti in arrivo il comune riceve un'indennità di 7 franchi per ogni caso iscritto a registro, tuttavia almeno 1000 franchi, per quanto le dichiarazioni pervengano ancora al comune. *

… *

Art. 58 b) Rilevamento preliminare

I comuni che collaborano alla tassazione sono tenuti a rilevare in via preliminare tutti i dati di tutte le dichiarazioni fiscali che pervengono al comune. I comuni che non collaborano alla tassazione possono assumersi il rilevamento preliminare, se sono allacciati al sistema di tassazione elettronico (EVA). *

Per il rilevamento preliminare manuale il comune riceve 7 franchi per ogni caso. L'indennità non viene versata in aggiunta all'indennità per la tassazione.

Il rilevamento preliminare effettuato tramite codici a barre o scanner non viene indennizzato.

Art. 59 c) Tassazione da parte del comune (art. 171 cpv. 1 LIG)

Il comune riceve, per ogni caso da esso stesso tassato, un'indennità di

  1. 45 franchi per il 50% dei casi
  2. 50 franchi per il 60% dei casi
  3. 55 franchi per il 70% dei casi
  4. 60 franchi per l'80% dei casi
  5. 65 franchi per il 90% dei casi

La quota percentuale deve essere calcolata deducendo dal totale dei contribuenti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

Qualora le indennità da versare secondo il capoverso 1 superino l'importo a disposizione secondo l'articolo 171 capoverso 1 LIG[25] le aliquote ai sensi del capoverso 1 devono essere ridotte proporzionalmente.

L'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una riduzione dell'indennità se la persona che procede alla tassazione non dispone della formazione e del perfezionamento professionali in diritto fiscale richiesti o se la qualità del lavoro non corrisponde ai requisiti richiesti. *

Art. 59a * 6. Tenuta dei dati dei registri e notifica (art. 171 cpv. 2 lett. b LIG)

Per la tenuta corretta dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d LIG, i comuni ricevono un'indennità pari all'1,5 per cento delle imposte cantonali riscosse.

L'Amministrazione cantonale delle imposte può ridurre o eliminare l'indennità se la qualità dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte non corrisponde ai requisiti richiesti.

4.6. Indennizzo del cantone

Art. 60 1. Imposte sul reddito e sulla sostanza

Per la tassazione, effettuata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, dell'imposta sul reddito e sulla sostanza non si richiede ai comuni alcun indennizzo.

Per la tassazione delle persone fisiche tassate secondo il dispendio i comuni pagano 150 franchi per ogni caso.

Per la scansione e l'archiviazione elettronica degli atti fiscali da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte i comuni versano un indennizzo pari a 2 franchi per ciascun contribuente. *

Art. 61 2. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 30 cpv. 1 LImpCC)

I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione e la riscossione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso di 90 franchi.

La forfettaria per caso deve essere pagata anche in caso di una tassazione zero e di una sostituzione di beni.

Un pagamento degli arretrati ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LIG[26] non da diritto a un indennizzo.

Art. 61a * 3. Imposta alla fonte (art. 165a cpv. 1 lett. f LIG)

L'Amministrazione cantonale delle imposte riceve dai comuni un'indennità pari al 2,5 per cento della quota comunale riscossa.

Le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con il 4 per cento delle quote delle chiese riscosse.

Art. 61b * 4. Imposta sugli utili, sul capitale e di culto (art. 165a cpv. 1 lett. d ed e LIG)

Per la tassazione, la riscossione e il conteggio dell'imposta sugli utili e sul capitale per i comuni nonché dell'imposta di culto, l'Amministrazione cantonale delle imposte riscuote una tassa pari al 2 per cento delle imposte riscosse.

5. Imposta preventiva, computo di imposte alla fonte estere, rimborso e computo della trattenuta supplementare d'imposta USA[27] *

Art. 62 1. Rimborso a) Domanda

La domanda di rimborso sull'elenco dei titoli, rispettivamente sul rispettivo modulo deve essere inoltrata contemporaneamente alla dichiarazione d'imposta.

Art. 63 b) Decisione

L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le domande di rimborso ad essa pervenute, analizza i fatti, adotta tutte le misure necessarie per il calcolo corretto del diritto di rimborso e prende una decisione.

Nel caso dell'imposta preventiva, l'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non deve essere motivata e non è impugnabile.

Art. 64 2. Rimborso o computo (art. 72 LIG)

Il rimborso delle imposte alla fonte estere computabili nonché della trattenuta supplementare d'imposta USA avviene secondo le regole per l'imposta preventiva (art. 72 LIG). *

Art. 65 3. Addebito al Cantone e ai comuni

L'importo delle imposte alla fonte estere computabili secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere[28] viene ripartito tra le singole sovranità fiscali o i singoli beneficiari delle imposte. *

L'importo da addebitare alla Confederazione viene ridotto della quota cantonale all'imposta federale diretta. Questa riduzione è a carico del Cantone. *

6. 6. … *

7. Disposizioni finali

Art. 69 1. Diritto transitorio a) In generale *

Per i casi del periodo fiscale 2007, nonché dei periodi fiscali precedenti, si applicano le disposizioni di diritto sostanziale delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte del 13 febbraio 2001.

Art. 69a * b) Imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare (art. 6 cpv. 4 LImpCC)

La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare la cui fattispecie causante l'imposizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2009 avvengono da parte del comune competente. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Art. 69b * c) Imposta sugli immobili (art. 19 cpv. 1 LImpCC)

La tassazione dell'imposta sugli immobili del periodo fiscale 2008 e dei periodi fiscali precedenti avviene per le persone giuridiche da parte del comune, per le persone fisiche da parte dell'autorità che secondo la legge fiscale è competente per le imposte dirette.

Art. 69c * d) Correzione della tariffa (art. 191a LIG)

Entro il 31 marzo 2021 i contribuenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a LIG, nonché i quasi residenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b LIG possono presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte per l'anno fiscale 2020, per quanto non sia applicata alcuna aliquota fissa d'imposta. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, si possono far valere deduzioni connesse al reddito, spese professionali aumentate, spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese spese di riqualificazione, interessi passivi, contributi di mantenimento, contributi alla previdenza vincolata, spese per malattia e infortunio, spese per invalidità, nonché spese per la custodia dei figli.

Non viene eseguita alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una tassazione ordinaria ulteriore.

Per il resto, per la procedura l'articolo 42 fa stato per analogia.

Art. 70 2. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive vengono abrogate le disposizioni esecutive del 13 febbraio 2001[29] fatto salvo l'articolo 69.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.11.2007 01.01.2008 atto normativo prima versione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 24 modifica titolo -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 51 cpv. 1 modifica -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 52 cpv. 1, b) abrogazione -
22.12.2009 01.01.2010 Titolo 6. abrogazione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 66 abrogazione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 67 abrogazione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 68 abrogazione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 69 modifica titolo -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 69a introduzione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 69b introduzione -
01.03.2011 01.01.2011 Art. 4 abrogazione -
01.03.2011 01.01.2011 Art. 24a abrogazione -
01.03.2011 01.01.2011 Art. 31 cpv. 4 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 18 revisione totale -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 31 cpv. 1 modifica -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 31 cpv. 3 abrogazione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 48 modifica titolo -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 48a introduzione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 49a introduzione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 49b introduzione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 50 modifica titolo -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 51 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 10 revisione totale -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 20 abrogazione -
15.10.2013 01.01.2014 Titolo 3.1. modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 25 cpv. 1 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 25 cpv. 2 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 25 cpv. 3 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 25 cpv. 4 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Titolo 3.2. introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 28 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 29 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 30 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 31 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Titolo 3.3. modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Titolo 3.4. modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 40 revisione totale -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 41 cpv. 1, b) modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 41 cpv. 1, c) abrogazione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 41 cpv. 3 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 41 cpv. 4 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 41 cpv. 5 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 42 revisione totale -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 43 cpv. 2 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 cpv. 1 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 cpv. 2 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 cpv. 3 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 cpv. 4 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45 cpv. 5 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45a introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 45b introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 46 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 52 modifica titolo -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 52 cpv. 1, a) modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 52 cpv. 2 abrogazione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 54 cpv. 1 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 55 cpv. 1 modifica -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 59 cpv. 4 introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 59a introduzione -
15.10.2013 01.01.2014 Art. 61a introduzione -
23.09.2014 01.01.2016 Art. 2a introduzione 2014-019
15.02.2016 01.01.2016 Art. 10a introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 11 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 11a introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 12 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 15 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 16 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 18 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 19 modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 19 cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 27 cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 27 cpv. 1, a) modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 45 cpv. 5 abrogazione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 45a modifica titolo 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 46a introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 48a cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 48a cpv. 2 abrogazione 2016-002
15.02.2016 01.07.2016 Art. 50 cpv. 2 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 53 cpv. 1, c) modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 53 cpv. 1, d) introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 54 cpv. 2 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 56 cpv. 1, a) modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 56 cpv. 1, b) modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 57 cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 57 cpv. 2 abrogazione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 58 cpv. 1 modifica 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 60 cpv. 3 introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Art. 61b introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Allegato 1 introduzione 2016-002
15.02.2016 01.01.2016 Allegato 2 introduzione 2016-002
26.09.2017 01.01.2018 Art. 51 cpv. 2 modifica 2017-035
11.12.2018 01.01.2019 Art. 1a introduzione 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 2 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 10b introduzione 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 11 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 11a modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 12 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 15 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 16 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 18 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 19 modifica titolo 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 23a introduzione 2018-019
11.12.2018 01.01.2019 Art. 24 modifica titolo 2018-019
17.03.2020 01.01.2020 ingresso modifica 2020-010
17.03.2020 01.01.2020 Titolo 5. modifica 2020-010
17.03.2020 01.01.2020 Art. 64 cpv. 1 modifica 2020-010
17.03.2020 01.01.2020 Art. 65 cpv. 1 modifica 2020-010
17.03.2020 01.01.2020 Art. 65 cpv. 2 introduzione 2020-010
09.02.2021 01.01.2021 Art. 1a abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 2 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 2a modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 23a abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 24 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Titolo 3. modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Titolo 3.1. modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, d) abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, e) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, f) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, fbis) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, k) abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, l) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1, m) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 1bis introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 2 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 3 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 25 cpv. 4 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 2 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 3 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 4 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 5 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 6 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 26 cpv. 7 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 27 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 27a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 27b introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 cpv. 2 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 cpv. 3 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 cpv. 4 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28 cpv. 5 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 28b introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 cpv. 1, a) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 cpv. 1, b) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 cpv. 2 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29 cpv. 3 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 29a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 30 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 31 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Titolo 3.3. modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 33 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 33a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 33b introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34 cpv. 1, a) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34 cpv. 1, b) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34 cpv. 2 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 34a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 35 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 35 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 35 cpv. 2 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 36 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 36 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 36 cpv. 2 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 36 cpv. 2, a) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 36 cpv. 2, b) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 37 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 37 cpv. 1, a) modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 38 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 41 cpv. 3 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 41 cpv. 4 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 41 cpv. 5 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 41a introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 41b introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 42 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 42 cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 42 cpv. 1, a) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 42 cpv. 1, b) introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 42 cpv. 2 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 43 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 43 cpv. 5 introduzione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 44 modifica titolo 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 45 cpv. 3 abrogazione 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 45b cpv. 1 modifica 2021-008
09.02.2021 01.01.2021 Art. 69c introduzione 2021-008
21.12.2021 01.07.2021 Art. 10c introduzione 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 11 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 11a modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 12 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 14a introduzione 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 15 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 16 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 18 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 19 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 23b introduzione 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 24 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 46a modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 47 modifica titolo 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 47 cpv. 1 modifica 2021-053
21.12.2021 01.01.2022 Art. 47a introduzione 2021-053
11.10.2022 01.01.2024 Art. 10 cpv. 1 modifica 2022-034
29.11.2022 01.01.2023 Art. 4a introduzione 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 5 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 10 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 10a modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 10b modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 10c modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 11 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 11a modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 12 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 14a modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 15 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 16 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 18 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 19 modifica titolo 2022-040
29.11.2022 01.01.2023 Art. 24b introduzione 2022-040
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, f) abrogazione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, m) modifica 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, n) introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, o) introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, p) introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, q) introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1, r) introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1ter introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 25 cpv. 2 modifica 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 33a cpv. 3 introduzione 2023-036
12.12.2023 01.01.2024 Art. 33b cpv. 3 introduzione 2023-036
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, a) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, b) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, c) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, d) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, e) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, f) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, g) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, h) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, i) modifica 2024-002
23.01.2024 01.01.2024 Art. 25 cpv. 1bis, j) modifica 2024-002
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1 modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1, a) introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1, b) introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1, c) introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 1b introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 2 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 2a modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 24c introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, a) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, b) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, c) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, d) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, e) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, f) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, g) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, h) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, i) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 25 cpv. 1bis, j) modifica 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 26 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 27a modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 27b modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 41abis introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 41b modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 42 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 43 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 44 modifica titolo 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 48b introduzione 2025-025
18.02.2025 01.01.2025 Art. 48c introduzione 2025-025
17.02.2026 01.01.2026 Art. 4a abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 10b abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 10c abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 14a abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 23b abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 24b abrogazione 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, b) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, c) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, d) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, e) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, f) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, g) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, h) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, i) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis, j) modifica 2026-003
17.02.2026 01.01.2026 Allegato 1 contenuto modificato 2026-003

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.11.2007 01.01.2008 prima versione -
ingresso 17.03.2020 01.01.2020 modifica 2020-010
Art. 1 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 1 cpv. 1 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 1 cpv. 1, a) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 1 cpv. 1, b) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 1 cpv. 1, c) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 1a 11.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-019
Art. 1a 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 1b 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 2 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 2 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 2 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 2a 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-019
Art. 2a 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 2a 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 4 01.03.2011 01.01.2011 abrogazione -
Art. 4a 29.11.2022 01.01.2023 introduzione 2022-040
Art. 4a 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Art. 5 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 10 15.10.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 10 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 10 cpv. 1 11.10.2022 01.01.2024 modifica 2022-034
Art. 10a 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Art. 10a 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 10b 11.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-019
Art. 10b 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 10b 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Art. 10c 21.12.2021 01.07.2021 introduzione 2021-053
Art. 10c 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 10c 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Art. 11 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 11 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 11 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 11 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 11a 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Art. 11a 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 11a 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 11a 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 12 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 12 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 12 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 12 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 14a 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-053
Art. 14a 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 14a 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Art. 15 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 15 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 15 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 15 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 16 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 16 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 16 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 16 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 18 18.12.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 18 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 18 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 18 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 18 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 19 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 19 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 19 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 19 29.11.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-040
Art. 19 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 20 15.10.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 23a 11.12.2018 01.01.2019 introduzione 2018-019
Art. 23a 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 23b 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-053
Art. 23b 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Art. 24 22.12.2009 01.01.2010 modifica titolo -
Art. 24 11.12.2018 01.01.2019 modifica titolo 2018-019
Art. 24 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 24 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 24a 01.03.2011 01.01.2011 abrogazione -
Art. 24b 29.11.2022 01.01.2023 introduzione 2022-040
Art. 24b 17.02.2026 01.01.2026 abrogazione 2026-003
Titolo 3. 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Titolo 3.1. 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Titolo 3.1. 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 24c 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 25 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 25 cpv. 1 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 25 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 1, d) 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 25 cpv. 1, e) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 1, f) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 1, f) 12.12.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-036
Art. 25 cpv. 1, fbis) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 25 cpv. 1, k) 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 25 cpv. 1, l) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 1, m) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 25 cpv. 1, m) 12.12.2023 01.01.2024 modifica 2023-036
Art. 25 cpv. 1, n) 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 1, o) 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 1, p) 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 1, q) 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 1, r) 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 1bis 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 25 cpv. 1bis, a) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, a) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, b) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, b) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, b) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, c) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, c) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, c) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, d) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, d) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, d) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, e) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, e) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, e) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, f) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, f) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, f) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, g) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, g) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, g) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, h) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, h) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, h) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, i) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, i) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, i) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1bis, j) 23.01.2024 01.01.2024 modifica 2024-002
Art. 25 cpv. 1bis, j) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-025
Art. 25 cpv. 1bis, j) 17.02.2026 01.01.2026 modifica 2026-003
Art. 25 cpv. 1ter 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 25 cpv. 2 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 25 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 2 12.12.2023 01.01.2024 modifica 2023-036
Art. 25 cpv. 3 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 25 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 25 cpv. 4 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 25 cpv. 4 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 26 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 26 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 26 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 26 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 26 cpv. 4 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 26 cpv. 5 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 26 cpv. 6 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 26 cpv. 7 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 27 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 27 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 27 cpv. 1, a) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 27a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 27a 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 27b 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 27b 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Titolo 3.2. 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 28 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 28 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 28 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 28 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 28 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 28 cpv. 4 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 28 cpv. 5 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 28a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 28b 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 29 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 29 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 29 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 29 cpv. 1, a) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 29 cpv. 1, b) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 29 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 29 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 29a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 30 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 30 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 31 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 31 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 31 cpv. 1 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 31 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 31 cpv. 3 18.12.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 31 cpv. 4 01.03.2011 01.01.2011 modifica -
Titolo 3.3. 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Titolo 3.3. 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 33 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 33a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 33a cpv. 3 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 33b 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 33b cpv. 3 12.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-036
Art. 34 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 34 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 34 cpv. 1, a) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 34 cpv. 1, b) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 34 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 34a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 35 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 35 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 35 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 36 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 36 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 36 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 36 cpv. 2, a) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 36 cpv. 2, b) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 37 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 37 cpv. 1, a) 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Titolo 3.4. 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 38 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 40 15.10.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 41 cpv. 1, b) 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 41 cpv. 1, c) 15.10.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 41 cpv. 3 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 41 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 41 cpv. 4 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 41 cpv. 4 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 41 cpv. 5 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 41 cpv. 5 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 41a 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 41abis 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 41b 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 41b 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 42 15.10.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 42 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 42 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 42 cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 42 cpv. 1, a) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 42 cpv. 1, b) 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 42 cpv. 2 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 43 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 43 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 43 cpv. 2 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 43 cpv. 5 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Art. 44 09.02.2021 01.01.2021 modifica titolo 2021-008
Art. 44 18.02.2025 01.01.2025 modifica titolo 2025-025
Art. 45 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 45 cpv. 1 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 45 cpv. 2 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 45 cpv. 3 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 45 cpv. 3 09.02.2021 01.01.2021 abrogazione 2021-008
Art. 45 cpv. 4 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 45 cpv. 5 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 45 cpv. 5 15.02.2016 01.01.2016 abrogazione 2016-002
Art. 45a 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 45a 15.02.2016 01.01.2016 modifica titolo 2016-002
Art. 45b 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 45b cpv. 1 09.02.2021 01.01.2021 modifica 2021-008
Art. 46 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 46a 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Art. 46a 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 47 21.12.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-053
Art. 47 cpv. 1 21.12.2021 01.01.2022 modifica 2021-053
Art. 47a 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-053
Art. 48 18.12.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 48a 18.12.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 48a cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 48a cpv. 2 15.02.2016 01.01.2016 abrogazione 2016-002
Art. 48b 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 48c 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-025
Art. 49a 18.12.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 49b 18.12.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 50 18.12.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 50 cpv. 2 15.02.2016 01.07.2016 modifica 2016-002
Art. 51 18.12.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 51 cpv. 1 22.12.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 51 cpv. 2 26.09.2017 01.01.2018 modifica 2017-035
Art. 52 15.10.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 52 cpv. 1, a) 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 52 cpv. 1, b) 22.12.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 52 cpv. 2 15.10.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 53 cpv. 1, c) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 53 cpv. 1, d) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Art. 54 cpv. 1 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 54 cpv. 2 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 55 cpv. 1 15.10.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 56 cpv. 1, a) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 56 cpv. 1, b) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 57 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 57 cpv. 2 15.02.2016 01.01.2016 abrogazione 2016-002
Art. 58 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-002
Art. 59 cpv. 4 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 59a 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 60 cpv. 3 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Art. 61a 15.10.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 61b 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Titolo 5. 17.03.2020 01.01.2020 modifica 2020-010
Art. 64 cpv. 1 17.03.2020 01.01.2020 modifica 2020-010
Art. 65 cpv. 1 17.03.2020 01.01.2020 modifica 2020-010
Art. 65 cpv. 2 17.03.2020 01.01.2020 introduzione 2020-010
Titolo 6. 22.12.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 66 22.12.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 67 22.12.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 68 22.12.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 69 22.12.2009 01.01.2010 modifica titolo -
Art. 69a 22.12.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 69b 22.12.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 69c 09.02.2021 01.01.2021 introduzione 2021-008
Allegato 1 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002
Allegato 1 17.02.2026 01.01.2026 contenuto modificato 2026-003
Allegato 2 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-002