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720.275

Accordo di reciprocità fra il Cantone del Vallese e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni

Preambolo

720.275 Accordo di reciprocità fra il Cantone del Vallese e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni (del 21 agosto 1978) approvato dal Governo il 21 agosto 1978 approvato dal Consiglio di Stato del Cantone del Vallese il 14 giugno 1978 Tra il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese e il Governo del Cantone dei Grigioni in base – all'articolo 112 lettera d della legge sulle imposte del Cantone del Vallese del 10 marzo 1976 e – all'articolo 88 e 92 capoverso 3 della legge sulle imposte per il Can- tone dei Grigioni del 21 giugno 1964 1) è stato concluso il seguente accordo circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza: 1. Il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese e il Governo del Can- tone dei Grigioni dichiarano di esentare reciprocamente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni versamenti effettuati a favore del Cantone e dei suoi istituti, dei circoli e comuni e dei loro istituti, non- ché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica o di beneficenza. 2. L'esenzione si riferisce per il Cantone del Vallese alle imposte sulle successioni e sulle donazioni riscosse dal Cantone, per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle dona- zioni ed eventuali imposte comunali sulle successioni e sulle dona- zioni dei comuni politici menzionati nell'allegato a questa dichiara- zione. 2) 3. 1 Il presente accordo entra in vigore dopo la ratifica da parte di en- trambi i governi. L'esenzione si applica anche a tutti i casi pendenti. 2 Riguardo a contribuenti soggetti all'imposta in comuni grigionesi che non hanno finora aderito al presente accordo, l'esenzione viene concessa soltanto per le successioni e le donazioni devolute dopo l'adesione del comune. 1) Ora art. 113 cpv. 2 LIG, CSC 720.000 2) Tutti i comuni del Cantone dei Grigioni hanno aderito al presente accordo 1.7.2008 1

720.275 Accordo concernente le imposte sulle successioni e sulle donazioni 2 1.7.2008 4. I governi di entrambi i Cantoni possono denunciare in ogni momento il presente accordo osservando un termine di sei mesi.