Lexipedia

720.290

Accordo di reciprocità fra il Cantone di Uri e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni

Preambolo

Accordo di reciprocità fra il Cantone di Uri e il

Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte

sulle successioni e sulle donazioni

approvato dal Governo grigionese il 13 dicembre 1994

approvato dal Consiglio di Stato del Cantone di Uri il 19 dicembre 1994

Il Governo del Cantone dei Grigioni e il Consiglio di Stato del Cantone di

Uri convengono:

Art. 1

Il Cantone dei Grigioni e il Cantone di Uri osservano la reciprocità nell'ambito dell'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 2

L'esenzione reciproca concerne:

  1. il Cantone e i suoi istituti;
  2. i circoli, i comuni politici e i comuni patriziali nonché i loro istituti;
  3. le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali nonché i loro istituti;
  4. le altre persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica, per l'utile e il capitale che sono destinati esclusivamente ed irrevocabilmente a questi scopi.

Art. 3

L'esenzione si riferisce per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle donazioni ed eventuali imposte comunali sulle successioni e sulle donazioni dei comuni menzionati nell'allegato, per il Cantone di Uri alle proprie imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 4

Le autorità dei due Cantoni s'impegnano a comunicarsi reciprocamente se una modifica della legge sulle imposte in uno dei due Cantoni crea un nuovo diritto o se per altri motivi le premesse materiali o formali, sulle quali è costituito il presente accordo di reciprocità, subiscono modifiche essenziali.

.290 Accordo concernente le imposte sulle successioni e sulle donazioni

Art. 5

Entrambi i Cantoni possono recedere in ogni momento dal presente accordo di reciprocità, osservando un termine di sei mesi.

Art. 6

Il presente accordo di reciprocità entra in vigore il giorno della ratifica da parte dei due Governi. L'esenzione si applica alle successioni, ai legati e alle donazioni devolute dopo questo momento.

In relazione a contribuenti soggetti all'imposta in comuni grigionesi che non hanno finora aderito all'accordo di reciprocità1) , l'esenzione viene concessa soltanto per le successioni, i legati e le donazioni devolute dopo l'adesione del comune.