La CIC comunica alle parti l'apertura della procedura formale di media- zione. Procedura formale di mediazione
I membri della CIC designano una persona che assume la veste di presi- dente nella procedura di mediazione. Se non si accordano entro un mese su una proposta comune o se la persona designata viene ricusata da una delle parti, il/la presidente del Tribunale federale è invitato/a a designare il/la presidente nella procedura di mediazione.
L'apertura delle procedura formale di mediazione è notificata alla Cancelleria federale, con la menzione dell'oggetto della contestazione. Se la lite tocca gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può designare una persona che partecipa alla procedura di mediazione con lo statuto di osservatore.
Le parti possono esporre e documentare le proprie ragioni in un allegato scritto indirizzato alla CIC e possono esprimersi oralmente davanti alla stessa commissione. Di questa udienza viene tenuto un verbale.
Il risultato delle procedura formale di mediazione è consegnato in un atto allestito dalla CIC all'attenzione delle parti. Questo documento deve anche regolare la ripartizione delle spese processuali.
Le parti si impegnano a proporre un'eventuale azione davanti al Tribu- nale federale entro sei mesi dalla comunicazione del fallimento della procedura di mediazione.
Esse si impegnano inoltre a versare agli atti i documenti della procedura di conciliazione.
- Disposizioni finali