Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.
La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:
- legge sull'aiuto agli indigenti;
- ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento;
- articolo 63a della legge d'introduzione al Codice civile svizzero.
Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.
Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:
- fino al 3 per cento del potenziale di risorse: 0 per cento;
- dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse: 20 per cento;
- dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse: 40 per cento;
- dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse: 60 per cento;
- dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse: 80 per cento;
- dal 9 per cento del potenziale di risorse: 100 per cento.
Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.
Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.
I comuni sono tenuti a rimborsare contributi ingiustificati. Il rimborso deve essere richiesto entro tre anni dalla decisione ordinaria in merito alla perequazione degli oneri in ambito sociale. *