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730.200

Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni

(Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)

del 05.12.2013 (stato 01.01.2022)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 96 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013[3],

decide:

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la perequazione finanziaria per i comuni. Essa comprende la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici, la perequazione degli oneri in ambito sociale, nonché la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali.

Essa disciplina inoltre:

  1. i contributi per la promozione di aggregazioni di comuni;
  2. l'esecuzione e l'analisi dell'efficacia della perequazione finanziaria.

Art. 2 Obiettivi

La perequazione finanziaria mira a:

  1. rafforzare l'indipendenza finanziaria dei comuni;
  2. ridurre le disparità tra i comuni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;
  3. garantire ai comuni una dotazione di base di risorse finanziarie;
  4. attenuare gli oneri finanziari eccessivi dei comuni dovuti alla loro struttura d'insediamento, topografia e quota di allievi o dovuti all'aiuto sociale materiale;
  5. evitare casi di rigore dovuti a oneri straordinari di singoli comuni.

2. Perequazione delle risorse

Art. 3 Principi

La perequazione delle risorse coinvolge tutti i comuni e si concentra sulla riduzione delle differenze nella dotazione di mezzi. Essa garantisce ai comuni un importo di base di risorse finanziarie di cui disporre liberamente.

La capacità economica del comune viene calcolata in base al potenziale di risorse per persona determinante (risorse determinanti) e presentata sotto forma di un indice delle risorse.

Il numero di persone determinanti si basa sulla popolazione residente permanente secondo la Statistica della popolazione della Confederazione (STATPOP), nonché sul totale dei contribuenti secondo i dati fiscali dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Se il totale dei contribuenti supera il numero di abitanti della popolazione residente permanente, il 20 per cento della parte eccedente viene aggiunto alle persone determinanti.

Art. 4 Potenziale di risorse

Il potenziale di risorse di un comune corrisponde alle sue risorse utilizzabili fiscalmente, nonché ai suoi ricavi da canoni d'acqua.

Esso è calcolato sulla base:

  1. delle imposte sul reddito e sulla sostanza incluse le imposte sul plusvalore da liquidazione e sul dispendio delle persone fisiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento nonché delle imposte alla fonte secondo il tasso fiscale stabilito dal Gran Consiglio;
  2. delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo il tasso fiscale stabilito dal Gran Consiglio;
  3. dei valori fiscali degli immobili al massimo all'1,5 per mille; nonché
  4. dei canoni d'acqua netti, compresi gli indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche.

La media del potenziale di risorse per persona determinante di tutti i comuni corrisponde al valore dell'indice di 100 punti. I comuni con un valore dell'indice superiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente forti. I comuni con un valore dell'indice inferiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente deboli.

Se un comune finanziariamente debole riceve ogni anno ricavi da concessioni ricorrenti pari a oltre il 50 per cento del potenziale di risorse, questi ricavi vengono considerati fino a un valore dell'indice di 100 punti.

Il calcolo del potenziale di risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti.

Art. 5 Finanziamento

La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti.

I comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo compreso tra il 15 e il 20 per cento della quota alle proprie risorse determinanti che supera la media per persona determinante di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). Per le risorse che superano il valore dell'indice di 200 punti, l'aliquota contributiva viene aumentata come segue:

  1. fino al valore dell'indice di 250 punti: + 5 punti percentuali;
  2. fino al valore dell'indice di 300 punti: + 10 punti percentuali;
  3. a partire dal valore dell'indice di 300 punti: + 15 punti percentuali.

Il Cantone versa la differenza tra il volume complessivo necessario alla perequazione delle risorse e il contributo dei comuni finanziariamente forti.

Art. 6 Dotazione

Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione.

Il contributo per persona determinante aumenta progressivamente con l'aumento della differenza tra il proprio potenziale di risorse e quello secondo la media cantonale. Ciò non deve modificare la graduatoria dei comuni. È fatta salva la dotazione minima conformemente al capoverso 3.

Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il 65 per cento della media cantonale.

3. Compensazione degli oneri

Art. 7 Perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici

Il Cantone concede una perequazione ai comuni gravati eccessivamente in seguito alla loro struttura d'insediamento, alla loro situazione geotopografica, nonché alla loro quota di allievi.

La perequazione viene calcolata secondo i tre seguenti parametri:

  1. numero di abitanti in insediamenti sparsi e densità della popolazione in base alla superficie produttiva per abitante (struttura d'insediamento);
  2. lunghezza delle strade comunali e delle strade cantonali all'interno dell'abitato per abitante ponderata secondo categorie di costi (lunghezza delle strade);
  3. numero di allievi per abitante (quota di allievi).

I parametri vengono convertiti ciascuno in un indice e posti su di una base paragonabile. L'indice globale corrisponde alla media aritmetica dei tre parametri.

La distribuzione dei mezzi tra i comuni avviene in considerazione di una quota di al massimo il 10 per cento del potenziale di risorse conformemente all'articolo 4.

… *

Per comuni che si aggregano il Governo può garantire contributi di perequazione al livello attuale per un periodo transitorio di al massimo 10 anni.

Art. 8 Compensazione degli oneri in ambito sociale

Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.

La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

  1. legge sull'aiuto agli indigenti[4];
  2. ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento[5];
  3. articolo 63a della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[6].

Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.

Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:

  1. fino al 3 per cento del potenziale di risorse: 0 per cento;
  2. dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse: 20 per cento;
  3. dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse: 40 per cento;
  4. dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse: 60 per cento;
  5. dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse: 80 per cento;
  6. dal 9 per cento del potenziale di risorse: 100 per cento.

Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.

Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.

I comuni sono tenuti a rimborsare contributi ingiustificati. Il rimborso deve essere richiesto entro tre anni dalla decisione ordinaria in merito alla perequazione degli oneri in ambito sociale. *

Art. 9 Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali

Il Governo può concedere un contributo speciale a un comune se esso dimostra che, a causa di condizioni o avvenimenti straordinari, è gravato in modo eccessivo. Il contributo di compensazione presuppone che l'aggravio non possa venire influenzato dal comune, che non venga considerato nella compensazione degli oneri e che non possa venire compensato con riduzioni degli oneri.

Un onere speciale è dato se sono cumulativamente soddisfatte le fattispecie seguenti:

  1. l'onere netto pro capite nella corrispondente categoria di uscite è eccessivo rispetto all'aggravio medio di tutti i comuni;
  2. l'aggravio straordinario supera il 5 per cento del proprio potenziale di risorse;
  3. l'onere eccessivo conformemente alle lettere a e b porta a un disturbo a lungo termine della gestione finanziaria.

Il comune deve sfruttare in misura ragionevole le sue possibilità di autoaiuto. Vi rientrano in particolare misure volte allo sfruttamento del potenziale di reddito, alla limitazione delle uscite e all'adeguamento strutturale, la riscossione di un tasso fiscale di almeno il 100 per cento dell'imposta cantonale semplice, nonché la riscossione di tasse causali ad aliquote in grado di coprire i costi a lungo termine.

4. Raccolta, dotazione e distribuzione dei mezzi

Art. 10 Finanziamento speciale perequazione finanziaria

Per finanziare ed eseguire la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, nonché i contributi per la promozione delle aggregazioni di comuni viene tenuto un finanziamento speciale conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria[7].

Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al 150 e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.

In caso di sostanza mancante del finanziamento speciale, anticipi da mezzi statali generali sono ammessi solo temporaneamente e al massimo per l'ammontare dell'ultima attribuzione di mezzi.

Art. 11 Dotazione dei mezzi

Il Gran Consiglio stabilisce annualmente nel quadro del preventivo le cifre seguenti:

  1. l'aliquota di contribuzione per il finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2;
  2. la percentuale per la dotazione minima dei comuni finanziariamente deboli conformemente all'articolo 6 capoverso 3;
  3. il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il 70 e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;
  4. il volume complessivo per la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali conformemente all'articolo 9.

Art. 12 Distribuzione dei mezzi

Il Governo stabilisce la distribuzione dei contributi tra i comuni per la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici e la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali. La sua decisione è definitiva.

I calcoli si fondano sui parametri più recenti a disposizione.

I contributi della perequazione delle risorse nonché della perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici vengono versati ai comuni senza vincolo di destinazione. *

Art. 13 Versamenti rateali

Il Cantone versa ai comuni i contributi per la perequazione delle risorse e per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici in giugno e in dicembre in due rate di pari importo. *

Anche i comuni finanziariamente forti devono versare i loro contributi alla perequazione delle risorse in giugno e in dicembre con due rate di pari importo.

Art. 14 Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

I contributi promozionali possono venire versati anche a progetti e studi.

Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

Il Gran Consiglio decide di propria competenza i crediti necessari.

5. Prescrizioni esecutive

Art. 15 Obbligo di collaborazione

I servizi cantonali e i comuni partecipano alla preparazione dei dati di base necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15a * Calcoli errati

Un calcolo errato della perequazione delle risorse nonché della perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici viene corretto a posteriori soltanto se per più di un decimo dei comuni viene accertato uno scostamento superiore all'uno per cento dei corrispondenti contributi.

Vengono corretti soltanto i calcoli che risultano errati entro sei mesi dalla decisione formale dei calcoli.

Art. 16 Analisi dell'efficacia

Il Governo esegue periodicamente una verifica completa dell'esecuzione e dell'efficacia della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché dello sviluppo delle aggregazioni di comuni.

Esso informa il Gran Consiglio in forma adeguata in merito ai risultati e, se necessario, chiede delle misure per migliorare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

6. Disposizioni finali

Art. 23 6. Impegni contributivi in sospeso

Se la riforma PF abroga la base giuridica per i sussidi agli investimenti a favore di comuni, i contributi vengono garantiti e versati solo per i progetti per i quali una domanda di sussidio corrispondente alle direttive dell'Ufficio è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali i conteggi degli investimenti realizzati saranno presentati al più tardi entro la fine del 2019. Diritti derivanti da garanzie di sussidio per opere pubbliche in relazione ad aggregazioni di comuni vengono indennizzati senza limitazioni.

Art. 24 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[9] della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2, al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

Egress

2014-031

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.12.2013 01.01.2016 atto normativo prima versione 2014-031
19.10.2020 01.03.2021 Art. 1 cpv. 2, b) modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 1 cpv. 2, c) abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 4 cpv. 2, a) modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 4 cpv. 2, b) modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 4 cpv. 2, c) abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 4 cpv. 2, d) modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 4 cpv. 2, e) modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 7 cpv. 5 abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 8 cpv. 7 introduzione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 12 cpv. 3 modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 13 cpv. 1 modifica 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 15a introduzione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 18 abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 19 abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 20 abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 21 abrogazione 2021-005
19.10.2020 01.03.2021 Art. 22 abrogazione 2021-005
18.02.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, b) modifica 2021-021
18.02.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, c) introduzione 2021-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.12.2013 01.01.2016 prima versione 2014-031
Art. 1 cpv. 2, b) 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 1 cpv. 2, c) 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 4 cpv. 2, a) 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 4 cpv. 2, b) 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 4 cpv. 2, c) 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 4 cpv. 2, d) 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 4 cpv. 2, e) 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 7 cpv. 5 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 8 cpv. 2, b) 18.02.2021 01.01.2022 modifica 2021-021
Art. 8 cpv. 2, c) 18.02.2021 01.01.2022 introduzione 2021-021
Art. 8 cpv. 7 19.10.2020 01.03.2021 introduzione 2021-005
Art. 12 cpv. 3 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 13 cpv. 1 19.10.2020 01.03.2021 modifica 2021-005
Art. 15a 19.10.2020 01.03.2021 introduzione 2021-005
Art. 18 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 19 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 20 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 21 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005
Art. 22 19.10.2020 01.03.2021 abrogazione 2021-005