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730.220

Ordinanza sulla perequazione finanziaria

(OPF)

del 30.06.2015 (stato 01.03.2021)

Preambolo

emanata dal Governo il 30 giugno 2015

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

L'Ufficio per i comuni (Ufficio) è competente per l'esecuzione della perequazione finanziaria, per quanto non sia stata stabilita una competenza particolare.

I servizi che gestiscono dati relativi alla perequazione finanziaria provvedono affinché i dati necessari vengano messi a disposizione in maniera tempestiva e affinché tali informazioni siano complete e corrette.

Art. 2 Compiti dell'Ufficio

L'Ufficio coordina i lavori con i servizi che gestiscono dati relativi alla perequazione finanziaria. Elabora le basi decisionali per il Dipartimento e per il Governo.

Esso procede al versamento dei contributi. Sono esclusi i contributi della perequazione degli oneri in ambito sociale. Fattura ai comuni finanziariamente forti i contributi di finanziamento per la perequazione delle risorse. *

Esso verifica l'efficacia della perequazione finanziaria e redige il rapporto sull'efficacia. Incarica i comuni di inoltrare i dati comunali necessari e informa questi ultimi in forma adeguata in merito al funzionamento e agli effetti della perequazione finanziaria.

Esso promuove aggregazioni di comuni e prepara decisioni per contributi promozionali.

Art. 3 Anni di perequazione e di calcolo

L'anno di perequazione è l'anno di esecuzione per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Nell'anno di perequazione vengono versati i contributi di dotazione per la perequazione delle risorse (PR) nonché i contributi per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG), mentre i contributi di finanziamento devono essere versati alla PR. I contributi per la perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) vengono versati l'anno successivo.

Gli anni di calcolo sono gli anni che fungono da base per il rilevamento dei dati. Le risorse determinanti si basano sulla media degli ultimi due anni disponibili, incluse le aggiunte. I dati determinanti alla data di riferimento si basano sull'ultimo rilevamento disponibile.

Nel caso di aggregazioni di comuni che entrano in vigore a gennaio di un anno di perequazione, le basi di calcolo dei comuni interessati vengono aggregate.

Art. 4 Scadenze

Il Governo stabilisce il potenziale di risorse, l'indice delle risorse, i contributi di finanziamento e di dotazione per la PR nonché i contributi per la PAG entro la fine di agosto dell'anno precedente l'anno di perequazione e li comunica ai comuni.

I contributi per la PR e per la PAG, la cui erogazione è di competenza dell'Ufficio, vengono versati in due rate di pari importo con scadenza il 20 giugno e il 20 dicembre. Se tale valuta dovesse cadere su un fine settimana, la scadenza si intende spostata al lunedì successivo. Di norma, le fatture per gli importi di finanziamento relativi alla PR devono essere recapitate ai comuni interessati due mesi prima della scadenza.

La domanda dei comuni relativa a un contributo dalla PAS deve essere presentata entro fine aprile dell'anno successivo all'anno di perequazione.

Art. 5 Diritto di presa in visione

Su richiesta, i comuni possono prendere completa visione delle basi di calcolo per loro determinanti.

Art. 6 Dati di base

Le seguenti basi statistiche sono prese a riferimento per la determinazione dei singoli parametri (fra parentesi: servizio competente per la fornitura dei dati):

  1. imposte sul reddito e sulla sostanza, imposte sugli utili di liquidazione e imposte sul dispendio delle persone fisiche nonché imposte alla fonte 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
  2. imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
  3. valori fiscali degli immobili con aliquota dell'1,5 per mille alla fine del secondo anno prima dell'anno di perequazione (Ufficio per le valutazioni immobiliari);
  4. canoni d'acqua 2 e 3 anni prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'energia e dei trasporti);
  5. indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche 2 e 3 anni prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'energia e dei trasporti);
  6. popolazione residente permanente secondo la statistica federale della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) alla fine del terzo anno prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'economia e del turismo);
  7. numero determinante di contribuenti alla fine del terzo anno prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
  8. numero di allievi della scuola dell'infanzia e della scuola popolare secondo la statistica federale degli allievi e del liceo inferiore suddivisi per luogo di domicilio e sede scolastica per l'ultimo anno scolastico concluso prima dell'anno di perequazione (Ufficio per la scuola popolare e lo sport);
  9. superficie complessiva al netto della superficie di corsi d'acqua e acque stagnanti e dell'ulteriore superficie non produttiva secondo la statistica della superficie dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio dell'economia e del turismo);
  10. statistica federale riguardo al numero di abitanti in insediamenti sparsi alla fine del terzo anno precedente l'anno di perequazione (Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione; centrale SIG);
  11. classificazione delle strade comunali secondo l'Ufficio federale di topografia (Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione; Centrale SIG);
  12. lunghezza della strada cantonale all'interno dell'abitato (Ufficio tecnico).

I dati devono essere rettificati in maniera tale da corrispondere ai parametri di riferimento definiti dalla perequazione finanziaria. Elementi non pertinenti devono essere eliminati, errori palesi devono essere corretti. Le relative rettifiche devono essere documentate in maniera tale da garantire che le modifiche siano comprensibili anche per terzi.

Sono determinanti gli ultimi dati disponibili alla fine di marzo.

I servizi che gestiscono dati per il calcolo del potenziale di risorse e la PAG forniscono all'Ufficio le informazioni necessarie per ciascun comune e in totale entro la fine di aprile.

Art. 7 Condizioni straordinarie

Nei casi in cui i dati di base portino a un risultato evidentemente iniquo, il Governo può, sentito il comune, procedere a delle correzioni. Queste ultime devono essere documentate in maniera opportuna. È necessario garantire la comprensibilità.

Art. 7a * Calcoli errati

Se le correzioni superano le soglie di rilevanza di cui all'articolo 15a della legge sulla perequazione finanziaria[2] il Governo emana un decreto corretto. Calcoli errati devono essere corretti senza indugio.

Le correzioni possono essere compensate con i contributi dell'anno successivo.

Art. 8 Divieto di compensazione

Le prestazioni risultanti dalla perequazione finanziaria non possono essere compensate fra loro, nemmeno con crediti derivanti da altro titolo giuridico. Fanno eccezione i valori corretti conformemente all'articolo 7a. *

2. Perequazione delle risorse (PR)

Art. 9 Calcolo dei contributi

I contributi di finanziamento relativi alla PR e i contributi di dotazione relativi alla PR vengono calcolati annualmente nell'anno precedente all'anno di perequazione in base alle aliquote da richiedere al Gran Consiglio.

Per i comuni con un indice delle risorse compreso tra 40 e 100 punti si procede a una perequazione con effetto progressivo. La tariffa per la progressione deve essere stabilita in modo tale che l'aliquota di perequazione aumenti gradualmente con un indice delle risorse in diminuzione.

3. Compensazione degli oneri

3.1. Perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG)

Art. 10 Parametri

Al fine di determinare gli oneri straordinari dovuti a struttura d'insediamento, superficie e topografia nonché quota degli allievi, tre parametri vengono utilizzati quali indicatori degli oneri.

Il parametro struttura d'insediamento rileva da una parte il numero di abitanti per comune che vivono in insediamenti sparsi con un massimo di 25, 50, 100 e 200 abitanti, d'altra parte la superficie produttiva per abitante. A entrambi gli indicatori viene attribuita la stessa ponderazione.

Il parametro lunghezza delle strade rileva per ciascun comune categorie di costi con costi standard per la conservazione del valore e per l'esercizio per chilometro e anno, con distinzione tra strade comunali, strade di quartiere e strade cantonali all'interno dell'abitato. Per ciascun comune vengono determinati i costi standard per abitante.

Il parametro quota degli allievi viene calcolato in base al numero di allievi della scuola popolare, inclusi gli allievi del liceo inferiore, per abitante.

Art. 11 Determinazione dei valori dell'indice

I parametri rilevanti ai fini della ripartizione di mezzi PAG vengono convertiti in indici in modo tale che il relativo indice per tutti i comuni sia pari a 100 punti.

I sottoindicatori vengono resi comparabili tramite una standardizzazione. Ai fini della standardizzazione, i valori dell'indice superiori a 200 punti vengono computati come segue:

  1. valori dell'indice da 200 a 300 punti 75 per cento;
  2. valori dell'indice da 300 a 400 punti 50 per cento;
  3. valori dell'indice da 400 a 500 punti 25 per cento;
  4. valori dell'indice oltre 500 punti 0 per cento.

L'indice complessivo corrisponde alla somma degli indici parziali dei tre sottoindici.

Art. 12 Calcolo del contributo

L'indice complessivo per comune costituisce il punto di partenza per la determinazione del contributo di perequazione. Risulta determinante il valore dell'indice che supera i 300 punti. L'eccedenza viene ponderata per il numero di abitanti. Ai fini della ripartizione dei mezzi PAG tra i comuni viene preso a riferimento un valore corrispondente al 10 per cento del potenziale di risorse moltiplicato per l'indice delle risorse di ciascun comune.

… *

Art. 13 PAG in caso di aggregazione di comuni

Se un'aggregazione di comuni comporta una perdita sostanziale di mezzi PAG, il Governo può concedere un contributo PAG per un periodo massimo pari a dieci anni, per quanto la perdita non sia stata indennizzata con il contributo promozionale versato una tantum. Il contributo annuale corrisponde al massimo all'importo complessivo per i comuni interessati dall'aggregazione nell'anno della garanzia del contributo. È fatto salvo il versamento di un importo superiore in seguito al nuovo calcolo ordinario.

3.2. Perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS)

Art. 14 Domanda

Un comune che richiede un contributo di perequazione presenta una domanda all'Ufficio cantonale del servizio sociale entro la fine di aprile dell'anno successivo.

Il comune è tenuto a fornire prova delle spese e dei ricavi determinanti nonché dell'ammontare del contributo di perequazione secondo quanto disposto dall'Ufficio cantonale del servizio sociale.

Alla domanda devono essere allegati un corrispondente estratto dal conto annuale nonché una dichiarazione di completezza. Se a fine aprile il conto annuale non è ancora disponibile, l'estratto e la dichiarazione di completezza devono essere inoltrati entro il termine concesso dall'Ufficio cantonale del servizio sociale.

Art. 15 Valori di calcolo determinanti

Sono determinanti le uscite effettive dovute a prestazioni assistenziali e ad anticipi di alimenti dell'anno precedente secondo quanto previsto dalla legge.

Diritti a rimborsi della Confederazione, di altri Cantoni o di terzi derivanti da prestazioni assistenziali, anticipi di alimenti e dall'obbligo di sostegno tra parenti nonché a prestazioni assicurative devono essere fatti valere dai comuni. Relative entrate devono essere compensate con le spese determinanti.

Il potenziale di risorse determinante corrisponde a quello stabilito dal Governo per la perequazione delle risorse dell'anno precedente.

Se a seguito di prestazioni erogate su un arco di più anni risulta una tantum una perequazione degli oneri in ambito sociale elevata e questa non viene conteggiata annualmente, il potenziale delle risorse determinante viene calcolato per il medesimo periodo per il quale le prestazioni sono state erogate. *

Art. 16 Competenze e versamento

Le spese nette comprovate dal comune richiedente nonché il contributo di perequazione vengono verificati dall'Ufficio cantonale del servizio sociale con riguardo alla loro computabilità facendo riferimento ad aspetti di rischio. Entro la fine di giugno l'Ufficio del servizio sociale recapita all'Ufficio per i comuni la documentazione con il diritto ai contributi dei comuni.

Il Governo stabilisce il contributo di perequazione entro la fine di agosto.

Contributi di perequazione inferiori a 500 franchi non vengono versati.

Art. 16a * Rimborso di contributi ingiustificati

Se l'Ufficio cantonale del servizio sociale scopre che un conteggio effettuato in passato ha comportato un contributo ingiustificatamente più elevato dalla perequazione degli oneri in ambito sociale, il comune può chiedere il rimborso della differenza.

Una richiesta di rimborso risulta opportuna in particolare se a posteriori vengono scoperte indicazioni scorrette o un rimborso al comune avrebbe avuto conseguenze determinanti sul periodo di conteggio interessato.

In presenza di contributi ingiustificati l'Ufficio cantonale del servizio sociale dispone una correzione.

3.3. Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali (CCR)

Art. 17 Domanda

Un comune può presentare una domanda di contributo CCR all'Ufficio in qualsiasi momento.

La domanda deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esame. Deve comprovare nel dettaglio gli oneri straordinari e non influenzabili, l'alterazione duratura dell'equilibrio della gestione finanziaria nonché l'esaurimento delle misure di autoaiuto che si possono ragionevolmente esigere.

Art. 18 Concessione dei contributi e competenza

Di norma, il contributo CCR viene concesso quale contributo una tantum. Esso deve essere stabilito in maniera tale da rappresentare uno sgravio efficace e duraturo per il comune.

L'Ufficio esamina la domanda ed esegue gli accertamenti necessari. In particolare, esamina la sostenibilità dell'utilizzo del contributo.

Nei singoli casi il Governo decide in merito alla concessione di contributi nonché alla durata e al grado della vigilanza finanziaria particolare. È fatta salva la concessione del credito necessario da parte del Gran Consiglio.

4. Efficacia

Art. 19 Rapporto sull'efficacia

Il Governo sottopone periodicamente al Gran Consiglio un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria. Il rapporto mostra gli effetti degli strumenti della perequazione finanziaria.

Con riferimento al periodo analizzato, il rapporto informa in particolare riguardo:

  1. alla variazione nella ripartizione dei compiti pubblici tra Cantone e comuni nonché alle ripercussioni da ciò derivanti sul margine di manovra e sulle finanze dei comuni;
  2. all'evoluzione delle risorse dei comuni e dell'onere che deriva dall'adempimento dei compiti necessari;
  3. agli effetti della perequazione finanziaria sulle strutture comunali;
  4. al raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria, in particolare riguardo all'evoluzione delle differenze di carico fiscale;
  5. all'idoneità delle basi di calcolo per il rilevamento della capacità finanziaria e degli oneri straordinari nonché all'adeguatezza della dotazione dei fondi di perequazione;
  6. alla volatilità annuale dei contributi di perequazione nonché alle domande per contributi CCR accolte e respinte;
  7. alla necessità di adeguare le basi giuridiche.

Il rapporto corredato da eventuali proposte di misure può essere sottoposto al Gran Consiglio separatamente oppure nel quadro del messaggio relativo al preventivo o nel quadro del conto annuale.

5. 5. … *

Egress

2015-021

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
30.06.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-021
09.02.2021 01.03.2021 Art. 2 cpv. 2 modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, a) modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, c) abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, d) abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, e) modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, h) modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 6 cpv. 1, i) modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 7a introduzione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 8 cpv. 1 modifica 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 12 cpv. 2 abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 15 cpv. 4 introduzione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 16a introduzione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Titolo 5. abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 20 abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 21 abrogazione 2021-006
09.02.2021 01.03.2021 Art. 22 abrogazione 2021-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 30.06.2015 01.01.2016 prima versione 2015-021
Art. 2 cpv. 2 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 6 cpv. 1, a) 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 6 cpv. 1, c) 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 6 cpv. 1, d) 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 6 cpv. 1, e) 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 6 cpv. 1, h) 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 6 cpv. 1, i) 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 7a 09.02.2021 01.03.2021 introduzione 2021-006
Art. 8 cpv. 1 09.02.2021 01.03.2021 modifica 2021-006
Art. 12 cpv. 2 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 15 cpv. 4 09.02.2021 01.03.2021 introduzione 2021-006
Art. 16a 09.02.2021 01.03.2021 introduzione 2021-006
Titolo 5. 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 20 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 21 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006
Art. 22 09.02.2021 01.03.2021 abrogazione 2021-006