Lexipedia

740.000

Legge cantonale sulla caccia *

(LCC)

del 04.06.1989 (stato 01.08.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 4 giugno 1989

1. Disposizioni generali *

Art. 1 Regalia della caccia

Nell'ambito del diritto federale al Cantone spettano la regalìa della caccia e la facoltà di disporre dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico (selvaggina).

Il Cantone disciplina e pianifica la caccia. Esso garantisce un'adeguata gestione venatoria della selvaggina tenendo conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale nonché di quelle della protezione della natura e degli animali.

Il Cantone provvede alla necessaria vigilanza.

Art. 2 Scopo

La presente legge si propone di:

  1. curare e conservare sani gli effettivi della selvaggina e i loro spazi vitali;
  2. proteggere le specie animali minacciate;
  3. ridurre a limiti sopportabili i danni a foreste e colture causati dalla selvaggina;
  4. effettuare un'adeguata gestione venatoria degli effettivi della selvaggina tramite la caccia grigionese basata sul sistema della licenza.

Art. 2a * Parità dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto non risulti altrimenti dal senso della legge.

2. Sistema e tipi di caccia

Art. 3 Sistema di caccia

Il diritto di caccia si basa sul sistema della licenza.

Art. 4 Tipi di caccia

Si distinguono i seguenti tipi di caccia: caccia alta, caccia allo stambecco, caccia bassa e caccia d'agguato. *

Nell'interesse di una caccia conforme alle specie, per adeguare gli effettivi alla resistenza del biotopo e per limitare i danni causati dalla selvaggina i singoli tipi di caccia possono essere suddivisi.

Art. 4a * Trappole per animali vivi

Le trappole per animali vivi, in particolare le trappole a trabocchetto, possono essere utilizzate solamente nell'area insediata nonché in prossimità di aziende agricole vicine ai villaggi e di singoli edifici, nel caso in cui l'uso di armi da fuoco non sia ammissibile per motivi di sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, le trappole per animali vivi possono essere impiegate solamente dagli organi di sorveglianza e dai cacciatori autorizzati dall'ufficio competente.

3. Disciplinamento della caccia

Art. 5 Diritto di caccia

Chi vuole andare a caccia deve essere in possesso di una licenza.

Ha diritto di acquistare la licenza di caccia chi:

  1. nel corso dell'anno civile compie 19 anni ed è capace di discernimento;
  2. comprova di aver superato l'esame grigionese d'idoneità;
  3. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile conforme alle norme federali;
  4. non dà motivo di esclusione dal diritto di caccia o di rifiuto della licenza.

Per potersi iscrivere alla caccia allo stambecco il cacciatore interessato deve aver esercitato la caccia alta grigionese per almeno cinque anni. Per il resto si applica per analogia l'articolo 11 capoverso 5 della presente legge. *

La licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa autorizza il titolare anche all'esercizio della caccia d'agguato. Cacciatori che non sono in possesso di una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa, possono esercitare la caccia d'agguato solo con la relativa autorizzazione. *

Art. 5a * Permesso d'ospite

Con il permesso d'ospite il cacciatore può far partecipare un ospite alla sua caccia alta per un giorno. I permessi d'ospite vengono rilasciati solo a partire dal terzo giorno di caccia.

L'ospite deve aver superato un esame di caccia riconosciuto in Svizzera.

Egli può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta viene attribuita al contingente di prede del cacciatore ospitante.

Un cacciatore può richiedere non più di due permessi d'ospite. Egli può invitare un solo ospite al giorno.

Il Governo può limitare il rilascio di permessi d'ospite a un massimo di 100 unità per ciascun periodo di caccia alta. Esso può limitare l'elenco della selvaggina cacciabile per gli ospiti.

Art. 6 Campo di validità

La licenza di caccia è personale e non trasferibile. Essa vale unicamente per la caccia ivi indicata.

Chi è autorizzato a cacciare può esercitare contemporaneamente un solo tipo di caccia. *

La licenza di caccia per principio autorizza a cacciare in tutto il Cantone.

Art. 7 Motivi di rifiuto

La consegna della licenza di caccia viene negata alle persone che: *

  1. non hanno adempiuto ai propri obblighi di mantenimento e di assistenza stabiliti per legge o dall'autorità;
  2. nonostante diffida non hanno pagato le imposte sul reddito e sulla sostanza dovute, la cui tassazione è cresciuta in giudicato, oppure la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
  3. si trovano in esecuzione di pena o di misura stazionaria;
  4. si trovano sotto curatela generale, a meno che il curatore non abbia espresso il suo consenso;
  5. non hanno pagato multe, spese, tasse o risarcimenti sostitutivi del valore, che sono stati pronunciati per violazioni della legislazione sulla caccia commesse nel Cantone, o che sono dovuti al Cantone conformemente alla legislazione federale o cantonale sulla caccia;
  6. non possono detenere, acquistare o portare un'arma in seguito ad una decisione giudiziaria o di un'autorità emessa in base alla legislazione sulle armi, o la cui arma è stata sequestrata;
  7. sono state escluse dall'esercizio della caccia dal dipartimento competente poiché costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica oppure a seguito di abuso di alcol o stupefacenti.

I motivi di rifiuto di cui al capoverso 1 della presente disposizione sussistono fino alla loro eliminazione. *

… *

… *

Art. 8 Obbligo d'informazione

Chi fa richiesta di una licenza di caccia deve dare informazioni veritiere sui motivi di rifiuto e sui presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 9 Specie cacciabili

Sono considerate specie cacciabili:

  1. nella caccia alta: il cervo nobile, il capriolo, il camoscio, il cinghiale, la marmotta, la volpe e il tasso;
  2. nella caccia bassa: la lepre comune e la lepre variabile (bianca), la volpe, il tasso, la martora e la faina, il fagiano di monte, la pernice bianca, il colombaccio, la tortora dal collare orientale, il piccione domestico inselvatichito, il corvo imperiale, la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia, la folaga, il cormorano e il germano reale;
  3. nella caccia d'agguato: la volpe, il tasso, la martora e la faina.

Il Governo può estendere o limitare l'elenco delle specie cacciabili. Esso stabilisce nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia quali animali possono essere abbattuti. Esso regola la protezione delle madri e degli animali giovani.

Art. 9a * Specie protette

Gli effettivi di selvaggina protetta possono essere regolati conformemente al diritto federale.

Art. 10 A chi aspetta la preda

La selvaggina spetta a chi l'ha legalmente abbattuta.

La selvaggina abbattuta dagli organi di sorveglianza spetta al Cantone.

Art. 11 Periodi di caccia, piani di abbattimento

Il Governo fissa i tempi di caccia nei periodi giusta il capoverso 2, di modo che i piani di abbattimento possano essere realizzati entro un periodo quanto mai breve. Si deve tener conto del periodo degli accoppiamenti.

I periodi di caccia devono essere fissati entro le seguenti date: *

  1. caccia alta: nel mese di settembre, complessivamente al massimo 21 giorni con la possibilità di un'interruzione della caccia per la durata di almeno tre giorni consecutivi;
  2. caccia allo stambecco: dal 1° ottobre al 15 novembre;
  3. caccia bassa: dal 1° ottobre al 30 novembre; per il fagiano di monte e la pernice bianca soltanto a partire dal 16 ottobre;
  4. caccia d'agguato: dal 1° novembre fino alla fine di febbraio; per i tassi fino al 15 gennaio, per le martore e le faine fino al 15 febbraio.

Le zone di protezione devono essere fissate e la caccia deve essere regolata di modo che i piani di abbattimento vengano realizzati possibilmente entro le date di cui al capoverso 2.

Se i piani di abbattimento non vengono realizzati entro i periodi di cui al capoverso 2, il Governo può disporre cacce speciali per regolare gli effettivi di selvaggina fino al massimo al 20 dicembre. *

Il Governo emana le disposizioni necessarie per eseguire le cacce speciali. A seconda del numero di capi da abbattere e della grandezza della zona di caccia esso può limitare la validità della licenza di caccia a determinate zone. Esso può anche limitare il numero delle licenze di caccia. *

Art. 12 * Giorni di protezione

Nel giorno della Festa federale di preghiera nonché dal 24 al 26 dicembre compreso l'esercizio della caccia è vietato. *

Art. 13 Armi da caccia

Si può far uso delle seguenti armi:

  1. per la caccia alta e allo stambecco: fucili ad un solo colpo senza magazzino, calibro minimo 10,2 mm;
  2. per la caccia bassa e d'agguato: fucili a doppia canna, fucili sovrapposti a pallini o fucili a una canna sola senza magazzino. I fucili con scatto a cani non sono consentiti;
  3. per la caccia speciale: secondo necessità e decisione del Governo l'arma usata per la caccia alta e bassa.

È consentito l'uso di cannocchiali.

Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile, avere un sistema di sicurezza nonché essere controllate e iscritte nel libretto di licenza di caccia.

… *

Art. 13a * Tiro d'aggiustamento di armi da caccia

Prima dell'inizio della caccia il cacciatore deve esercitare la sua precisione di tiro ed aggiustare il tiro della propria arma da caccia con la quale esercita la relativa caccia. *

Il tiro d'aggiustamento deve avvenire in un poligono di tiro da caccia indicato dai comuni o in un altro impianto di tiro autorizzato dalle autorità competenti.

… *

Art. 13b * Tiro di caccia obbligatorio

Prima dell'inizio della caccia il cacciatore è tenuto a svolgere il tiro di caccia obbligatorio. Il Governo definisce le norme di prestazione e disciplina lo svolgimento del tiro di caccia obbligatorio.

L'ufficio competente può incaricare dello svolgimento del tiro di caccia obbligatorio in particolare associazioni di caccia e negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. L'Ufficio può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo.

Art. 13c * Assicurazione di responsabilità civile

Il tiro d'aggiustamento di armi da caccia nonché l'adempimento dell'obbligo di tiro presuppongono che il cacciatore interessato abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile in conformità all'articolo 5 capoverso 2 lettera c.

Art. 13d * Utilizzo di munizioni senza piombo

Il Governo prescrive l'utilizzo di proiettili e pallini senza piombo, se ciò è ammissibile sotto l'aspetto della sicurezza e sotto il profilo della protezione degli animali.

Art. 14 Attrezzi, cani da caccia e mezzi ausiliari

Il Governo può emanare disposizioni sugli attrezzi da caccia consentiti, quali segnatamente la munizione e le trappole con accessori.

Esso regola inoltre l'impiego dei cani da caccia nonché dei mezzi di trasporto e di altri mezzi ausiliari. La caccia alla selvaggina acquatica può essere esercitata soltanto con un cane che ha superato l'apposito esame.

… *

Art. 14a * Cacciatori portatori di handicap

Per i cacciatori portatori di handicap il Governo può emanare delle regolamentazioni d'eccezione per accedere alla zona di caccia.

Art. 15 Esercizio della caccia conforme ai principi venatori 1. Principi generali *

Il cacciatore nell'esercizio della caccia si deve attenere ai principi venatori.

In modo particolare prima di sparare egli deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile, la distanza di tiro e la posizione dell'animale siano conformi alle regole venatorie e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Se la selvaggina non stramazza sul posto, si deve cercarla accuratamente.

Se il cacciatore constata che l'animale abbattuto non è cacciabile giusta le prescrizioni, deve fare immediatamente autodenuncia. Se sussistono dubbi sulla cacciabilità, egli deve presentare immediatamente la preda al competente guardiano della selvaggina per il controllo. Qualsiasi manomissione della preda a scopo di inganno è vietata. *

La selvaggina abbattuta deve essere trattata in osservanza delle regole sull'igiene della carne e utilizzata regolarmente.

Sono vietate le battute rumorose. *

Se un cacciatore durante la caccia mette in pericolo la sicurezza pubblica, la Polizia cantonale e i guardiani della selvaggina possono ritirargli la licenza di caccia in sede di constatazione della fattispecie. In tal caso, entro 24 ore deve essere fatto rapporto al dipartimento, il quale decide seduta stante se rendere definitiva la revoca provvisoria. *

Art. 16 Accompagnatori

Alle persone prive di una licenza di caccia è vietato partecipare attivamente alla caccia. In caso di contravvenzione il titolare della licenza e gli accompagnatori si rendono colpevoli.

Art. 17 Divieto di caccia locale

La caccia non può essere esercitata nei seguenti luoghi:

  1. dove sono messe in pericolo persone o la proprietà di terzi;
  2. nei cimiteri;
  3. nelle zone alle quali il Governo ha vietato l'accesso per motivi pubblici preponderanti.

Art. 18 Controllo degli abbattimenti e obbligo di presentazione

Il Governo emana le prescrizioni sul controllo degli abbattimenti. Esso stabilisce anche per quale specie animale sussiste l'obbligo di presentazione.

Art. 19 * Esercizio della caccia

Nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, il Governo disciplina l'esercizio della caccia ed emana le disposizioni necessarie.

4. Pianificazione della caccia

Art. 20 Scopo e modo di procedere

La caccia deve essere pianificata al fine di mantenere gli effettivi della selvaggina sani, adeguati alla situazione locale e strutturati in modo naturale.

Si devono censire gli effettivi, sorvegliarne lo sviluppo nonché rilevare il loro influsso sulle colture agricole, sul bosco, sui pascoli e su altre specie di animali.

In base a detti rilevamenti vengono allestiti i piani di abbattimento che fissano le quote da prelevare dagli effettivi.

Il Governo può fissare il contingente di abbattimento spettante a ogni cacciatore. Nel calcolare il contingente esso può tener conto delle diverse situazioni per regione e specie di selvaggina. Il Gran Consiglio stabilisce i principi della pianificazione venatoria.

5. Tasse

Art. 21 * Provento della regalìa della caccia

Il provento dalle tasse di licenza e di abbattimento, nonché da altre entrate di caccia, deve coprire almeno le spese generate dalla caccia.

Art. 21a * Tasse per la licenza 1. Caccia alta, bassa, speciale e d'agguato *

La tassa per la licenza di caccia alta e bassa ammonta a:

1. * Per i cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio con domicilio fiscale nel Cantone dei Grigioni da almeno tre mesi consecutivi:
  a) * caccia alta: fr. 805.–
  b) * caccia bassa: fr. 302.–
2. * Per i cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio senza domicilio fiscale nel Cantone, che però sono stati domiciliati in passato per almeno dieci anni nel Cantone dei Grigioni:
  a) caccia alta minimo fr. 1300.– e massimo fr. 2000.–
  b) caccia bassa minimo fr. 500.– e massimo fr. 800.–
3. * Per altri cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio senza domicilio fiscale nel Cantone:
  a) caccia alta minimo fr. 2000.– e massimo fr. 3500.–
  b) caccia bassa minimo fr. 800.– e massimo fr. 1500.–
4. Per stranieri con dimora nel Cantone:
  a) * caccia alta minimo fr. 4000.– e massimo fr. 6500.–
  b) caccia bassa minimo fr. 1500.– e massimo fr. 2500.–
5. Per altri stranieri:
  a) * caccia alta minimo fr. 8000.– e massimo fr. 14 000.–
  b) caccia bassa minimo fr. 6000.– e massimo fr. 8000.–
6. * Per l'impiego di un cane da caccia:
  a) * cittadini svizzeri e stranieri con permesso di domicilio con domicilio fiscale nel Cantone: fr. 149.–
  b) * altri cittadini svizzeri e stranieri: fr. 449.–

La tassa per il permesso d'ospite ammonta a 215 franchi. *

Per l'esercizio della caccia speciale il cacciatore deve versare una tassa di licenza compresa fra 50 franchi e 200 franchi. Di norma, per ogni ungulato abbattuto è dovuta una tassa di abbattimento aggiuntiva pari al massimo a 6 franchi per chilogrammo. L'animale viene pesato in pelle, senza testa. La tassa di abbattimento per la selvaggina abbattuta deve essere graduata in ragione degli obiettivi di pianificazione venatoria. *

Per l'esercizio della caccia d'agguato il cacciatore deve versare una tassa di licenza di al massimo 50 franchi, qualora egli non abbia acquistato nell'anno in questione una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa. *

Art. 21b * 2. Caccia allo stambecco

Per l'esercizio della caccia allo stambecco il cacciatore deve versare una tassa di licenza compresa fra 100 franchi e 200 franchi, nonché una tassa di abbattimento.

La tassa di abbattimento ammonta per una femmina e per maschi da uno fino a tre anni al massimo a 200 franchi, per maschi di quattro e cinque anni al massimo a 400 franchi e per maschi di sei e più anni al massimo a 700 franchi.

Art. 21c * 3. Determinazione e adeguamento delle tasse

Le tasse di licenza e di abbattimento di cui all'articolo 21a capoverso 1 numeri 2-5, all'articolo 21a capoversi 2 e 3 e all'articolo 21b della presente legge vengono fissate dal Governo.

Il Governo può adeguare al rincaro le tasse di licenza e di abbattimento rispettivamente i margini delle tasse stabiliti di cui all'articolo 21a e all'articolo 21b della presente legge.

Art. 21d * Spese per prestazioni di servizio

Per prestazioni di servizio dell'ufficio competente a favore di terzi può essere preteso un indennizzo dal committente, dal beneficiario o dal responsabile.

L'indennizzo è commisurato al dispendio di tempo e alle spese materiali.

6. Protezione della selvaggina

Art. 22 Protezione degli spazi vitali

Il Cantone e i comuni provvedono, soppesando tutti gli interessi, alla conservazione e protezione degli spazi vitali della selvaggina. In modo particolare incombe loro la protezione degli spazi vitali delle specie di selvaggina minacciate.

Art. 23 Misure per la cura della selvaggina

Si devono adottare misure per soddisfare le esigenze della selvaggina in quanto a nutrimento, rifugio e protezione. Esse sono intese principalmente a creare, conservare e migliorare spazi vitali adatti alla selvaggina e a completare le condizioni di pastura in vista di tempi di carenza di nutrimento.

Dopo aver consultato gli ambienti interessati il Governo emana un regolamento per la cura della selvaggina[1], stabilendovi le apposite misure, l'attività e l'uso dei mezzi necessari; quest'ultimi vengono annualmente messi a disposizione dal Cantone.

Art. 24 Malattie della selvaggina

Il Governo adotta le misure necessarie alla prevenzione delle malattie della selvaggina e alla lotta contro le stesse.

Art. 25 Lancio di selvaggina

Il lancio di selvaggina richiede un'autorizzazione del dipartimento competente. Resta riservata la competenza della Confederazione.

Art. 26 Detenzione di selvaggina *

Il permesso per la detenzione di selvaggina viene rilasciato dall'ufficio competente. Va previamente sentito l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. *

… *

Art. 27 Protezione contro i disturbi

La selvaggina deve essere protetta contro i disturbi. Il Governo emana relative disposizioni, segnatamente per quanto attiene all'eliminazione dei cani randagi e dei gatti inselvatichiti nonché alla ricerca di corna deposte.

Se i disturbi arrecati alle zone di passaggio della selvaggina oltrepassano la misura usuale del luogo, pregiudicando la vita e la salute della selvaggina, i comuni possono limitare nel tempo e nel luogo il diritto d'accesso alle stesse, se lo scopo della presente legge lo giustifica. Nel decidere si deve tener conto degli interessi opposti. *

Art. 28 Zone di protezione della selvaggina

Le zone di protezione della selvaggina devono servire in primo luogo all'aumento di effettivi localmente deboli, al miglioramento della struttura naturale delle popolazioni e alla protezione delle specie minacciate di selvaggina dai disturbi causati dall'esercizio della caccia.

Di regola le zone cantonali di protezione della selvaggina vengono fissate dal Governo per la durata di cinque anni. I comuni territoriali e i comuni territoriali confinanti con la zona di protezione della selvaggina devono essere ascoltati. Resta riservata la competenza del Consiglio federale per le bandite federali di caccia.

Le zone di protezione della selvaggina possono essere create e mantenute soltanto se lo scopo della legge lo giustifica.

Le zone di protezione della selvaggina possono essere modificate o soppresse prima dello scadere della durata fissata, per quanto la regolazione degli effettivi della selvaggina nonché gli interessi forestali o agricoli lo richiedano.

7. Danni causati dalla selvaggina

Art. 29 Prevenzione

Il Cantone mediante la caccia, la cura e la gestione degli spazi vitali provvede a effettivi che non causino danni eccessivi al bosco e alle colture agricole.

Il danno causato al bosco dalla selvaggina non deve minacciare la naturale rigenerazione con essenze stanziali, la quale costituisce il fondamento per uno sfruttamento duraturo.

Art. 29a * Divieto di foraggiamento della selvaggina 1. Ungulati

Il foraggiamento di ungulati è vietato. Vi sono delle eccezioni per i fienili nel quadro dei concetti regionali per la cura della selvaggina dell'ufficio competente.

Per quanto riguarda situazioni straordinarie relative alla selvaggina, il dipartimento competente decide in merito alla disposizione di misure d'emergenza.

Art. 29b * 2. Grandi predatori

È vietato foraggiare e attirare grandi predatori negli insediamenti.

Art. 29c * 3. Rimozione di mangiatoie illegali

L'Ufficio competente ordina l'eliminazione di mangiatoie illegali. In caso di inadempienza si procede a un'esecuzione sostitutiva a carico del responsabile.

Se lo smaltimento dei rifiuti nel comune o il tipo di gestione di un'azienda agricola genera un effetto di foraggiamento, l'Ufficio segnala tale fatto all'autorità competente.

Art. 30 Autodifesa

Per proteggere gli animali domestici, gli immobili e le colture agricole i proprietari di fondi e gli affittuari possono catturare o abbattere senza speciale autorizzazione singoli animali che arrecano danni. È consentito trasferire tale diritto a cacciatori autorizzati. *

Animali catturati o abbattuti devono essere notificati immediatamente all'ufficio competente. *

Il Governo designa le specie animali contro le quali si possono adottare misure di autodifesa. *

Art. 31 Misure preventive

Il Cantone versa sussidi alle spese per le misure intese a prevenire i danni della selvaggina.

L'ufficio competente può ordinare o permettere in qualsiasi momento misure contro singoli animali cacciabili che arrecano danni considerevoli. Per tale competenza è determinante l'articolo 12 capoverso 2 della legge federale sulla caccia[2]*

Fatto salvo quanto disposto dal diritto federale, il dipartimento competente rilascia l'autorizzazione per l'abbattimento di animali protetti che arrecano danni considerevoli. Esso può delegare parzialmente o totalmente tale competenza all'ufficio competente. *

Art. 32 Risarcimento

Il Cantone risarcisce i danni causati dalla selvaggina e dagli stambecchi cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito. Non vengono risarciti i danni insignificanti.

I danni causati dalla selvaggina e dagli stambecchi cacciabili alle rigenerazioni naturali e alle piantagioni nei boschi vengono equamente risarciti sotto forma di contributi del Cantone a misure necessarie a garantire le funzioni del bosco.

La Confederazione e il Cantone risarciscono nei limiti della legislazione federale[3] i danni causati dalla selvaggina protetta.

Il risarcimento o il contributo non viene corrisposto o viene decurtato, se il danneggiato non ha adottato le misure preventive pretendibili.

Art. 33 Competenza del Gran Consiglio *

Il Gran Consiglio regola l'obbligo di contributo e di risarcimento relativo alla prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla selvaggina. *

8. Informazione, formazione e ricerca

Art. 34 Informazione

Il dipartimento provvede affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita, i bisogni e la protezione della selvaggina.

Art. 35 Formazione e perfezionamento

Il dipartimento provvede alla formazione e al perfezionamento degli organi addetti alla sorveglianza della caccia e promuove quelli dei cacciatori.

Art. 36 Esame d'idoneità 1. Principio

Le persone che nel corso dell'anno civile compiono almeno 18 anni, hanno prestato la cura della selvaggina prescritta, non sono state condannate negli ultimi tre anni con sentenza definitiva per maltrattamento intenzionale di animali e contro le quali non sussistono motivi di rifiuto di cui all'articolo 7 della presente legge, possono iscriversi all'esame di idoneità. *

Il Governo emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'esame di idoneità e determina quali requisiti debbano essere soddisfatti dai candidati per il superamento dell'esame. *

Esso stabilisce una tassa d'esame di al massimo 300 franchi. *

Contro il risultato di esami d'idoneità può essere presentato ricorso all'ufficio competente entro dieci giorni dalla comunicazione. In caso di impugnazione il Dipartimento decide in via definitiva. *

Art. 36a * 2. Eccezioni

I cacciatori che hanno superato in Svizzera o all'estero un esame di tiro da caccia equivalente a quello del Cantone dei Grigioni, possono essere esonerati dall'esame sulle armi e di tiro.

La relativa comprova deve essere fornita dal cacciatore interessato.

Art. 37 Ricerca

Il Cantone versa dei sussidi a progetti di ricerca d'interesse cantonale sulla selvaggina e i suoi spazi vitali.

Il dipartimento a scopo di ricerca può concedere deroghe alle disposizioni di protezione della selvaggina cacciabile.

9. Esecuzione e vigilanza

Art. 38 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta al Governo. Esso emana le necessarie prescrizioni.

Art. 39 Dipartimento

Il dipartimento competente è l'organo esecutivo del Governo in materia di amministrazione, sorveglianza e cura della caccia.

Art. 40 Commissione per la caccia

Il Governo nomina una commissione per la caccia composta da sette a nove membri. La presidenza spetta al direttore del dipartimento competente. *

La Commissione per la caccia consiglia il dipartimento e il Governo in tutte le questioni importanti concernenti la caccia.

Gli ambienti interessati hanno il diritto di fare delle proposte di nomina. La durata massima della carica dei membri è di 12 anni.

Il Governo stabilisce i compiti della Commissione.

Art. 41 * Ufficio competente

L'ufficio competente è il Servizio competente per la caccia.

Art. 42 * Guardiani della selvaggina

I guardiani della selvaggina esercitano funzioni inerenti soprattutto alla cura della selvaggina nonché alla pianificazione e alla polizia della caccia. Essi sono subordinati all'ufficio competente. *

Art. 44 Organi di vigilanza

La vigilanza sulla caccia viene esercitata: *

  1. dal capo e dal biologo della selvaggina dell'ufficio competente;
  2. dai guardiani della selvaggina;
  3. dai guardapesca;
  4. dalla Polizia cantonale;
  5. dai guardiani del Parco nazionale;
  6. dalle guardie di confine federali, per quanto autorizzate.

Il capo e il biologo della selvaggina dell'ufficio competente, i guardiani della selvaggina, i guardapesca, i guardiani del Parco nazionale e le guardie di confine sono organi delle autorità d'azione penale. In caso di azioni penali in relazione alla caccia o alla pesca essi hanno gli stessi diritti e doveri della Polizia cantonale. *

Il Governo disciplina i compiti e le competenze degli organi di vigilanza sulla caccia. *

Art. 45 * Obbligo d'informazione

Chi è in possesso di selvaggina, di trofei o di cacciagione, ne ha venduto o accettato come tassidermista, è tenuto a dare informazioni veritiere alle autorità competenti sulla loro provenienza. È fatto salvo il diritto di non deporre conformemente al Codice di procedura penale[4].

Art. 46 Selvaggina perita

La selvaggina perita appartiene al Cantone.

Chi trova un trofeo ne può disporre, purché abbia notificato regolarmente la selvaggina perita a un guardiano della selvaggina. *

In casi motivati l'ufficio competente consente di tenere la selvaggina perita a colui che l'ha trovata. *

10. Disposizioni penali

Art. 47 * Contravvenzioni al diritto cantonale

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o ad atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa fino a 20 000 franchi, per quanto la contravvenzione non venga già punita dal diritto federale. Sono passibili di pene anche il tentativo e la complicità.

Qualora il diritto federale o la presente legge non dispongano diversamente, la procedura si conforma al Codice di procedura penale[5] e alla legislazione cantonale d'applicazione[6]*

Art. 47a * Procedura di multa disciplinare 1. Principio

Contravvenzioni possono essere punite in una procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 47d * 2. Registro *

Multe disciplinari inflitte cresciute in giudicato, nonché i dati personali dell'autrice o dell'autore possono essere raccolti in un registro cantonale.

I dati devono essere cancellati entro cinque anni dalla loro iscrizione.

Art. 48 * Pena accessoria

Il diritto di caccia viene revocato dal giudice in base al diritto cantonale per un minimo di un anno e un massimo di dieci anni, se il titolare del diritto:

  1. quale autore, istigatore o complice ha maltrattato intenzionalmente animali, ha abbandonato sul posto selvaggina oppure ha modificato selvaggina a scopo di inganno;
  2. ha ottenuto la licenza di caccia in modo fraudolento;
  3. ha contravvenuto intenzionalmente in modo grave al diritto sulla caccia.

La revoca del diritto di caccia di cui al capoverso 1 vale solo per l'esercizio della caccia nel Cantone. *

Art. 50 * Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti

La mancata consegna o la consegna tardiva dell'elenco degli abbattimenti vengono punite dall'ufficio competente con una multa fino a 200 franchi in una procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 51 Selvaggina abbattuta illegalmente, prezzo per la cacciagione *

La selvaggina abbattuta illegalmente spetta al Cantone e viene aggiunta ad un eventuale contingente degli abbattimenti. *

Il cacciatore colpevole è tenuto ad acquistare la selvaggina abbattuta illegalmente, senza testa, al prezzo di cacciagione fissato dal Governo. Questo ammonta a un massimo di 12 franchi per chilogrammo. Il prezzo di mercato della corrispondente specie di selvaggina è determinante per la graduazione del prezzo di cacciagione. *

Art. 52 * Rimborso del valore in caso di delitti *

In caso di infrazione intenzionale all'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sulla caccia[7], l'autore è tenuto a versare un rimborso del valore fino a 20 000 franchi. In caso di negligenza il rimborso del valore ammonta a un massimo di 5000 franchi. *

In sede di determinazione del rimborso del valore si deve tenere conto in particolare del fatto se l'autore abbia commesso un delitto di caccia riguardo a una specie di selvaggina cacciabile o protetta. *

… *

L'autorità penale che giudica il reato deve al contempo anche decidere in merito al valore da rimborsare. *

11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Entrata in vigore, abrogazioni

Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.[8]

A tal data sono abrogate la legge sulla caccia e la protezione della selvaggina e degli uccelli nel Cantone dei Grigioni del 4 novembre 1962, riveduta in parte il 14 ottobre 1973[9], nonché le disposizioni di tutti gli altri atti legislativi in contraddizione con la presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
04.06.1989 01.04.1990 atto normativo prima versione -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 47 revisione totale -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 47d introduzione -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 49 abrogazione -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 51 cpv. 1 modifica -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 51 cpv. 2 introduzione -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 52 revisione totale -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 52 cpv. 3 abrogazione -
20.04.2004 01.09.2004 Art. 54 abrogazione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 14 cpv. 3 introduzione 2006, 3322
31.08.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 4 introduzione 2006, 3322
24.09.2006 01.01.2007 titolo dell'atto normativo modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Titolo 1. modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 2a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 4 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 5 cpv. 2, a) modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 5 cpv. 3 introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 5 cpv. 4 introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 3 abrogazione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 7 cpv. 4 abrogazione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 9 cpv. 1, a) modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 9a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 11 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 11 cpv. 4 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 11 cpv. 5 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 12 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 13 cpv. 1, a) modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 13 cpv. 4 abrogazione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 13a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 14a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 19 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 21 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 21a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 21b introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 21c introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 21d introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 27 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 3 introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 31 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 3 introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 36a introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 41 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 42 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 44 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 44 cpv. 2 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 44 cpv. 3 introduzione -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 46 cpv. 3 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 48 revisione totale -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 55 introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 45 revisione totale 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 47 cpv. 2 modifica 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 47a revisione totale 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 47b abrogazione 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 47c abrogazione 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 47d modifica titolo 2010, 2410
16.06.2010 01.01.2011 Art. 50 revisione totale 2010, 2410
03.05.2011 01.06.2011 Art. 21a cpv. 1, 1. modifica -
03.05.2011 01.06.2011 Art. 21a cpv. 1, 6. modifica -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 7 cpv. 1, d) modifica -
18.10.2016 01.05.2017 Art. 4 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 4a introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 5 cpv. 4 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 5a introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 7 cpv. 1, g) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 9 cpv. 1, b) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 9 cpv. 1, c) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 11 cpv. 2, b) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 11 cpv. 2, d) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 12 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 13a cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 13a cpv. 3 abrogazione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 13b introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 13c introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 13d introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 14 cpv. 3 abrogazione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 15 modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 15 cpv. 3 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 15 cpv. 5 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 15 cpv. 6 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 1. modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 1., a) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 2. modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 3. modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 4., a) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 5., a) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 6., a) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1, 6., b) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 1bis introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 21a cpv. 3 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 26 modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 26 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 26 cpv. 2 abrogazione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 29a introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 29b introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 29c introduzione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 31 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 31 cpv. 3 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 33 modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 33 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 40 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 42 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 43 abrogazione 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 44 cpv. 1, a) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 44 cpv. 1, b) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 44 cpv. 1, c) modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 44 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 46 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 48 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 51 modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 51 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 52 modifica titolo 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 52 cpv. 1 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 52 cpv. 2 modifica 2017-002
18.10.2016 01.05.2017 Art. 52 cpv. 4 introduzione 2017-002
25.06.2019 01.07.2019 Art. 21a cpv. 1, 1., a) modifica 2019-006
25.06.2019 01.07.2019 Art. 21a cpv. 1, 1., b) modifica 2019-006
25.06.2019 01.07.2019 Art. 21a cpv. 1, 6., a) modifica 2019-006
25.06.2019 01.07.2019 Art. 21a cpv. 1, 6., b) modifica 2019-006
25.06.2019 01.07.2019 Art. 21a cpv. 1bis modifica 2019-006
10.06.2025 01.08.2025 Art. 21a cpv. 1, 1., a) modifica 2025-039
10.06.2025 01.08.2025 Art. 21a cpv. 1, 1., b) modifica 2025-039
10.06.2025 01.08.2025 Art. 21a cpv. 1, 6., a) modifica 2025-039
10.06.2025 01.08.2025 Art. 21a cpv. 1, 6., b) modifica 2025-039
10.06.2025 01.08.2025 Art. 21a cpv. 1bis modifica 2025-039

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 04.06.1989 01.04.1990 prima versione -
titolo dell'atto normativo 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Titolo 1. 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 2a 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 4 cpv. 1 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 4 cpv. 1 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 4a 18.10.2016 01.05.2017 introduzione 2017-002
Art. 5 cpv. 2, a) 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 5 cpv. 3 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 5 cpv. 4 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 5 cpv. 4 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 5a 18.10.2016 01.05.2017 introduzione 2017-002
Art. 6 cpv. 2 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 7 cpv. 1 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 7 cpv. 1, d) 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 7 cpv. 1, g) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 7 cpv. 2 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 7 cpv. 3 24.09.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 7 cpv. 4 24.09.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 9 cpv. 1, a) 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 9 cpv. 1, b) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 9 cpv. 1, c) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 9a 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 11 cpv. 2 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 11 cpv. 2, b) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 11 cpv. 2, d) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 11 cpv. 4 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 11 cpv. 5 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 12 24.09.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 12 cpv. 1 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 13 cpv. 1, a) 24.09.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 13 cpv. 4 24.09.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 13a 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 13a cpv. 1 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 13a cpv. 3 18.10.2016 01.05.2017 abrogazione 2017-002
Art. 13b 18.10.2016 01.05.2017 introduzione 2017-002
Art. 13c 18.10.2016 01.05.2017 introduzione 2017-002
Art. 13d 18.10.2016 01.05.2017 introduzione 2017-002
Art. 14 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3322
Art. 14 cpv. 3 18.10.2016 01.05.2017 abrogazione 2017-002
Art. 14a 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 15 18.10.2016 01.05.2017 modifica titolo 2017-002
Art. 15 cpv. 3 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 15 cpv. 5 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 15 cpv. 6 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 19 24.09.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 21 24.09.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 21a 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 21a 18.10.2016 01.05.2017 modifica titolo 2017-002
Art. 21a cpv. 1, 1. 03.05.2011 01.06.2011 modifica -
Art. 21a cpv. 1, 1. 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 21a cpv. 1, 1., a) 18.10.2016 01.05.2017 modifica 2017-002
Art. 21a cpv. 1, 1., a) 25.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-006
Art. 21a cpv. 1, 1., a) 10.06.2025 01.08.2025 modifica 2025-039
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