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740.030

Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia

(OMDC)

del 10.08.2004 (stato 01.03.2020)

Preambolo

emanata dal Governo il 10 agosto 2004

visto l'art. 47 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[1] e l'art. 47a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[2] *

1. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale *

Art. 1 * Principio

Contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 45 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[3].

Art. 2 Elenco delle multe

Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia[4]*

Art. 3 * Competenti organi di vigilanza sulla caccia

Gli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[5] sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari. *

Art. 4 Rifiuto di pagare e denuncia

Gli organi di vigilanza sulla caccia sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 5 Moduli delle multe e direttive

I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
  2. tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
  3. importo della multa;
  4. indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
  5. termine di riflessione;
  6. data del rilascio del modulo;
  7. firma dell'organo di vigilanza sulla caccia.

L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

Art. 6 Pagamento

L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

Art. 7 Registro

L'Ufficio per la caccia e la pesca tiene un registro delle multe disciplinari conformemente all'articolo 47d capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[6].

I dati devono essere cancellati cinque anni dopo la loro iscrizione.

2. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale *

Art. 7a * Autorità competenti

Gli organi di vigilanza sulla caccia conformemente all'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[7] sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[8]*

I comuni, che conformemente all'articolo 27 capoverso 2 della legge cantonale sulla caccia sono competenti per la delimitazione di zone di riposo per la selvaggina, sono autorizzati a punire a proprio nome chi accede a piedi o con veicoli a queste zone di riposo al di fuori dei percorsi e dei sentieri indicati. *

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[9].

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
10.08.2004 01.09.2004 atto normativo prima versione -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 3 revisione totale -
21.12.2010 01.01.2011 ingresso modifica 2010, 4816
21.12.2010 01.01.2011 Art. 1 revisione totale 2010, 4816
10.12.2019 01.01.2020 Titolo 1. introduzione 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Titolo 2. introduzione 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 7a introduzione 2019-030
25.02.2020 01.03.2020 Art. 2 cpv. 1 modifica 2020-004
25.02.2020 01.03.2020 Art. 3 cpv. 1 modifica 2020-004
25.02.2020 01.03.2020 Art. 7a cpv. 1 modifica 2020-004
25.02.2020 01.03.2020 Art. 7a cpv. 1bis introduzione 2020-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 10.08.2004 01.09.2004 prima versione -
ingresso 21.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4816
Titolo 1. 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Art. 1 21.12.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 4816
Art. 2 cpv. 1 25.02.2020 01.03.2020 modifica 2020-004
Art. 3 07.11.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1 25.02.2020 01.03.2020 modifica 2020-004
Titolo 2. 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Art. 7a 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Art. 7a cpv. 1 25.02.2020 01.03.2020 modifica 2020-004
Art. 7a cpv. 1bis 25.02.2020 01.03.2020 introduzione 2020-004