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740.050

Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina al bosco

del 08.12.1998 (stato 01.06.2017)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 dicembre 1998

ai sensi dell'art. 32 dell'ordinanza cantonale sulla caccia[1]

1. Valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina

Art. 1 * Procedura

L'Ufficio foreste e pericoli naturali valuta la situazione dei danni causati dalla selvaggina regionalmente su una superficie di almeno 5 000 ettari. La delimitazione della superficie di valutazione deve essere possibilmente coordinata con la pianificazione forestale e la pianificazione della caccia. *

I proprietari dei boschi e l'Ufficio per la caccia e la pesca devono essere interpellati all'atto di valutare la situazione dei danni causati dalla selvaggina.

Il dipartimento decide, sulla base del rapporto di valutazione redatto dall'Ufficio foreste e pericoli naturali, se deve essere elaborato un piano per la limitazione e il ripristino dei danni provocati dalla selvaggina. *

Art. 2 Priorità nella valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina

Al momento di valutare la situazione dei danni causati dalla selvaggina la priorità spetta ai boschi con una particolare funzione protettiva nonché ai boschi nei quali sono stati ripetutamente accertati considerevoli danni causati dalla selvaggina.

Nei boschi in cui sono stati rilevati trascurabili danni provocati dalla selvaggina o non ne sono stati accertati, può essere effettuata una valutazione sommaria della situazione dei danni causati dalla selvaggina.

2. Piani

Art. 3 Sussidi cantonali 1. Misure aventi diritto a sussidio

Il Cantone concede, nel quadro dei piani, sussidi per misure volte a salvaguardare il biotopo, per provvedimenti a favore di piantagioni, recinzioni di piantagioni e della rinnovazione naturale nonché sussidi per misure protettive singole.

Art. 4 * 2. Spese computabili

Le spese computabili per misure volte a salvaguardare il biotopo sono accertate giusta l'articolo 7 dell'ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina[2]*

Per la posa di recinzioni per la selvaggina fanno stato le direttive dell'Ufficio foreste e pericoli naturali. Sono considerate computabili le spese di lavoro, di materiale e di trasporto. Le relative aliquote vengono fissate a intervalli periodici dall'Ufficio. *

Art. 5 Approvazione e garanzia del sussidio

Il dipartimento approva i piani, per quanto i proprietari dei boschi si siano in precedenza impegnati in via giuridicamente vincolante:

  1. ad assumersi le spese residue ancora pendenti dopo la deduzione del sussidio cantonale e
  2. a mettere in pratica le misure che rientrano nella loro competenza.

La decisione di approvazione del dipartimento contiene anche la garanzia del sussidio per le misure aventi diritto a sussidio.

L'approvazione può essere vincolata alla condizione per cui i sussidi cantonali per misure tecniche siano accordati unicamente se, malgrado la potenziata regolazione degli effettivi di selvaggina a unghia fessa, i danni causati dalla selvaggina non possano essere limitati o ripristinati.

Art. 6 * Messa in pratica delle misure

Entro la fine di febbraio l'Ufficio per la caccia e la pesca comunica ai proprietari dei boschi, dopo aver consultato l'Ufficio foreste e pericoli naturali, quali misure aventi diritto a sussidio possono essere eseguite nell'anno in corso. Esso tiene in considerazione il credito annuo disponibile. *

Art. 7 * Versamento dei sussidi cantonali

I conteggi per lavori eseguiti nell'anno in corso devono essere inoltrati all'Ufficio per la caccia e la pesca al più tardi entro la fine di novembre. Quest'ultimo esamina i conteggi e versa i sussidi.

In casi motivati l'Ufficio per la caccia e la pesca può posticipare il termine per l'inoltro dei conteggi.

3. Disposizioni finali

Art. 8 Abrogazione del diritto finora vigente

Il regolamento per la stima e il risarcimento dei danni causati al bosco dalla selvaggina del 29 ottobre 1990[3]è abrogato.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Sussidi cantonali

Se in una regione la valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina non è ancora avvenuta, il Cantone concede, nel quadro della regolamentazione transitoria, sussidi per recinzioni di piantagioni e per rinnovazioni naturali nonché sussidi a favore di misure protettive singole. Si presuppone che queste misure volte a limitare e ripristinare i danni provocati dalla selvaggina siano necessarie. Quanto al resto fanno stato gli articoli 29 e 30 dell'ordinanza cantonale sulla caccia[4].

Le spese computabili per la posa di recinzioni per la selvaggina vengono accertate giusta l'articolo 4 capoverso 2 della presente ordinanza.

Se i lavori non vengono eseguiti nell'anno della garanzia del sussidio, il sussidio cantonale viene meno. Per il resto fa stato l'articolo 7 della presente ordinanza.

Art. 10 2. Procedura

I proprietari di boschi devono inoltrare all'Ufficio foreste e pericoli naturali entro la fine di novembre le domande di sussidio per misure volte a limitare e ripristinare i danni causati dalla selvaggina. Esso trasmette le domande, unitamente alla propria presa di posizione, all'Ufficio per la caccia e la pesca. *

I proprietari di boschi sono tenuti a motivare la necessità delle misure e ad impegnarsi in via giuridicamente vincolante ad assumersi, nel caso di un'eventuale messa in pratica delle misure, le spese residue ancora pendenti dopo la deduzione del sussidio cantonale. La domanda deve inoltre contenere una breve descrizione delle misure previste, una planimetria e un preventivo dei costi.

In merito alle domande decide il dipartimento. La relativa decisione è comunicata per iscritto ai richiedenti entro la fine di febbraio.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o aprile 1999.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.1998 01.04.1999 atto normativo prima versione -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 1 revisione totale -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 6 revisione totale -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 7 revisione totale -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 10 cpv. 1 modifica -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 4 revisione totale -
25.04.2017 01.06.2017 Art. 1 cpv. 1 modifica 2017-016
25.04.2017 01.06.2017 Art. 1 cpv. 3 modifica 2017-016
25.04.2017 01.06.2017 Art. 4 cpv. 1 modifica 2017-016
25.04.2017 01.06.2017 Art. 4 cpv. 2 modifica 2017-016
25.04.2017 01.06.2017 Art. 6 cpv. 1 modifica 2017-016
25.04.2017 01.06.2017 Art. 10 cpv. 1 modifica 2017-016

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.1998 01.04.1999 prima versione -
Art. 1 07.11.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 1 cpv. 1 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016
Art. 1 cpv. 3 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016
Art. 4 17.11.2009 01.01.2010 revisione totale -
Art. 4 cpv. 1 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016
Art. 4 cpv. 2 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016
Art. 6 07.11.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 6 cpv. 1 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016
Art. 7 07.11.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 10 cpv. 1 07.11.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 10 cpv. 1 25.04.2017 01.06.2017 modifica 2017-016