L'Ufficio foreste e pericoli naturali valuta la situazione dei danni causati dalla selvaggina regionalmente su una superficie di almeno 5 000 ettari. La delimitazione della superficie di valutazione deve essere possibilmente coordinata con la pianificazione forestale e la pianificazione della caccia. *
I proprietari dei boschi e l'Ufficio per la caccia e la pesca devono essere interpellati all'atto di valutare la situazione dei danni causati dalla selvaggina.
Il dipartimento decide, sulla base del rapporto di valutazione redatto dall'Ufficio foreste e pericoli naturali, se deve essere elaborato un piano per la limitazione e il ripristino dei danni provocati dalla selvaggina. *