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Ordinanza cantonale sull'esame di caccia

(OCEC)

del 27.03.2007 (stato 01.06.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 marzo 2007

visti gli art. 36 e 36a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Nomina degli esperti d'esame

La nomina degli esperti d'esame viene eseguita dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

Art. 2 Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento degli esami d'idoneità compete all'Ufficio per la caccia e la pesca.

Art. 3 Iscrizione

L'Ufficio per la caccia e la pesca pubblica il termine di iscrizione all'esame e gli uffici dove iscriversi nel Foglio ufficiale cantonale. *

… *

Art. 4 Cura della selvaggina

La cura della selvaggina ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia[2] deve essere prestata presso una sezione dell'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL). Essa comprende 50 ore, di cui almeno 30 devono essere svolte prima dell'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

I candidati non sono obbligati a diventare membri di una sezione dell'ACGL.

Il Dipartimento può disciplinare l'attività di cura della selvaggina dei candidati nell'ambito di un accordo con l'ACGL.

Art. 4a * Istruzione all'arma e al tiro

Il presupposto per l'ammissione all'esame sulle armi e di tiro è un'istruzione all'arma e al tiro. Quest'ultima comprende 18 ore. *

Gli offerenti dei corsi devono tenere un elenco dei presenti e confermare per iscritto ai candidati all'esame la frequenza dell'istruzione.

L'Ufficio per la caccia e la pesca stabilisce i requisiti che gli offerenti dei corsi devono soddisfare. Esso designa gli offerenti dei corsi riconosciuti.

Art. 4b * Corso specialistico relativo alla produzione di carne di selvaggina

Il presupposto per l'ammissione all'esame teorico sulla selvaggina e la caccia è costituito da un'istruzione per l'acquisizione di conoscenze riguardo al controllo e alla trasformazione di selvaggina abbattuta. Questa istruzione ha una durata di almeno cinque ore.

Gli offerenti dei corsi devono tenere un elenco dei presenti e confermare per iscritto ai candidati all'esame la frequenza dell'istruzione.

Art. 5 Tasse d'esame

La tassa per l'intero esame e per la documentazione che viene consegnata per prepararsi all'esame ammonta in caso di prima iscrizione a 300 franchi.

Per la ripetizione di singole materie d'esame vengono riscosse le seguenti tasse:

  1. esame teorico sulle armi fr. 60.–
  2. esame di utilizzo delle armi e di tiro fr. 120.–
  3. esame teorico sulla selvaggina e la caccia fr. 140.–

… *

Le tasse d'esame vengono rimborsate unicamente se il candidato è impossibilitato a partecipare all'esame causa forza maggiore.

Art. 6 Tasse di cancelleria

Per tutte le operazioni d'ufficio connesse all'iscrizione all'esame d'idoneità viene riscossa una tassa di cancelleria di 20 franchi.

2. Oggetto, svolgimento e valutazione degli esami

Art. 7 Oggetto dell'esame 1. Principio

L'esame comprende:

  1. un esame sulle armi e di tiro;
  2. un esame teorico sulla selvaggina e la caccia.

Si deve tenere conto della provenienza linguistica dei candidati.

Art. 8 2. Riconoscimento di esami sulle armi e di tiro superati

Un esame sulle armi e di tiro superato in Svizzera o all'estero viene riconosciuto se è data l'equipollenza con l'esame grigionese per quanto riguarda l'esame teorico sulle armi e l'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

La domanda per il riconoscimento dell'esame sulle armi e di tiro deve essere inoltrata per iscritto e con la relativa documentazione insieme all'iscrizione all'esame di idoneità. L'Ufficio per la caccia e la pesca decide in merito al riconoscimento.

Art. 9 Esame sulle armi e di tiro 1. Oggetto dell'esame

L'esame sulle armi e di tiro consiste in un esame teorico sulle armi ed un esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

Art. 10 2. Esame teorico sulle armi

L'esame teorico sulle armi viene sostenuto per iscritto. Esso comprende la conoscenza delle armi. Costituiscono oggetto dell'esame in particolare questioni concernenti:

  1. la legislazione sulle armi;
  2. le armi e le munizioni da caccia, incluse singole componenti, la funzione, la balistica, la tecnica di tiro e le distanze di tiro;
  3. le norme sulla sicurezza.

Art. 11 3. Esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro

L'esame pratico di utilizzo delle armi comprende il maneggio sicuro delle armi e viene sostenuto dinanzi a un esperto d'esame appositamente formato.

I candidati che in precedenza hanno superato l'esame pratico di utilizzo delle armi vengono ammessi all'esame di tiro. L'esame di tiro viene sostenuto dinanzi al direttore di tiro responsabile. Esso comprende il programma con proiettili e il programma con pallini. *

Il programma con proiettili viene svolto con una sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi) a 100 m di distanza. Il tiro viene comandato con indicazione del tempo e comprende 2 colpi di prova (in posizione distesa, marcati singolarmente) e 6 colpi di serie alle seguenti condizioni: *

  1. 3 colpi in posizione distesa con o senza appoggio, limite di tempo di 180 secondi per la serie, marcati alla fine (marcati dopo la serie);
  2. 3 colpi in posizione seduta o in ginocchio con o senza appoggio; limite di tempo di 180 secondi per la serie, marcati alla fine (marcati dopo la serie);
  3. esigenza minima 6 colpi andati a segno nei cerchi 8-10 (esclusi i colpi di prova).

Il programma con pallini viene svolto nell'impianto automatico per il tiro alla lepre con bersagli in movimento dello stesso tipo sezionati in tre parti a una distanza tra 30 e 35 m (feritoia 5 m). Esso comprende 2 colpi di prova e 10 colpi di serie valevoli alla lepre in movimento alle seguenti condizioni: *

  1. possono essere utilizzate cartucce a pallini con pallini aventi un diametro di 3,5 mm e un peso pari al massimo a 36 g;
  2. autoscatto e arma dopo l'autoscatto in posizione di tiro, in piedi senza appoggio;
  3. esigenza minima 7 colpi andati a segno nella parte anteriore o mediana del bersaglio mobile (esclusi i colpi di prova).

Art. 12 4. Armi ammesse

Per l'esame possono essere utilizzate soltanto le armi e i sistemi di mira ammessi per la caccia nel Cantone dei Grigioni.

Sono vietati mezzi ausiliari quali giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.

È ammesso l'utilizzo di strumenti ausiliari montati sull'arma acquistabili in negozi specializzati di armi e utili a migliorare il puntamento o il maneggio dell'arma. *

Art. 13 Esame sulla selvaggina e la caccia

L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia viene sostenuto dinanzi a una commissione che si compone di un presidente e di quattro esperti. Vengono ammessi soltanto candidati che hanno già preso parte all'esame sulle armi e di tiro.

L'esame comprende le seguenti materie

  1. selvaggina e ambiente: la selvaggina nel suo habitat, gli animali selvatici quali elementi di biocenosi, gli effettivi della selvaggina e la loro composizione, la regolazione degli effettivi con la caccia, i principi della pianificazione della caccia, l'ecologia degli habitat della selvaggina, provvedimenti di cura della selvaggina, salvaguardia e cura degli habitat nonché prevenzione dei danni causati dalla selvaggina;
  2. conoscenza della selvaggina: specie cacciabili e protette, caratteristiche, modo di vivere e riproduzione, determinazione dell'età, crescita e perdite, malattie, conoscenza delle tracce e delle impronte;
  3. conoscenza della caccia: compiti del cacciatore, esercizio della caccia secondo i principi venatori, equipaggiamento, metodi di caccia, riconoscimento, comportamento prima e dopo il tiro, ricerca, cani da caccia, sventrare e trattare la selvaggina abbattuta;
  4. conoscenza delle leggi: legislazione cantonale e federale sulla caccia.

Art. 14 Valutazione degli esami teorici

Gli esami teorici vengono valutati con i seguenti voti:

  1. 6 = molto buono;
  2. 5 = buono;
  3. 4 = sufficiente;
  4. 3 = insufficiente;
  5. 2 = scarso;
  6. 1 = molto scarso.

Art. 15 Requisiti per il superamento degli esami

L'esame teorico sulle armi viene considerato superato se il candidato ottiene almeno un voto sufficiente.

L'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro è considerato superato se il candidato raggiunge nella materia utilizzo delle armi almeno un voto sufficiente ed inoltre all'esame di tiro ha ottenuto il punteggio minimo.

L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia è considerato superato se il candidato: *

  1. raggiunge una media sufficiente;
  2. non è stato valutato in nessuna materia con un voto inferiore al 3;
  3. nelle tre materie selvaggina e ambiente, conoscenza della selvaggina, nonché conoscenza della caccia non ha più di un voto inferiore al 4.

Per il calcolo della media le materie selvaggina e ambiente, conoscenza della selvaggina, nonché conoscenza della caccia contano doppio, mentre la materia conoscenza della legislazione conta una volta sola.

Art. 16 Ripetizione degli esami

Le materie non superate dell'esame sulle armi e di tiro possono essere ripetute lo stesso anno in una seconda data. Il giorno d'esame i candidati vengono inoltre ammessi una seconda volta all'esame di tiro.

L'esame teorico sulla selvaggina e la caccia può essere ripetuto l'anno seguente.

Art. 17 Libretto per le licenze di caccia

I candidati che hanno superato l'esame ricevono il libretto per le licenze di caccia.

Art. 18 Esclusione dagli esami

La commissione d'esame, gli esperti d'esame o il direttore di tiro possono escludere da ogni ulteriore esame i candidati che disturbano il regolare svolgimento dell'esame o fanno uso di mezzi ausiliari non consentiti.

Art. 19 Assicurazione

Le persone che collaborano all'esame e i candidati, per la durata dell'esame, sono assicurati dal Cantone contro gli infortuni e la responsabilità civile.

3. Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione del diritto previgente

È abrogata l'ordinanza sull'esame d'idoneità dei cacciatori del 19 marzo 1990[3].

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.03.2007 01.06.2007 atto normativo prima versione -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 3 cpv. 1 modifica -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 3 cpv. 2 abrogazione -
05.11.2013 01.12.2013 Art. 4a introduzione -
05.11.2013 01.12.2013 Art. 5 cpv. 2, a) modifica -
05.11.2013 01.12.2013 Art. 5 cpv. 2, b) modifica -
05.11.2013 01.12.2013 Art. 5 cpv. 2, c) modifica -
05.11.2013 01.12.2013 Art. 15 cpv. 3 modifica -
03.05.2016 01.10.2016 Art. 4a cpv. 1 modifica 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 5 cpv. 3 abrogazione 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 11 cpv. 2, a) modifica 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 13 cpv. 2, a) modifica 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 13 cpv. 2, c) modifica 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 15 cpv. 3 modifica 2016-005
03.05.2016 01.10.2016 Art. 15 cpv. 3, c) modifica 2016-005
28.02.2017 01.06.2017 Art. 10 cpv. 1, c) modifica 2017-004
28.02.2017 01.06.2017 Art. 10 cpv. 1, d) abrogazione 2017-004
28.02.2017 01.06.2017 Art. 15 cpv. 3, b) modifica 2017-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 4b introduzione 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 5 cpv. 2, c) modifica 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 11 cpv. 2 modifica 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 11 cpv. 2, a) abrogazione 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 11 cpv. 2, b) abrogazione 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 11 cpv. 3 introduzione 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 11 cpv. 4 introduzione 2019-004
28.05.2019 01.06.2019 Art. 12 cpv. 3 introduzione 2019-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.03.2007 01.06.2007 prima versione -
Art. 3 cpv. 1 17.11.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 3 cpv. 2 17.11.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 4a 05.11.2013 01.12.2013 introduzione -
Art. 4a cpv. 1 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005
Art. 4b 28.05.2019 01.06.2019 introduzione 2019-004
Art. 5 cpv. 2, a) 05.11.2013 01.12.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 2, b) 05.11.2013 01.12.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 2, c) 05.11.2013 01.12.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 2, c) 28.05.2019 01.06.2019 modifica 2019-004
Art. 5 cpv. 3 03.05.2016 01.10.2016 abrogazione 2016-005
Art. 10 cpv. 1, c) 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-004
Art. 10 cpv. 1, d) 28.02.2017 01.06.2017 abrogazione 2017-004
Art. 11 cpv. 2 28.05.2019 01.06.2019 modifica 2019-004
Art. 11 cpv. 2, a) 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005
Art. 11 cpv. 2, a) 28.05.2019 01.06.2019 abrogazione 2019-004
Art. 11 cpv. 2, b) 28.05.2019 01.06.2019 abrogazione 2019-004
Art. 11 cpv. 3 28.05.2019 01.06.2019 introduzione 2019-004
Art. 11 cpv. 4 28.05.2019 01.06.2019 introduzione 2019-004
Art. 12 cpv. 3 28.05.2019 01.06.2019 introduzione 2019-004
Art. 13 cpv. 2, a) 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005
Art. 13 cpv. 2, c) 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005
Art. 15 cpv. 3 05.11.2013 01.12.2013 modifica -
Art. 15 cpv. 3 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005
Art. 15 cpv. 3, b) 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-004
Art. 15 cpv. 3, c) 03.05.2016 01.10.2016 modifica 2016-005