Il presupposto per il rilascio della patente è costituito dall'adempimento dell'obbligo di tiro annuale. Esso può avvenire presso tutti i poligoni per il tiro di caccia riconosciuti dall'Ufficio.
740.110
Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio
(OTCO)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Principio
Art. 2 Esecuzione dell'obbligo di tiro 1. Organizzazione
L'Ufficio può incaricare dell'esecuzione dell'obbligo di tiro in particolare l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) e i negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. Esso può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo. *
Art. 3 2. Vigilanza
La vigilanza sull'esecuzione dell'obbligo di tiro spetta all'Ufficio.
I collaboratori dell'Ufficio sono autorizzati a controllare l'esecuzione dell'obbligo di tiro.
Art. 4 Documento di legittimazione
Il cacciatore deve esibire al responsabile del tiro una carta d'identità o il libretto di licenza di caccia per la verifica dell'identità.
Art. 5 Conferma
Il tiratore e il responsabile del poligono devono confermare l'adempimento dell'obbligo di tiro apponendo la loro firma e il timbro del poligono di tiro sul modulo dell'Ufficio.
L'attestato di tiro è valido fino alla fine dell'anno civile in corso. *
Art. 6 Tasse
Per l'esecuzione dell'obbligo di tiro e la consegna della rispettiva conferma, il cacciatore deve versare al responsabile del poligono di tiro una tassa di 15 franchi.
2. Adempimento dell'obbligo di tiro
Art. 7 Periodo, arma da caccia
Il cacciatore deve adempire l'obbligo di tiro nell'anno civile in corso prima che venga acquistata la licenza. *
Per l'adempimento dell'obbligo di tiro va usata l'arma da caccia con un dispositivo di mira ammesso nel Cantone dei Grigioni.
Sono vietati mezzi ausiliari, in particolare giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.
Art. 8 Requisiti 1. Requisiti generali
L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:
- Programma con proiettili a palla: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); sagoma di capriolo divisa in 10 cerchi (DJV-1, capriolo in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
- Programma con pallini: requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno su bersagli mobili (sagoma a tre segmenti ribaltabili [lepre/volpe], lepre con piattello rotolante a terra o piattello). Per quanto riguarda la sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato al ribaltamento del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante a terra e ai piattelli possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.
Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento nel periodo conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza.
Art. 9 2. Caccia alta, caccia allo stambecco e caccia speciale
I cacciatori che staccano una licenza per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o per la caccia speciale devono fornire solo la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza.
Art. 10 3. Caccia bassa e caccia d'agguato
Chi esercita solo la caccia bassa o la caccia d'agguato deve fornire la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.
Art. 11 Riconoscimento di attestati di tiro
Gli attestati di tiro di altri Cantoni vengono riconosciuti se soddisfano almeno le esigenze poste dal Cantone dei Grigioni.
In caso di dubbi, in merito al riconoscimento di attestati di tiro decide il capoufficio.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2015 | 01.03.2015 | atto normativo | prima versione | 2015-009 |
| 03.05.2016 | 01.07.2016 | Art. 5 cpv. 2 | modifica | 2016-006 |
| 03.05.2016 | 01.07.2016 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | 2016-006 |
| 28.02.2017 | 01.06.2017 | ingresso | modifica | 2017-005 |
| 28.02.2017 | 01.06.2017 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | 2017-005 |
| 21.04.2020 | 01.05.2020 | Art. 5 cpv. 2 | modifica | 2020-019 |
| 21.04.2020 | 01.05.2020 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | 2020-019 |
| 21.04.2020 | 01.05.2020 | Art. 8 cpv. 1, a) | modifica | 2020-019 |
| 21.04.2020 | 01.05.2020 | Art. 8 cpv. 1, b) | modifica | 2020-019 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 20.01.2015 | 01.03.2015 | prima versione | 2015-009 |
| ingresso | 28.02.2017 | 01.06.2017 | modifica | 2017-005 |
| Art. 2 cpv. 1 | 28.02.2017 | 01.06.2017 | modifica | 2017-005 |
| Art. 5 cpv. 2 | 03.05.2016 | 01.07.2016 | modifica | 2016-006 |
| Art. 5 cpv. 2 | 21.04.2020 | 01.05.2020 | modifica | 2020-019 |
| Art. 7 cpv. 1 | 03.05.2016 | 01.07.2016 | modifica | 2016-006 |
| Art. 7 cpv. 1 | 21.04.2020 | 01.05.2020 | modifica | 2020-019 |
| Art. 8 cpv. 1, a) | 21.04.2020 | 01.05.2020 | modifica | 2020-019 |
| Art. 8 cpv. 1, b) | 21.04.2020 | 01.05.2020 | modifica | 2020-019 |