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740.110

Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio

(OTCO)

del 20.01.2015 (stato 01.05.2020)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 gennaio 2015

visti l'art. 2 cpv. 2bis lett. a dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988[1] e l'art. 13b cpv. 1 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[2] *

1. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Il presupposto per il rilascio della patente è costituito dall'adempimento dell'obbligo di tiro annuale. Esso può avvenire presso tutti i poligoni per il tiro di caccia riconosciuti dall'Ufficio.

Art. 2 Esecuzione dell'obbligo di tiro 1. Organizzazione

L'Ufficio può incaricare dell'esecuzione dell'obbligo di tiro in particolare l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) e i negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. Esso può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo. *

Art. 3 2. Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'obbligo di tiro spetta all'Ufficio.

I collaboratori dell'Ufficio sono autorizzati a controllare l'esecuzione dell'obbligo di tiro.

Art. 4 Documento di legittimazione

Il cacciatore deve esibire al responsabile del tiro una carta d'identità o il libretto di licenza di caccia per la verifica dell'identità.

Art. 5 Conferma

Il tiratore e il responsabile del poligono devono confermare l'adempimento dell'obbligo di tiro apponendo la loro firma e il timbro del poligono di tiro sul modulo dell'Ufficio.

L'attestato di tiro è valido fino alla fine dell'anno civile in corso. *

Art. 6 Tasse

Per l'esecuzione dell'obbligo di tiro e la consegna della rispettiva conferma, il cacciatore deve versare al responsabile del poligono di tiro una tassa di 15 franchi.

2. Adempimento dell'obbligo di tiro

Art. 7 Periodo, arma da caccia

Il cacciatore deve adempire l'obbligo di tiro nell'anno civile in corso prima che venga acquistata la licenza. *

Per l'adempimento dell'obbligo di tiro va usata l'arma da caccia con un dispositivo di mira ammesso nel Cantone dei Grigioni.

Sono vietati mezzi ausiliari, in particolare giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.

Art. 8 Requisiti 1. Requisiti generali

L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:

  1. Programma con proiettili a palla: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); sagoma di capriolo divisa in 10 cerchi (DJV-1, capriolo in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
  2. Programma con pallini: requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno su bersagli mobili (sagoma a tre segmenti ribaltabili [lepre/volpe], lepre con piattello rotolante a terra o piattello). Per quanto riguarda la sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato al ribaltamento del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante a terra e ai piattelli possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.

Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento nel periodo conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza.

Art. 9 2. Caccia alta, caccia allo stambecco e caccia speciale

I cacciatori che staccano una licenza per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o per la caccia speciale devono fornire solo la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza.

Art. 10 3. Caccia bassa e caccia d'agguato

Chi esercita solo la caccia bassa o la caccia d'agguato deve fornire la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

Art. 11 Riconoscimento di attestati di tiro

Gli attestati di tiro di altri Cantoni vengono riconosciuti se soddisfano almeno le esigenze poste dal Cantone dei Grigioni.

In caso di dubbi, in merito al riconoscimento di attestati di tiro decide il capoufficio.

Egress

2015-009

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.01.2015 01.03.2015 atto normativo prima versione 2015-009
03.05.2016 01.07.2016 Art. 5 cpv. 2 modifica 2016-006
03.05.2016 01.07.2016 Art. 7 cpv. 1 modifica 2016-006
28.02.2017 01.06.2017 ingresso modifica 2017-005
28.02.2017 01.06.2017 Art. 2 cpv. 1 modifica 2017-005
21.04.2020 01.05.2020 Art. 5 cpv. 2 modifica 2020-019
21.04.2020 01.05.2020 Art. 7 cpv. 1 modifica 2020-019
21.04.2020 01.05.2020 Art. 8 cpv. 1, a) modifica 2020-019
21.04.2020 01.05.2020 Art. 8 cpv. 1, b) modifica 2020-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.01.2015 01.03.2015 prima versione 2015-009
ingresso 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-005
Art. 2 cpv. 1 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-005
Art. 5 cpv. 2 03.05.2016 01.07.2016 modifica 2016-006
Art. 5 cpv. 2 21.04.2020 01.05.2020 modifica 2020-019
Art. 7 cpv. 1 03.05.2016 01.07.2016 modifica 2016-006
Art. 7 cpv. 1 21.04.2020 01.05.2020 modifica 2020-019
Art. 8 cpv. 1, a) 21.04.2020 01.05.2020 modifica 2020-019
Art. 8 cpv. 1, b) 21.04.2020 01.05.2020 modifica 2020-019