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740.350

Ordinanza cantonale sui cani da caccia *

(OCCC)

del 20.01.2004 (stato 01.05.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 gennaio 2004

in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Impiego di cani per la caccia *

I cani possono venire impiegati solo per la ricerca di selvaggina ferita, per la caccia bassa e per quella alla selvaggina acquatica. *

È consentito portare con sé cani durante la caccia alta, la caccia allo stambecco o la caccia speciale se il conduttore del cane ha superato con il cane l'esame di ubbidienza e l'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) gli ha rilasciato per l'anno in questione un'autorizzazione per l'impiego di un cane da traccia secondo l'articolo 6. Durante l'esercizio della caccia il conduttore del cane deve condurre il cane al piede e non può fungere da battitore. *

Art. 1a * Addestramento ed esame dei cani da caccia

Gli impianti per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia con l'impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall'Ufficio. Questa autorizzazione non esonera il richiedente dalla richiesta di ulteriori autorizzazioni necessarie. *

Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l'impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all'Ufficio 30 giorni prima dello svolgimento. L'Ufficio provvede alla sorveglianza della manifestazione. Esso può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.

Lo svolgimento di esami di prestazione sul campo è consentito soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio.

Art. 2 Autorità esaminatrice *

L'esame dei cani da traccia e l'esame di ubbidienza vengono svolti dal Club grigionese dei cani da traccia (CGCT). *

L'esame per la caccia alla selvaggina acquatica viene svolto dall'Ufficio. *

Art. 3 Vigilanza

La vigilanza sulla formazione e sugli esami effettuati dal CGCT competono all'Ufficio.

La formazione e gli esami devono conformarsi ai regolamenti riconosciuti dall'Ufficio.

Se esistono dubbi fondati riguardo all'idoneità di cani da caccia, l'Ufficio può ordinare in ogni momento gli esami necessari e in caso di necessità vietare l'impiego dei relativi cani da caccia.

Art. 5 * Posteggio all'interno della zona di caccia

L'Ufficio può rilasciare ai conduttori di cani da traccia un'autorizzazione a posteggiare all'interno della zona di caccia durante la caccia alta. Le relative domande vanno presentate all'Ufficio insieme alla domanda per l'impiego di cani da traccia per la ricerca. *

Per garantire un regolare esercizio della caccia, le autorizzazioni di posteggio nella zona di caccia possono essere vincolate a oneri e condizioni.

Durante le giornate d'esercizio e gli esami obbligatori organizzati dal CGCT, i partecipanti possono transitare senza autorizzazione sulle strade forestali in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale. *

2. Cani da traccia

Art. 6 Autorizzazione 1. Competenza e validità

L'autorizzazione per l'impiego di cani da traccia per la ricerca viene rilasciata dall'Ufficio. Questa autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per un anno.

Art. 7 2. Presupposti

L'autorizzazione può essere rilasciata se il conduttore del cane: *

  1. lavora per il Cantone quale guardiano della selvaggina oppure se quale cacciatore ha diritto di acquistare la patente di caccia nel Cantone,
  2. conduce un cane la cui capacità di seguire le tracce di sangue e l'ubbidienza sono state esaminate nel Cantone,
  3. si mette a disposizione di terzi per ricerche,
  4. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per la caccia,
  5. ha concluso con successo la formazione secondo il regolamento del CGCT,
  6. nell'anno in corso ha seguito prima dell'inizio della caccia almeno due giornate d'esercizio del CGCT,
  7. soddisfa i requisiti stabiliti dall'Ufficio per una ricerca adeguata.

Se il conduttore del cane non acquista la patente di caccia, per la ricerca l'Ufficio può consentirgli l'uso della propria arma iscritta nel libretto per la caccia. *

In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda degli interessati una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento). *

Art. 8 3. Revoca

Se il conduttore del cane commette infrazioni alla legislazione sulla caccia o sulla protezione degli animali o a disposizioni che si basano su di esse, l'Ufficio può revocargli l'autorizzazione rilasciata. *

Art. 9 4. Formazione

L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere la formazione per futuri conduttori di cani da traccia. La formazione prevede: *

  1. la trasmissione di nozioni generali sui cani da traccia;
  2. esercizi pratici con il proprio cane;
  3. l'accompagnamento durante le ricerche in periodo di caccia di un conduttore e del suo cane da traccia abilitati.

Art. 10 5. Esame

L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere l'esame dei cani da traccia e l'esame di ubbidienza. Questi vengono svolti in base ai regolamenti vigenti. *

In caso di superamento dell'esame dei cani da traccia e dell'esame di ubbidienza il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo attestato di capacità. Esso ha una validità di quattro anni. Una volta scaduto questo termine i due esami devono essere ripetuti e superati nuovamente con successo. *

In caso di mancato superamento della ripetizione dell'esame dei cani da traccia l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione d'eccezione valida per al massimo dodici mesi. *

In caso di mancato superamento dell'esame di ubbidienza l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione d'eccezione valida per al massimo dodici mesi. *

Art. 11 Indennità

Il Cantone può versare un'indennità al CGCT per la formazione (continua) dei conduttori di cani da traccia e per lo svolgimento dell'esame dei cani da traccia e dell'esame di ubbidienza. *

Art. 12 Ricerche 1. Organizzazione dell'intervento

Il conduttore del cane da traccia dirige l'intervento. Quest'ultimo e i cacciatori che partecipano alla ricerca possono utilizzare veicoli a motore per la ricerca. *

Durante la ricerca può venire abbattuto soltanto l'animale ferito. La ricerca nelle zone di protezione della selvaggina cantonali e federali nonché nel Parco nazionale può essere effettuata soltanto se accompagnati o previa autorizzazione di un guardiano della selvaggina oppure di un guardiano del Parco nazionale. *

Art. 13 2. Verbale di ricerca

Il conduttore del cane da traccia deve iscrivere ogni intervento nel verbale di ricerca. Esso lo deve poi consegnare all'ufficio competente entro la data fissata nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia. *

3. Cani da caccia per la caccia bassa e la caccia alla selvaggina acquatica

Art. 14 Autorizzazione 1. Competenza e validità

L'impiego di un cane da caccia per l'esercizio della caccia bassa o alla selvaggina acquatica necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima deve essere acquistata presso gli uffici di rilascio della patente designati dall'Ufficio.

L'autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per la durata della caccia bassa dello stesso anno.

Art. 15 2. Presupposti

I cani da caccia possono venire impiegati per la caccia bassa o alla selvaggina acquatica soltanto se il conduttore del cane ha acquistato la patente di caccia per la caccia bassa. *

Per la caccia alla selvaggina acquatica possono venire impiegati soltanto cani che hanno superato l'esame nel Cantone.

In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda degli interessati una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento). *

Art. 16 3. Limitazioni

Il titolare di una patente per la caccia bassa non può esercitare la caccia bassa o alla selvaggina acquatica contemporaneamente con più di due cani da caccia. *

Art. 17 Esami per la caccia alla selvaggina acquatica

L'Ufficio fissa i presupposti per gli esami per la caccia alla selvaggina acquatica. *

All'esame vengono ammesse quali conduttori di cani soltanto persone che possono esercitare la caccia nel Cantone dei Grigioni. *

In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità illimitata. *

4. Protezione giuridica

5. Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

Viene abrogata l'ordinanza sull'impiego di cani da caccia del 19 marzo 1990[2].

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2004.

Art. 21 * Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 aprile 2025

Non è necessaria alcuna comprova di superamento dell'esame di ubbidienza per conduttori e cani da traccia che hanno superato con successo l'esame dei cani da traccia prima del 1° maggio 2025.

I conduttori e i cani da traccia che hanno sostenuto il primo esame di ubbidienza prima del 1° maggio 2025 sono esentati dalla sua ripetizione conformemente all'articolo 10 capoverso 2.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.01.2004 15.02.2004 atto normativo prima versione -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 18 abrogazione -
27.03.2007 01.06.2007 Art. 17 cpv. 2 modifica -
27.03.2007 01.06.2007 Art. 17 cpv. 3 introduzione -
16.03.2010 01.04.2010 Art. 1 cpv. 1 modifica -
16.03.2010 01.04.2010 Art. 5 revisione totale -
16.03.2010 01.04.2010 Art. 10 cpv. 2 modifica -
16.03.2010 01.04.2010 Art. 10 cpv. 3 modifica -
18.11.2014 01.01.2015 Art. 1a introduzione 2014-030
18.11.2014 01.01.2015 Art. 4 abrogazione 2014-030
28.02.2017 01.06.2017 Art. 7 cpv. 1 modifica 2017-007
28.02.2017 01.06.2017 Art. 7 cpv. 1, a) modifica 2017-007
28.02.2017 01.06.2017 Art. 12 cpv. 2 modifica 2017-007
28.02.2017 01.06.2017 Art. 13 cpv. 1 modifica 2017-007
08.04.2025 01.05.2025 titolo dell'atto normativo modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 modifica titolo 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1a cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 2 modifica titolo 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 2 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 2 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 5 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 5 cpv. 3 introduzione 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1, a) modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1, b) modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1, e) modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1, f) modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 1, g) introduzione 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 3 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 8 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 9 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 9 cpv. 1, c) modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 10 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 10 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 10 cpv. 3 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 10 cpv. 4 introduzione 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 11 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 12 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 12 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 15 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 15 cpv. 3 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 16 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 17 cpv. 1 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 17 cpv. 2 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 17 cpv. 3 modifica 2025-031
08.04.2025 01.05.2025 Art. 21 introduzione 2025-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.01.2004 15.02.2004 prima versione -
titolo dell'atto normativo 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica titolo 2025-031
Art. 1 cpv. 1 16.03.2010 01.04.2010 modifica -
Art. 1 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 1 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 1a 18.11.2014 01.01.2015 introduzione 2014-030
Art. 1a cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica titolo 2025-031
Art. 2 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 2 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 4 18.11.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-030
Art. 5 16.03.2010 01.04.2010 revisione totale -
Art. 5 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 5 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-031
Art. 7 cpv. 1 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-007
Art. 7 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 1, a) 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-007
Art. 7 cpv. 1, a) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 1, b) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 1, e) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 1, f) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 1, g) 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-031
Art. 7 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 7 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 8 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 9 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 9 cpv. 1, c) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 10 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 10 cpv. 2 16.03.2010 01.04.2010 modifica -
Art. 10 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 10 cpv. 3 16.03.2010 01.04.2010 modifica -
Art. 10 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 10 cpv. 4 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-031
Art. 11 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 12 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 12 cpv. 2 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-007
Art. 12 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 13 cpv. 1 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-007
Art. 13 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 15 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 15 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 16 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 17 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 17 cpv. 2 27.03.2007 01.06.2007 modifica -
Art. 17 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 17 cpv. 3 27.03.2007 01.06.2007 introduzione -
Art. 17 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-031
Art. 18 07.11.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 21 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-031